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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. IT CC Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa SA D'PI Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 55/2022 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 3257/2020 in data 20/12/2021 e depositata in pari data
TRA
con sede in Salerno Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Anzalone e dall' avv. Loreto D'Aiuto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loreto D'Aiuto in Salerno Corso Garibaldi n. 128 - Appellante
E
e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore , nonchè rappresentati e difesi Persona_1 CP_3
dall'avv. Filippo Mascolo, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Nola
(NA) via Flora n.
3 - Appellati Ragioni in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 6/5/2020, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e Controparte_1 CP_2
in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia ,
[...] Persona_1
nonché , fratello di , hanno chiesto all'adito Tribunale di Salerno Persona_2 Persona_1
di accertare la responsabilità dell' con Parte_1
sede in Salerno ex art. 1228 c.c. e nel contempo di condannare la predetta al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della condotta dei sanitari dell'équipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia della struttura sanitaria innanzi indicata che prestò cura ed assistenza a in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di parto cesareo CP_2
avvenuti in data 2/2/2006.
In particolare gli attori – ripercorso il contenuto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che aveva dato origine al procedimento n. 7552/2016 e richiamati gli esiti della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite depositata nel suindicato procedimento - hanno rappresentato che CP_2
in data 2/2/2006 alle ore 12:36 veniva ricoverata presso l'
[...] Parte_1
con la seguente diagnosi “ gravida alla 32° settimana + 5 giorni con
[...]
minaccia di parto prematuro” e alle ore 15:35 del medesimo giorno veniva sottoposta all'intervento di parto cesareo, dando alla luce la piccola , affetta da tetraparesi spastica a Persona_1
causa della condotta negligente e imperita dei medici dell'équipe che prestò cura ed assistenza a dal momento del ricovero fino al parto cesareo. I sanitari – precisano gli attori – nel CP_2
suindicato arco temporale non sottoposero la paziente ai doverosi esami di diagnostica strumentale finalizzati a verificare lo stato di ossigenazione del feto, essendosi limitati ad effettuare il tracciato cardiotocografico per soli ventidue minuti sicchè la loro condotta determinava lo sviluppo di una sindrome ipossico – ischemica perinatale in neonato pretermine che dava origine ad un'encefalopatia con leucomalacia periventricolare cistica che esitava in una tetraparesi spastica;
in definitiva –
proseguono i ricorrenti – un corretto monitoraggio delle condizioni di benessere del feto avrebbe potuto condurre ad un'anticipazione dell'intervento di parto cesareo ( effettuato, invece, dopo tre ore dal ricovero) con effetti favorevoli per la salute del nascituro ( cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
1.1. L , costituitasi in giudizio, in via Parte_1
preliminare ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata dai ricorrenti;
nel merito ha resistito;
ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande con vittoria delle spese processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa in data 20/12/2021, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.,
e depositata in pari data, in accoglimento delle domande articolate dai ricorrenti, ha affermato la responsabilità dell' e la ha condannata Parte_1
al pagamento delle seguenti somme: a) euro 543.339,00 oltre accessori ( rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato nell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c.) in favore di e Controparte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_2 Persona_1
a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla figlia;
b) euro 383.081,48 oltre
[...]
interessi in favore di e in qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Persona_1
subito dalla figlia conseguente alla perdita della capacità di guadagno, non potendo svolgere in futuro alcuna attività lavorativa per la rilevante entità dei postumi permanenti;
c) euro 200.000,00 oltre accessori ( rivalutazione monetaria ed interessi come indicato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione Controparte_1
del rapporto parentale con la figlia d) euro 200.000,00 oltre accessori ( Persona_1
rivalutazione monetaria ed interessi come riportato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riferibile alla lesione del CP_2
rapporto parentale con la figlia;
e) euro 50.000,00 oltre accessori ( rivalutazione Persona_1
monetaria ed interessi come precisato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di Per_2
, a titolo di risarcimento dei danno non patrimoniale inerente alla lesione del rapporto
[...]
parentale con la sorella;
f) euro 578,10 in favore di e Persona_1 Controparte_1 CP_2 per le spese mediche sostenute per la figlia;
il Giudice di primo grado,
[...] Persona_1
inoltre, ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Tribunale - affermata la natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria e richiamato il principio di diritto in forza del quale in tema di responsabilità
della struttura sanitaria incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia ( o l'insorgenza di una nuova malattia)
e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza– ha affermato che i ricorrenti avevano assolto all'onere della prova su di loro incombente. In particolare il Giudice a quo, valorizzati gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., ha posto in risalto la condotta negligente dei sanitari di turno presso il reparto di ostetricia dell' Parte_1
in data 2/2/2006, tra i quali vi era anche il dr. ginecologo curante
[...] Persona_3
di in quanto quel giorno - nonostante fosse stata formulata nei confronti di CP_2 CP_2
una diagnosi di minaccia di parto prematuro in gravida alla 31° settimana + 5 giorni con la
[...]
cervice uterina raccorciata e con iniziale dilatazione e presenza di funnelling (ossia l'invaginazione delle membrane amniotiche nel canale cervicale per dilatazione dell'orifizio uterino interno) e fosse stata attuata l'opportuna terapia farmacologica mediante la somministrazione di TO (
antagonista dell'ossitocina al fine di bloccare l'attività contrattile uterina) e bentelan 12 mg ( per indurre la maturità respiratoria fetale) – non fu espletata alcuna flussimetria dell'arteria ombelicale fetale per valutare il grado di ossigenazione fetale e nel contempo fu effettuato il tracciato cardiotocografico per soli ventidue minuti, tempo troppo breve per garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti di qualità di tale accertamento;
in definitiva tra l'orario di ricovero di CP_2
e l'inizio dell'intervento di parto cesareo ( tre ore nell'intervallo 12:36 – 15:36) non furono espletati gli esami di diagnostica strumentale necessari per valutare lo stato di ossigenazione e, quindi, di benessere fetale, nonostante le principali linee guida per le condizioni a maggior rischio di ipossia fetale, tra cui viene espressamente contemplato il travaglio pretermine, prescrivessero l'utilizzo continuo della cardiotocografia, vale a dire senza interruzione o sospensione. La condotta negligente ed imperita dei sanitari ha portato allo sviluppo di una sindrome ipossico – ischemica perinatale in neonato pretermine che ha dato origine ad un'encefalopatia con leucomalacia periventricolare, esitata in una tetraparesi di tipo spastico;
ciò in quanto un corretto monitoraggio delle condizioni di benessere fetale durante il travaglio di parto pretermine avrebbe potuto condurre ad un'anticipazione dell'intervento di parto cesareo, effettuato, invece, dopo tre ore dal ricovero di con CP_2
ricadute favorevoli sul benessere fetale. Con specifico riferimento al rapporto di causalità il Tribunale
ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 581/2008, rimarcando che “
mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio nel processo civile
vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”. Di poi il Giudice a
quo ha determinato nella misura del 70% il grado di invalidità permanente di , Persona_1
precisando di non condividere l'impostazione degli esperti di ufficio che avevano ricollegato all'operato dei sanitari soltanto il 50% del suindicato grado di invalidità sulla base della considerazione che nel determinismo del danno biologico rientravano anche stati di vulnerabilità
preesistenti, quale lo scarso accrescimento del feto in epoca gestazionale, e stati di vulnerabilità
sopravvenuti, quale il parto pretermine. Più precisamente il Giudice di prime cure - dopo avere rimarcato che “ nella causalità materiale vige la logica del tutto o niente, o c'è o non c'è” sicchè “
non è possibile la graduazione in funzione del concorso di fattori naturali, persino nell'ipotesi in cui
questi ultimi siano stati preponderanti rispetto al fattore umano” – ha osservato che diversa è
l'incidenza delle concause naturali sul rapporto di causalità giuridica, potendo giustificare una riduzione del risarcimento del danno;
ha poi richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.
15991/2011 ed ha argomentato che lo scarso accrescimento del feto in epoca gestionale e il parto pretermine non giustificano una riduzione del risarcimento del danno in quanto esse non costituiscono una pregressa patologia del feto ma “uno stato di maggiore vulnerabilità” - come, peraltro, riconosciuto dagli stessi ausiliari di ufficio – che, pertanto, non ha alcuna incidenza sulla quantificazione del danno.
1.3. Avverso la predetta sentenza l' ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 19/1/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.4. e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
sulla figlia minore nonchè , costituitisi in giudizio, hanno Persona_1 CP_3
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito hanno resistito;
hanno chiesto, pertanto, in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in via subordinata il rigetto dello stesso con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistarario;
hanno chiesto altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 3/10/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione formulata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 – e, dunque, nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda in esame - vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante ha indicato in maniera sufficientemente chiara le ragioni tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. L ha in primo luogo censurato Parte_1
l'ordinanza impugnata, lamentando che il Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione decennale della pretesa azionata dai ricorrenti, sollevata dalla resistente nel primo atto difensivo e nel contempo ha evidenziato la fondatezza della suindicata eccezione. In particolare l'appellante – premesso che l'azione risarcitoria sub iudice ha natura contrattuale e che il danno subito dalla piccola , come risulta dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, si è Persona_1
manifestato immediatamente dopo la nascita – ha evidenziato, ripercorrendo quanto già dedotto in primo grado, che il termine di prescrizione decennale era già decorso alla data dell'1/8/2016, data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. da parte degli attuali appellati, dovendosi individuare quale
dies a quo del termine di prescrizione la data del 2/2/2006, epoca in cui fu effettuato l'intervento chirurgico di parto cesareo, o al massimo la data del 16/3/2006, epoca in cui la piccola Persona_1
fu dimessa dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona.
