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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 17231/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17231/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea GRASSO,
ATTRICE contro
(C.F. ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LANZA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini per il deposito di conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento
(30.12.2024).
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di sinistro cagionato da veicolo rimasto non identificato, oltre al risarcimento per lite temeraria e al pagamento delle spese legali.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 15/09/2014, alle ore 2,30 circa, mentre era alla guida di autoveicolo CI Y di proprietà di veniva costretta Parte_2 ad una brusca sterzata per evitare la collisione con una FI NT rimasta non identificata, la quale ometteva di rispettare un segnale di STOP. A causa di tale manovra ("turbativa"),
l'attrice perdeva il controllo del veicolo e impattava violentemente contro un muro. Il conducente della FI NT si dava alla fuga senza prestare soccorso. A seguito del sinistro, la veva riportato gravissime lesioni personali (multiple fratture), Pt_1 che richiedevano interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo, con conseguenti postumi di invalidità permanente.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo rimasto non identificato per la palese violazione di specifica norma del codice della strada. A causa dell'incidente, l'attrice ha subito un grave danno biologico (quantificato dal proprio consulente in un'invalidità permanente del 25%, oltre che periodi di invalidità temporanea specificamente indicati), un danno morale e un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e future. La difesa evidenziava inoltre che la Compagnia assicurativa convenuta, pur essendo stata ritualmente messa in mora, non aveva formulato alcuna offerta di risarcimento, rendendo necessaria l'azione giudiziaria.
La difesa chiedeva quindi di accertare la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto non identificato e, di conseguenza, condannare la convenuta (n.q. di Controparte_1
pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
F.G.V.S.) al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in:
• € 127.878,50 per danno biologico e invalidità temporanea;
• € 4.500,00 per spese mediche;
• € 40.000,00 per personalizzazione del danno (danno morale);
• € 50.000,00 per danno patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si chiedeva inoltre la condanna della convenuta per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) e al pagamento delle spese di giudizio.
§§§§§
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva;
in via principale, il rigetto totale della domanda dell'attrice; in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa e la riduzione delle pretese risarcitorie.
La difesa di sosteneva che la versione dei fatti offerta dall'attrice Controparte_1
(incidente causato da un veicolo non identificato) risultava smentita dal referto del Pronto
Soccorso, nel quale l'evento viene descritto come "incidente stradale automobilistico autonomo (contro un muro)". Tale dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti dall'attrice stessa ai sanitari, non faceva alcuna menzione della presunta "turbativa" da parte di un altro veicolo.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. sull'an: la dichiarazione resa al personale del Pronto Soccorso aveva valore di confessione stragiudiziale e smentiva la dinamica narrata in citazione. Dovevano considerarsi insussistenti, quindi, i presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia, ovvero la prova rigorosa che il sinistro fosse stato causato da un veicolo pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rimasto non identificato e che la mancata identificazione fosse incolpevole. In ogni caso, l'incidente doveva da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell'attrice, che aveva perso autonomamente il controllo del mezzo per velocità non adeguata
(violazione art. 141 c.d.s.).
2. sul quantum: in via subordinata, le richieste economiche dovevano considerarsi infondate ed eccessive. In particolare, le pretese per danno morale, danno alla vita di relazione e danno estetico costituivano un'inammissibile duplicazione risarcitoria del danno biologico. La difesa della convenuta contestava anche il danno patrimoniale e le spese mediche in quanto non provate né nel loro ammontare né nel nesso di causa con l'incidente.
La difesa chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, in via principale, di rigettare integralmente la domanda;
in ulteriore subordine, di accertare una responsabilità prevalente o comunque concorrente dell'attrice e, di conseguenza, ridimensionare il risarcimento al solo danno biologico effettivamente provato, escludendo tutte le altre voci di danno e il cumulo tra interessi e rivalutazione.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni ed articolando richieste istruttorie.
Con ordinanza del 06.11.2019 venivano ammesse le richieste di prova testi, con riserva sulle altre istanze istruttorie.
All'udienza del 12.02.2020 si procedeva con la escussione di due dei tre testimoni indicati dalla difesa di parte attrice ( e ) e della teste indicata dalla difesa della CP_2 CP_3
Compagnia; la difesa di parte attrice rinunciava alla escussione della terza teste ( Tes_1
.
[...]
pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Alla stessa udienza il precedente istruttore ammetteva l'interrogatorio di Parte_1
presente, che rendeva dichiarazioni come da verbale.
