Sentenza 24 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01676/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2021, proposto da
LO AD, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego, prot. n. 6511 del 9.2.2021, della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, pervenuto in data 11.3.2021, al rilascio del nulla-osta del vincolo idrogeologico in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, in relazione all’immobile ubicato in agro di Vernole distinto in catasto al fgl. n.2 p.lla 249 ex “zona Lecciso” sul quale pende istanza di condono edilizio ex lege 47/1985.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria dell’immobile ubicato nel territorio del Comune di Vernole ed in particolare nel NCEU al foglio n. 2, p.lla 249 ex “Zona Lecciso”.
Tale immobile è pervenuto alla ricorrente a seguito di asta giudiziaria disposta dal Tribunale di Lecce ed assegnato con formale decreto del 07.03.2005.
Per tale immobile i precedenti proprietari avevano presentato nel 1986 apposita istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985, con contestuale richiesta di nulla-osta dal punto di vita forestale ed idrogeologico.
A seguito del trasferimento della proprietà da parte del Tribunale di Lecce la ricorrente si è altresì preoccupata di integrare e trasmettere la documentazione mancante ai fini del rilascio del suddetto nulla-osta.
La ricorrente ha interposto formale diffida di conclusione del procedimento de quo riscontrata da parte del Comune di Vernole il quale ha evidenziato, con nota del 05.11.2020, che “ il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria si concluderà con l’acquisizione del nulla-osta dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo Forestale, essendo la zona su cui insiste il fabbricato gravata da tale vincolo ”.
Seguiva formale diffida, in data 25.01.2021, anche nei confronti della Regione Puglia, che però riscontrava denegando di fatto il rilascio del nulla-osta con la nota prot. n. 6511 del 09.02.2021, pervenuta in data 11.03.2021.
Il provvedimento in parola risulta così motivato: “ Per quanto concerne la richiesta di parere di compatibilità idrogeologica si premette che la norma stabilisce (art. 7 RDL 3267/1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia dì boschi e di terreni montani) che “Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in oltre qualità di coltura e la trasformazione di terreni soldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (ora Regioni)” in sostanza la trasformazione del bosco è ammessa solo previo parere della Regione che tutela le aree a vincolo idrogeologico e non ne è prevista la valutazione postuma ossia la possibilità di sanare, pertanto alla luce della norma la richiesta non è procedibile ”. Inoltre, tale provvedimento ha rilevato che: “ In aggiunta … da un punto di vista idrogeologico trasformare parte della pineta in un’abitazione significa ridurre la funzione idrogeologica del bosco di cui beneficia il territorio ricadente nel medesimo bacino imbrifero. Tale capacità del bosco si esplica attenuando gli effetti delle precipitazioni di livello critico (cosiddetta regimazione delle portate di piena), che determinano danni per allagamenti, erosione con perdita di suolo agrario e forestale e possibili eventi franosi anche in pianura come nel caso in questione. Funzione idrogeologica che non si esplica solo nella capacità di regimazione delle precipitazioni critiche, ma anche nella maggiore resistenza del suolo all’erosione esercitata direttamente dalla pioggia battente, nella maggior capacità di immagazzinamento idrico che deriva dall’interazione del suolo con il sistema radicale e nella capacità di trattenuta del suolo grazie alla presenza delle radici; si fa presente che l’area ha una pericolosità geomorfologica media e moderata (PG 1) rilevata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (sede Puglia), pericolosità geomorfologica aggravata dalla eliminazione di alberi e vegetazione necessari alla realizzazione della casa, vegetazione a cui la casa con le sue fondazioni ha ridotto lo spazio per lo sviluppo delle radici e dì conseguenza ha annullato la stabilizzazione del suolo dovuta alle radici; vale la pena di ricordare la pericolosità reciproca per il bosco e per i fruitori dell’abitazione in bosco dovuta all’enorme rischio incendi, in particolare associato alle pinete di pino d’Aleppo, laddove le stesse possono essere vittime di incendi principiati dalla fruizione umana dell’abitazione o gli stessi possono essere vittime di incendi avviati altrove; rischio che allo stato non può essere annullato da nessuno dei moderni sistemi antincendio ”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione di legge ed in particolare degli artt. 32, 33 e 40 L. n. 47/1985 nonché del R.D.L. n. 3267/1923 – erronea interpretazione – erronea presupposizione – violazione dei principi generali in subiecta materia – violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990 – carenza di motivazione – violazione del giusto e corretto procedimento – elusione e violazione del giudicato – violazione dei precetti di cui all’art. 97 Cost. – eccesso di potere – difetto di istruttoria – contraddittorietà ed illogicità manifeste – disparità di trattamento.