[...]
Ciò posto, il Collegio osserva che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il
Giudice a quo non ha esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente nella memoria di costituzione sicchè l'eccezione va delibata in questa sede.
Orbene dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che l'
[...]
si è costituita in giudizio tardivamente con memoria depositata Parte_1
il 9/10/2020, nel mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 702 bis comma 3 c.p.c.,
ossia dieci giorni prima dell'udienza di comparazione fissata per il 12/10/2020, non avendo il
Tribunale indicato nel decreto di fissazione dell'udienza un termine di costituzione diverso rispetto a quello previsto in via residuale dalla suindicata disposizione normativa ( per il carattere perentorio del termine in questione cfr. ex multis Cass. n. 5666/2025; Cass. n. 22205/2023).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può trovare ingresso perché è tardiva, così come prospettato dai ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado ( cfr. note depositate telematicamente in relazione alle udienze del 9/10/2020 e del 24/5/2021 celebrate in forma scritta) e ribadito con la comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio.
Merita di essere precisato che il convincimento del Collegio resta fermo ancorchè l'
[...]
abbia sollevato l'eccezione di prescrizione nel Parte_1
corso del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite instaurato prima del giudizio sommario di cognizione conclusosi con l'ordinanza ora sottoposta al vaglio della Corte.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto – enunciato in tema di accertamento tecnico preventivo regolato dall'art. 696 c.p.c., ma applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in quanto disciplinata dall'art. 696 bis c.p.c. sul modello dell' accertamento tecnico preventivo, stante il richiamo all'art. 696 comma 3 c.p.c. e per di più finalizzata non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate da questioni soprattutto tecniche ( cfr. sul punto sentenza Corte Costituzionale n. 202/2023) - in forza del quale “l'eventuale tempestività di
un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento
tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non
costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo” (cfr. Cass. n. 24490/2022; Cass. n.
20881/2016).
Per completezza la Corte osserva che - pur a volere esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, individuando quale dies a quo per il decorso del termine decennale di prescrizione le date indicate dalla medesima appellante vale a dire il 2/2/2006 ( epoca in cui fu effettuato l'intervento chirurgico di parto cesareo) o al massimo la data del 16/3/2006 ( epoca in cui la piccola Persona_1 fu dimessa dall'ospedale ) e quale dies ad quem la data dell'1/8/2016 ( epoca del deposito del
[...]
ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) - non vi è spazio per l'accoglimento della suindicata eccezione;
ciò in quanto i ricorrenti ( attuali appellati), fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno comprovato di avere interrotto il decorso della prescrizione attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata della richiesta di risarcimento danni all' Parte_1
nel mese di ottobre 2015; ne consegue che a quella data ( ottobre 2015), non
[...]
essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione, per effetto dell'interruzione è iniziato a decorrere nuovamente il predetto termine di prescrizione, dovendosi così concludere che alla data dell'1/8/2016 la pretesa risarcitoria in esame non risultava prescritta.
In particolare dalla disamina degli atti risulta quanto segue: a) l'avv. Filippo Mascolo in nome e per conto di in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_2
genitoriale sulla minore , con atto dell'8/10/2015 da lui sottoscritto, trasmesso a Persona_1
mezzo p.e.c. in pari data all' e ricevuto Parte_1
dalla destinataria in data 8/10/2015 ha espressamente chiesto il risarcimento dei danni subito dai suoi assistiti con riferimento al “sinistro avvenuto in data 2/2/2006”, specificando che tale richiesta doveva essere “intesa quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943”;
b) l'avv. Filippo Mascolo in nome e per conto di , fratello di , con Persona_2 Persona_1
atto del 9/10/2015 da lui sottoscritto trasmesso a mezzo in p.e.c. in pari data all'
[...]
e ricevuto dalla destinataria il 9/10/2015 ha chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal suo assistito con riferimento alla vicenda in esame ( analiticamente descritta nell'atto in esame) “ entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente
con l'espressa avvertenza che in mancanza si dirà la competente Autorità Giudiziaria”.
Orbene – premesso che in tema di interruzione della prescrizione un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) -
non vi è dubbio che nella fattispecie in esame entrambe le suindicate richieste di pagamento sono qualificabili come atti di costituzione in mora, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ( per la validità della costituzione in mora anche da parte del legale che si dichiari incaricato dalla parte cfr. Cass. n. 10916/2025; nella suindicata pronuncia il Supremo
Collegio ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Depone in tal senso la considerazione che le suindicate richieste di pagamento sono state indirizzate al soggetto obbligato e sono indicative in modo univoco della volontà dei creditori di fare valere il proprio diritto nei confronti del destinatario dell'atto, come si evince dall'espresso richiamo all'art. 2943 c.c. e all'istituto dell'interruzione della prescrizione contenuto nella richiesta inoltrata nell'interesse di e e dal riferimento all'intenzione di adire le vie Controparte_1 CP_2
legali, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, contenuto nella richiesta inoltrata nell'interesse di ( cfr. Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 15140/2021; cfr. anche Persona_2
Cass. n. 9662/2001 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che il Giudice di merito aveva correttamente ravvisato una vera e propria costituzione in mora nella richiesta scritta del lavoratore di ottenere l'inquadramento a lui spettante nella categoria superiore corrispondente alle mansioni di fatto svolte, richiesta in cui era espressa anche l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione bonaria del proprio diritto, di adire tutte le vie, comprese quelle legali).
Chiarito tale profilo, va rimarcato che il rilievo dell'interruzione della prescrizione nel presente giudizio di appello non resta precluso dal fatto che gli appellati hanno prospettato l'interruzione della prescrizione per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata di ufficio dal
Giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì,
che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione,
quale è l'interruzione della prescrizione;
ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti ( come accaduto nel caso di specie) risultino documentati ex actis ( cfr. Cass.
n. 9810/2023; Cass. Sezioni Unite n. 15661/2005).
Ne consegue che l'eccezione di interruzione della prescrizione, costituendo un'eccezione in senso lato, può essere sollevata dalla parte interessata per la prima volta anche in appello non trovando applicazione il divieto dei nova in appello come si evince dalla disciplina dettata dall'art. 345 comma
2 c.p.c. ( cfr. Cass. n 8556/2025 in motivazione;
Cass. n. 24214/2016 in motivazione).
5. L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale ha basato il proprio convincimento su di un accertamento tecnico preventivo incompleto in quanto “ le difficoltà
imprevedibili verificatesi durante l'intervento chirurgico di parto cesareo per il tipo di parto
anticipato portano all'applicazione dell'art. 2236 c.c. ( se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di
dolo o colpa grave )” sicchè occorreva verificare “ se il reparto di ostetricia e ginecologia era
adeguatamente organizzato il giorno 2/2/2006 e se nel caso i medici rispettarono o meno le linee
guida ( protocolli) e agirono secondo arte medica” e quindi “ individuare la regola cautelare
preesistente alla condotta medica ritenuta colposa che ne indicasse le corrette modalità svolgimento
dell'attività” con la conseguenza che il consulente tecnico di ufficio non può limitarsi ad indicare nella relazione tecnica le linee guida ma deve allegarle all'elaborato tecnico;
d'altronde – osserva l'appellante - “allo stato attuale la legge n. 24 dell'8/3/ 2013, nota come legge – , ha Per_4 Per_5 creato un sistema di accreditamento delle linee guida e/o delle buone pratiche cliniche assistenziali
e/o dei protocolli” ( cfr. atto di gravame pagine 13, 14, 15). Di poi l' Controparte_4
- dopo avere riportato nell'atto di impugnazione i quesiti posti ai
[...]
consulenti tecnici di ufficio nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le risposte fornite dai suindicati consulenti– ha ribadito che il Giudice a quo ha valorizzato un accertamento tecnico di ufficio incompleto;
gli ausiliari di ufficio – prosegue l'appellante - hanno risposto ai quesiti in maniera non esaustiva e a pag. 70 della relazione “parlano al singolare”; inoltre l'elaborato tecnico di ufficio è stato depositato ben oltre il termine assegnato dal Giudice senza richiedere alcuna proroga e senza informare l' dell'ultimazione Parte_1
delle indagini ( cfr. atto di impugnazione pagine 15, 16, 17, 18). Il Tribunale erroneamente ha valorizzato gli esiti della C.T.U. giacchè “alcuna responsabilità per inadempimento ( in termini di
scarsa diligenza e o imperizia) può essere imputata all' , avendo adottato tutti Parte_1
gli idonei strumenti, presidi ed il personale necessario per soccorrere la madre e la piccola paziente;
l' rispettò tutti i principi, le linee guida Parte_1
ed i protocolli internazionali per la corretta pratica medica del caso” ; peraltro gli attori, hanno allegato una generica responsabilità della convenuta, omettendo di “ indicare in maniera specifica
ciascun addebito” . Dalla consulenza tecnica di parte redatta dalla dr.ssa – osserva Persona_6
l'appellante – emerge che non è configurabile alcuna responsabilità dell'
[...]