[...]
Con ordinanza del 29.07.2021 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. e con successiva ordinanza del 20.07.2022 veniva disposta acquisizione del file audio contenente la registrazione della richiesta di intervento al 118.
Con note del 10.08.2022 veniva trasmesso file audio della richiesta di intervento.
Indi, precisate le conclusioni come da note depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini per il deposito di conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In caso di domande risarcitorie per danni che si assume derivino da sinistro stradale, deve, in primo luogo, procedersi alla verifica circa la sussistenza del sinistro nonché, in secondo luogo, alla verifica della ascrivibilità del fatto al conducente del veicolo indicato quale responsabile.
Nel caso in esame la analisi degli elementi circa la storicità del fatto così come esposto in citazione non consente di ritenere provato il sinistro nei termini sostenuti da parte attrice.
Sulla base di quanto acquisito in corso di causa emergono i seguenti elementi rilevanti ai fini del giudizio:
1) dal verbale di Pronto Soccorso risultano specifiche indicazioni circa la 'autonomia' del sinistro sulla base di dichiarazioni raccolte in anamnesi provenienti dalla stessa
('SI […] …nega allergia ai farmaci. Incidente stradale Pt_1
automobilistico autonomo (contro un muro)'
2) la dott.ssa , vale a dire il medico che al Pronto Soccorso aveva avuto in Per_1
cura la secondo quanto risulta dal verbale, escussa quale teste ha Pt_1 confermato che in sede di anamnesi la raccolta dei dati proviene dalla paziente pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anche con riferimento alla dinamica (per quanto utile con riguardo alla gestione della paziente); dal verbale d'udienza del 12.02.2020 risulta, in particolare, che la raccolta delle informazioni avviene direttamente dal paziente ('…quando arriva un paziente, se cosciente, riportiamo quello che lui ci dice ai fini di inquadrare da un punto di vista clinico la situazione, cerchiano di farci dire dal paziente che tipo di incidente ha avuto');
3) le censure formali sul punto svolte dalla difesa di parte attrice (cfr., in particolare, comparsa conclusionale, pag.4) sono inammissibili e, comunque irrilevanti;
inammissibili in quanto dal verbale risulta che la dott.ssa aveva Per_1
partecipato alla raccolta delle informazioni, avendo la stessa sottoscritto il documento/atto pubblico: pertanto, la affermazione secondo cui la predetta avrebbe attestato falsamente dichiarazioni non ricevute avrebbe richiesto una querela di falso;
in mancanza, il dato emergente dal documento deve considerarsi univoco secondo quanto risulta dal verbale di PS;
in secondo luogo, il ricordo della potrebbe anche riferirsi ad un altro soggetto (infermiere o altro Pt_1 sanitario) pure presente unitamente alla dott.ssa e, per tale via, la Per_1
circostanza risulterebbe irrilevante;
4) la in sede di interrogatorio formale, ha confermato di avere reso Pt_1
dichiarazioni sulla dinamica, specificamente in termini di impatto contro un muro
('al medico del Pronto Soccorso avevo dichiarato che ero andata a sbattere contro un muro, perché mi aveva chiesto come mi ero fatta male…'); ciò conferma e corrobora le risultanze emergenti dal verbale di Pronto Soccorso e, specificamente, la raccolta, in sede di anamnesi, di informazioni sul fatto che aveva determinato il ricovero;
5) la dinamica del sinistro risulta affidata alle dichiarazioni di un unico teste, avendo evidentemente parte attrice ritenuto di non potere contare sulla testimonianza pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'altra persona presente, al quale era legata Controparte_4 sentimentalmente all'epoca dei fatti;
la circostanza esula dalle valutazioni del
Tribunale e, tuttavia, non può che prendersi atto della scelta in termini di
'dimezzamento' delle fonti orali;
6) infine, risultano prodotte due foto raffiguranti, secondo parte attrice, il luogo del sinistro ed una terza foto raffigurante l'autovettura incidentata.
