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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8187/2022 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Gambini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto –
rappresentato e difeso dagli Avv. S. Bonfatti e S. Confetti
in punto a: pagamento somma.
All'udienza cartolare del 19/9/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 18/11/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino all'8/12/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso, ed esperito il tentativo di conciliazione ove appaia opportuno: A) in via preliminare
• previa revoca delle ordinanze datate 07/09/2023 e 07/12/2023 rimettere la causa in istruttoria per dar corso all'assunzione dei mezzi di prova articolati da parte attrice con le memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. vigente ratione temporis, non ammessi dal Giudicante e non rinunciati dall'attrice;
• accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, che in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha, senza giustificato motivo, omesso di partecipare al procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 avviato dalla Parte_2 dinanzi all'Organismo di Modena e, conseguentemente, desumere argomenti di
[...] CP_2 prova nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 116 comma 2 c.p.c., nonché condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato pagato dall'attrice ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. n. 28/2010; B) in via principale, nel merito accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, la nullità e/o l'invalidità dei seguenti contratti di investimento:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c);
ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN
[...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible
Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000; v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; C) in alternativa, nel merito, e senza che ciò comporti cumulo con la domanda sopra formulata sub B) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, l'annullamento dei seguenti contratti di investimento:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c);
ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN
[...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible
Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000; v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; D) in alternativa, nel merito, e senza che ciò comporti cumulo con le domande sopra formulate sub B)
e C) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, il grave inadempimento, ex artt. 1453 e 1455 c.c., della banca convenuta nell'esecuzione dei seguenti contratti di investimento, con conseguente risoluzione degli stessi:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open
Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN [...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000;
2 v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; E) in ogni caso, nel merito, unitamente all'accoglimento di una delle sopra formulate domande o, in denegata ipotesi, anche nel caso in cui il Giudicante non intendesse accogliere né la domanda sub B), né quella sub C), né quella sub D) accertare e dichiarare, comunque, per tutte le causali esposte e che si esporranno, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
F) per tutto quanto esposto e che si esporrà, unitamente all'accoglimento di una delle sopra formulate domande, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate, al rimborso di tutte le spese sostenute e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla a seguito della conclusione/esecuzione dei Parte_3 suddetti contratti di investimento a decorrere dalla data di esecuzione dei medesimi fino alla data di effettiva restituzione del capitale investito o delle perdite patite, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., per una somma complessivamente quantificata in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) o in quella minore o maggior somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria e/o che il Tribunale riterrà opportuno liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, ivi compresa la rivalutazione monetaria, nonché agli interessi ai sensi del novellato art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, cpa e iva (se dovuta), come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, per le ragioni esposte in atti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA e DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: in considerazione del concorso della parte attrice nella causazione dei danni pretesi e tenuto conto che detti danni avrebbero potuto essere evitati se il preteso creditore avesse agito con diligenza, accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., in via di eccezione riconvenzionale, che nulla è dovuto dalla banca alla parte attrice per i titoli fatti valere in giudizio o, comunque, ridurre la pretesa della parte attrice in considerazione del concorso del preteso creditore nella causazione del danno.
IN OGNI CASO, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3 3. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento, o comunque da illecito di natura contrattuale per la violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede e degli obblighi di informazione previsti dalla legge e dai regolamenti e in particolare dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria, nella attività di intermediazione svolta dalla banca convenuta nell'acquisto di titoli (quote di fondi comuni e Sicav), a fini di investimento, rivelatosi poi a rendimento negativo e in perdita, per la somma di €
18.285,80, su un investimento di € 145.000,00 previa dichiarazione, se del caso, espressamente della “nullità e/o invalidità”, o, in alternativa, “annullamento”, o in alternativa “risoluzione” dei negozi posti in essere;
in subordine, per l'accertamento della responsabilità precontrattuale e, in ogni caso, per la condanna al pagamento della somma di € 25.000,00.
Espone parte attrice, tra l'altro che:
- recatasi in banca in più occasioni nel corso dell'estate, il personale addetto alla vendita dei titoli sollecitava ripetutamente l'odierna attrice a investire la liquidità presente sul suo conto corrente in strumenti finanziari;
- l'attrice, ultrasettantenne in precario stato di salute fisica e psichica, ipovedente, colpita da ischemia cerebrale e affetta da disturbi cognitivi, invalida civile, si raccomandava a più riprese con i dipendenti dell'istituto di credito convenuto (pur affidandosi completamente alla loro esperienza e competenza) di operare con la massima prudenza avendo cura anzitutto di preservare il capitale e chiedendo espressamente che sul proprio conto corrente venisse mantenuta una liquidità pari a €
50.000 ca. per consentirle di far fronte alla gestione ordinaria, nonché a eventuali spese future straordinarie;
- inoltre, si premurava di evidenziare ripetutamente al personale della banca convenuta l'eventualità di dover rientrare in possesso di tutta la liquidità nel breve periodo (ovviamente senza perdite in linea capitale), qualora si fosse manifestata l'opportunità di acquistare casa, in luogo della sistemazione in affitto su cui, in quel momento, era costretta a ripiegare;
4 - nonostante ciò, tra il mese di settembre 2021 e il mese di maggio 2022 il personale della Filiale BPER di Mirandola sottoponeva alla attrice una serie di moduli per la sottoscrizione di vari prodotti finanziari;
- in occasione delle varie sottoscrizioni alla attrice nulla veniva riferito dall'odierna convenuta circa la tipologia di prodotti negoziati, le loro caratteristiche, le loro finalità e i correlati rischi in termini di possibili perdite patrimoniali;
inoltre nessun prospetto o fascicolo informativo le veniva consegnato prima e/o contestualmente all'esecuzione delle operazioni di investimento qui impugnate;
- per effetto delle suddette operazioni, proposte ed eseguite da BPER nell'ambito di un servizio di consulenza in materia di investimenti, nel breve volgere di 9 mesi l'attrice si ritrovava dal possedere una liquidità di € 163.060,31 al 31/08/2021, ad avere un conto corrente pressoché prosciugato con saldo attivo di appena € 5.230,18 al 30/05/2022;
- preoccupata per la ridottissima disponibilità di somme sul conto corrente, la attrice si recava quindi presso la Filiale BPER di Mirandola per chiedere spiegazioni, ottenendo solo generiche risposte sul fatto che le somme erano state investite in titoli liquidabili in qualunque momento senza alcun tipo di perdita in linea capitale;
- dopo un invito alla mediazione risoltosi senza esito, essendo venuto meno il basilare rapporto di fiducia con la propria banca, l'attrice procedeva quindi a richiedere il disinvestimento di tutti gli strumenti finanziari fattile sottoscrivere dalla convenuta e, successivamente, a estinguere ogni rapporto con BPER;
- per effetto della liquidazione dei prodotti finanziari oggetto della presente causa l'attrice otteneva l'accredito di somme che, nel complesso, le facevano subire una perdita patrimoniale secca, dalle operazioni oggetto della presente causa, pari a €
18.285,80.
4. Allega parte attrice l'assoluto difetto di conoscenza dei mercati finanziari da parte dell'attrice, la quale si affidava completamente ai consigli e alle indicazioni di investimento del personale della Filiale BPER di Mirandola, e che ciò lascia intendere come fosse volontà della stessa collocare i propri risparmi in prodotti
5 finanziari privi di qualsivoglia rischio per il capitale investito, intento che era stato palesato e ribadito espressamente all'istituto di credito convenuto.
Allega, inoltre, parte attrice che la responsabilità della banca convenuta deriva, in sintesi, da molteplici elementi:
a) “La Sig.ra era (al momento dell'esecuzione delle operazioni per cui è Pt_1
causa) ed è (tutt'ora) casalinga e pensionata, divorziata, in possesso della sola licenza di scuola media”;
b) “al momento delle operazioni di investimento per cui è causa viveva da sola a
Mirandola senza compagnia parentale né assistenza domiciliare alcuna, versava sin da allora in precarissime condizioni di salute”.
c) “È infatti documentalmente provato che l'attrice, già dal 2020, era affetta da seri disturbi mentali e cognitivi, difficoltà mnesiche e sindrome depressiva, causati da encefalopatia vascolare cronica e ipertensione arteriosa (cfr. doc. 3 – Referti disturbi cognitivi marzo 2013-aprile 2022).
La stessa, nel medesimo periodo, era altresì minata da importanti problemi fisici di ipotiroidismo, artrosi polidistrettuale, discopatia vertebrale, incontinenza urinaria e sfinteriale, nonché da gravissimi disturbi visivi causati da distacco retinale e maculopatia atrofica bilaterale che ne limitavano pesantemente la mobilità e
l'autonomia (cfr. doc. 2 – Referti disturbi visivi novembre 2016-agosto 2022, doc. 4 –
Verbali invalidità civile aprile 2016-marzo 2022 e doc.
4-bis – Domanda aggravamento invalidità civile settembre 2022).
Le condizioni di salute della Sig.ra si sono poi ulteriormente aggravate nel Pt_1
2021 e nel 2022, tanto che la stessa, in seguito a visite ed accertamenti eseguiti nel novembre del 2022 (quindi appena 6 mesi dopo l'ultima delle operazioni di investimento oggetto della presente causa), è stata dichiarata dall' portatrice di CP_3
handicap in situazione di gravità e invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (cfr. doc. 32 – Verbale invalidità medio-grave e CP_3 Pt_1
doc. 33 – Verbale L. n. 104/1992 grave handicap-accompagno , CP_3 Pt_1
nonché cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (cfr. doc.