; l'esperto di parte ha evidenziato che “non è possibile imputare Parte_1
ad un ipotetico ritardo diagnostico/operatorio lo sato di riferita tetraplegia della piccola paziente,
la quale non ebbe alcuna sofferenza ipossica perinatale” ed ha concluso che “ la prematurità è di per
sé un fattore di rischio neurologico;
le alterazioni del grado di ossigenazione cerebrale correlate a
turbe della circolazione utero placentare sono causa di patologia neurologica feto – neonatale di
tipo ipossico -ischemico- emorragico;
il danno cerebrale anatomopatologico, documentato con la
valutazione ecografica cerebrale seriata, è strettamente associato al rischio di paralisi cerebrale,
compromissione neurosensoriale, ritardo mentale, epilessia, nel corso della vita;
gli esiti clinicamente evidenti del danno neurologico si manifestano successivamente al peripartum e nel
corso della vita del soggetto ex- prematuro, con notevole variabilità individuale rispetto al danno
anatomicamente documentabile con tecniche di neuroimaging;
pertanto relativamente ai dati
disponibili a carico del neonato la condotta assistenziale assunta dai neonatologici fin dalla nascita
appare assolutamente adeguata ai quadri clinici insorti e presentatisi come espressione severa di
sofferenza neonatale;
la prognosi è stata favorevole quoad vitam , sia nel breve che nel lungo termine,
ma sfavorevole per lo sviluppo neurologico a distanza;
la leucomalacia periventricolare cistica,
documentata già nel ricovero in TIN e Patologia Neonatale, espressione di catena di eventi
patogenetici correlati ai fenomeni di parto prematuro a carico del cervello fetale è fattore di rischio
altamente associato alla compromissione clinica neurologica manifestatasi in epoca successiva;
in
definitiva non si rilevano negligenze e/o imperizie tali da giustificare errore professionale
penalmente o civilmente rilevante anche da parte dei neonatologi” ( cfr. atto di appello pagine 19,
20, 21) Inoltre - osserva l'appellante – dalla stessa consulenza tecnica di ufficio emerge che la partoriente “presentava già problemi legati allo scarso accrescimento fetale ed una prematurità
fetale non imputabili al sanitario che la teneva in cura” e nel contempo che “alla luce della
documentazione esaminata non si riscontrano comportamenti negligenti, imperiti o imprudenti a
Contr carico dell'équipe sanitaria neonatologica dell' che ha avuto in cura la neonata Persona_1
”. Infine l'appellante - dopo avere sostenuto che la “giurisprudenza sostiene la tesi della dr.ssa
[...]
” – ha osservato che l'accertamento tecnico di ufficio è incompleto “ per tutte le ragioni sopra Per_6
addotte” ( cfr. atto di impugnazione pagine 20, 21, 22).
5.1. Le doglianze sono prive di pregio.
5.2. E' utile premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive in forza del quale a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 1698/2006; Cass. n.13953/2007; Cass. n.
1620/2012; Cass. n. 18610/ 2015; Cass. n. 1267/2019).
Inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che il riferimento all' art. 1228 c.c. (quale regola che aggancia la responsabilità della struttura per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario) va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta ( cfr. Cass. n. 28987; Cass. n. 29001/2021); ciò sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa e dall'altro lato che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria ( cfr. Cass. n. 7074/2024 in motivazione).
Nella fattispecie in esame il Tribunale – come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata –
ha configurato la responsabilità contrattuale dell' Parte_1 in relazione alla condotta dell'équipe medica del reparto di ostetricia della predetta
[...]
struttura sanitaria che in data 2/2/2006 prestò cura ed assistenza in favore di in CP_2
occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di parto cesareo.
5.3.Chiarito tale profilo, procedendo alla disamina delle doglianze secondo un ordine logico va in primo luogo osservato che ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è
onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano ( cfr. ex multis Cass. n. 6618/2018); tuttavia con specifico riferimento al tema responsabilità della struttura sanitaria la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'onere di allegazione dell'attore deve essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-
scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore ( cfr. Cass. n.
7074/2024).
Nella vicenda in esame - come si evince dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado riportato nelle linee essenziali al precedente punto 1 della presente sentenza a cui si rinvia – i ricorrenti hanno indicato in maniera chiara e puntuale , anche attraverso il richiamo alla relazione depositata dai consulenti tecnici di ufficio nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., le condotte inadempienti dei sanitari dell' , Parte_1
specificando che l'équipe medica non effettuò gli esami strumentali necessari per verificare il benessere fetale e che avrebbero potuto indurre un'anticipazione dell'intervento del parto cesareo con ricadute favorevoli per la salute del nascituro ( cfr. ricorso in atti).
Merita ancora di essere rimarcato – in ragione del tenore delle doglianze articolate dall'appellante –
che il Tribunale ha affermato la responsabilità contrattuale della Parte_1
con riferimento alla condotta colpevole dei sanitari del reparto di
[...]
ostetricia che in data 2/2/2006 prestarono assistenza e cura a sicchè sono del tutto CP_2
inidonei a contrastate e superare la ratio decidendi della sentenza impugnata i rilievi dell'appellante incentrati sulla assenza di comportamenti colpevoli da parte dell'équipe sanitaria neonatologica dell' che ebbe in cura la piccola Parte_1 [...]
. Persona_1
5.4. Non può trovare ingresso neppure la censura incentrata sull'incompletezza della consulenza tecnica di ufficio valorizzata dal Giudice di prime cure per non avere tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 2236 c.c..
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica esclusivamente nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza ( cfr. Cass. n. 21530/2021 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
5945/2000; Cass. n. 9085/2006; Cass. n. 16275/2015); inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza (da valutarsi ai sensi dell' art. 1176 comma 2) con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza ( cfr. Cass. n. 21530/2021; Cass. n. 9085/2006 ).
Ciò posto, nella vicenda in esame non ricorrono le condizioni per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2236 c.c..
Depone in tale senso la considerazione che, come risulta dall'espletata consulenza tecnica di ufficio,
i sanitari all'atto del ricovero di formularono la diagnosi di “gravida alla 32° settimana CP_2
+ 5 giorni con minaccia di parto prematuro” e, quindi, fin da subito ebbero contezza del rischio di un parto pretermine, situazione che imponeva un monitoraggio scrupoloso delle condizioni del feto in modo da rilevare tempestivamente un'eventuale sofferenza fetale e di conseguenza procedere tempestivamente con l'intervento di parto cesareo. La cura e l'assistenza di da parte dei sanitari, pertanto, non richiedeva la risoluzione di CP_2
problemi insolubili o assolutamente aleatori e neppure la necessità di fronteggiare questioni tecniche particolarmente complesse oppure non ancora adeguatamente studiate dalla scienza medica.
In particolare i consulenti tecnici di ufficio hanno posto in risalto che i medici del reparto di ginecologia dell' , come prescritto dalle Parte_1
principali linee guida, rappresentando il travaglio pretermine una delle condizioni a maggior rischio di ipossia fetale, avrebbero dovuto procedere alla registrazione cardiotocografica continua (ossia senza sospensioni o interruzione), anziché ad un unico controllo cadiotocografico per un arco temporale di soli 22 minuti, insufficiente per la sua brevità a verificare lo stato di ossigenazione e benessere fetale;
nel contempo gli esperti di ufficio hanno segnalato che i sanitari, pur avendo espletato al momento del ricovero di un'ecografia ostetrica, omisero di effettuare, CP_2
peraltro con la medesima apparecchiatura ecografica, la flussimetria dell'arteria ombelicale che avrebbe contribuito a verificare lo stato di benessere fetale;
infine gli ausiliari di ufficio hanno affermato che “la registrazione cardiotografica continua e la flussimetria dell'arteria ombelicale
non rappresentato prestazioni di particolare difficoltà tecnica” (cfr. relazione tecnica di ufficio;
in particolare pagine 61, 62, 63, 64, 73).
Non va poi sottaciuto che l'appellante con la doglianza in esame ha focalizzato l'attenzione su
“difficoltà imprevedibili”, genericamente prospettate, “ verificatesi durante l'intervento chirurgico di
parto cesareo per il tipo di parto anticipato”, senza tenere conto del fatto che le condotte inadempienti dei sanitari dell' , come accertato dagli Parte_1
esperti di ufficio e correttamente argomentato dal Tribunale, si sono concretizzate in omissioni (
mancato monitoraggio delle condizioni fetali) verificatesi fin dal momento del ricovero di CP_2
e, dunque, in epoca antecedente all'esecuzione dell'intervento di parto cesareo.
[...]
Ancora, va osservato – al di là del dato pur degno di nota che la vicenda in esame si è verificata in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 ( legge – ), così come pure Per_4 Per_5
l'instaurazione del presente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, peraltro, genericamente richiamata dall'appellante con la censura in esame - che i consulenti tecnici di ufficio nella relazione hanno fatto riferimento a specifiche linee guida richiamate nell'elaborato tecnico (segnatamente Royal Controparte_6
Teh use of electronic fetal monitoring. Evidence - based clinical guidelin , number 8
[...]
London: RCOG Press;
2001 - cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 63), dovendosi altresì precisare che non sussiste alcun obbligo per l'esperto di ufficio di allegare alla relazione tecnica di ufficio le linee guida richiamate nella consulenza.
5.5. Il Collegio, inoltre, ritiene che il mero richiamo nell'atto di gravame ai quesiti sottoposti ai consulenti di ufficio dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e alle risposte fornite sul punto dai predetti esperti di ufficio non consente di apprezzare la lamentata incompletezza della relazione tecnica di ufficio, tanto più ove si consideri che gli ausiliari di ufficio hanno risposto a tutti i quesiti formulati dal Tribunale e nel contempo gli appellanti si sono limitati a riportare nell'atto di impugnazione le sole conclusioni degli ausiliari di ufficio, trascurando così di considerare le valutazioni illustrate dai medesimi ausiliari nella relazione e poste a sostegno delle predette conclusioni.