§§§§§
Le allegazioni offerte in citazione circa la dinamica, le dichiarazioni rese dal teste e quanto pure riferito dalla in sede di interrogatorio formale CP_2 Pt_1
offrono elementi che rendono inverosimile una ricostruzione in termini di 'turbativa' quale causa della perdita di controllo del mezzo da parte della ed invero;
Pt_1
a. il veicolo antagonista (FI NT non identificata), secondo le allegazioni in citazione, 'sopraggiungendo ad elevata velocità da via Marco Polo, giunto all'incrocio con via Imbriani, non si arrestava al segnale di STOP ivi presente, determinando una turbativa, che a sua volta costringeva la conducente della CI Y ad eseguire una sterzata a destra ed a subire il successivo impatto contro il muro posto di fronte alla propria direzione di marcia';
b. secondo il teste CP_2
i. 'la NT non si fermava al segnale di STOP' e, ancora, 'la FI
NT proveniva da sinistra rispetto alla direzione di marcia della
CI Y';
ii. 'la conducente della CI Y, per evitare l'impatto con la FI
NT, sterzava a destra e andava a sbattere conto il muro che si trova a destra, circa 3-4 metri dopo;
pagina 7 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
iii. 'il muro contro cui andava a finire la CI Y si trovava dopo
l'incrocio';
iv. 'la suddetta FI NT si trovava poco più avanti del centro della carreggiata';
c. La a sua volta, ha dichiarato che: Pt_1
i. 'percorrevo, in effetti, via Imbriani';
ii. 'perdevo il controllo del mezzo perché, avendo impegnato l'incrocio, mi veniva addosso una macchina che veniva dalla mia sinistra […] ho sterzato all'improvviso e sono andata a finire contro il muro'
Dalle superiori allegazioni e dichiarazioni, invero, può affermarsi che
A) la FI NT aveva impegnato l'incrocio via Marco Polo/via Imbriani a forte velocità e, più specificamente, aveva superato il centro della carreggiata;
B) la CI Y aveva, a sua volta, impegnato l'incrocio;
C) operata la sterzata a destra, la CI Y era andata fuori strada andando ad impattare un muro posto sulla destra oltre l'incrocio, 3-4 metri più avanti.
Ebbene, quanto specificamente riferito dalla secondo cui 'mi veniva Pt_1
addosso una macchina che veniva dalla mia sinistra', in uno al fatto che la FI NT aveva ampiamente impegnato l'incrocio, oltrepassando il centro della carreggiata, non avrebbe consentito altra ricostruzione plausibile se non che quella di un impatto fra i due mezzi che, al contrario e pacificamente, non c'è stato.
La ricostruzione della condotta di guida del conducente della FI NT e la valutazione specifica dello stato dei luoghi quale risulta dalle foto in atti, in particolare la struttura delle due strade che si incrociano, ognuna con due corsie, una per ciascun senso di marcia, consentono di formulare le seguenti considerazioni.
pagina 8 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, delle due l'una:
- o la FI NT stava andando, a forte velocità, attraversando in senso longitudinale l'incrocio in questione, ed in tal caso effettivamente il veicolo in questione 'stava andando addosso' alla CI Y della Pt_1
- o la FI NT stava effettuando una svolta a sinistra, immettendosi su via
Imbriani, ed in tal caso il veicolo non poteva 'andare addosso' alla CI Y che, viceversa, in ipotesi di una dinamica simile, se lo sarebbe trovato davanti a sbarrare la strada (la dichiarazione della avrebbe dovuto essere Pt_1 esattamente posta: in dipendenza della manovra della FI NT 'stavo andando addosso' al predetto veicolo e non che il veicolo in questione stesse
'andando addosso' all'attrice.
Nella prima ipotesi, l'impatto fra i due veicoli sarebbe stato ineludibile e il veicolo condotto dalla vrebbe ben potuto sbandare verso destra, ma ciò proprio in Pt_1
dipendenza dello scontro.
Nella seconda ipotesi, la CI Y ben avrebbe potuto operare una manovra di emergenza verso destra;
tuttavia, tale dinamica, vale a dire di una FI NT che avrebbe impegnato l'incrocio per svoltare sulla sinistra, da un lato non è stata nemmeno allegata da parte attrice, dall'altro appare incompatibile con la stessa descrizione della condotta (un attraversamento 'a velocità sostenuta' è più coerente con una direzione di marcia lineare posto che una svolta a sinistra, per effetto della forza centrifuga, avrebbe comportato pericolo di ribaltamento), dall'altro risulta smentita dalla stessa he, come Pt_1
detto, ha riferito di auto antagonista che le stava 'venendo addosso' (e non che se l'era ritrovata davanti ostruendole la marcia lungo la via Imbriani).
In questa situazione, non può che ribadirsi ed evidenziarsi ulteriormente che dal verbale di
Pronto Soccorso risulta indicazione di sinistro 'autonomo' (in termini di auto contro il muro) che costituisce elemento di particolare gravità e spessore che non può certo pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
considerarsi superato all'esito della istruttoria che ha fatto emergere le criticità nella ricostruzione del sinistro di cui si è detto.
Quanto alle dichiarazioni risultanti come rese in sede di anamnesi, la stessa Pt_1 ha confermato di avere riferito al personale del Pronto Soccorso di essere andata a sbattere contro un muro ed il medico che ha redatto il verbale ha confermato come, in ipotesi di ricovero dopo sinistro, viene specificamente richiesto alla paziente di riferire la dinamica e ciò in quanto utile per la predisposizione del trattamento.
A fronte di ciò, e tenuto conto di quanto positivamente risulta dal verbale ('SI
[…] …nega allergia ai farmaci. Incidente stradale automobilistico autonomo (contro un muro)', appare francamente inverosimile che, al di fuori dei compiti specificamente richiesti al personale sanitario, la dott.ssa abbia motu proprio deciso di operare Per_1
una propria valutazione sulla dinamica, mentre del tutto lineare risulta la trasposizione di quanto specificamente riferito dalla paziente, sia in termini di 'autonomia' del sinistro, sia di specifica dinamica (impatto contro un muro).
Autonomia del sinistro che, nel caso specifico, risulta perfettamente coerente con la pacifica mancanza di 'contatto' fra il presunto veicolo antagonista e quello condotto dalla tanto che è stata affermata (e non poteva non esserlo, in mancanza di punti Pt_1 di impatto sulla fiancata) ipotesi di 'turbativa'.
Già sulla base degli elementi sopra esaminati deve affermarsi la mancanza di prova circa la storicità del sinistro nei termini allegati e, in particolare, nei termini di sinistro cagionato da condotta colposa di un veicolo terzo.
A ciò può aggiungersi la singolare genericità delle allegazioni, sin dalla fase stragiudiziale della richiesta di risarcimento, laddove, a fronte della presenza non casuale di ben due testimoni legati alla veniva laconicamente affermato che 'sul posto e Pt_1 nell'immediatezza dei fatti erano presenti dei testimoni che assistevano e tra i quali qualcuno si premurava di prestare i primi soccorsi e di chiedere l'intervento di mezzi di
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soccorso' (cfr. richiesta al Fondo del 20.07.2015); analogo tenore si ritrova in citazione e nelle memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., emergendo la presenza di un amico/conoscente con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e del fidanzato della olo in sede di escussione testimoniale ('…eravamo presenti […] solamente Pt_1
io e il sig. . Controparte_4
Quanto al teste, va evidenziato come lo stesso abbia riferito che '…anche io ho chiamato il 118' (mentre non risultano altre richieste di intervento) e, ancora, che dalla registrazione della chiamata al 118 colui che aveva richiesto l'intervento, pur indicando il luogo quale strada principale di Zafferana, non era in grado di indicare alla interlocutrice il nome della via (che emergeva solo dopo richieste a terzi e verifiche), situazione evidentemente poco compatibile con la circostanza che il teste isiedeva proprio CP_2
a Zafferana.
Le allegazioni in questione e le dichiarazioni sopra riportate risultano coerenti con la complessiva inattendibilità della ricostruzione offerta.
§§§§§
Con la comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice aveva chiesto rimettersi la causa sul ruolo al fine di svolgere accertamenti sul titolare dell'utenza che risultava avere chiamato il 118.
La richiesta non può trovare accoglimento in primo luogo in quanto tardiva;
ed invero, il numero in questione avrebbe potuto essere recuperato già prima dell'avvio del giudizio e, in ogni caso, risulta acquisito con la nota del Servizio 118, di talché non possono considerarsi sussistenti nemmeno gli estremi per una rimessione in termini per la formulazione di istanze istruttorie.
In ogni caso, la acquisizione risulta irrilevante posto che la storicità del sinistro in termini di coinvolgimento colpevole di un veicolo rimasto non identificato risulta inattendibile sulla base delle allegazioni in citazione e delle acquisizioni (dichiarazioni del teste pagina 11 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
TORRISI, della dott.ssa e dell'attrice sopra esaminate, a Per_1 Pt_1 prescindere dalla identificazione del teste quale titolare dell'utenza che aveva CP_2
chiamato i soccorsi.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per tutte le quattro fasi, tenendo conto del valore della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17231/17 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. , Persona_2
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17231/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea GRASSO,
ATTRICE contro
(C.F. ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LANZA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini per il deposito di conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento
(30.12.2024).