31 – Verbale invalidità cecità ”; CP_3 Pt_1
6 c) “recatasi presso la Filiale BPER di Mirandola in più occasioni nel corso dell'estate del 2021 per le consuete operazioni di sportello, la Sig.ra veniva Pt_1
invitata insistentemente dal personale addetto alla vendita dei titoli a investire la liquidità presente sul suo conto corrente in strumenti finanziari”;
d) “tutte le operazioni oggetto del presente giudizio si rivelano inadeguate rispetto al profilo finanziario dell'attrice e, in particolare, il primo e più consistente investimento eseguito per conto della Sig.ra a fronte di specifica Pt_1
sollecitazione da parte di BPER: l'accensione del piano di accumulo (PAC) nel
Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da €
10.000 x n. 120 rate mensili.
Tale investimento era palesemente inadeguato per dimensione e frequenza (oltre che per tipologia e oggetto) poiché che lo stesso prevedeva l'abnorme corresponsione di
n. 120 rate mensili da € 10.000 ciascuna (cfr. doc. 5 , il che avrebbe Pt_1 presupposto una disponibilità liquida della Sig.ra superiore a € Pt_1
1.200.000!”;
e) “per effetto delle due suddette operazioni di accensione di piani di accumulo
(PAC) del 01/09/2021, la Sig.ra si è improvvisamente trovata nella Pt_1 pressoché totale indisponibilità di denaro liquido”,
5. Parte convenuta contesta parzialmente la ricostruzione, in fatto e diritto, di parte attrice, e allega le seguenti circostanze: quanto alle condizioni fisiche e psichiche della parte attrice, gli operatori della filiale in alcun modo hanno avuto contezza delle – solo ora – asserite e lamentate difficoltà visive e cognitive della cliente Pt_1
basta verificare le risultanze degli estratti di conto corrente per appurare come la attrice effettuasse ripetuti movimenti di prelievo presso lo sportello dell'agenzia, nonché effettuasse pagamenti in diversi esercizi commerciali locali: in buona sostanza è di tutta evidenza la circostanza che la stessa era un soggetto Pt_1
autonomo, o come tale si comportava ed atteggiava;
la attrice ha sottoscritto, già nel 2016, il contratto di Smart Banking, con espressa richiesta di “messa a disposizione esclusivamente con modalità telematica delle
7 comunicazioni il cui invio sia previsto da disposizioni normative”, passando peraltro il successivo novembre 2017 dal servizio di Smart Web informativo al servizio di
Smart Web dispositivo, ovvero con possibilità di disporre operazioni sul conto corrente (doc. n. 29.a-b-c conv.); in data 15 luglio 2021 la attrice, in autonomia e manifestando perfetta consapevolezza, dava disposizione di bonifico permanente per il pagamento mensile del canone di locazione;
il successivo 4 maggio 2022 effettuava un bonifico allo sportello per il pagamento delle spese condominiali apponendo sulla disposizione la propria firma autografa avanti l'addetto della filiale;
inoltre ha firmato l'incarico dell'1.08.2022;
è, peraltro, la stessa parte attrice a dichiarare di avere stipulato un rogito notarile, realizzando la liquidità presente sul conto nell'estate dell'anno 2021; le eventuali difficoltà visive e/o cognitive della controparte non potevano di certo essere percepite dalla a fronte di una condotta della cliente che evidenziava una CP_1
totale autonomia, la capacità di assumere decisioni e di esternare le proprie esigenze e una capacità visiva apparentemente nella norma;
d'altronde, mai la stessa ha esternato alla banca di avere difficoltà visive e/o cognitive, tanto che la odierna parte attrice si è sempre presentata in banca senza accompagnatori, senza avere alcun ausilio alla deambulazione, non ha mai mostrato alcuna difficoltà nel leggere e comprendere quanto le veniva sottoposto e/o rappresentato ed ha sempre mostrato grande autonomia e capacità decisionale, ponendo in essere operazioni consapevoli e congruenti ed effettuando numerose operazioni presso esercizi commerciali;
al riguardo parte convenuta ha prodotto gli estratti degli ultimi 10 anni del conto corrente in essere presso la banca (doc. n. 18 conv.); per quanto era percepibile dalla banca, che non ha mai avuto una diversa rappresentazione, la odierna parte attrice ha sempre mostrato immediatezza nel comprendere quanto le veniva esposto e spiegato nel corso degli incontri in banca, che avvenivano peraltro con assiduità; nell'estate dell'anno 2021 e, successivamente, in occasione della sottoscrizione dei fondi per i quali è controversia, la attrice ha sempre confermato alla banca di non
8 avere esigenza di liquidità sul conto, se non di mantenere una disponibilità di circa €
5.000 per le spese ordinarie e di volere investire tutta la restante liquidità non avendo esigenza di disporne prima del decorso di un periodo di cinque anni, in quanto non avrebbe potuto effettuare l'acquisto della abitazione detenuta in locazione prima di detto periodo “per una questione di imposte”; mai la attrice ha lamentato in banca la diminuzione della liquidità sul conto corrente a seguito degli investimenti progressivamente eseguiti dal settembre 2021: dalla stampa degli accessi internet del periodo dal febbraio 2022 al dicembre 2022, si evince la assiduità con la quale la attrice controllava il suo conto ed i suoi investimenti (doc. n.
19 conv.); la stessa, infatti, consultava assiduamente la documentazione messa a disposizione con il servizio di Smart Web nell'apposita area “Comunicazioni” e
“Documenti”; la stessa attrice ha sottoscritto l'ordine di disinvestimento dei titoli, nonché ha sottoscritto la istanza di mediazione, documenti prodotti dalla stessa;
si tratta di condotte da cui si evince che era un soggetto in grado di gestire i propri risparmi in autonomia, utilizzando peraltro con dimestichezza e assiduità, nonostante la non giovane età, gli strumenti elettronici e telematici che la banca mette a disposizione.
6. In diritto, va premesso che, in materia di intermediazione, questo ufficio condivide gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, in particolare in tema di onere della prova, avendo avuto modo di specificare e applicare, tra l'altro, i seguenti principi interpretativi:
<Nelle operazioni di negoziazione per conto terzi o in proprio, i doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento a carico dell'intermediario finanziario non vengono meno neppure nel caso in cui
l'investitore, all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, abbia rifiutato di fornire le richieste notizie sulla propria esperienza in materia, situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento. In tale ipotesi
l'intermediario, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa del settore, è, infatti, tenuto ad utilizzare le informazioni in suo possesso (età, condizione lavorativa, livello di istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale
9 dell'investitore) e qualora non abbia elementi per valutare il profilo del cliente deve operare con criteri assolutamente prudenziali optando per investimenti del tutto conservativi, adatti ad un investitore con scarsa conoscenza dei mercati finanziari e bassa propensione al rischio, nel rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale (art. 1176, 2° co., c.c.)>> (Trib. Modena -Salvatore-
18/1/2018, n. 84);
<Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 T.U.I.F.) e tale obbligo trova diretta attuazione negli artt. 28 e 29 reg. Consob n.1152/1998: gli intermediari devono
“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”; - hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla loro natura e sui rischi conseguenti;
- “quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano di tale circostanza
e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione possono eseguirla “solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”>> (Trib. Modena -Salvatore-
18/1/2018, n. 84);
<In tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario, l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento dell'intermediario stesso ai propri obblighi previsti ex lege, fornendo la prova del danno subito e del nesso di causalità, mentre
l'intermediario ha l'onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico e di aver agito con la specifica diligenza richiesta>>
(Trib. Modena -Salvatore- 22/10/2018, n. 1717);
<Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore – nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
10 58 e dalla normativa secondaria – il riparto dell'onere della prova si atteggia nei termini seguenti: nel senso che, prima, l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Consegue che l'investitore è tenuto ad allegare
l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e deve fornire prova del danno e del nesso di causalità tra questo e
l'inadempimento>> (Trib. Modena -Masoni- 20/1/2023, n. 93);
<Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l'intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute>> (Trib. Modena -Masoni- 20/1/2023,
n. 94; conf.: Trib. Modena -Pagliani- 15/7/2024, n. 1177).
7. Esaminando alla stregua egli esposti criteri il materiale probatorio, risulta anzitutto che, sul piano documentale, la banca risulta avere ottemperato ai propri obblighi di legge in ordine al dovere di illustrare le caratteristiche delle obbligazioni subordinate, nonché quelle in materia di prezzo, di rendimenti, di comparazione con il prezzo ed i rendimenti dei titoli di Stato e degli investimenti in obbligazioni, fondi comuni di investimento od altri strumenti finanziari, in particolare, nella specie, per quanto riguarda la scelta del piano di accumulo;
tutto ciò risulta dalla compilazione e
11 sottoscrizione della dettagliata modulistica di profilazione sulle competenze dell'investitore, dalle quali emerge, specificamente, che l'attrice ha espressamente dichiarato -spuntando specifica casella- di conoscere le caratteristiche dei titoli poi effettivamente acquistati;
al riguardo, va brevemente ricordato anche che l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti agli originali, inizialmente proposta da parte attrice allegando dubbi sulla natura apocrifa delle sottoscrizioni, è stata di fatto abbandonata da parte attrice, dopo la produzione in giudizio da parte convenuta, dall'originale cartaceo -quanto al doc. n.
7- e dopo la produzione -quanto ai doc. n. 3 e 4- dei files sottoscritti digitalmente alla presenza degli operatori bancari, con firma digitale, utilizzando la procedura FEA (servizio di firma elettronica avanzata), previamente e debitamente autorizzata dalla parte attrice.
Infatti, in data 12.12.2017 la attrice, nel “Questionario per la profilazione del cliente” compilato e sottoscritto, aveva dato atto di essere a conoscenza delle principali caratteristiche delle seguenti tipologie di strumenti finanziari (pag. 3 del doc.