Va, poi, evidenziato che la consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis c.p.c. è stata espletata collegialmente da un medico legale (dr.ssa ) e da un medico specialista in ostetricia Persona_7
e ginecologia (dr. sicchè la circostanza che a pag. 70 della relazione siano Persona_8
state utilizzate espressioni al singolare, come se la consulenza fosse stata espletata da un solo ausiliario di ufficio, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è indice di incompletezza della consulenza tecnica, ma di un mero errore materiale, giacchè dalla disamina complessiva dell'elaborato tecnico, sottoscritto da entrambi gli esperti di ufficio, risulta che questi ultimi hanno operato congiuntamente ( cfr. relazione tecnica di ufficio in atti).
Quanto, poi, al rilievo che i consulenti tecnici di ufficio non abbiano comunicato all'
[...]
la chiusura delle operazioni peritali va replicato Parte_1
che il consulente tecnico di ufficio, ai sensi dell'art. 194 comma 2 c.p.c. e dell'art. 90 comma 1 disp. att. c.p.c. – disposizioni normative queste richiamate dall'art. 696 bis c.p.c. - deve comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste per le indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo delle indagini al fine di parteciparvi ( cfr. Cass. n. 22615/2020; Cass. n. 6195/2014).
Ne consegue che l'appellante non può dolersi della mancata comunicazione della chiusura delle operazioni peritali in quanto l'esperto di ufficio, come emerge dalla disciplina dettata dalle suindicate disposizioni, non ha alcun obbligo di effettuare tale comunicazione.
Ancora, ad avviso del Collegio, il ritardo nel deposito della consulenza tecnica di ufficio non ha alcuna incidenza né sulla validità dell'accertamento espletato né sulla correttezza delle conclusioni a cui gli ausiliari di ufficio sono pervenuti, potendo al più incidere sull' entità del compenso spettante ai consulenti tecnici di ufficio ( cfr. Cass. n. 2395/1975; Cass. n. 24723/2023).
5.6. Chiariti tali profili, la Corte osserva che elementi utili per la posizione dell'appellante non possono trarsi neppure dalla relazione del consulente di parte dr.ssa riportata alle Persona_6
pagine 18 e 19 dell'atto di gravame.
L'appellante, infatti, ha fatto riferimento alla relazione del 4/10/2016 in cui la dr.ssa ha escluso Per_6
qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' Parte_1
affermando che “ non è possibile imputare ad un ipotetico ritardo diagnostico/operatorio
[...]
lo stato di riferita tetraplegia della piccola paziente ( ossia ), la quale non ebbe Persona_1
alcuna sofferenza ipossica perinatale” ( cfr. relazione in atti), senza considerare che successivamente la dr.ssa nelle note del 5/4/2019 relative alla bozza di C.T.U. ha riconosciuto la responsabilità Per_6
dei predetti sanitari (cfr. note alla bozza di C.T.U. in atti).
In particolare la consulente di parte nelle suindicate note si è così espressa: “Pur concordando
parzialmente con la censurabile negligenza degli operatori sanitari relativamente alla mancata
esecuzione in continuo di un tracciato CTgrafico, la mancata osservanza delle linee guida vigenti
all'epoca dei fatti e la negligente tenuta della cartella clinica e dei suoi allegati, si ritiene che, in
considerazione della grave prematurità fetale (31 wk + 5gg, peso alla nascita 1450 gr), la maggior valenza causale nel determinismo del complesso menomativo rilevato vada ascritto a tale fattore
preesistente (grave prematurità). Pertanto, si ritiene che la parte di danno imputabile agli operatori
sanitari coinvolti non possa essere superiore ad 1/3 del D.B. proposto (70%:3=23%)”.
Inoltre è evidente che le suindicate osservazioni, provenienti dallo stesso consulente di parte dell non lasciano alcuno spazio alla Parte_1
tesi dell'appellante secondo cui nella cura e nell'assistenza di “furono rispettati tutti i CP_2
principi, le linee guida e i protocolli internazionali”, trattandosi peraltro di una prospettazione generica.
5.7. Resta, infine, da esaminare la censura basata sul rilievo che il Giudice a quo non ha attribuito alcuna valenza al fatto che dalla consulenza tecnica di ufficio emergeva che la partoriente
“presentava già problemi legati allo scarso accrescimento fetale ed una prematurità fetale non
imputabili al sanitario che la teneva in cura”.
In diritto giova ricordare che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta umana abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento del quale costituisce un antecedente causale necessario, l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati.
Più precisamente il principio di equivalenza delle cause ha per corollario che nel caso di concorso tra causa umana imputabile e causa naturale l'unica comparazione e graduazione possibile consiste nello stabilire se la causa umana abbia fornito un contributo causale superiore allo 0%; superata tale soglia,
l'autore della condotta illecita risponderà del danno per l'intero, senza alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante rispetto alla causa naturale, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Inoltre il Supremo Collegio ha precisato che il concorso di una causa naturale, quale lo stato di salute anteriore della vittima, può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni,
nel rispetto del principio della causalità giuridica, qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già portatore di una patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto;
in tale evenienza il Giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che,
secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante.
Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato che alla preesistenza di una patologia non può, invece,
essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé,
che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita (cfr.
Cass. n. 28811/2019 anche in motivazione;
Cass. n. 20836/2018; Cass. n. 15991/2011; Cass.
31742/2021 in motivazione).
Orbene nel caso di specie il Giudice di prime cure – come emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata riportata al precedente punto 1.2. della presenta sentenza - ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto giacchè ha evidenziato, in linea con quanto, peraltro, affermato dagli stessi consulenti tecnici di ufficio, che lo scarso accrescimento fetale e la prematurità fetale rappresentano condizioni di vulnerabilità e di conseguenza è giunto alla conclusione – pienamente condivisa dalla Corte – che tali condizioni non ha alcuna incidenza nè sulla causalità materiale né
sulla causalità giuridica (cfr. in particolare Cass. n. 28811/2019 in motivazione;
in tale pronuncia il
Supremo Collegio ha considerato la prematurità della nascita come condizione di vulnerabilità che pertanto “ non incide nè sul nesso di causa, nè sull'attribuzione della colpa, nè sulla liquidazione del
danno”). In definitiva la Corte ritiene che il Tribunale correttamente si è discostato dalle conclusioni degli esperti di ufficio, che dopo avere quantificato il grado di invalidità permanente riportato da
[...]
nella misura del 70%, hanno ritenuto di ricollegare alla colpevole condotta dei sanitari Persona_1
della soltanto un grado di invalidità Parte_1
pari al 35% , attribuendo rilevanza alle condizioni di “vulnerabilità” rappresentate dallo scarso accrescimento fetale e dalla prematurità della nascita ( cfr. in particolare elaborato tecnico di ufficio pag. 66 in cui gli stessi esperti di ufficio hanno configurato lo scarso accrescimento del feto in epoca gestionale e il parto pretermine come “ stati di vulnerabilità”).
E' utile ricordare che a tale riguardo trova applicazione il principio di diritto in forza del quale le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice il quale – come accaduto nel caso di specie - può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, dovendo il Giudicante indicare gli elementi di cui si è
avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali l'esperto di ufficio si è basato ( cfr. Cass. n.
5148/2011; Cass. n. 36638/2021; Cass. n. 5665/1988).
6. L , infine, ha chiesto all'adita Corte Parte_1
la rinnovazione della C.T.U. prospettando la nullità della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. e valorizzata dal Giudice a quo
ai fini della decisione in quanto gli esperti di ufficio: a) non hanno comunicato all'
[...]
la chiusura delle operazione peritali;
b) non Parte_1
“hanno rispettato” il mandato conferito loro dal Giudice;
c) hanno richiamato nella loro relazione
“astratte linee guida” senza allegarle all'elaborato tecnico.
L'impostazione dell'appellante non è condivisibile.
Invero – al di là del dato pur degno di nota che la nullità della C.T.U. è stata prospettata per la prima volta in appello – va evidenziato che non vi è spazio per tale eccezione. In particolare in ordine ai rilevi indicati sub a) e sub c) va ribadito che essi non possono trovare ingresso per le argomentazioni già illustrate ai precedenti punti 5.4. e 5.5. della presente sentenza a cui si rinvia.
Con riferimento, invece, al rilievo sub b) va rimarcata la genericità della censura giacchè l'appellante non ha specificato quali sarebbero le indagini esorbitanti rispetto all'incarico espletare dai consulenti tecnici di ufficio;
nel contempo va segnalato che gli ausiliari di ufficio si sono limitati a rispondere ai quesiti articolati dal Tribunale ( cfr. relazione tecnica di ufficio in atti).
Ne consegue che non ricorrono le condizioni per la rinnovazione in appello della consulenza tecnica di ufficio.
7. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario degli appellati;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente,
tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Passando alla disamina della domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposta dagli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la Corte ritiene che è infondata e, pertanto, va respinta.
Invero non vi sono elementi per sostenere che l' Parte_1
abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave;
per di più gli appellati hanno formulato la
[...]
domanda risarcitoria in maniera estremamente generica, al punto che risulta del tutto carente l'allegazione dei danni subiti.
Sotto quest' ultimo profilo acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U. n. 7583/2004). Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1
e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
sulla figlia minore nonché nei confronti di avverso l'ordinanza Persona_9 CP_3
emessa dal Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nell'ambito del procedimento n.
2020/3257, così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del difensore antistatario degli appellati, spese che liquida in complessivi euro 10.180,00 , oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SA D'PI IT CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. IT CC Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa SA D'PI Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 55/2022 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 3257/2020 in data 20/12/2021 e depositata in pari data
TRA
con sede in Salerno Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Anzalone e dall' avv. Loreto D'Aiuto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loreto D'Aiuto in Salerno Corso Garibaldi n. 128 - Appellante
E
e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore , nonchè rappresentati e difesi Persona_1 CP_3
dall'avv. Filippo Mascolo, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Nola
(NA) via Flora n.
3 - Appellati Ragioni in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 6/5/2020, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e Controparte_1 CP_2
in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia ,
[...] Persona_1
nonché , fratello di , hanno chiesto all'adito Tribunale di Salerno Persona_2 Persona_1
di accertare la responsabilità dell' con Parte_1
sede in Salerno ex art. 1228 c.c. e nel contempo di condannare la predetta al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della condotta dei sanitari dell'équipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia della struttura sanitaria innanzi indicata che prestò cura ed assistenza a in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di parto cesareo CP_2
avvenuti in data 2/2/2006.
In particolare gli attori – ripercorso il contenuto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che aveva dato origine al procedimento n. 7552/2016 e richiamati gli esiti della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite depositata nel suindicato procedimento - hanno rappresentato che CP_2
in data 2/2/2006 alle ore 12:36 veniva ricoverata presso l'
[...] Parte_1
con la seguente diagnosi “ gravida alla 32° settimana + 5 giorni con
[...]
minaccia di parto prematuro” e alle ore 15:35 del medesimo giorno veniva sottoposta all'intervento di parto cesareo, dando alla luce la piccola , affetta da tetraparesi spastica a Persona_1
causa della condotta negligente e imperita dei medici dell'équipe che prestò cura ed assistenza a dal momento del ricovero fino al parto cesareo. I sanitari – precisano gli attori – nel CP_2
suindicato arco temporale non sottoposero la paziente ai doverosi esami di diagnostica strumentale finalizzati a verificare lo stato di ossigenazione del feto, essendosi limitati ad effettuare il tracciato cardiotocografico per soli ventidue minuti sicchè la loro condotta determinava lo sviluppo di una sindrome ipossico – ischemica perinatale in neonato pretermine che dava origine ad un'encefalopatia con leucomalacia periventricolare cistica che esitava in una tetraparesi spastica;
in definitiva –
proseguono i ricorrenti – un corretto monitoraggio delle condizioni di benessere del feto avrebbe potuto condurre ad un'anticipazione dell'intervento di parto cesareo ( effettuato, invece, dopo tre ore dal ricovero) con effetti favorevoli per la salute del nascituro ( cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
1.1. L , costituitasi in giudizio, in via Parte_1
preliminare ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata dai ricorrenti;
nel merito ha resistito;
ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande con vittoria delle spese processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa in data 20/12/2021, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.,
e depositata in pari data, in accoglimento delle domande articolate dai ricorrenti, ha affermato la responsabilità dell' e la ha condannata Parte_1
al pagamento delle seguenti somme: a) euro 543.339,00 oltre accessori ( rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato nell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c.) in favore di e Controparte_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_2 Persona_1
a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla figlia;
b) euro 383.081,48 oltre
[...]
interessi in favore di e in qualità di esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Persona_1
subito dalla figlia conseguente alla perdita della capacità di guadagno, non potendo svolgere in futuro alcuna attività lavorativa per la rilevante entità dei postumi permanenti;
c) euro 200.000,00 oltre accessori ( rivalutazione monetaria ed interessi come indicato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione Controparte_1
del rapporto parentale con la figlia d) euro 200.000,00 oltre accessori ( Persona_1
rivalutazione monetaria ed interessi come riportato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riferibile alla lesione del CP_2
rapporto parentale con la figlia;
e) euro 50.000,00 oltre accessori ( rivalutazione Persona_1
monetaria ed interessi come precisato nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.) in favore di Per_2
, a titolo di risarcimento dei danno non patrimoniale inerente alla lesione del rapporto
[...]
parentale con la sorella;
f) euro 578,10 in favore di e Persona_1 Controparte_1 CP_2 per le spese mediche sostenute per la figlia;
il Giudice di primo grado,
[...] Persona_1
inoltre, ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Tribunale - affermata la natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria e richiamato il principio di diritto in forza del quale in tema di responsabilità
della struttura sanitaria incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia ( o l'insorgenza di una nuova malattia)
e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza– ha affermato che i ricorrenti avevano assolto all'onere della prova su di loro incombente. In particolare il Giudice a quo, valorizzati gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., ha posto in risalto la condotta negligente dei sanitari di turno presso il reparto di ostetricia dell' Parte_1
in data 2/2/2006, tra i quali vi era anche il dr. ginecologo curante
[...] Persona_3
di in quanto quel giorno - nonostante fosse stata formulata nei confronti di CP_2 CP_2
una diagnosi di minaccia di parto prematuro in gravida alla 31° settimana + 5 giorni con la
[...]
cervice uterina raccorciata e con iniziale dilatazione e presenza di funnelling (ossia l'invaginazione delle membrane amniotiche nel canale cervicale per dilatazione dell'orifizio uterino interno) e fosse stata attuata l'opportuna terapia farmacologica mediante la somministrazione di TO (
antagonista dell'ossitocina al fine di bloccare l'attività contrattile uterina) e bentelan 12 mg ( per indurre la maturità respiratoria fetale) – non fu espletata alcuna flussimetria dell'arteria ombelicale fetale per valutare il grado di ossigenazione fetale e nel contempo fu effettuato il tracciato cardiotocografico per soli ventidue minuti, tempo troppo breve per garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti di qualità di tale accertamento;
in definitiva tra l'orario di ricovero di CP_2
e l'inizio dell'intervento di parto cesareo ( tre ore nell'intervallo 12:36 – 15:36) non furono espletati gli esami di diagnostica strumentale necessari per valutare lo stato di ossigenazione e, quindi, di benessere fetale, nonostante le principali linee guida per le condizioni a maggior rischio di ipossia fetale, tra cui viene espressamente contemplato il travaglio pretermine, prescrivessero l'utilizzo continuo della cardiotocografia, vale a dire senza interruzione o sospensione. La condotta negligente ed imperita dei sanitari ha portato allo sviluppo di una sindrome ipossico – ischemica perinatale in neonato pretermine che ha dato origine ad un'encefalopatia con leucomalacia periventricolare, esitata in una tetraparesi di tipo spastico;
ciò in quanto un corretto monitoraggio delle condizioni di benessere fetale durante il travaglio di parto pretermine avrebbe potuto condurre ad un'anticipazione dell'intervento di parto cesareo, effettuato, invece, dopo tre ore dal ricovero di con CP_2
ricadute favorevoli sul benessere fetale. Con specifico riferimento al rapporto di causalità il Tribunale
ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 581/2008, rimarcando che “
mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio nel processo civile
vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”. Di poi il Giudice a
quo ha determinato nella misura del 70% il grado di invalidità permanente di , Persona_1
precisando di non condividere l'impostazione degli esperti di ufficio che avevano ricollegato all'operato dei sanitari soltanto il 50% del suindicato grado di invalidità sulla base della considerazione che nel determinismo del danno biologico rientravano anche stati di vulnerabilità
preesistenti, quale lo scarso accrescimento del feto in epoca gestazionale, e stati di vulnerabilità
sopravvenuti, quale il parto pretermine. Più precisamente il Giudice di prime cure - dopo avere rimarcato che “ nella causalità materiale vige la logica del tutto o niente, o c'è o non c'è” sicchè “
non è possibile la graduazione in funzione del concorso di fattori naturali, persino nell'ipotesi in cui
questi ultimi siano stati preponderanti rispetto al fattore umano” – ha osservato che diversa è
l'incidenza delle concause naturali sul rapporto di causalità giuridica, potendo giustificare una riduzione del risarcimento del danno;
ha poi richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.
15991/2011 ed ha argomentato che lo scarso accrescimento del feto in epoca gestionale e il parto pretermine non giustificano una riduzione del risarcimento del danno in quanto esse non costituiscono una pregressa patologia del feto ma “uno stato di maggiore vulnerabilità” - come, peraltro, riconosciuto dagli stessi ausiliari di ufficio – che, pertanto, non ha alcuna incidenza sulla quantificazione del danno.
1.3. Avverso la predetta sentenza l' ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 19/1/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.4. e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
sulla figlia minore nonchè , costituitisi in giudizio, hanno Persona_1 CP_3
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito hanno resistito;
hanno chiesto, pertanto, in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in via subordinata il rigetto dello stesso con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistarario;
hanno chiesto altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
1.5. La Corte con ordinanza depositata il 3/10/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione formulata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 – e, dunque, nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda in esame - vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante ha indicato in maniera sufficientemente chiara le ragioni tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. L ha in primo luogo censurato Parte_1
l'ordinanza impugnata, lamentando che il Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione decennale della pretesa azionata dai ricorrenti, sollevata dalla resistente nel primo atto difensivo e nel contempo ha evidenziato la fondatezza della suindicata eccezione. In particolare l'appellante – premesso che l'azione risarcitoria sub iudice ha natura contrattuale e che il danno subito dalla piccola , come risulta dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, si è Persona_1
manifestato immediatamente dopo la nascita – ha evidenziato, ripercorrendo quanto già dedotto in primo grado, che il termine di prescrizione decennale era già decorso alla data dell'1/8/2016, data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. da parte degli attuali appellati, dovendosi individuare quale
dies a quo del termine di prescrizione la data del 2/2/2006, epoca in cui fu effettuato l'intervento chirurgico di parto cesareo, o al massimo la data del 16/3/2006, epoca in cui la piccola Persona_1
fu dimessa dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona.