La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 21 marzo 2022 per resistere al ricorso.
Il Comune di Vernole non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi e termini di seguito illustrati.
La ricorrente deduce che, ex artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985, i vincoli di carattere idrogeologico possono essere fatti valere soltanto se la loro formale imposizione è precedente alla realizzazione dell’immobile da sanare. Nella fattispecie in esame, risulta che l’immobile di proprietà della ricorrente sarebbe stato realizzato negli anni antecedenti al 1983, mentre l’imposizione del vincolo de quo sarebbe avvenuta con l’approvazione del P.A.I. in data 30.12.2005 (data di pubblicazione), così come si evince dalla disamina della deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 50 del 07.11.2011. Quindi, trattandosi di vincolo imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, ad avviso della ricorrente, il parere non andava neanche richiesto.
Inoltre, la ricorrente, sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto istruttorio, ritiene che la Regione non abbia compiuto una concreta verifica dell’incidenza del manufatto sul vincolo in questione.
Giova premettere che ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 47/1985, è indispensabile acquisire il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Nel caso in esame, quindi, il parere idrogeologico va acquisito presso la Regione Puglia senza che abbia alcuna rilevanza, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la data di istituzione del vincolo, se cioè sia sopraggiunto prima o dopo l’abuso.
In particolare, dove l’opera sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo si è al di fuori dell’art. 33 della L. n. 47/1985, ma non per questo al di fuori di ogni fattispecie limitativa. Si ritiene infatti che debba farsi applicazione della norma di carattere generale contenuta nel primo comma dell’art. 32. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che, in attuazione del principio tempus regit actum , l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20; da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2022, n. 4683; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 9 giugno 2022, n. 1889).
Pertanto, pur non essendo corretta l’affermazione della ricorrente in base alla quale “ trattandosi di vincolo imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, il parere non andava neanche richiesto ”, non merita di essere condiviso il provvedimento gravato nella parte in cui si esprime per l’impossibilità di ammettere la trasformazione del bosco con valutazione postuma, con conseguente improcedibilità dell’istanza del privato.
D’altra parte, le valutazioni della Regione sono scevre da una concreta e compiuta verifica dell’incidenza delle opere sul vincolo in questione; tale verifica non andava effettuata richiamando il mero fatto notorio rappresentato dalla funzione idrogeologica del bosco di cui beneficia il territorio ricadente nel medesimo bacino imbrifero che si esplica attraverso la capacità di regimazione delle precipitazioni critiche e la maggiore resistenza del suolo all’erosione, quanto piuttosto analizzando i concreti ed effettivi rischi per la stabilità del suolo e per l’equilibrio geologico o idraulico nella situazione concreta, mediante un corretto bilanciato esame della compatibilità e sostenibilità delle opere edilizie in questione con i valori che il vincolo de quo intende tutelare, in relazione, in particolare, alla specifica conformazione del punto in cui è localizzato il manufatto abusivo e della zona circostante, secondo le regole dell’arte (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 20 aprile 2018, n. 665; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 novembre 2021, n. 1616; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 novembre 2021, n. 1660; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 3 giugno 2022, n. 935; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 luglio 2022, n. 1313).
Così motivando, la Regione si è in sostanza limitata a evidenziare che il fabbricato in oggetto riduce la funzione idrogeologica del bosco, il che è pleonastico, perché è evidente che un manufatto realizzato in zona vincolata è potenzialmente in grado di ridurre la forza del vincolo. In via di estrema sintesi, tralasciato il generico riferimento alla pericolosità geomorfologica media e moderata rilevata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, non emergono dal provvedimento impugnato le ragioni per cui il manufatto edilizio rappresenti un vulnus concreto rispetto al vincolo insistente su quell’area.
Come evidenziato dalla Regione Puglia, l’azione risarcitoria, infine, si appalesa inammissibile, in quanto del tutto generica e priva dell’indicazione e allegazione di prove sugli elementi integrativi della responsabilità civile della pubblica Amministrazione. Invero, la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile: a) esistenza di un nesso eziologico tra provvedimento illegittimo ed evento dannoso; b) sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile all’Amministrazione; c) ricorrenza di un danno risarcibile. La ricorrente non ha dimostrato, peraltro, la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento giuridico.
Stante quanto precede, tenuto conto del difetto di istruttoria e di motivazione, il presente ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda demolitoria e per l’effetto si deve disporre l’annullamento della nota prot. n. 6511 del 09.02.2021, fatta salva la riedizione del potere amministrativo, in aderenza al dictum conformativo recato da questa pronuncia.
La domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO