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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/12/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3415/2023
VERBALE DI UDIENZA del 12/12/2024
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. LOMBARDO MANUELA che rappresenta di aver depositato nel fascicolo telematico i documenti richiesti dal giudice. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione insistendo nelle richieste già formulate negli atti e verbali di causa. Per l'avv. Concetta Loredana Alvaro per delega dell'avv. ADORNATO CP_1 DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 3415 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Lombardo giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Pt_1
1 Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini e Silvia Parisi, in virtù di procura generale alle liti per atto del dottor notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 17,10, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2023, la ricorrente esponeva che, già invalida civile al 100%, inoltrava all domanda per il riconoscimento dell'indennità di CP_1
accompagnatore, respinta in sede amministrativa;
avverso il giudizio di diniego veniva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Palmi Sezione
Lavoro e Previdenza a seguito del quale si originava il procedimento n. 1171/2018 R.G., definitosi positivamente con decreto di omologa del 14.12.2018; evidenziava ancora che in data 04.12.2018, in costanza del giudizio suddetto, la SI.ra veniva convocata a visita di revisione dalla Commissione per l'Invalidità Civile Parte_1 dell' che riduceva la percentuale di invalidità ridotta all'80%; - avverso tale CP_1
disconoscimento la esponente inoltrava ricorso per accertamento tecnico preventivo al
Tribunale di Palmi incardinandosi così il giudizio 1046/2019 R.G. conclusosi con decreto di omologa del 06.05.2021 che la riconosce invalida civile al 100% dalla data della visita di revisione del 04.12.2018; successivamente il 07.06.2021 l inoltrava alla ricorrente una richiesta di restituzione CP_1 della somma di € 15.586,52 indebitamente corrisposta con decorrenza gennaio 2019 a titolo di indennità di accompagnamento.
Reputando illegittima la richiesta di restituzione alla luce dei principi giurisprudenziali ormai consolidatesi in materia di ripetizione di indebito assistenziale, adiva il Tribunale di Palmi al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di
€ 15.586,52 avanzata dall' e, per l'effetto accertare e dichiarare l'irripetibilità della CP_1 somma di € 15.586,52 erogata dall' in favore della SI.ra ed annullare il CP_1 Parte_1
2 relativo provvedimento restitutorio, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente trattenute.
Si costituiva in giudizio l che, pur non contestando i fatti come ricostruiti dalla CP_1 ricorrente, deduceva che alla fattispecie non sono applicabili le sanatorie di cui all'art. 52 legge 88/89 e 13 Legge 412 del 1991, posto che in materia di invalidità civile le prestazioni liquidate conservano la loro natura di provvidenza di invalidità civile, nei cui confronti non può essere invocata la speciale disciplina dettata, in deroga all'art. 2033 cod. civ., in materia di prestazioni pensionistiche.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita con la sola produzione dei documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La controversia nasce in quanto l' ha disposto la revisione annuale delle condizioni di CP_1 invalidità della ricorrente, con conseguente sovrapporsi di due procedimenti: l'uno in esito alla domanda amministrativa del 19 aprile 2017 che si era concluso in via amministrativa con il riconoscimento della piena inabilità civile e avverso il quale la ricorrente aveva proposto
ATP per l'accertamento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento, esitato favorevolmente nell'omologa del 14.12.2018; l'altro nascente dalla visita di revisione del 04-12-2018 in esito al quale la Commissione Medica declassava l'invalidità all'80%, con la precisazione che l'esito del verbale di questa seconda visita di revisione, pur non risultando depositato in atti, deve ritenersi acquisito in quanto affermato da entrambe le parti.
La ricorrente, avverso la suddetta decisione aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo esitato con omologa del 6 maggio 2021, resa nel procedimento n. 1046/2019, che accertava l'inabilità civile al 100% con decorrenza dalla visita di revisione.