[...]
Ciò posto, il Collegio osserva che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il
Giudice a quo non ha esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente nella memoria di costituzione sicchè l'eccezione va delibata in questa sede.
Orbene dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che l'
[...]
si è costituita in giudizio tardivamente con memoria depositata Parte_1
il 9/10/2020, nel mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 702 bis comma 3 c.p.c.,
ossia dieci giorni prima dell'udienza di comparazione fissata per il 12/10/2020, non avendo il
Tribunale indicato nel decreto di fissazione dell'udienza un termine di costituzione diverso rispetto a quello previsto in via residuale dalla suindicata disposizione normativa ( per il carattere perentorio del termine in questione cfr. ex multis Cass. n. 5666/2025; Cass. n. 22205/2023).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può trovare ingresso perché è tardiva, così come prospettato dai ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado ( cfr. note depositate telematicamente in relazione alle udienze del 9/10/2020 e del 24/5/2021 celebrate in forma scritta) e ribadito con la comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio.
Merita di essere precisato che il convincimento del Collegio resta fermo ancorchè l'
[...]
abbia sollevato l'eccezione di prescrizione nel Parte_1
corso del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite instaurato prima del giudizio sommario di cognizione conclusosi con l'ordinanza ora sottoposta al vaglio della Corte.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto – enunciato in tema di accertamento tecnico preventivo regolato dall'art. 696 c.p.c., ma applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in quanto disciplinata dall'art. 696 bis c.p.c. sul modello dell' accertamento tecnico preventivo, stante il richiamo all'art. 696 comma 3 c.p.c. e per di più finalizzata non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate da questioni soprattutto tecniche ( cfr. sul punto sentenza Corte Costituzionale n. 202/2023) - in forza del quale “l'eventuale tempestività di
un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento
tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non
costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo” (cfr. Cass. n. 24490/2022; Cass. n.
20881/2016).
Per completezza la Corte osserva che - pur a volere esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, individuando quale dies a quo per il decorso del termine decennale di prescrizione le date indicate dalla medesima appellante vale a dire il 2/2/2006 ( epoca in cui fu effettuato l'intervento chirurgico di parto cesareo) o al massimo la data del 16/3/2006 ( epoca in cui la piccola Persona_1 fu dimessa dall'ospedale ) e quale dies ad quem la data dell'1/8/2016 ( epoca del deposito del
[...]
ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) - non vi è spazio per l'accoglimento della suindicata eccezione;
ciò in quanto i ricorrenti ( attuali appellati), fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno comprovato di avere interrotto il decorso della prescrizione attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata della richiesta di risarcimento danni all' Parte_1
nel mese di ottobre 2015; ne consegue che a quella data ( ottobre 2015), non
[...]
essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione, per effetto dell'interruzione è iniziato a decorrere nuovamente il predetto termine di prescrizione, dovendosi così concludere che alla data dell'1/8/2016 la pretesa risarcitoria in esame non risultava prescritta.
In particolare dalla disamina degli atti risulta quanto segue: a) l'avv. Filippo Mascolo in nome e per conto di in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_2
genitoriale sulla minore , con atto dell'8/10/2015 da lui sottoscritto, trasmesso a Persona_1
mezzo p.e.c. in pari data all' e ricevuto Parte_1
dalla destinataria in data 8/10/2015 ha espressamente chiesto il risarcimento dei danni subito dai suoi assistiti con riferimento al “sinistro avvenuto in data 2/2/2006”, specificando che tale richiesta doveva essere “intesa quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943”;
b) l'avv. Filippo Mascolo in nome e per conto di , fratello di , con Persona_2 Persona_1
atto del 9/10/2015 da lui sottoscritto trasmesso a mezzo in p.e.c. in pari data all'
[...]
e ricevuto dalla destinataria il 9/10/2015 ha chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal suo assistito con riferimento alla vicenda in esame ( analiticamente descritta nell'atto in esame) “ entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente
con l'espressa avvertenza che in mancanza si dirà la competente Autorità Giudiziaria”.
Orbene – premesso che in tema di interruzione della prescrizione un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) -
non vi è dubbio che nella fattispecie in esame entrambe le suindicate richieste di pagamento sono qualificabili come atti di costituzione in mora, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ( per la validità della costituzione in mora anche da parte del legale che si dichiari incaricato dalla parte cfr. Cass. n. 10916/2025; nella suindicata pronuncia il Supremo
Collegio ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Depone in tal senso la considerazione che le suindicate richieste di pagamento sono state indirizzate al soggetto obbligato e sono indicative in modo univoco della volontà dei creditori di fare valere il proprio diritto nei confronti del destinatario dell'atto, come si evince dall'espresso richiamo all'art. 2943 c.c. e all'istituto dell'interruzione della prescrizione contenuto nella richiesta inoltrata nell'interesse di e e dal riferimento all'intenzione di adire le vie Controparte_1 CP_2
legali, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, contenuto nella richiesta inoltrata nell'interesse di ( cfr. Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 15140/2021; cfr. anche Persona_2
Cass. n. 9662/2001 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che il Giudice di merito aveva correttamente ravvisato una vera e propria costituzione in mora nella richiesta scritta del lavoratore di ottenere l'inquadramento a lui spettante nella categoria superiore corrispondente alle mansioni di fatto svolte, richiesta in cui era espressa anche l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione bonaria del proprio diritto, di adire tutte le vie, comprese quelle legali).
Chiarito tale profilo, va rimarcato che il rilievo dell'interruzione della prescrizione nel presente giudizio di appello non resta precluso dal fatto che gli appellati hanno prospettato l'interruzione della prescrizione per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di appello. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata di ufficio dal
Giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì,
che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione,
quale è l'interruzione della prescrizione;
ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti ( come accaduto nel caso di specie) risultino documentati ex actis ( cfr. Cass.
n. 9810/2023; Cass. Sezioni Unite n. 15661/2005).
Ne consegue che l'eccezione di interruzione della prescrizione, costituendo un'eccezione in senso lato, può essere sollevata dalla parte interessata per la prima volta anche in appello non trovando applicazione il divieto dei nova in appello come si evince dalla disciplina dettata dall'art. 345 comma
2 c.p.c. ( cfr. Cass. n 8556/2025 in motivazione;
Cass. n. 24214/2016 in motivazione).
5. L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale ha basato il proprio convincimento su di un accertamento tecnico preventivo incompleto in quanto “ le difficoltà
imprevedibili verificatesi durante l'intervento chirurgico di parto cesareo per il tipo di parto
anticipato portano all'applicazione dell'art. 2236 c.c. ( se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di
dolo o colpa grave )” sicchè occorreva verificare “ se il reparto di ostetricia e ginecologia era
adeguatamente organizzato il giorno 2/2/2006 e se nel caso i medici rispettarono o meno le linee
guida ( protocolli) e agirono secondo arte medica” e quindi “ individuare la regola cautelare
preesistente alla condotta medica ritenuta colposa che ne indicasse le corrette modalità svolgimento
dell'attività” con la conseguenza che il consulente tecnico di ufficio non può limitarsi ad indicare nella relazione tecnica le linee guida ma deve allegarle all'elaborato tecnico;
d'altronde – osserva l'appellante - “allo stato attuale la legge n. 24 dell'8/3/ 2013, nota come legge – , ha Per_4 Per_5 creato un sistema di accreditamento delle linee guida e/o delle buone pratiche cliniche assistenziali
e/o dei protocolli” ( cfr. atto di gravame pagine 13, 14, 15). Di poi l' Controparte_4
- dopo avere riportato nell'atto di impugnazione i quesiti posti ai
[...]
consulenti tecnici di ufficio nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le risposte fornite dai suindicati consulenti– ha ribadito che il Giudice a quo ha valorizzato un accertamento tecnico di ufficio incompleto;
gli ausiliari di ufficio – prosegue l'appellante - hanno risposto ai quesiti in maniera non esaustiva e a pag. 70 della relazione “parlano al singolare”; inoltre l'elaborato tecnico di ufficio è stato depositato ben oltre il termine assegnato dal Giudice senza richiedere alcuna proroga e senza informare l' dell'ultimazione Parte_1
delle indagini ( cfr. atto di impugnazione pagine 15, 16, 17, 18). Il Tribunale erroneamente ha valorizzato gli esiti della C.T.U. giacchè “alcuna responsabilità per inadempimento ( in termini di
scarsa diligenza e o imperizia) può essere imputata all' , avendo adottato tutti Parte_1
gli idonei strumenti, presidi ed il personale necessario per soccorrere la madre e la piccola paziente;
l' rispettò tutti i principi, le linee guida Parte_1
ed i protocolli internazionali per la corretta pratica medica del caso” ; peraltro gli attori, hanno allegato una generica responsabilità della convenuta, omettendo di “ indicare in maniera specifica
ciascun addebito” . Dalla consulenza tecnica di parte redatta dalla dr.ssa – osserva Persona_6
l'appellante – emerge che non è configurabile alcuna responsabilità dell'
[...]