1.bis conv.): strumenti di tipo monetario;
strumenti di tipo obbligazionario non subordinati (es: altri titoli di stato, obbligazioni); Fondi Comuni aperti e SICAV;
strumenti di tipo azionario. Sempre in tale occasione, la attrice dichiarava di avere un obiettivo di “rivalutazione moderata del capitale investito”, di essere disposta “a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali annue del capitale investito nell'ordine del 3%”, di avere un orizzonte temporale di lungo periodo e di non avere intenzione di vendere gli strumenti finanziari in perdita “pur essendo colto da preoccupazione”, nonché di avere già esperienza nella operatività “su strumenti obbligazionari o azionari quotati in mercati regolamentati, in euro o in divisa”.
Tali dichiarazioni venivano ribadite alla banca in occasione della profilazione del settembre 2021 (doc. n. 2 conv.). In tale occasione, la attrice, in relazione alla propria conoscenza ed esperienza (pagg. 3,4,5 del doc. n. 2 conv.), ribadiva di sapere, tra l'altro, cosa è un BOT, una obbligazione un Fondoi comune di investimento o
SICAV, una azione;
quindi evidenziava di operare/avere già operato “direttamente o tramite un gestore specializzato su strumenti obbligazionari o azionari quotati in mercati regolamentati, sia in Euro che in divisa” (doc. n. 2, pag. 5).
12 Già sulla base di tali inequivocabili risultanze documentali, la ricostruzione attorea risulta contrastata e, di conseguenza, rispettato il criterio dell'esistenza di elementi per valutare il profilo del cliente, come pure risulta rispettata l'esigenza di un ordine scritto per dar corso all'operazione “a rischio”, per effetto della produzione dell'ordine d'acquisto, debitamente sottoscritto.
8. In ogni caso, per accertare le ulteriori allegazioni attoree circa il comportamento della convenuta, è stata svolta istruttoria orale, con i seguenti risultati.
Anzitutto, tutte le circostanze allegate da parte convenuta circa le condizioni personali, di cui al precedente par. 4, punti a), b) e c), sono destituite di rilevanza, in quanto non manifestate a parte convenuta e, quindi, a quest'ultima non soltanto non note, ma contrastate da evidenze di segno contrario, circa la autonomia e la capacità della cliente.
Inoltre, sono state specificamente smentite le allegazioni attoree sulla condotta specifica della banca, a mezzo dei suoi operatori e funzionari, e in particolare: che l'attrice sia stata sollecitata dalla banca ad investire la liquidità del suo conto in strumenti finanziari;
che l'attrice abbia chiesto che venisse mantenuta una liquidità pari ad € 50.000,00 sul conto, per far fronte alle spese ordinarie e ad eventuali future spese straordinarie;
tale somma è risultata, invece essere stata indicata nella misura dieci volte inferiore, di €
5.000;00; che l'attrice abbia manifestato alla banca la eventualità di dover rientrare in possesso di tutta la liquidità nel breve periodo qualora si fosse manifestata la possibilità di acquistare una casa in luogo della soluzione dell'affitto; che in occasione della sottoscrizione degli strumenti finanziari nulla sia stato spiegato alla attrice circa la tipologia, le caratteristiche, le finalità ed i rischi di detti strumenti, né le sia stato consegnato il relativo fascicolo informativo;
che nei moduli dei PAC e di sottoscrizione delle quote dei Fondi comuni non sia fatta menzione della rischiosità delle operazioni in termini di perdite finanziare, di adeguatezza/inadeguatezza e di conflitto di interessi;
13 che l'attrice abbia chiesto notizie sulla ridottissima disponibilità sul conto, ricevendo risposte generiche;
che il personale della filiale non abbia consegnato, né menzionato i prospetti informativi semplificati, i cosiddetti “KIID” (Kei Investor Information Document), relativi ai prodotti finanziari offerti;
che la banca non abbia nemmeno fornito alla attrice, al momento della conclusione dei contratti e neanche successivamente, delle informazioni sui prodotti del genere di quelle contenute nei prospetti non consegnati.
Quanto alle condizioni di salute e psichiche dell'attrice, i testimoni hanno riferito che la stessa si è sempre presentata in filiale in modo autonomo, mostrando di comprendere quanto le veniva rappresentato, assumendo consapevolmente le proprie decisioni ed apponendo firme autografe innanzi agli addetti della filiale;
nessuno dei testi ha mostrato di avere avuto il minimo dubbio che la attrice fosse autonoma ed in grado di comprendere quanto le veniva prospettato. Il teste ha dichiarato, rispondendo a chiarimento sul Tes_1 cap. 27 ( Si ricorda che tipo di riscontro ha dato la sig.ra a queste informazioni?): “La sig.ra sembrava consapevole di quello che stava facendo, Sembrava capisse quello che le veniva riferito”. Il teste , addetto allo sportello della filiale, ha confermato che l'attrice si Tes_2 recava in banca non accompagnata da alcuno, e si relazionava personalmente con gli addetti della filiale, e a chiarimento sul Cap. 20) ha dichiarato: “la sig.ra veniva in filiale per svariate operazioni e io l'accompagnavo a chi di dovere”.
Quanto al reimpiego del denaro, sia il teste che il teste hanno Tes_1 Tes_2 confermato il fatto che la attrice aveva manifestato l'intenzione di investire la somma ricavata dalla vendita della propria abitazione, mantenendo sul conto liquidità per € 5.000,00 (Cap.
17).
Quanto alle operazioni compiute, i testimoni hanno confermato che i documenti relativi agli investimenti venivano consegnati anche cartacei: si veda, ad esempio, la risposta del teste alla specifica domanda a chiarimento sul cap. 28 (“Come viene consegnata Tes_1 al cliente questa documentazione?”): “La documentazione viene stampata e consegnata al cliente a mani piuttosto che messa a disposizione nel servizio home banking. Di solito è chi fa
l'operazione che consegna la documentazione al cliente. Generalmente quando faccio un'operazione, una volta eseguita, ne consegno una copia cartacea, immediatamente, al cliente. Presumo di averlo fatto anche in questo caso. In più, la conferma dell'investimento viene inviata, per posta, al cliente, oltre che caricata on line sul suo profilo home banking. Si ha una triplice comunicazione”. Anche il teste , a fronte di specifica domanda sul Tes_2
14 capitolo 24.bis, ha risposto: “Sì, confermo. Ho assistito agli incontri della sig.ra con Tes_1
e Non mi ricordo, nello specifico, il frangente temporale di questi incontri. Confermo CP_4 CP_ di aver visto la sig.ra sottoscrivere i documenti alla presenza dei sig.ri e Tes_1
Confermo altresì che sono state date alla sig.ra le informazioni del caso e che le sono stati consegnati i documenti in formato cartaceo”.
Quanto, più in dettaglio, ai contenuti delle scelte di investimento effettuate, dall'istruttoria orale risulta che la banca convenuta messo ha l'attrice in condizione di conoscere le motivazioni per le quali era da ritenere più prudente -e quindi non necessariamente più redditizio- il rendimento delle obbligazioni subordinate era superiore, ossia il maggior rischio legato all'investimento. Al riguardo il teste rispondendo sul cap. 18) ha, dapprima, dichiarato che “si è condiviso, Tes_1
prudenzialmente, di fare l'investimento in tempi diversi in modo che, eventualmente, qualora ci fosse stato qualche crollo di mercato - come può accadere con questi titoli
- si poteva investire, gradualmente, la somma e non tutta in una volta”; e poi, a domanda di chiarimento sulla convenienza, in questo caso, del piano di accumulo, ha precisato: “La sig.ra aveva l'intenzione di investire tutta la somma, - credo fossero
145.000,00 euro incassati dalla vendita di un immobile di sua proprietà – con un residuo di euro 5.000,00 di liquidità da mantenere sul conto. Preciso che la sig.ra ci aveva informato della vendita di questo immobile e che poi era andata in affitto, chiedendoci di effettuare periodicamente il versamento del canone dal conto.
Investire in un unico momento, in ipotesi di discesa dei titoli, poteva essere leggermente più rischioso che investire in tempi diversi. Dunque, in un'ottica più prudenziale, le è stato suggerito questo tipo di operazione. Sono stati fatti investimenti per circa euro 20.000,00 al mese proprio per venire incontro alle richieste della sig.ra e mantenere, sul conto, una certa liquidità”.
Sulla stipula del PAC (Cap. 20 bis: “Vero che, a seguito degli incontri che hanno portato alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capitolo, sono seguiti altri incontri con la cliente, aventi ad oggetto chiarimenti sull'andamento dei titoli, ogni due mesi a far tempo dal settembre 2021?”) il teste ha dichiarato: Tes_1
“Sì, sono seguiti svariati incontri. Sono stati fatti sicuramente incontri a ottobre
2021, quando la sig.ra ha fatto un'altra tranche di investimenti con i colleghi,
e . Ce ne è stato un altro, in febbraio 2022, con la Persona_1 Persona_2
15 collega, ; un altro a maggio 2022, con me e un altro, a giugno 2022, Persona_3
sempre con me. Sono date di cui sono certo perché abbiamo un report del nostro operato che dobbiamo rendere alla Banca. Sono stati fatti poi ulteriori incontri con la sig.ra che vedevamo periodicamente ogni mese/mese e mezzo ma le date non me le ricordo di preciso. In questi incontri si parlava di investimenti ma anche di operazioni di conto corrente”. Sempre sul medesimo tema, rispondendo a una richiesta di chiarimento sul cap. 29) (“E' stato spiegato alla sig.ra come si Pt_1
conciliava questa tipologia di investimenti con il piano di accumulo in precedenza suggeritole?”), la teste ha dichiarato: “Il piano di accumulo era stato bloccato a CP_4
fronte di questo investimento. Preciso che quando la sig.ra venne in filiale, rappresentando l'esigenza di investire la somma conseguita dalla vendita di un immobile, le fu suggerito, inizialmente, un piano di accumulo per mediare i valori di mercato e non entrare con un unico prezzo;
per mediare i cali di valore del mercato.