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di sinistro cagionato da veicolo rimasto non identificato, oltre al risarcimento per lite temeraria e al pagamento delle spese legali.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 15/09/2014, alle ore 2,30 circa, mentre era alla guida di autoveicolo CI Y di proprietà di veniva costretta Parte_2 ad una brusca sterzata per evitare la collisione con una FI NT rimasta non identificata, la quale ometteva di rispettare un segnale di STOP. A causa di tale manovra ("turbativa"),
l'attrice perdeva il controllo del veicolo e impattava violentemente contro un muro. Il conducente della FI NT si dava alla fuga senza prestare soccorso. A seguito del sinistro, la veva riportato gravissime lesioni personali (multiple fratture), Pt_1 che richiedevano interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo, con conseguenti postumi di invalidità permanente.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo rimasto non identificato per la palese violazione di specifica norma del codice della strada. A causa dell'incidente, l'attrice ha subito un grave danno biologico (quantificato dal proprio consulente in un'invalidità permanente del 25%, oltre che periodi di invalidità temporanea specificamente indicati), un danno morale e un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e future. La difesa evidenziava inoltre che la Compagnia assicurativa convenuta, pur essendo stata ritualmente messa in mora, non aveva formulato alcuna offerta di risarcimento, rendendo necessaria l'azione giudiziaria.
La difesa chiedeva quindi di accertare la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto non identificato e, di conseguenza, condannare la convenuta (n.q. di Controparte_1
pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
F.G.V.S.) al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in:
• € 127.878,50 per danno biologico e invalidità temporanea;
• € 4.500,00 per spese mediche;
• € 40.000,00 per personalizzazione del danno (danno morale);
• € 50.000,00 per danno patrimoniale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si chiedeva inoltre la condanna della convenuta per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) e al pagamento delle spese di giudizio.
§§§§§
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva;
in via principale, il rigetto totale della domanda dell'attrice; in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa e la riduzione delle pretese risarcitorie.
La difesa di sosteneva che la versione dei fatti offerta dall'attrice Controparte_1
(incidente causato da un veicolo non identificato) risultava smentita dal referto del Pronto
Soccorso, nel quale l'evento viene descritto come "incidente stradale automobilistico autonomo (contro un muro)". Tale dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti dall'attrice stessa ai sanitari, non faceva alcuna menzione della presunta "turbativa" da parte di un altro veicolo.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. sull'an: la dichiarazione resa al personale del Pronto Soccorso aveva valore di confessione stragiudiziale e smentiva la dinamica narrata in citazione. Dovevano considerarsi insussistenti, quindi, i presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia, ovvero la prova rigorosa che il sinistro fosse stato causato da un veicolo pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rimasto non identificato e che la mancata identificazione fosse incolpevole. In ogni caso, l'incidente doveva da attribuirsi a responsabilità esclusiva dell'attrice, che aveva perso autonomamente il controllo del mezzo per velocità non adeguata
(violazione art. 141 c.d.s.).
2. sul quantum: in via subordinata, le richieste economiche dovevano considerarsi infondate ed eccessive. In particolare, le pretese per danno morale, danno alla vita di relazione e danno estetico costituivano un'inammissibile duplicazione risarcitoria del danno biologico. La difesa della convenuta contestava anche il danno patrimoniale e le spese mediche in quanto non provate né nel loro ammontare né nel nesso di causa con l'incidente.
La difesa chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, in via principale, di rigettare integralmente la domanda;
in ulteriore subordine, di accertare una responsabilità prevalente o comunque concorrente dell'attrice e, di conseguenza, ridimensionare il risarcimento al solo danno biologico effettivamente provato, escludendo tutte le altre voci di danno e il cumulo tra interessi e rivalutazione.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni ed articolando richieste istruttorie.
Con ordinanza del 06.11.2019 venivano ammesse le richieste di prova testi, con riserva sulle altre istanze istruttorie.
All'udienza del 12.02.2020 si procedeva con la escussione di due dei tre testimoni indicati dalla difesa di parte attrice ( e ) e della teste indicata dalla difesa della CP_2 CP_3
Compagnia; la difesa di parte attrice rinunciava alla escussione della terza teste ( Tes_1
.
[...]
pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Alla stessa udienza il precedente istruttore ammetteva l'interrogatorio di Parte_1
presente, che rendeva dichiarazioni come da verbale.