; l'esperto di parte ha evidenziato che “non è possibile imputare Parte_1
ad un ipotetico ritardo diagnostico/operatorio lo sato di riferita tetraplegia della piccola paziente,
la quale non ebbe alcuna sofferenza ipossica perinatale” ed ha concluso che “ la prematurità è di per
sé un fattore di rischio neurologico;
le alterazioni del grado di ossigenazione cerebrale correlate a
turbe della circolazione utero placentare sono causa di patologia neurologica feto – neonatale di
tipo ipossico -ischemico- emorragico;
il danno cerebrale anatomopatologico, documentato con la
valutazione ecografica cerebrale seriata, è strettamente associato al rischio di paralisi cerebrale,
compromissione neurosensoriale, ritardo mentale, epilessia, nel corso della vita;
gli esiti clinicamente evidenti del danno neurologico si manifestano successivamente al peripartum e nel
corso della vita del soggetto ex- prematuro, con notevole variabilità individuale rispetto al danno
anatomicamente documentabile con tecniche di neuroimaging;
pertanto relativamente ai dati
disponibili a carico del neonato la condotta assistenziale assunta dai neonatologici fin dalla nascita
appare assolutamente adeguata ai quadri clinici insorti e presentatisi come espressione severa di
sofferenza neonatale;
la prognosi è stata favorevole quoad vitam , sia nel breve che nel lungo termine,
ma sfavorevole per lo sviluppo neurologico a distanza;
la leucomalacia periventricolare cistica,
documentata già nel ricovero in TIN e Patologia Neonatale, espressione di catena di eventi
patogenetici correlati ai fenomeni di parto prematuro a carico del cervello fetale è fattore di rischio
altamente associato alla compromissione clinica neurologica manifestatasi in epoca successiva;
in
definitiva non si rilevano negligenze e/o imperizie tali da giustificare errore professionale
penalmente o civilmente rilevante anche da parte dei neonatologi” ( cfr. atto di appello pagine 19,
20, 21) Inoltre - osserva l'appellante – dalla stessa consulenza tecnica di ufficio emerge che la partoriente “presentava già problemi legati allo scarso accrescimento fetale ed una prematurità
fetale non imputabili al sanitario che la teneva in cura” e nel contempo che “alla luce della
documentazione esaminata non si riscontrano comportamenti negligenti, imperiti o imprudenti a
Contr carico dell'équipe sanitaria neonatologica dell' che ha avuto in cura la neonata Persona_1
”. Infine l'appellante - dopo avere sostenuto che la “giurisprudenza sostiene la tesi della dr.ssa
[...]
” – ha osservato che l'accertamento tecnico di ufficio è incompleto “ per tutte le ragioni sopra Per_6
addotte” ( cfr. atto di impugnazione pagine 20, 21, 22).
5.1. Le doglianze sono prive di pregio.
5.2. E' utile premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive in forza del quale a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 1698/2006; Cass. n.13953/2007; Cass. n.
1620/2012; Cass. n. 18610/ 2015; Cass. n. 1267/2019).
Inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che il riferimento all' art. 1228 c.c. (quale regola che aggancia la responsabilità della struttura per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario) va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta ( cfr. Cass. n. 28987; Cass. n. 29001/2021); ciò sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa e dall'altro lato che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria ( cfr. Cass. n. 7074/2024 in motivazione).
Nella fattispecie in esame il Tribunale – come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata –
ha configurato la responsabilità contrattuale dell' Parte_1 in relazione alla condotta dell'équipe medica del reparto di ostetricia della predetta
[...]
struttura sanitaria che in data 2/2/2006 prestò cura ed assistenza in favore di in CP_2
occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di parto cesareo.
5.3.Chiarito tale profilo, procedendo alla disamina delle doglianze secondo un ordine logico va in primo luogo osservato che ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è
onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano ( cfr. ex multis Cass. n. 6618/2018); tuttavia con specifico riferimento al tema responsabilità della struttura sanitaria la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'onere di allegazione dell'attore deve essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-
scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore ( cfr. Cass. n.
7074/2024).
Nella vicenda in esame - come si evince dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado riportato nelle linee essenziali al precedente punto 1 della presente sentenza a cui si rinvia – i ricorrenti hanno indicato in maniera chiara e puntuale , anche attraverso il richiamo alla relazione depositata dai consulenti tecnici di ufficio nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., le condotte inadempienti dei sanitari dell' , Parte_1
specificando che l'équipe medica non effettuò gli esami strumentali necessari per verificare il benessere fetale e che avrebbero potuto indurre un'anticipazione dell'intervento del parto cesareo con ricadute favorevoli per la salute del nascituro ( cfr. ricorso in atti).
Merita ancora di essere rimarcato – in ragione del tenore delle doglianze articolate dall'appellante –
che il Tribunale ha affermato la responsabilità contrattuale della Parte_1
con riferimento alla condotta colpevole dei sanitari del reparto di
[...]
ostetricia che in data 2/2/2006 prestarono assistenza e cura a sicchè sono del tutto CP_2
inidonei a contrastate e superare la ratio decidendi della sentenza impugnata i rilievi dell'appellante incentrati sulla assenza di comportamenti colpevoli da parte dell'équipe sanitaria neonatologica dell' che ebbe in cura la piccola Parte_1 [...]
. Persona_1
5.4. Non può trovare ingresso neppure la censura incentrata sull'incompletezza della consulenza tecnica di ufficio valorizzata dal Giudice di prime cure per non avere tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 2236 c.c..
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica esclusivamente nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza ( cfr. Cass. n. 21530/2021 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
5945/2000; Cass. n. 9085/2006; Cass. n. 16275/2015); inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza (da valutarsi ai sensi dell' art. 1176 comma 2) con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza ( cfr. Cass. n. 21530/2021; Cass. n. 9085/2006 ).
Ciò posto, nella vicenda in esame non ricorrono le condizioni per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2236 c.c..
Depone in tale senso la considerazione che, come risulta dall'espletata consulenza tecnica di ufficio,
i sanitari all'atto del ricovero di formularono la diagnosi di “gravida alla 32° settimana CP_2
+ 5 giorni con minaccia di parto prematuro” e, quindi, fin da subito ebbero contezza del rischio di un parto pretermine, situazione che imponeva un monitoraggio scrupoloso delle condizioni del feto in modo da rilevare tempestivamente un'eventuale sofferenza fetale e di conseguenza procedere tempestivamente con l'intervento di parto cesareo. La cura e l'assistenza di da parte dei sanitari, pertanto, non richiedeva la risoluzione di CP_2
problemi insolubili o assolutamente aleatori e neppure la necessità di fronteggiare questioni tecniche particolarmente complesse oppure non ancora adeguatamente studiate dalla scienza medica.
In particolare i consulenti tecnici di ufficio hanno posto in risalto che i medici del reparto di ginecologia dell' , come prescritto dalle Parte_1
principali linee guida, rappresentando il travaglio pretermine una delle condizioni a maggior rischio di ipossia fetale, avrebbero dovuto procedere alla registrazione cardiotocografica continua (ossia senza sospensioni o interruzione), anziché ad un unico controllo cadiotocografico per un arco temporale di soli 22 minuti, insufficiente per la sua brevità a verificare lo stato di ossigenazione e benessere fetale;
nel contempo gli esperti di ufficio hanno segnalato che i sanitari, pur avendo espletato al momento del ricovero di un'ecografia ostetrica, omisero di effettuare, CP_2
peraltro con la medesima apparecchiatura ecografica, la flussimetria dell'arteria ombelicale che avrebbe contribuito a verificare lo stato di benessere fetale;
infine gli ausiliari di ufficio hanno affermato che “la registrazione cardiotografica continua e la flussimetria dell'arteria ombelicale
non rappresentato prestazioni di particolare difficoltà tecnica” (cfr. relazione tecnica di ufficio;
in particolare pagine 61, 62, 63, 64, 73).
Non va poi sottaciuto che l'appellante con la doglianza in esame ha focalizzato l'attenzione su
“difficoltà imprevedibili”, genericamente prospettate, “ verificatesi durante l'intervento chirurgico di
parto cesareo per il tipo di parto anticipato”, senza tenere conto del fatto che le condotte inadempienti dei sanitari dell' , come accertato dagli Parte_1
esperti di ufficio e correttamente argomentato dal Tribunale, si sono concretizzate in omissioni (
mancato monitoraggio delle condizioni fetali) verificatesi fin dal momento del ricovero di CP_2
e, dunque, in epoca antecedente all'esecuzione dell'intervento di parto cesareo.
[...]
Ancora, va osservato – al di là del dato pur degno di nota che la vicenda in esame si è verificata in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 ( legge – ), così come pure Per_4 Per_5
l'instaurazione del presente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, peraltro, genericamente richiamata dall'appellante con la censura in esame - che i consulenti tecnici di ufficio nella relazione hanno fatto riferimento a specifiche linee guida richiamate nell'elaborato tecnico (segnatamente Royal Controparte_6
Teh use of electronic fetal monitoring. Evidence - based clinical guidelin , number 8
[...]
London: RCOG Press;
2001 - cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 63), dovendosi altresì precisare che non sussiste alcun obbligo per l'esperto di ufficio di allegare alla relazione tecnica di ufficio le linee guida richiamate nella consulenza.
5.5. Il Collegio, inoltre, ritiene che il mero richiamo nell'atto di gravame ai quesiti sottoposti ai consulenti di ufficio dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e alle risposte fornite sul punto dai predetti esperti di ufficio non consente di apprezzare la lamentata incompletezza della relazione tecnica di ufficio, tanto più ove si consideri che gli ausiliari di ufficio hanno risposto a tutti i quesiti formulati dal Tribunale e nel contempo gli appellanti si sono limitati a riportare nell'atto di impugnazione le sole conclusioni degli ausiliari di ufficio, trascurando così di considerare le valutazioni illustrate dai medesimi ausiliari nella relazione e poste a sostegno delle predette conclusioni.