Poi, questo piano di accumulo, è stato bloccato perché se avesse continuato, la sig.ra non avrebbe trovato la disponibilità sul conto. Si è dunque proseguito con singoli investimenti da euro 20.000,00 per arrivare alla cifra che la sig.ra voleva accantonare. Ribadisco che alla data del 15.10.2021 non era attivo il piano di accumulo”.
Sulla esperienza specifica di strumenti finanziari, il teste rispondendo Tes_1
sul cap. 21) (“Vero che gli strumenti finanziari sottoscritti dalla sig.ra fra Pt_1
settembre 2021 e maggio 2022 erano tipologie già note alla cliente, avendo questa già detenuto in precedenza, nel periodo 2011-2015, strumenti finanziari analoghi, ovvero i fondi Arca, che avevano avuto un andamento non sempre positivo, ma dismessi con un utile dopo 5 anni di detenzione (si rammostra il doc. 20)?” ha dichiarato: “Sì, confermo. Lo so perché ho visto lo storico dei fondi in precedenza acquistati dalla sig.ra. Preciso altresì che quando è stato fatto l'investimento nel
2021-2022 la sig.ra possedeva un'ulteriore quota di investimento – credo fondi Arca
– acquistato tra il 2015 e il 2021; la data non me la ricordo di preciso”; e a domanda di chiarimento (“Questi fondi Arca che sono stati negoziati nel 2021 avevano le stesse caratteristiche di quelli venduti nel 2015-2021?”) ha precisato: “Questi due Part fondi del 2015 - e Corporate breve termine - sono fondi che non erano più in
16 catalogo in quanto confluiti in altra tipologia di fondi. I fondi del 2015 erano principalmente monetari e nel 2021 non erano più nel portafoglio dei fondi in quanto confluiti in quelli obbligazionari. Sono sempre fondi adeguati alla Mifid della cliente, corrispondente al suo profilo di investitore e stavano nella scala più bassa di rischio di investimento e, dunque, simili a quelli già in portafoglio a settembre 2021”.
Ancora più specificamente, rispondendo sul cap. 34) (“Vero che nella occasione di cui al precedente capitolo, la sig.ra in relazione alla propria Pt_1
conoscenza ed esperienza (cfr. pagg. 3,4,5 del doc. 2 che si rammostra), dava conto di sapere, tra l'altro, cosa è un BOT, una OBBLIGAZIONE, un FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO o SICAV, una AZIONE?” il teste ha risposto: “Sì, Tes_1
confermo. In particolare, i fondi li conosceva in quanto, dalla stessa, già detenuti;
le azioni le conosceva in quanto da anagrafica risultava che la sig.ra era stata socia
BPER - e quindi detentrice di azioni della - e i titoli di Stato erano a lei noti CP_1 per sua conoscenza personale”.
Infine, sulla consegna della documentazione, rispondendo sul cap. 37) (“Vero che tutti gli estratti del conto corrente n. 960281, a far tempo dal gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto, così come tutte le rendicontazioni afferenti le sottoscrizioni e l'andamento degli strumenti finanziari oggetto di questa controversia sono stati resi disponibili e consultabili dalla sig.ra tramite il servizio di Pt_1
Smart Banking nell'area “Comunicazioni” e nell'area “Documenti”, scelto dalla sig.ra per la ricezione e consultazione della documentazione afferente la Pt_1
operatività del conto corrente e dei depositi titoli collegati, fra i quali il deposito titoli n. 1339242 (si rammostrano al teste i doc.ti nn. 18, 28, 29.a-b-c)?” il teste ha dichiarato: “Posso dire che tutti questi documenti sono stati consegnati Tes_2
a mani. In generale, sono consultabili dai clienti anche tramite il servizio Smart
Banking. (…)”. La teste sul cap. 42) (“Vero che i documenti contrattuali CP_4
“Servizio di consulenza di portafoglio: raccomandazione” in data 1.09.2021 e
“Servizio di consulenza di portafoglio: raccomandazione” in data 15.10.2021 (si rammostrano i doc.ti nn. 3 e 4, già prodotti con la comparsa di costituzione ed i files prodotti quali doc.ti n. 8 e n. 9, allegati con la prima memoria istruttoria), unitamente ai files dei relativi allegati (doc.ti nn.
3.bis, 4.bis, 8.bis e 9.bis) sono stati
17 sottoscritti dalla sig.a con firma elettronica alla Sua presenza, utilizzando la Pt_1
procedura FEA (servizio di firma elettronica avanzata), previamente autorizzata dalla cliente?”) ha dichiarato: “Si confermo. Se parliamo di quelli del 15 ottobre
2021, posso dire che sono stati firmati dalla cliente in mia presenza, con firma elettronica avanzata”.
9. Le risultanze dell'istruttoria orale, dunque, sciolgono i possibili dubbi residuanti dall'esame della documentazione esaminata al paragrafo precedente, evidenziando che la banca convenuta nel caso in esame ha ottemperato sia ai doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario della cliente, alla sua propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento, sia al dovere, comunque gravante, di rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale;
nel caso di specie si trattava di una cliente conosciuta da tempo e con una propensione al rischio definibile media e, comunque, con conoscenza specifica dei titoli che le sono stati proposti, non solo per le risposte fornite in sede questionario Mifid, ma anche per la presenza in portafoglio di altri titoli analoghi o comunque il loro possesso in passato,. Al riguardo non risulta provato che parte attrice si comportasse come la tipologia di cliente che si dirige solo Part verso e altri titoli di stato. La circostanza è, del resto, riscontrata dalla accertata abitudine della cliente di seguire attentamente l'andamento dei propri investimenti mediante accessi personali in filale e, soprattutto, da remoto.
Anche sul piano del comportamento concreto del risparmiatore, risulta, in primo luogo, che al momento della scelta delle forme di investimento la scelta della cliente è stata determinata prevalentemente da elementi come la durata e il rendimento e, soprattutto, dalla volontà -peraltro su suggerimento della banca- di scaglionare nel tempo gli investimenti;
in secondo luogo, che la banca ha, sempre, ottemperato al criterio che le imponeva di dare corso all'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto.
Anche per quanto concerne il piano di accantonamento va ritenuto, in sintesi, che la banca ha procurato al risparmiatore la soluzione specificatamente richiesta, ovviamente previo consulto, evadendo ordine impartito per iscritto, nell'ambito di un
18 rapporto di consulenza in essere da un certo tempo, nel corso del quale la cliente era comunque già de tempo a conoscenza delle caratteristiche di vari tipi di prodotti finanziari, di quali era anche in possesso, ed era stata messa in grado di effettuare le necessarie valutazioni circa i rischi, i rendimenti e la necessaria comparazione;
al riguardo risulta che la banca abbia fornito le informazioni adeguate a consentire alla cliente una consapevole valutazione dell'opportunità di effettuare le scelte per cui è causa;
e, più in generale abbia ottemperato ai propri obblighi di legge. Nel caso concreto, in definitiva, è soddisfatto il criterio interpretativo secondo il quale non ci si può limitare ad affermare che manca la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento, essendo invece accertata in concreto la prova positiva del diligente adempimento delle obbligazioni a carico della banca.
10. Nella descritta situazione, non avendo parte attrice provato i presupposti in fatto della domanda svolta, la domanda non può essere accolta;
in altri termini, non è stato provato l'illecito generatore di responsabilità, senza il quale nessuna valutazione dell'entità del danno è ammissibile e, anzi, risulta provato il comportamento corretto dell'operatore finanziario, secondo i doveri sul medesimo gravanti.
Conseguentemente nessuna delle domande che si fondano sull'inadempimento può essere accolta, né di nullità, annullamento e invalidità sotto qualunque forma, né di risoluzione;
parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, comunque formulata. Assolutamente non ravvisabili sono, poi, i presupposti di una responsabilità preconttrattuale od extracontrattuale.
Come, infatti, già diffusamente esposto, la prospettazione di parte attrice riguarda una fattispecie di responsabilità contrattuale, che presuppone in ogni caso la prova di un fatto illecito -ossia un comportamento in violazione di norme generali o specifiche-, di un evento lesivo -ossia le conseguenze dannose- e di un nesso di causalità, intercorrente tra i due elementi predetti;
la prospettazione di parte attrice si fonda, quindi, su comportamenti che devono essere provati, per accertare la condotta di parte convenuta, ai fini della valutazione di illiceità e della loro efficienza causale.
Come già rilevato, al riguardo nessuna prova è stata fornita, mentre è emerso viceversa l'adempimento degli obblighi di parte convenuta.
19 11. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti è inutile.
Al riguardo con l'ordinanza in data 7/9/202 l'allora giudice istruttore aveva doverosamente selezionato i capitoli da ammettere, e precisato nel dettaglio i motivi di inammissibilità dei vari capitoli esclusi;
nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova, per intero (cioè comprensivo anche delle prove già assunte), in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile. La richiesta di rimettere la causa in istruttoria non è accoglibile.
12. La domanda di parte attrice è pertanto infondata e da respingersi, sotto ogni profilo prospettato.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec il 2/6/2022; dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui €
381,00 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 5/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8187/2022 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Gambini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto –
rappresentato e difeso dagli Avv. S. Bonfatti e S. Confetti
in punto a: pagamento somma.