[...]
Con ordinanza del 29.07.2021 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. e con successiva ordinanza del 20.07.2022 veniva disposta acquisizione del file audio contenente la registrazione della richiesta di intervento al 118.
Con note del 10.08.2022 veniva trasmesso file audio della richiesta di intervento.
Indi, precisate le conclusioni come da note depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini per il deposito di conclusionali e repliche decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In caso di domande risarcitorie per danni che si assume derivino da sinistro stradale, deve, in primo luogo, procedersi alla verifica circa la sussistenza del sinistro nonché, in secondo luogo, alla verifica della ascrivibilità del fatto al conducente del veicolo indicato quale responsabile.
Nel caso in esame la analisi degli elementi circa la storicità del fatto così come esposto in citazione non consente di ritenere provato il sinistro nei termini sostenuti da parte attrice.
Sulla base di quanto acquisito in corso di causa emergono i seguenti elementi rilevanti ai fini del giudizio:
1) dal verbale di Pronto Soccorso risultano specifiche indicazioni circa la 'autonomia' del sinistro sulla base di dichiarazioni raccolte in anamnesi provenienti dalla stessa
('SI […] …nega allergia ai farmaci. Incidente stradale Pt_1
automobilistico autonomo (contro un muro)'
2) la dott.ssa , vale a dire il medico che al Pronto Soccorso aveva avuto in Per_1
cura la secondo quanto risulta dal verbale, escussa quale teste ha Pt_1 confermato che in sede di anamnesi la raccolta dei dati proviene dalla paziente pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anche con riferimento alla dinamica (per quanto utile con riguardo alla gestione della paziente); dal verbale d'udienza del 12.02.2020 risulta, in particolare, che la raccolta delle informazioni avviene direttamente dal paziente ('…quando arriva un paziente, se cosciente, riportiamo quello che lui ci dice ai fini di inquadrare da un punto di vista clinico la situazione, cerchiano di farci dire dal paziente che tipo di incidente ha avuto');
3) le censure formali sul punto svolte dalla difesa di parte attrice (cfr., in particolare, comparsa conclusionale, pag.4) sono inammissibili e, comunque irrilevanti;
inammissibili in quanto dal verbale risulta che la dott.ssa aveva Per_1
partecipato alla raccolta delle informazioni, avendo la stessa sottoscritto il documento/atto pubblico: pertanto, la affermazione secondo cui la predetta avrebbe attestato falsamente dichiarazioni non ricevute avrebbe richiesto una querela di falso;
in mancanza, il dato emergente dal documento deve considerarsi univoco secondo quanto risulta dal verbale di PS;
in secondo luogo, il ricordo della potrebbe anche riferirsi ad un altro soggetto (infermiere o altro Pt_1 sanitario) pure presente unitamente alla dott.ssa e, per tale via, la Per_1
circostanza risulterebbe irrilevante;
4) la in sede di interrogatorio formale, ha confermato di avere reso Pt_1
dichiarazioni sulla dinamica, specificamente in termini di impatto contro un muro
('al medico del Pronto Soccorso avevo dichiarato che ero andata a sbattere contro un muro, perché mi aveva chiesto come mi ero fatta male…'); ciò conferma e corrobora le risultanze emergenti dal verbale di Pronto Soccorso e, specificamente, la raccolta, in sede di anamnesi, di informazioni sul fatto che aveva determinato il ricovero;
5) la dinamica del sinistro risulta affidata alle dichiarazioni di un unico teste, avendo evidentemente parte attrice ritenuto di non potere contare sulla testimonianza pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'altra persona presente, al quale era legata Controparte_4 sentimentalmente all'epoca dei fatti;
la circostanza esula dalle valutazioni del
Tribunale e, tuttavia, non può che prendersi atto della scelta in termini di
'dimezzamento' delle fonti orali;
6) infine, risultano prodotte due foto raffiguranti, secondo parte attrice, il luogo del sinistro ed una terza foto raffigurante l'autovettura incidentata.