Successivamente l' con raccomandata recapitata in data 7 giugno 2021, chiedeva la CP_1
restituzione della somma di euro 15.586,52 in esecuzione decreto di omologa Tribunale Palmi
RG 1046/19 che si era pronunciato solo sulla sussistenza del requisito sanitario inerente alla pensione di inabilità civile.
L'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, nel secondo giudizio, come si desume sia dal decreto di omologa che dalla CTU della dott.ssa Per_2 depositata dall' , non è stato richiesto. CP_1
E se pure è vero che l'indennità di accompagnamento era stata accertata con provvedimento del giudice e che la visita di revisione, disposta nelle more del giudizio appare, quanto meno inopportuna se non illegittima, è altrettanto vero che parte ricorrente non ha coltivato il proprio diritto nella sede opportuna, vale a dire il procedimento n. 1046/2019, pure esitato in
3 un provvedimento del giudice che, nel riconoscere l'inabilità al 100%, non può dirsi abbia ripristinato anche l'indennità di accompagnamento.
A questo giudice non resta che prendere atto della definitività dell'omologa resa in quel procedimento.
Quanto alla dedotta irripetibilità dell'indebito, al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso di specie, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale ed assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446). Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, siffatta regola rinviene tutela costituzionale nell'art. 38 Cost. in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, potendosi comunque ritenere dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ripercorrendo la normativa del settore di evince che il D.L. 850/1976, art.
3-ter, convertito in
L. 29/1977 già prevedeva che «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle
4 condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 già stabiliva ulteriormente che «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte». Il D.L. 323/1996 (conv. in L.
425/1996) ha poi previsto: art.
3-bis: «La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile»; art 3-ter: «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica». Da ultimo l'art. 37, comma 8, L. 448/1998 ha previsto: «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
Dalla lettura della disciplina via via succedutasi nel tempo, in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, determinate dal venir meno del requisito sanitario, consegue quindi che la ripetizione delle somme disposta per il periodo successivo al formale accertamento della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, è pienamente legittima, non ponendosi, dal momento in cui è stato comunicato al beneficiario della prestazione assistenziale l'esito negativo della visita di revisione, alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del predetto e quindi non determinandosi alcun limite alla ripetibilità dei trattamenti indebitamente percepiti in buona fede (v. in tal senso anche Cass. 34013/2019;
Cass. 26162/2016).
Deve precisarsi che “la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti
5 (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio” (v. Cass. 6610/2005).
Non si può, quindi, argomentare che, non avendo provveduto l' ora competente alla CP_1
revoca entro i 90 giorni suddetti (che pur sarebbe stata pretendibile), per tal motivo sia incorso in decadenze che la legge non prevede.
Chiarito quanto sopra si osserva: come è noto, la legislazione di settore e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia dell'indebito assistenziale che, nondimeno, sono differenti a seconda che si tratti di indebiti dipendenti da carenza di requisiti extra sanitari (e, segnatamente, reddituali), ovvero del requisito sanitario.
Nel primo caso, in estrema sintesi, l'indebito può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
nell'ipotesi di carenza del requisito sanitario (in cui sono comprese le visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido od ingiustificatamente omesse) la revoca della prestazione va effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione e con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data (recte primo mese successivo): il mancato accertamento della permanenza del requisito in parola elimina in radice il titolo in base al quale la prestazione è stata goduta.
Deve quindi trovare applicazione il principio di diritto dettato dalla Suprema Corte (ad es. con sentenze n. 4600/2021 e n. 5059/2018) in forza del quale, nell'ipotesi in cui venga meno il requisito sanitario, non può trovare applicazione la disciplina riferibile al microsistema dell'indebito assistenziale per carenza dei requisiti socioeconomici (ove il diritto il diritto è da considerarsi esistente, ma limitato da motivi reddituali).
In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162).
La data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Pertanto, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di revisione del 4.12.2018.
6 La richiesta di restituzione riguarda i ratei maturati dal gennaio 2019, dopo l'accertamento definitivo contenuto nell'omologa.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della sussistenza in atti della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi lì 12 dicembre 2024
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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