All'udienza cartolare del 19/9/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 18/11/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino all'8/12/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso, ed esperito il tentativo di conciliazione ove appaia opportuno: A) in via preliminare
• previa revoca delle ordinanze datate 07/09/2023 e 07/12/2023 rimettere la causa in istruttoria per dar corso all'assunzione dei mezzi di prova articolati da parte attrice con le memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. vigente ratione temporis, non ammessi dal Giudicante e non rinunciati dall'attrice;
• accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, che in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha, senza giustificato motivo, omesso di partecipare al procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 avviato dalla Parte_2 dinanzi all'Organismo di Modena e, conseguentemente, desumere argomenti di
[...] CP_2 prova nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 116 comma 2 c.p.c., nonché condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato pagato dall'attrice ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. n. 28/2010; B) in via principale, nel merito accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, la nullità e/o l'invalidità dei seguenti contratti di investimento:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c);
ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN
[...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible
Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000; v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; C) in alternativa, nel merito, e senza che ciò comporti cumulo con la domanda sopra formulata sub B) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, l'annullamento dei seguenti contratti di investimento:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c);
ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN
[...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible
Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000; v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; D) in alternativa, nel merito, e senza che ciò comporti cumulo con le domande sopra formulate sub B)
e C) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte e che si esporranno, il grave inadempimento, ex artt. 1453 e 1455 c.c., della banca convenuta nell'esecuzione dei seguenti contratti di investimento, con conseguente risoluzione degli stessi:
i. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nel Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da € 10.000 x n. 120 rate mensili (capitale investito € 60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); ii. accensione in data 01/09/2021 del piano di accumulo nella Sicav BPER International Open
Selection Defence Classe P ISIN LU1069043328 da € 10.000 x n. 12 rate mensili (capitale investito €
60.000 pari a n. 6 versamenti mensili da € 10.000 ciascuno fino a esaurimento liquidità di c/c); iii. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Obbligazioni Europa ISIN [...] per € 3.000; iv. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote della Sicav BPER International Global Convertible Bond EUR Classe P ISIN LU0179154363 per € 5.000;
2 v. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Arca SGR Titoli Esteri ISIN
[...] per € 5.000; vi. sottoscrizione in data 15/10/2021 di quote del Fondo Comune Etica SGR Impatto Clima Classe R
ISIN [...] per € 7.000; vii. sottoscrizione in data 10/05/2022 di quote del Fondo Comune Arca SGR Economia Reale
Bilanciato Italia 55 Classe P ISIN [...] per € 5.000; E) in ogni caso, nel merito, unitamente all'accoglimento di una delle sopra formulate domande o, in denegata ipotesi, anche nel caso in cui il Giudicante non intendesse accogliere né la domanda sub B), né quella sub C), né quella sub D) accertare e dichiarare, comunque, per tutte le causali esposte e che si esporranno, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
F) per tutto quanto esposto e che si esporrà, unitamente all'accoglimento di una delle sopra formulate domande, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme versate, al rimborso di tutte le spese sostenute e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla a seguito della conclusione/esecuzione dei Parte_3 suddetti contratti di investimento a decorrere dalla data di esecuzione dei medesimi fino alla data di effettiva restituzione del capitale investito o delle perdite patite, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., per una somma complessivamente quantificata in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) o in quella minore o maggior somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria e/o che il Tribunale riterrà opportuno liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, ivi compresa la rivalutazione monetaria, nonché agli interessi ai sensi del novellato art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, cpa e iva (se dovuta), come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, per le ragioni esposte in atti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA e DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE: in considerazione del concorso della parte attrice nella causazione dei danni pretesi e tenuto conto che detti danni avrebbero potuto essere evitati se il preteso creditore avesse agito con diligenza, accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., in via di eccezione riconvenzionale, che nulla è dovuto dalla banca alla parte attrice per i titoli fatti valere in giudizio o, comunque, ridurre la pretesa della parte attrice in considerazione del concorso del preteso creditore nella causazione del danno.
IN OGNI CASO, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3 3. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento, o comunque da illecito di natura contrattuale per la violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede e degli obblighi di informazione previsti dalla legge e dai regolamenti e in particolare dalla normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria, nella attività di intermediazione svolta dalla banca convenuta nell'acquisto di titoli (quote di fondi comuni e Sicav), a fini di investimento, rivelatosi poi a rendimento negativo e in perdita, per la somma di €
18.285,80, su un investimento di € 145.000,00 previa dichiarazione, se del caso, espressamente della “nullità e/o invalidità”, o, in alternativa, “annullamento”, o in alternativa “risoluzione” dei negozi posti in essere;
in subordine, per l'accertamento della responsabilità precontrattuale e, in ogni caso, per la condanna al pagamento della somma di € 25.000,00.
Espone parte attrice, tra l'altro che:
- recatasi in banca in più occasioni nel corso dell'estate, il personale addetto alla vendita dei titoli sollecitava ripetutamente l'odierna attrice a investire la liquidità presente sul suo conto corrente in strumenti finanziari;
- l'attrice, ultrasettantenne in precario stato di salute fisica e psichica, ipovedente, colpita da ischemia cerebrale e affetta da disturbi cognitivi, invalida civile, si raccomandava a più riprese con i dipendenti dell'istituto di credito convenuto (pur affidandosi completamente alla loro esperienza e competenza) di operare con la massima prudenza avendo cura anzitutto di preservare il capitale e chiedendo espressamente che sul proprio conto corrente venisse mantenuta una liquidità pari a €
50.000 ca. per consentirle di far fronte alla gestione ordinaria, nonché a eventuali spese future straordinarie;
- inoltre, si premurava di evidenziare ripetutamente al personale della banca convenuta l'eventualità di dover rientrare in possesso di tutta la liquidità nel breve periodo (ovviamente senza perdite in linea capitale), qualora si fosse manifestata l'opportunità di acquistare casa, in luogo della sistemazione in affitto su cui, in quel momento, era costretta a ripiegare;
4 - nonostante ciò, tra il mese di settembre 2021 e il mese di maggio 2022 il personale della Filiale BPER di Mirandola sottoponeva alla attrice una serie di moduli per la sottoscrizione di vari prodotti finanziari;
- in occasione delle varie sottoscrizioni alla attrice nulla veniva riferito dall'odierna convenuta circa la tipologia di prodotti negoziati, le loro caratteristiche, le loro finalità e i correlati rischi in termini di possibili perdite patrimoniali;
inoltre nessun prospetto o fascicolo informativo le veniva consegnato prima e/o contestualmente all'esecuzione delle operazioni di investimento qui impugnate;
- per effetto delle suddette operazioni, proposte ed eseguite da BPER nell'ambito di un servizio di consulenza in materia di investimenti, nel breve volgere di 9 mesi l'attrice si ritrovava dal possedere una liquidità di € 163.060,31 al 31/08/2021, ad avere un conto corrente pressoché prosciugato con saldo attivo di appena € 5.230,18 al 30/05/2022;
- preoccupata per la ridottissima disponibilità di somme sul conto corrente, la attrice si recava quindi presso la Filiale BPER di Mirandola per chiedere spiegazioni, ottenendo solo generiche risposte sul fatto che le somme erano state investite in titoli liquidabili in qualunque momento senza alcun tipo di perdita in linea capitale;
- dopo un invito alla mediazione risoltosi senza esito, essendo venuto meno il basilare rapporto di fiducia con la propria banca, l'attrice procedeva quindi a richiedere il disinvestimento di tutti gli strumenti finanziari fattile sottoscrivere dalla convenuta e, successivamente, a estinguere ogni rapporto con BPER;
- per effetto della liquidazione dei prodotti finanziari oggetto della presente causa l'attrice otteneva l'accredito di somme che, nel complesso, le facevano subire una perdita patrimoniale secca, dalle operazioni oggetto della presente causa, pari a €
18.285,80.
4. Allega parte attrice l'assoluto difetto di conoscenza dei mercati finanziari da parte dell'attrice, la quale si affidava completamente ai consigli e alle indicazioni di investimento del personale della Filiale BPER di Mirandola, e che ciò lascia intendere come fosse volontà della stessa collocare i propri risparmi in prodotti
5 finanziari privi di qualsivoglia rischio per il capitale investito, intento che era stato palesato e ribadito espressamente all'istituto di credito convenuto.
Allega, inoltre, parte attrice che la responsabilità della banca convenuta deriva, in sintesi, da molteplici elementi:
a) “La Sig.ra era (al momento dell'esecuzione delle operazioni per cui è Pt_1
causa) ed è (tutt'ora) casalinga e pensionata, divorziata, in possesso della sola licenza di scuola media”;
b) “al momento delle operazioni di investimento per cui è causa viveva da sola a
Mirandola senza compagnia parentale né assistenza domiciliare alcuna, versava sin da allora in precarissime condizioni di salute”.
c) “È infatti documentalmente provato che l'attrice, già dal 2020, era affetta da seri disturbi mentali e cognitivi, difficoltà mnesiche e sindrome depressiva, causati da encefalopatia vascolare cronica e ipertensione arteriosa (cfr. doc. 3 – Referti disturbi cognitivi marzo 2013-aprile 2022).
La stessa, nel medesimo periodo, era altresì minata da importanti problemi fisici di ipotiroidismo, artrosi polidistrettuale, discopatia vertebrale, incontinenza urinaria e sfinteriale, nonché da gravissimi disturbi visivi causati da distacco retinale e maculopatia atrofica bilaterale che ne limitavano pesantemente la mobilità e
l'autonomia (cfr. doc. 2 – Referti disturbi visivi novembre 2016-agosto 2022, doc. 4 –
Verbali invalidità civile aprile 2016-marzo 2022 e doc.
4-bis – Domanda aggravamento invalidità civile settembre 2022).
Le condizioni di salute della Sig.ra si sono poi ulteriormente aggravate nel Pt_1
2021 e nel 2022, tanto che la stessa, in seguito a visite ed accertamenti eseguiti nel novembre del 2022 (quindi appena 6 mesi dopo l'ultima delle operazioni di investimento oggetto della presente causa), è stata dichiarata dall' portatrice di CP_3
handicap in situazione di gravità e invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (cfr. doc. 32 – Verbale invalidità medio-grave e CP_3 Pt_1
doc. 33 – Verbale L. n. 104/1992 grave handicap-accompagno , CP_3 Pt_1
nonché cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (cfr. doc.