§§§§§
Le allegazioni offerte in citazione circa la dinamica, le dichiarazioni rese dal teste e quanto pure riferito dalla in sede di interrogatorio formale CP_2 Pt_1
offrono elementi che rendono inverosimile una ricostruzione in termini di 'turbativa' quale causa della perdita di controllo del mezzo da parte della ed invero;
Pt_1
a. il veicolo antagonista (FI NT non identificata), secondo le allegazioni in citazione, 'sopraggiungendo ad elevata velocità da via Marco Polo, giunto all'incrocio con via Imbriani, non si arrestava al segnale di STOP ivi presente, determinando una turbativa, che a sua volta costringeva la conducente della CI Y ad eseguire una sterzata a destra ed a subire il successivo impatto contro il muro posto di fronte alla propria direzione di marcia';
b. secondo il teste CP_2
i. 'la NT non si fermava al segnale di STOP' e, ancora, 'la FI
NT proveniva da sinistra rispetto alla direzione di marcia della
CI Y';
ii. 'la conducente della CI Y, per evitare l'impatto con la FI
NT, sterzava a destra e andava a sbattere conto il muro che si trova a destra, circa 3-4 metri dopo;
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iii. 'il muro contro cui andava a finire la CI Y si trovava dopo
l'incrocio';
iv. 'la suddetta FI NT si trovava poco più avanti del centro della carreggiata';
c. La a sua volta, ha dichiarato che: Pt_1
i. 'percorrevo, in effetti, via Imbriani';
ii. 'perdevo il controllo del mezzo perché, avendo impegnato l'incrocio, mi veniva addosso una macchina che veniva dalla mia sinistra […] ho sterzato all'improvviso e sono andata a finire contro il muro'
Dalle superiori allegazioni e dichiarazioni, invero, può affermarsi che
A) la FI NT aveva impegnato l'incrocio via Marco Polo/via Imbriani a forte velocità e, più specificamente, aveva superato il centro della carreggiata;
B) la CI Y aveva, a sua volta, impegnato l'incrocio;
C) operata la sterzata a destra, la CI Y era andata fuori strada andando ad impattare un muro posto sulla destra oltre l'incrocio, 3-4 metri più avanti.
Ebbene, quanto specificamente riferito dalla secondo cui 'mi veniva Pt_1
addosso una macchina che veniva dalla mia sinistra', in uno al fatto che la FI NT aveva ampiamente impegnato l'incrocio, oltrepassando il centro della carreggiata, non avrebbe consentito altra ricostruzione plausibile se non che quella di un impatto fra i due mezzi che, al contrario e pacificamente, non c'è stato.
La ricostruzione della condotta di guida del conducente della FI NT e la valutazione specifica dello stato dei luoghi quale risulta dalle foto in atti, in particolare la struttura delle due strade che si incrociano, ognuna con due corsie, una per ciascun senso di marcia, consentono di formulare le seguenti considerazioni.
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Ed invero, delle due l'una:
- o la FI NT stava andando, a forte velocità, attraversando in senso longitudinale l'incrocio in questione, ed in tal caso effettivamente il veicolo in questione 'stava andando addosso' alla CI Y della Pt_1
- o la FI NT stava effettuando una svolta a sinistra, immettendosi su via
Imbriani, ed in tal caso il veicolo non poteva 'andare addosso' alla CI Y che, viceversa, in ipotesi di una dinamica simile, se lo sarebbe trovato davanti a sbarrare la strada (la dichiarazione della avrebbe dovuto essere Pt_1 esattamente posta: in dipendenza della manovra della FI NT 'stavo andando addosso' al predetto veicolo e non che il veicolo in questione stesse
'andando addosso' all'attrice.
Nella prima ipotesi, l'impatto fra i due veicoli sarebbe stato ineludibile e il veicolo condotto dalla vrebbe ben potuto sbandare verso destra, ma ciò proprio in Pt_1
dipendenza dello scontro.
Nella seconda ipotesi, la CI Y ben avrebbe potuto operare una manovra di emergenza verso destra;
tuttavia, tale dinamica, vale a dire di una FI NT che avrebbe impegnato l'incrocio per svoltare sulla sinistra, da un lato non è stata nemmeno allegata da parte attrice, dall'altro appare incompatibile con la stessa descrizione della condotta (un attraversamento 'a velocità sostenuta' è più coerente con una direzione di marcia lineare posto che una svolta a sinistra, per effetto della forza centrifuga, avrebbe comportato pericolo di ribaltamento), dall'altro risulta smentita dalla stessa he, come Pt_1
detto, ha riferito di auto antagonista che le stava 'venendo addosso' (e non che se l'era ritrovata davanti ostruendole la marcia lungo la via Imbriani).
