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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO iscritta al RG. n. 2931/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Parte_1 C.F._1 29/06/1970, con l'avv. FRANCESCO LEONE
RICORRENTE contro
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Controparte_1 C.F._2 14/11/1969, con l'avv. FRANCESCO LEONE
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VI Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti, a seguito della costituzione in giudizio di CP_1
, che ha aderito integralmente alla domanda della ricorrente,
[...]
. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di divorzio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio – così più correttamente interpretata la domanda in base alle risultanze anagrafiche. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 11161/2021 del 9.06.2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/1995 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] VI dell'anno 1995, al n. 98, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'intercorso accordo appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti. Rappresenta il Tribunale che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_1
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/1995 da
, nato/a a VI (TV), il 29/06/1970 Parte_1 e
, nato/a a VI (TV), il 14/11/1969, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 1995 al n. 98, Parte I, alle seguenti condizioni:
a) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove creda il domicilio e la residenza, tenuto conto dell'interesse preminente dei figli;
b) La sig.ra abiterà con i figli nella casa sita a Treviso, via V. Pt_1
Bianchini n. 11; Per_ Per_ c) [I figli minori e] viene affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
d) La figlia maggiore , non economicamente autosufficiente, affetta Per_3 da deficit psicomotorio e invalidità al 74%, vivrà con la madre. Per_3 percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00= e € 180,00 di Borsa lavoro al mese. Le somme percepite dalla figlia maggiore confluiscono su un conto corrente intestato alla stessa, ma di fatto vengono gestite dalla madre;
e) Il padre potrà vedere e tenere con sé [il figlio] con le seguenti modalità:
- Non avendo un alloggio adeguato, il padre potrà tenere [il figlio] con sé, quando vorrà previo accordo con la madre e nell'interesse e delle esigenze preminenti dei figli.
- Rimane ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente.
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali, tenendo conto delle esigenze
[del figlio] e facendo in modo che il giorno di Natale, Pasqua, e Pasquetta siano trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre. Per Natale 2025, [il figlio] trascorreranno il relativo periodo presso la madre;
- gli altri giorni festivi del calendario, ad eccezione del Ferragosto, verranno accorpati alla settimana di pertinenza di ciascun genitore e trascorsi [dal minore] in compagnia del genitore con il quale è previsto che trascorra[no] quella settimana;
3 - durante i mesi estivi di vacanza scolastica, i genitori concordano che [il figlio] trascorra[no] un periodo di 15 gg., anche non consecutivi, con ciascun genitore. Il periodo sarà concordato dai coniugi entro il giorno 30 giugno dell'anno di riferimento, con diritto di scelta ad anni alterni in favore di ciascuno dei genitori.
Questi si impegnano reciprocamente a darsi comunicazione della località e dell'indirizzo del luogo in cui si recheranno rispettivamente per le vacanze in compagnia [del figlio]. Tale pattuizione non potrà, in ogni caso, vincolare i genitori nella scelta del luogo di vacanza ove condurre [il figlio]:
f) Il padre curerà che [il figlio] termini[no] i compiti per casa quando sarà con lui;
g) Il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di concorso CP_1 Pt_1 Per_ Per_ nel mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di € 400,00= mensili (€ 200,00= per ciascun figlio), e l'importo di € 100,00= mensili per la figlia
, maggiorenne su base Istat come per legge. Il versamento avverrà a Per_3 mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora entro e non Pt_1 oltre il giorno di 19 di ogni mese;
h) h) Le spese straordinarie per i figli, così come indicate nel Protocollo del tribunale di Treviso, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e probatoria;
le visite mediche saranno concordate tra coniugi, sia in ordine alla necessità delle stesse sia in ordine al professionista a cui rivolgersi;
i) I coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per il mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
j) L'assegno unico verrà diviso al 50% fra i genitori;
k) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio anche con l'inserimento in essi dei figli”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 13 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO iscritta al RG. n. 2931/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Parte_1 C.F._1 29/06/1970, con l'avv. FRANCESCO LEONE
RICORRENTE contro
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Controparte_1 C.F._2 14/11/1969, con l'avv. FRANCESCO LEONE
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VI Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti, a seguito della costituzione in giudizio di CP_1
, che ha aderito integralmente alla domanda della ricorrente,
[...]
. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di divorzio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio – così più correttamente interpretata la domanda in base alle risultanze anagrafiche. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 11161/2021 del 9.06.2021);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/1995 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] VI dell'anno 1995, al n. 98, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'intercorso accordo appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti. Rappresenta il Tribunale che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_1
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/1995 da
, nato/a a VI (TV), il 29/06/1970 Parte_1 e
, nato/a a VI (TV), il 14/11/1969, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 1995 al n. 98, Parte I, alle seguenti condizioni:
a) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove creda il domicilio e la residenza, tenuto conto dell'interesse preminente dei figli;
b) La sig.ra abiterà con i figli nella casa sita a Treviso, via V. Pt_1
Bianchini n. 11; Per_ Per_ c) [I figli minori e] viene affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
d) La figlia maggiore , non economicamente autosufficiente, affetta Per_3 da deficit psicomotorio e invalidità al 74%, vivrà con la madre. Per_3 percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00= e € 180,00 di Borsa lavoro al mese. Le somme percepite dalla figlia maggiore confluiscono su un conto corrente intestato alla stessa, ma di fatto vengono gestite dalla madre;
e) Il padre potrà vedere e tenere con sé [il figlio] con le seguenti modalità:
- Non avendo un alloggio adeguato, il padre potrà tenere [il figlio] con sé, quando vorrà previo accordo con la madre e nell'interesse e delle esigenze preminenti dei figli.
- Rimane ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente.
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali, tenendo conto delle esigenze
[del figlio] e facendo in modo che il giorno di Natale, Pasqua, e Pasquetta siano trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre. Per Natale 2025, [il figlio] trascorreranno il relativo periodo presso la madre;
- gli altri giorni festivi del calendario, ad eccezione del Ferragosto, verranno accorpati alla settimana di pertinenza di ciascun genitore e trascorsi [dal minore] in compagnia del genitore con il quale è previsto che trascorra[no] quella settimana;
3 - durante i mesi estivi di vacanza scolastica, i genitori concordano che [il figlio] trascorra[no] un periodo di 15 gg., anche non consecutivi, con ciascun genitore. Il periodo sarà concordato dai coniugi entro il giorno 30 giugno dell'anno di riferimento, con diritto di scelta ad anni alterni in favore di ciascuno dei genitori.
Questi si impegnano reciprocamente a darsi comunicazione della località e dell'indirizzo del luogo in cui si recheranno rispettivamente per le vacanze in compagnia [del figlio]. Tale pattuizione non potrà, in ogni caso, vincolare i genitori nella scelta del luogo di vacanza ove condurre [il figlio]:
f) Il padre curerà che [il figlio] termini[no] i compiti per casa quando sarà con lui;
g) Il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di concorso CP_1 Pt_1 Per_ Per_ nel mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di € 400,00= mensili (€ 200,00= per ciascun figlio), e l'importo di € 100,00= mensili per la figlia
, maggiorenne su base Istat come per legge. Il versamento avverrà a Per_3 mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora entro e non Pt_1 oltre il giorno di 19 di ogni mese;
h) h) Le spese straordinarie per i figli, così come indicate nel Protocollo del tribunale di Treviso, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e probatoria;
le visite mediche saranno concordate tra coniugi, sia in ordine alla necessità delle stesse sia in ordine al professionista a cui rivolgersi;
i) I coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per il mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
j) L'assegno unico verrà diviso al 50% fra i genitori;
k) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio anche con l'inserimento in essi dei figli”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 13 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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