Va, poi, evidenziato che la consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis c.p.c. è stata espletata collegialmente da un medico legale (dr.ssa ) e da un medico specialista in ostetricia Persona_7
e ginecologia (dr. sicchè la circostanza che a pag. 70 della relazione siano Persona_8
state utilizzate espressioni al singolare, come se la consulenza fosse stata espletata da un solo ausiliario di ufficio, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è indice di incompletezza della consulenza tecnica, ma di un mero errore materiale, giacchè dalla disamina complessiva dell'elaborato tecnico, sottoscritto da entrambi gli esperti di ufficio, risulta che questi ultimi hanno operato congiuntamente ( cfr. relazione tecnica di ufficio in atti).
Quanto, poi, al rilievo che i consulenti tecnici di ufficio non abbiano comunicato all'
[...]
la chiusura delle operazioni peritali va replicato Parte_1
che il consulente tecnico di ufficio, ai sensi dell'art. 194 comma 2 c.p.c. e dell'art. 90 comma 1 disp. att. c.p.c. – disposizioni normative queste richiamate dall'art. 696 bis c.p.c. - deve comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste per le indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo delle indagini al fine di parteciparvi ( cfr. Cass. n. 22615/2020; Cass. n. 6195/2014).
Ne consegue che l'appellante non può dolersi della mancata comunicazione della chiusura delle operazioni peritali in quanto l'esperto di ufficio, come emerge dalla disciplina dettata dalle suindicate disposizioni, non ha alcun obbligo di effettuare tale comunicazione.
Ancora, ad avviso del Collegio, il ritardo nel deposito della consulenza tecnica di ufficio non ha alcuna incidenza né sulla validità dell'accertamento espletato né sulla correttezza delle conclusioni a cui gli ausiliari di ufficio sono pervenuti, potendo al più incidere sull' entità del compenso spettante ai consulenti tecnici di ufficio ( cfr. Cass. n. 2395/1975; Cass. n. 24723/2023).
5.6. Chiariti tali profili, la Corte osserva che elementi utili per la posizione dell'appellante non possono trarsi neppure dalla relazione del consulente di parte dr.ssa riportata alle Persona_6
pagine 18 e 19 dell'atto di gravame.
L'appellante, infatti, ha fatto riferimento alla relazione del 4/10/2016 in cui la dr.ssa ha escluso Per_6
qualsiasi responsabilità dei sanitari dell' Parte_1
affermando che “ non è possibile imputare ad un ipotetico ritardo diagnostico/operatorio
[...]
lo stato di riferita tetraplegia della piccola paziente ( ossia ), la quale non ebbe Persona_1
alcuna sofferenza ipossica perinatale” ( cfr. relazione in atti), senza considerare che successivamente la dr.ssa nelle note del 5/4/2019 relative alla bozza di C.T.U. ha riconosciuto la responsabilità Per_6
dei predetti sanitari (cfr. note alla bozza di C.T.U. in atti).
In particolare la consulente di parte nelle suindicate note si è così espressa: “Pur concordando
parzialmente con la censurabile negligenza degli operatori sanitari relativamente alla mancata
esecuzione in continuo di un tracciato CTgrafico, la mancata osservanza delle linee guida vigenti
all'epoca dei fatti e la negligente tenuta della cartella clinica e dei suoi allegati, si ritiene che, in
considerazione della grave prematurità fetale (31 wk + 5gg, peso alla nascita 1450 gr), la maggior valenza causale nel determinismo del complesso menomativo rilevato vada ascritto a tale fattore
preesistente (grave prematurità). Pertanto, si ritiene che la parte di danno imputabile agli operatori
sanitari coinvolti non possa essere superiore ad 1/3 del D.B. proposto (70%:3=23%)”.
Inoltre è evidente che le suindicate osservazioni, provenienti dallo stesso consulente di parte dell non lasciano alcuno spazio alla Parte_1
tesi dell'appellante secondo cui nella cura e nell'assistenza di “furono rispettati tutti i CP_2
principi, le linee guida e i protocolli internazionali”, trattandosi peraltro di una prospettazione generica.
5.7. Resta, infine, da esaminare la censura basata sul rilievo che il Giudice a quo non ha attribuito alcuna valenza al fatto che dalla consulenza tecnica di ufficio emergeva che la partoriente
“presentava già problemi legati allo scarso accrescimento fetale ed una prematurità fetale non
imputabili al sanitario che la teneva in cura”.
In diritto giova ricordare che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta umana abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento del quale costituisce un antecedente causale necessario, l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati.
Più precisamente il principio di equivalenza delle cause ha per corollario che nel caso di concorso tra causa umana imputabile e causa naturale l'unica comparazione e graduazione possibile consiste nello stabilire se la causa umana abbia fornito un contributo causale superiore allo 0%; superata tale soglia,
l'autore della condotta illecita risponderà del danno per l'intero, senza alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante rispetto alla causa naturale, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Inoltre il Supremo Collegio ha precisato che il concorso di una causa naturale, quale lo stato di salute anteriore della vittima, può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni,
nel rispetto del principio della causalità giuridica, qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già portatore di una patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto;
in tale evenienza il Giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che,
secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante.
Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato che alla preesistenza di una patologia non può, invece,
essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé,
che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita (cfr.
Cass. n. 28811/2019 anche in motivazione;
Cass. n. 20836/2018; Cass. n. 15991/2011; Cass.
31742/2021 in motivazione).
Orbene nel caso di specie il Giudice di prime cure – come emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata riportata al precedente punto 1.2. della presenta sentenza - ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto giacchè ha evidenziato, in linea con quanto, peraltro, affermato dagli stessi consulenti tecnici di ufficio, che lo scarso accrescimento fetale e la prematurità fetale rappresentano condizioni di vulnerabilità e di conseguenza è giunto alla conclusione – pienamente condivisa dalla Corte – che tali condizioni non ha alcuna incidenza nè sulla causalità materiale né
sulla causalità giuridica (cfr. in particolare Cass. n. 28811/2019 in motivazione;
in tale pronuncia il
Supremo Collegio ha considerato la prematurità della nascita come condizione di vulnerabilità che pertanto “ non incide nè sul nesso di causa, nè sull'attribuzione della colpa, nè sulla liquidazione del
danno”). In definitiva la Corte ritiene che il Tribunale correttamente si è discostato dalle conclusioni degli esperti di ufficio, che dopo avere quantificato il grado di invalidità permanente riportato da
[...]
nella misura del 70%, hanno ritenuto di ricollegare alla colpevole condotta dei sanitari Persona_1
della soltanto un grado di invalidità Parte_1
pari al 35% , attribuendo rilevanza alle condizioni di “vulnerabilità” rappresentate dallo scarso accrescimento fetale e dalla prematurità della nascita ( cfr. in particolare elaborato tecnico di ufficio pag. 66 in cui gli stessi esperti di ufficio hanno configurato lo scarso accrescimento del feto in epoca gestionale e il parto pretermine come “ stati di vulnerabilità”).
E' utile ricordare che a tale riguardo trova applicazione il principio di diritto in forza del quale le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice il quale – come accaduto nel caso di specie - può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, dovendo il Giudicante indicare gli elementi di cui si è
avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali l'esperto di ufficio si è basato ( cfr. Cass. n.
5148/2011; Cass. n. 36638/2021; Cass. n. 5665/1988).
6. L , infine, ha chiesto all'adita Corte Parte_1
la rinnovazione della C.T.U. prospettando la nullità della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. e valorizzata dal Giudice a quo
ai fini della decisione in quanto gli esperti di ufficio: a) non hanno comunicato all'
[...]
la chiusura delle operazione peritali;
b) non Parte_1
“hanno rispettato” il mandato conferito loro dal Giudice;
c) hanno richiamato nella loro relazione
“astratte linee guida” senza allegarle all'elaborato tecnico.
L'impostazione dell'appellante non è condivisibile.
Invero – al di là del dato pur degno di nota che la nullità della C.T.U. è stata prospettata per la prima volta in appello – va evidenziato che non vi è spazio per tale eccezione. In particolare in ordine ai rilevi indicati sub a) e sub c) va ribadito che essi non possono trovare ingresso per le argomentazioni già illustrate ai precedenti punti 5.4. e 5.5. della presente sentenza a cui si rinvia.
Con riferimento, invece, al rilievo sub b) va rimarcata la genericità della censura giacchè l'appellante non ha specificato quali sarebbero le indagini esorbitanti rispetto all'incarico espletare dai consulenti tecnici di ufficio;
nel contempo va segnalato che gli ausiliari di ufficio si sono limitati a rispondere ai quesiti articolati dal Tribunale ( cfr. relazione tecnica di ufficio in atti).
Ne consegue che non ricorrono le condizioni per la rinnovazione in appello della consulenza tecnica di ufficio.
7. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario degli appellati;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente,
tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Passando alla disamina della domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposta dagli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la Corte ritiene che è infondata e, pertanto, va respinta.
Invero non vi sono elementi per sostenere che l' Parte_1
abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave;
per di più gli appellati hanno formulato la
[...]
domanda risarcitoria in maniera estremamente generica, al punto che risulta del tutto carente l'allegazione dei danni subiti.
Sotto quest' ultimo profilo acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U. n. 7583/2004). Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1
e in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2
sulla figlia minore nonché nei confronti di avverso l'ordinanza Persona_9 CP_3
emessa dal Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., nell'ambito del procedimento n.
2020/3257, così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del difensore antistatario degli appellati, spese che liquida in complessivi euro 10.180,00 , oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SA D'PI IT CC