In questa situazione, non può che ribadirsi ed evidenziarsi ulteriormente che dal verbale di
Pronto Soccorso risulta indicazione di sinistro 'autonomo' (in termini di auto contro il muro) che costituisce elemento di particolare gravità e spessore che non può certo pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
considerarsi superato all'esito della istruttoria che ha fatto emergere le criticità nella ricostruzione del sinistro di cui si è detto.
Quanto alle dichiarazioni risultanti come rese in sede di anamnesi, la stessa Pt_1 ha confermato di avere riferito al personale del Pronto Soccorso di essere andata a sbattere contro un muro ed il medico che ha redatto il verbale ha confermato come, in ipotesi di ricovero dopo sinistro, viene specificamente richiesto alla paziente di riferire la dinamica e ciò in quanto utile per la predisposizione del trattamento.
A fronte di ciò, e tenuto conto di quanto positivamente risulta dal verbale ('SI
[…] …nega allergia ai farmaci. Incidente stradale automobilistico autonomo (contro un muro)', appare francamente inverosimile che, al di fuori dei compiti specificamente richiesti al personale sanitario, la dott.ssa abbia motu proprio deciso di operare Per_1
una propria valutazione sulla dinamica, mentre del tutto lineare risulta la trasposizione di quanto specificamente riferito dalla paziente, sia in termini di 'autonomia' del sinistro, sia di specifica dinamica (impatto contro un muro).
Autonomia del sinistro che, nel caso specifico, risulta perfettamente coerente con la pacifica mancanza di 'contatto' fra il presunto veicolo antagonista e quello condotto dalla tanto che è stata affermata (e non poteva non esserlo, in mancanza di punti Pt_1 di impatto sulla fiancata) ipotesi di 'turbativa'.
Già sulla base degli elementi sopra esaminati deve affermarsi la mancanza di prova circa la storicità del sinistro nei termini allegati e, in particolare, nei termini di sinistro cagionato da condotta colposa di un veicolo terzo.
A ciò può aggiungersi la singolare genericità delle allegazioni, sin dalla fase stragiudiziale della richiesta di risarcimento, laddove, a fronte della presenza non casuale di ben due testimoni legati alla veniva laconicamente affermato che 'sul posto e Pt_1 nell'immediatezza dei fatti erano presenti dei testimoni che assistevano e tra i quali qualcuno si premurava di prestare i primi soccorsi e di chiedere l'intervento di mezzi di
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soccorso' (cfr. richiesta al Fondo del 20.07.2015); analogo tenore si ritrova in citazione e nelle memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., emergendo la presenza di un amico/conoscente con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e del fidanzato della olo in sede di escussione testimoniale ('…eravamo presenti […] solamente Pt_1
io e il sig. . Controparte_4
Quanto al teste, va evidenziato come lo stesso abbia riferito che '…anche io ho chiamato il 118' (mentre non risultano altre richieste di intervento) e, ancora, che dalla registrazione della chiamata al 118 colui che aveva richiesto l'intervento, pur indicando il luogo quale strada principale di Zafferana, non era in grado di indicare alla interlocutrice il nome della via (che emergeva solo dopo richieste a terzi e verifiche), situazione evidentemente poco compatibile con la circostanza che il teste isiedeva proprio CP_2
a Zafferana.
Le allegazioni in questione e le dichiarazioni sopra riportate risultano coerenti con la complessiva inattendibilità della ricostruzione offerta.
§§§§§
Con la comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice aveva chiesto rimettersi la causa sul ruolo al fine di svolgere accertamenti sul titolare dell'utenza che risultava avere chiamato il 118.
La richiesta non può trovare accoglimento in primo luogo in quanto tardiva;
ed invero, il numero in questione avrebbe potuto essere recuperato già prima dell'avvio del giudizio e, in ogni caso, risulta acquisito con la nota del Servizio 118, di talché non possono considerarsi sussistenti nemmeno gli estremi per una rimessione in termini per la formulazione di istanze istruttorie.
In ogni caso, la acquisizione risulta irrilevante posto che la storicità del sinistro in termini di coinvolgimento colpevole di un veicolo rimasto non identificato risulta inattendibile sulla base delle allegazioni in citazione e delle acquisizioni (dichiarazioni del teste pagina 11 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
TORRISI, della dott.ssa e dell'attrice sopra esaminate, a Per_1 Pt_1 prescindere dalla identificazione del teste quale titolare dell'utenza che aveva CP_2
chiamato i soccorsi.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per tutte le quattro fasi, tenendo conto del valore della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17231/17 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. , Persona_2
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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