31 – Verbale invalidità cecità ”; CP_3 Pt_1
6 c) “recatasi presso la Filiale BPER di Mirandola in più occasioni nel corso dell'estate del 2021 per le consuete operazioni di sportello, la Sig.ra veniva Pt_1
invitata insistentemente dal personale addetto alla vendita dei titoli a investire la liquidità presente sul suo conto corrente in strumenti finanziari”;
d) “tutte le operazioni oggetto del presente giudizio si rivelano inadeguate rispetto al profilo finanziario dell'attrice e, in particolare, il primo e più consistente investimento eseguito per conto della Sig.ra a fronte di specifica Pt_1
sollecitazione da parte di BPER: l'accensione del piano di accumulo (PAC) nel
Fondo Comune Etica SGR Obbligazionario Misto Classe R ISIN [...] da €
10.000 x n. 120 rate mensili.
Tale investimento era palesemente inadeguato per dimensione e frequenza (oltre che per tipologia e oggetto) poiché che lo stesso prevedeva l'abnorme corresponsione di
n. 120 rate mensili da € 10.000 ciascuna (cfr. doc. 5 , il che avrebbe Pt_1 presupposto una disponibilità liquida della Sig.ra superiore a € Pt_1
1.200.000!”;
e) “per effetto delle due suddette operazioni di accensione di piani di accumulo
(PAC) del 01/09/2021, la Sig.ra si è improvvisamente trovata nella Pt_1 pressoché totale indisponibilità di denaro liquido”,
5. Parte convenuta contesta parzialmente la ricostruzione, in fatto e diritto, di parte attrice, e allega le seguenti circostanze: quanto alle condizioni fisiche e psichiche della parte attrice, gli operatori della filiale in alcun modo hanno avuto contezza delle – solo ora – asserite e lamentate difficoltà visive e cognitive della cliente Pt_1
basta verificare le risultanze degli estratti di conto corrente per appurare come la attrice effettuasse ripetuti movimenti di prelievo presso lo sportello dell'agenzia, nonché effettuasse pagamenti in diversi esercizi commerciali locali: in buona sostanza è di tutta evidenza la circostanza che la stessa era un soggetto Pt_1
autonomo, o come tale si comportava ed atteggiava;
la attrice ha sottoscritto, già nel 2016, il contratto di Smart Banking, con espressa richiesta di “messa a disposizione esclusivamente con modalità telematica delle
7 comunicazioni il cui invio sia previsto da disposizioni normative”, passando peraltro il successivo novembre 2017 dal servizio di Smart Web informativo al servizio di
Smart Web dispositivo, ovvero con possibilità di disporre operazioni sul conto corrente (doc. n. 29.a-b-c conv.); in data 15 luglio 2021 la attrice, in autonomia e manifestando perfetta consapevolezza, dava disposizione di bonifico permanente per il pagamento mensile del canone di locazione;
il successivo 4 maggio 2022 effettuava un bonifico allo sportello per il pagamento delle spese condominiali apponendo sulla disposizione la propria firma autografa avanti l'addetto della filiale;
inoltre ha firmato l'incarico dell'1.08.2022;
è, peraltro, la stessa parte attrice a dichiarare di avere stipulato un rogito notarile, realizzando la liquidità presente sul conto nell'estate dell'anno 2021; le eventuali difficoltà visive e/o cognitive della controparte non potevano di certo essere percepite dalla a fronte di una condotta della cliente che evidenziava una CP_1
totale autonomia, la capacità di assumere decisioni e di esternare le proprie esigenze e una capacità visiva apparentemente nella norma;
d'altronde, mai la stessa ha esternato alla banca di avere difficoltà visive e/o cognitive, tanto che la odierna parte attrice si è sempre presentata in banca senza accompagnatori, senza avere alcun ausilio alla deambulazione, non ha mai mostrato alcuna difficoltà nel leggere e comprendere quanto le veniva sottoposto e/o rappresentato ed ha sempre mostrato grande autonomia e capacità decisionale, ponendo in essere operazioni consapevoli e congruenti ed effettuando numerose operazioni presso esercizi commerciali;
al riguardo parte convenuta ha prodotto gli estratti degli ultimi 10 anni del conto corrente in essere presso la banca (doc. n. 18 conv.); per quanto era percepibile dalla banca, che non ha mai avuto una diversa rappresentazione, la odierna parte attrice ha sempre mostrato immediatezza nel comprendere quanto le veniva esposto e spiegato nel corso degli incontri in banca, che avvenivano peraltro con assiduità; nell'estate dell'anno 2021 e, successivamente, in occasione della sottoscrizione dei fondi per i quali è controversia, la attrice ha sempre confermato alla banca di non
8 avere esigenza di liquidità sul conto, se non di mantenere una disponibilità di circa €
5.000 per le spese ordinarie e di volere investire tutta la restante liquidità non avendo esigenza di disporne prima del decorso di un periodo di cinque anni, in quanto non avrebbe potuto effettuare l'acquisto della abitazione detenuta in locazione prima di detto periodo “per una questione di imposte”; mai la attrice ha lamentato in banca la diminuzione della liquidità sul conto corrente a seguito degli investimenti progressivamente eseguiti dal settembre 2021: dalla stampa degli accessi internet del periodo dal febbraio 2022 al dicembre 2022, si evince la assiduità con la quale la attrice controllava il suo conto ed i suoi investimenti (doc. n.
19 conv.); la stessa, infatti, consultava assiduamente la documentazione messa a disposizione con il servizio di Smart Web nell'apposita area “Comunicazioni” e
“Documenti”; la stessa attrice ha sottoscritto l'ordine di disinvestimento dei titoli, nonché ha sottoscritto la istanza di mediazione, documenti prodotti dalla stessa;
si tratta di condotte da cui si evince che era un soggetto in grado di gestire i propri risparmi in autonomia, utilizzando peraltro con dimestichezza e assiduità, nonostante la non giovane età, gli strumenti elettronici e telematici che la banca mette a disposizione.
6. In diritto, va premesso che, in materia di intermediazione, questo ufficio condivide gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, in particolare in tema di onere della prova, avendo avuto modo di specificare e applicare, tra l'altro, i seguenti principi interpretativi:
<Nelle operazioni di negoziazione per conto terzi o in proprio, i doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento a carico dell'intermediario finanziario non vengono meno neppure nel caso in cui
l'investitore, all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, abbia rifiutato di fornire le richieste notizie sulla propria esperienza in materia, situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento. In tale ipotesi
l'intermediario, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa del settore, è, infatti, tenuto ad utilizzare le informazioni in suo possesso (età, condizione lavorativa, livello di istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale
9 dell'investitore) e qualora non abbia elementi per valutare il profilo del cliente deve operare con criteri assolutamente prudenziali optando per investimenti del tutto conservativi, adatti ad un investitore con scarsa conoscenza dei mercati finanziari e bassa propensione al rischio, nel rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale (art. 1176, 2° co., c.c.)>> (Trib. Modena -Salvatore-
18/1/2018, n. 84);
<Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 T.U.I.F.) e tale obbligo trova diretta attuazione negli artt. 28 e 29 reg. Consob n.1152/1998: gli intermediari devono
“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”; - hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla loro natura e sui rischi conseguenti;
- “quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano di tale circostanza
e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e qualora il cliente intenda comunque dare corso all'operazione possono eseguirla “solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”>> (Trib. Modena -Salvatore-
18/1/2018, n. 84);
<In tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario, l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento dell'intermediario stesso ai propri obblighi previsti ex lege, fornendo la prova del danno subito e del nesso di causalità, mentre
l'intermediario ha l'onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico e di aver agito con la specifica diligenza richiesta>>
(Trib. Modena -Salvatore- 22/10/2018, n. 1717);
<Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore – nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
10 58 e dalla normativa secondaria – il riparto dell'onere della prova si atteggia nei termini seguenti: nel senso che, prima, l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Consegue che l'investitore è tenuto ad allegare
l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e deve fornire prova del danno e del nesso di causalità tra questo e
l'inadempimento>> (Trib. Modena -Masoni- 20/1/2023, n. 93);
<Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l'intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute>> (Trib. Modena -Masoni- 20/1/2023,
n. 94; conf.: Trib. Modena -Pagliani- 15/7/2024, n. 1177).
7. Esaminando alla stregua egli esposti criteri il materiale probatorio, risulta anzitutto che, sul piano documentale, la banca risulta avere ottemperato ai propri obblighi di legge in ordine al dovere di illustrare le caratteristiche delle obbligazioni subordinate, nonché quelle in materia di prezzo, di rendimenti, di comparazione con il prezzo ed i rendimenti dei titoli di Stato e degli investimenti in obbligazioni, fondi comuni di investimento od altri strumenti finanziari, in particolare, nella specie, per quanto riguarda la scelta del piano di accumulo;
tutto ciò risulta dalla compilazione e
11 sottoscrizione della dettagliata modulistica di profilazione sulle competenze dell'investitore, dalle quali emerge, specificamente, che l'attrice ha espressamente dichiarato -spuntando specifica casella- di conoscere le caratteristiche dei titoli poi effettivamente acquistati;
al riguardo, va brevemente ricordato anche che l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei documenti prodotti agli originali, inizialmente proposta da parte attrice allegando dubbi sulla natura apocrifa delle sottoscrizioni, è stata di fatto abbandonata da parte attrice, dopo la produzione in giudizio da parte convenuta, dall'originale cartaceo -quanto al doc. n.
7- e dopo la produzione -quanto ai doc. n. 3 e 4- dei files sottoscritti digitalmente alla presenza degli operatori bancari, con firma digitale, utilizzando la procedura FEA (servizio di firma elettronica avanzata), previamente e debitamente autorizzata dalla parte attrice.
Infatti, in data 12.12.2017 la attrice, nel “Questionario per la profilazione del cliente” compilato e sottoscritto, aveva dato atto di essere a conoscenza delle principali caratteristiche delle seguenti tipologie di strumenti finanziari (pag. 3 del doc.
1.bis conv.): strumenti di tipo monetario;
strumenti di tipo obbligazionario non subordinati (es: altri titoli di stato, obbligazioni); Fondi Comuni aperti e SICAV;
strumenti di tipo azionario. Sempre in tale occasione, la attrice dichiarava di avere un obiettivo di “rivalutazione moderata del capitale investito”, di essere disposta “a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali annue del capitale investito nell'ordine del 3%”, di avere un orizzonte temporale di lungo periodo e di non avere intenzione di vendere gli strumenti finanziari in perdita “pur essendo colto da preoccupazione”, nonché di avere già esperienza nella operatività “su strumenti obbligazionari o azionari quotati in mercati regolamentati, in euro o in divisa”.
Tali dichiarazioni venivano ribadite alla banca in occasione della profilazione del settembre 2021 (doc. n. 2 conv.). In tale occasione, la attrice, in relazione alla propria conoscenza ed esperienza (pagg. 3,4,5 del doc. n. 2 conv.), ribadiva di sapere, tra l'altro, cosa è un BOT, una obbligazione un Fondoi comune di investimento o
SICAV, una azione;
quindi evidenziava di operare/avere già operato “direttamente o tramite un gestore specializzato su strumenti obbligazionari o azionari quotati in mercati regolamentati, sia in Euro che in divisa” (doc. n. 2, pag. 5).
12 Già sulla base di tali inequivocabili risultanze documentali, la ricostruzione attorea risulta contrastata e, di conseguenza, rispettato il criterio dell'esistenza di elementi per valutare il profilo del cliente, come pure risulta rispettata l'esigenza di un ordine scritto per dar corso all'operazione “a rischio”, per effetto della produzione dell'ordine d'acquisto, debitamente sottoscritto.
8. In ogni caso, per accertare le ulteriori allegazioni attoree circa il comportamento della convenuta, è stata svolta istruttoria orale, con i seguenti risultati.
Anzitutto, tutte le circostanze allegate da parte convenuta circa le condizioni personali, di cui al precedente par. 4, punti a), b) e c), sono destituite di rilevanza, in quanto non manifestate a parte convenuta e, quindi, a quest'ultima non soltanto non note, ma contrastate da evidenze di segno contrario, circa la autonomia e la capacità della cliente.
Inoltre, sono state specificamente smentite le allegazioni attoree sulla condotta specifica della banca, a mezzo dei suoi operatori e funzionari, e in particolare: che l'attrice sia stata sollecitata dalla banca ad investire la liquidità del suo conto in strumenti finanziari;
che l'attrice abbia chiesto che venisse mantenuta una liquidità pari ad € 50.000,00 sul conto, per far fronte alle spese ordinarie e ad eventuali future spese straordinarie;
tale somma è risultata, invece essere stata indicata nella misura dieci volte inferiore, di €
5.000;00; che l'attrice abbia manifestato alla banca la eventualità di dover rientrare in possesso di tutta la liquidità nel breve periodo qualora si fosse manifestata la possibilità di acquistare una casa in luogo della soluzione dell'affitto; che in occasione della sottoscrizione degli strumenti finanziari nulla sia stato spiegato alla attrice circa la tipologia, le caratteristiche, le finalità ed i rischi di detti strumenti, né le sia stato consegnato il relativo fascicolo informativo;
che nei moduli dei PAC e di sottoscrizione delle quote dei Fondi comuni non sia fatta menzione della rischiosità delle operazioni in termini di perdite finanziare, di adeguatezza/inadeguatezza e di conflitto di interessi;
13 che l'attrice abbia chiesto notizie sulla ridottissima disponibilità sul conto, ricevendo risposte generiche;
che il personale della filiale non abbia consegnato, né menzionato i prospetti informativi semplificati, i cosiddetti “KIID” (Kei Investor Information Document), relativi ai prodotti finanziari offerti;
che la banca non abbia nemmeno fornito alla attrice, al momento della conclusione dei contratti e neanche successivamente, delle informazioni sui prodotti del genere di quelle contenute nei prospetti non consegnati.
Quanto alle condizioni di salute e psichiche dell'attrice, i testimoni hanno riferito che la stessa si è sempre presentata in filiale in modo autonomo, mostrando di comprendere quanto le veniva rappresentato, assumendo consapevolmente le proprie decisioni ed apponendo firme autografe innanzi agli addetti della filiale;
nessuno dei testi ha mostrato di avere avuto il minimo dubbio che la attrice fosse autonoma ed in grado di comprendere quanto le veniva prospettato. Il teste ha dichiarato, rispondendo a chiarimento sul Tes_1 cap. 27 ( Si ricorda che tipo di riscontro ha dato la sig.ra a queste informazioni?): “La sig.ra sembrava consapevole di quello che stava facendo, Sembrava capisse quello che le veniva riferito”. Il teste , addetto allo sportello della filiale, ha confermato che l'attrice si Tes_2 recava in banca non accompagnata da alcuno, e si relazionava personalmente con gli addetti della filiale, e a chiarimento sul Cap. 20) ha dichiarato: “la sig.ra veniva in filiale per svariate operazioni e io l'accompagnavo a chi di dovere”.
Quanto al reimpiego del denaro, sia il teste che il teste hanno Tes_1 Tes_2 confermato il fatto che la attrice aveva manifestato l'intenzione di investire la somma ricavata dalla vendita della propria abitazione, mantenendo sul conto liquidità per € 5.000,00 (Cap.
17).
Quanto alle operazioni compiute, i testimoni hanno confermato che i documenti relativi agli investimenti venivano consegnati anche cartacei: si veda, ad esempio, la risposta del teste alla specifica domanda a chiarimento sul cap. 28 (“Come viene consegnata Tes_1 al cliente questa documentazione?”): “La documentazione viene stampata e consegnata al cliente a mani piuttosto che messa a disposizione nel servizio home banking. Di solito è chi fa
l'operazione che consegna la documentazione al cliente. Generalmente quando faccio un'operazione, una volta eseguita, ne consegno una copia cartacea, immediatamente, al cliente. Presumo di averlo fatto anche in questo caso. In più, la conferma dell'investimento viene inviata, per posta, al cliente, oltre che caricata on line sul suo profilo home banking. Si ha una triplice comunicazione”. Anche il teste , a fronte di specifica domanda sul Tes_2
14 capitolo 24.bis, ha risposto: “Sì, confermo. Ho assistito agli incontri della sig.ra con Tes_1
e Non mi ricordo, nello specifico, il frangente temporale di questi incontri. Confermo CP_4 CP_ di aver visto la sig.ra sottoscrivere i documenti alla presenza dei sig.ri e Tes_1
Confermo altresì che sono state date alla sig.ra le informazioni del caso e che le sono stati consegnati i documenti in formato cartaceo”.
Quanto, più in dettaglio, ai contenuti delle scelte di investimento effettuate, dall'istruttoria orale risulta che la banca convenuta messo ha l'attrice in condizione di conoscere le motivazioni per le quali era da ritenere più prudente -e quindi non necessariamente più redditizio- il rendimento delle obbligazioni subordinate era superiore, ossia il maggior rischio legato all'investimento. Al riguardo il teste rispondendo sul cap. 18) ha, dapprima, dichiarato che “si è condiviso, Tes_1
prudenzialmente, di fare l'investimento in tempi diversi in modo che, eventualmente, qualora ci fosse stato qualche crollo di mercato - come può accadere con questi titoli
- si poteva investire, gradualmente, la somma e non tutta in una volta”; e poi, a domanda di chiarimento sulla convenienza, in questo caso, del piano di accumulo, ha precisato: “La sig.ra aveva l'intenzione di investire tutta la somma, - credo fossero
145.000,00 euro incassati dalla vendita di un immobile di sua proprietà – con un residuo di euro 5.000,00 di liquidità da mantenere sul conto. Preciso che la sig.ra ci aveva informato della vendita di questo immobile e che poi era andata in affitto, chiedendoci di effettuare periodicamente il versamento del canone dal conto.
Investire in un unico momento, in ipotesi di discesa dei titoli, poteva essere leggermente più rischioso che investire in tempi diversi. Dunque, in un'ottica più prudenziale, le è stato suggerito questo tipo di operazione. Sono stati fatti investimenti per circa euro 20.000,00 al mese proprio per venire incontro alle richieste della sig.ra e mantenere, sul conto, una certa liquidità”.
Sulla stipula del PAC (Cap. 20 bis: “Vero che, a seguito degli incontri che hanno portato alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente capitolo, sono seguiti altri incontri con la cliente, aventi ad oggetto chiarimenti sull'andamento dei titoli, ogni due mesi a far tempo dal settembre 2021?”) il teste ha dichiarato: Tes_1
“Sì, sono seguiti svariati incontri. Sono stati fatti sicuramente incontri a ottobre
2021, quando la sig.ra ha fatto un'altra tranche di investimenti con i colleghi,
e . Ce ne è stato un altro, in febbraio 2022, con la Persona_1 Persona_2
15 collega, ; un altro a maggio 2022, con me e un altro, a giugno 2022, Persona_3
sempre con me. Sono date di cui sono certo perché abbiamo un report del nostro operato che dobbiamo rendere alla Banca. Sono stati fatti poi ulteriori incontri con la sig.ra che vedevamo periodicamente ogni mese/mese e mezzo ma le date non me le ricordo di preciso. In questi incontri si parlava di investimenti ma anche di operazioni di conto corrente”. Sempre sul medesimo tema, rispondendo a una richiesta di chiarimento sul cap. 29) (“E' stato spiegato alla sig.ra come si Pt_1
conciliava questa tipologia di investimenti con il piano di accumulo in precedenza suggeritole?”), la teste ha dichiarato: “Il piano di accumulo era stato bloccato a CP_4
fronte di questo investimento. Preciso che quando la sig.ra venne in filiale, rappresentando l'esigenza di investire la somma conseguita dalla vendita di un immobile, le fu suggerito, inizialmente, un piano di accumulo per mediare i valori di mercato e non entrare con un unico prezzo;
per mediare i cali di valore del mercato.
