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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3857/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Franco Orlando e
Cosimo Dellabate
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis Controparte_1
c.p.c. dalle Dottoresse Elena Lezzi e Persona_1
Resistente
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 25/3/2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado nella Classe di Concorso
A022 (Italiano, Storia e Geografia) e di aver prestato negli anni scolastici dal
2020 al 2023 supplenze brevi e saltuarie, lamenta di non aver ricevuto la
Retribuzione Professionale Docente (di seguito RPD), deduce di essere stata discriminato rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante o fino al termine delle attività didattiche, in quanto ai medesimi viene corrisposta la RPD e chiede, previa disapplicazione del CCNL 15/3/2001 e del CCNI del 31/8/1999 nella parte in cui prevedono la RPD soltanto per i docenti a tempo indeterminato e per i docenti assunti per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, accertarsi e dichiararsi il suo diritto a percepire l'emolumento in parola nell'importo quantificato in € 3.305,76, con accessori di legge e con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il convenuto, con memoria nella quale chiede CP_1 la reiezione del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato e richiamandosi all'art.25 del CCNL del 31/8/1999 che disciplina le modalità di corresponsione del compenso.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va rilevato che il CCNI Comparto Scuola del 31/8/1999, allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 7/2/2025, all'art.25, intitolato
“Compenso individuale accessorio”, primo comma, recita: “
1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a. dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il CCNL Comparto Scuola del 15/3/2001, anche esso allegato alle predette note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 7/2/2025, all'art.7, intitolato “
Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
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2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Ad avviso del resistente il CCNL del 15/3/2001 - che ha introdotto la CP_1
Retribuzione Professionale Docenti - e i successivi Contratti Collettivi, citati nella memoria di costituzione, che hanno aumentato l'importo di tale emolumento, non avrebbero ampliato la platea dei docenti aventi diritto alla
RPD, in quanto non avrebbero comportato una modifica dell'elencazione dei docenti riportata nell'art.25 del CCNL del 1999, con la conseguenza che i docenti incaricati di supplenze brevi non avrebbero diritto a percepire la suddetta RPD.
Occorre, tuttavia, rilevare che la Corte di Cassazione è intervenuta sulla presente questione con ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, con la quale si è affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce della richiamata pronuncia si deve dunque ritenere che la RPD debba essere corrisposta a tutti i docenti, anche se incaricati di supplenze brevi e saltuarie.
Spiega, infatti, la Corte nella ordinanza sopra citata, al punto n.9 che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
3 chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
“periodi di servizio inferiori al mese”.
Deve pertanto riconoscersi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art.7 del CCNL Comparto
Scuola del 2001 e dai successivi CCNL e deve, conseguentemente, condannarsi parte convenuta a corrispondere detto emolumento nell'importo di € 3.305,76, quantificato in ricorso sulla base dei criteri indicati nel CCNI del 31/8/1999, non essendovi da parte convenuta contestazioni specifiche rispetto al conteggio operato da parte ricorrente, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docente e per l'effetto condanna il CP_1 resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.305,76, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
1.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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