Articolo 17 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 marzo 1965
Art. 17.
Ai sensi dell' articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 300 miliardi.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965