Poi, questo piano di accumulo, è stato bloccato perché se avesse continuato, la sig.ra non avrebbe trovato la disponibilità sul conto. Si è dunque proseguito con singoli investimenti da euro 20.000,00 per arrivare alla cifra che la sig.ra voleva accantonare. Ribadisco che alla data del 15.10.2021 non era attivo il piano di accumulo”.
Sulla esperienza specifica di strumenti finanziari, il teste rispondendo Tes_1
sul cap. 21) (“Vero che gli strumenti finanziari sottoscritti dalla sig.ra fra Pt_1
settembre 2021 e maggio 2022 erano tipologie già note alla cliente, avendo questa già detenuto in precedenza, nel periodo 2011-2015, strumenti finanziari analoghi, ovvero i fondi Arca, che avevano avuto un andamento non sempre positivo, ma dismessi con un utile dopo 5 anni di detenzione (si rammostra il doc. 20)?” ha dichiarato: “Sì, confermo. Lo so perché ho visto lo storico dei fondi in precedenza acquistati dalla sig.ra. Preciso altresì che quando è stato fatto l'investimento nel
2021-2022 la sig.ra possedeva un'ulteriore quota di investimento – credo fondi Arca
– acquistato tra il 2015 e il 2021; la data non me la ricordo di preciso”; e a domanda di chiarimento (“Questi fondi Arca che sono stati negoziati nel 2021 avevano le stesse caratteristiche di quelli venduti nel 2015-2021?”) ha precisato: “Questi due Part fondi del 2015 - e Corporate breve termine - sono fondi che non erano più in
16 catalogo in quanto confluiti in altra tipologia di fondi. I fondi del 2015 erano principalmente monetari e nel 2021 non erano più nel portafoglio dei fondi in quanto confluiti in quelli obbligazionari. Sono sempre fondi adeguati alla Mifid della cliente, corrispondente al suo profilo di investitore e stavano nella scala più bassa di rischio di investimento e, dunque, simili a quelli già in portafoglio a settembre 2021”.
Ancora più specificamente, rispondendo sul cap. 34) (“Vero che nella occasione di cui al precedente capitolo, la sig.ra in relazione alla propria Pt_1
conoscenza ed esperienza (cfr. pagg. 3,4,5 del doc. 2 che si rammostra), dava conto di sapere, tra l'altro, cosa è un BOT, una OBBLIGAZIONE, un FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO o SICAV, una AZIONE?” il teste ha risposto: “Sì, Tes_1
confermo. In particolare, i fondi li conosceva in quanto, dalla stessa, già detenuti;
le azioni le conosceva in quanto da anagrafica risultava che la sig.ra era stata socia
BPER - e quindi detentrice di azioni della - e i titoli di Stato erano a lei noti CP_1 per sua conoscenza personale”.
Infine, sulla consegna della documentazione, rispondendo sul cap. 37) (“Vero che tutti gli estratti del conto corrente n. 960281, a far tempo dal gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto, così come tutte le rendicontazioni afferenti le sottoscrizioni e l'andamento degli strumenti finanziari oggetto di questa controversia sono stati resi disponibili e consultabili dalla sig.ra tramite il servizio di Pt_1
Smart Banking nell'area “Comunicazioni” e nell'area “Documenti”, scelto dalla sig.ra per la ricezione e consultazione della documentazione afferente la Pt_1
operatività del conto corrente e dei depositi titoli collegati, fra i quali il deposito titoli n. 1339242 (si rammostrano al teste i doc.ti nn. 18, 28, 29.a-b-c)?” il teste ha dichiarato: “Posso dire che tutti questi documenti sono stati consegnati Tes_2
a mani. In generale, sono consultabili dai clienti anche tramite il servizio Smart
Banking. (…)”. La teste sul cap. 42) (“Vero che i documenti contrattuali CP_4
“Servizio di consulenza di portafoglio: raccomandazione” in data 1.09.2021 e
“Servizio di consulenza di portafoglio: raccomandazione” in data 15.10.2021 (si rammostrano i doc.ti nn. 3 e 4, già prodotti con la comparsa di costituzione ed i files prodotti quali doc.ti n. 8 e n. 9, allegati con la prima memoria istruttoria), unitamente ai files dei relativi allegati (doc.ti nn.
3.bis, 4.bis, 8.bis e 9.bis) sono stati
17 sottoscritti dalla sig.a con firma elettronica alla Sua presenza, utilizzando la Pt_1
procedura FEA (servizio di firma elettronica avanzata), previamente autorizzata dalla cliente?”) ha dichiarato: “Si confermo. Se parliamo di quelli del 15 ottobre
2021, posso dire che sono stati firmati dalla cliente in mia presenza, con firma elettronica avanzata”.
9. Le risultanze dell'istruttoria orale, dunque, sciolgono i possibili dubbi residuanti dall'esame della documentazione esaminata al paragrafo precedente, evidenziando che la banca convenuta nel caso in esame ha ottemperato sia ai doveri di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario della cliente, alla sua propensione al rischio e relativi obiettivi di investimento, sia al dovere, comunque gravante, di rispetto dell'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale;
nel caso di specie si trattava di una cliente conosciuta da tempo e con una propensione al rischio definibile media e, comunque, con conoscenza specifica dei titoli che le sono stati proposti, non solo per le risposte fornite in sede questionario Mifid, ma anche per la presenza in portafoglio di altri titoli analoghi o comunque il loro possesso in passato,. Al riguardo non risulta provato che parte attrice si comportasse come la tipologia di cliente che si dirige solo Part verso e altri titoli di stato. La circostanza è, del resto, riscontrata dalla accertata abitudine della cliente di seguire attentamente l'andamento dei propri investimenti mediante accessi personali in filale e, soprattutto, da remoto.
Anche sul piano del comportamento concreto del risparmiatore, risulta, in primo luogo, che al momento della scelta delle forme di investimento la scelta della cliente è stata determinata prevalentemente da elementi come la durata e il rendimento e, soprattutto, dalla volontà -peraltro su suggerimento della banca- di scaglionare nel tempo gli investimenti;
in secondo luogo, che la banca ha, sempre, ottemperato al criterio che le imponeva di dare corso all'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto.
Anche per quanto concerne il piano di accantonamento va ritenuto, in sintesi, che la banca ha procurato al risparmiatore la soluzione specificatamente richiesta, ovviamente previo consulto, evadendo ordine impartito per iscritto, nell'ambito di un
18 rapporto di consulenza in essere da un certo tempo, nel corso del quale la cliente era comunque già de tempo a conoscenza delle caratteristiche di vari tipi di prodotti finanziari, di quali era anche in possesso, ed era stata messa in grado di effettuare le necessarie valutazioni circa i rischi, i rendimenti e la necessaria comparazione;
al riguardo risulta che la banca abbia fornito le informazioni adeguate a consentire alla cliente una consapevole valutazione dell'opportunità di effettuare le scelte per cui è causa;
e, più in generale abbia ottemperato ai propri obblighi di legge. Nel caso concreto, in definitiva, è soddisfatto il criterio interpretativo secondo il quale non ci si può limitare ad affermare che manca la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento, essendo invece accertata in concreto la prova positiva del diligente adempimento delle obbligazioni a carico della banca.
10. Nella descritta situazione, non avendo parte attrice provato i presupposti in fatto della domanda svolta, la domanda non può essere accolta;
in altri termini, non è stato provato l'illecito generatore di responsabilità, senza il quale nessuna valutazione dell'entità del danno è ammissibile e, anzi, risulta provato il comportamento corretto dell'operatore finanziario, secondo i doveri sul medesimo gravanti.
Conseguentemente nessuna delle domande che si fondano sull'inadempimento può essere accolta, né di nullità, annullamento e invalidità sotto qualunque forma, né di risoluzione;
parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, comunque formulata. Assolutamente non ravvisabili sono, poi, i presupposti di una responsabilità preconttrattuale od extracontrattuale.
Come, infatti, già diffusamente esposto, la prospettazione di parte attrice riguarda una fattispecie di responsabilità contrattuale, che presuppone in ogni caso la prova di un fatto illecito -ossia un comportamento in violazione di norme generali o specifiche-, di un evento lesivo -ossia le conseguenze dannose- e di un nesso di causalità, intercorrente tra i due elementi predetti;
la prospettazione di parte attrice si fonda, quindi, su comportamenti che devono essere provati, per accertare la condotta di parte convenuta, ai fini della valutazione di illiceità e della loro efficienza causale.
Come già rilevato, al riguardo nessuna prova è stata fornita, mentre è emerso viceversa l'adempimento degli obblighi di parte convenuta.
19 11. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti è inutile.
Al riguardo con l'ordinanza in data 7/9/202 l'allora giudice istruttore aveva doverosamente selezionato i capitoli da ammettere, e precisato nel dettaglio i motivi di inammissibilità dei vari capitoli esclusi;
nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova, per intero (cioè comprensivo anche delle prove già assunte), in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile. La richiesta di rimettere la causa in istruttoria non è accoglibile.
12. La domanda di parte attrice è pertanto infondata e da respingersi, sotto ogni profilo prospettato.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec il 2/6/2022; dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui €
381,00 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 5/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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