TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 24/09/1976, residente in [...]2/25 16035
RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FABBRO PATRIZIA (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
20/02/1976, residente in V. PUCCINI 17A/25 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FABBRO
PATRIZIA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 03/09/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da negoziazione assistita sottoscrivendo l'accordo in data 29.04.2022 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZOAGLI il 03/09/2006 dai Signori e Parte_1 CP_1
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto:
Per_ 2) le figlie minori ed vengono affidate in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza, quali quelle relative alla salute, all'educazione ed istruzione, alle attività parascolastiche e sportive ed a informarsi reciprocamente e tempestivamente qualora si verifichino problematiche riguardanti la prole al fine di garantirne una pronta risoluzione e realizzare il benessere e miglior interesse della stessa;
3) entrambe le minori avranno collocazione anagrafica ed abitativa con la madre presso la casa coniugale, sita in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2/25, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti;
4) il OR si impegna entro 30 giorni dall'omologa del divorzio da Parte_2 parte del Tribunale a trasferire la nuda proprietà della sua quota di proprietà della casa familiare sita in Rapallo, Via Privata Lazzerini n. 2/25 e del box auto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 1/22, piano S e del posto moto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2, piano T alle figlie
[...] ed e l'usufrutto generale vitalizio dei predetti beni Controparte_2 CP_3 immobili alla ORa il tutto come meglio indicato nel decreto Parte_1 di accoglimento n. 1603/2025 del 08.04.2025, RG 1786/2025, Giudice Tutelare
Dott.ssa. ; Controparte_4
5) la ORa si impegna entro 30 giorni dall'omologa del Parte_1 divorzio da parte del Tribunale a trasferire la nuda proprietà della sua quota di proprietà della casa familiare sita in Rapallo, Via Privata Lazzerini n. 2/25 e del box auto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 1/22, piano S e del posto moto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2, piano T alle figlie
[...] ed trattenendosi l'usufrutto generale vitalizio sui Controparte_2 CP_3 predetti beni immobili, il tutto come meglio indicato nel decreto di accoglimento n. 1603/2025 del 08.04.2025, RG 1786/2025, Giudice Tutelare Dott.ssa CP_4
;
[...]
3 6) quanto al regime delle visite tra il sig. e le figlie: il padre potrà CP_2
Per_ liberamente vedere e tenere con sé e durante la settimana o Persona_1 nel fine settimana, nei giorni che di volta in volta saranno concordati tra i genitori. In ogni caso le figlie trascorreranno con il padre due fine settimana alternati, secondo libero accordo tra i genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle delle figlie;
7) Le festività e ricorrenze saranno di volta in volta concordate tra i genitori, sia pure con il criterio dell'alternanza, tenuto conto degli impegni e delle esigenze dei genitori e della prole;
8) Nel periodo estivo, le minori potranno trascorrere con il padre un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi mentre durante l'inverno, compatibilmente con il periodo di fermo scolastico, il genitore potrà trascorrere un periodo di una settimana con le figlie, secondo libero accordo dei coniugi e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni della prole. Tali periodi potranno essere anche più lunghi su concorde volontà dei genitori e previo avvertimento;
9) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, il sig.
corrisponderà alla sig.ra – entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 CP_2 Pt_1 mensilità – la somma mensile complessiva pari ad euro 200,00 (duecento/00 euro) di cui euro 100,00 per ciascuna figlia, somma che dovrà essere annualmente rivalutata ed adeguata secondo gli indici Istat come per legge, oltre alla misura del 100% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie;
10) Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, per la cui individuazione si rimanda al Verbale della Sezione IV Civile del 15.09.2016. Nel caso eccezionale in cui le spese concordate venissero anticipate dalla madre, il OR provvederà al CP_2 rimborso del dovuto, entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa.
11) I documenti fiscali delle spese sostenute per i figli dovranno, ove possibile, essere intestati alle stesse con indicazione del codice fiscale del genitore pagante e dovranno
4 essere consegnati in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale, che sarà effettuata al 100% dalla NO;
Parte_1
12) il sig. si obbliga a pagare, come ulteriore contribuzione del CP_2 mantenimento delle figlie, il rateo di mutuo mensile gravante sulla casa coniugale;
13) I coniugi convengono che l'assegno unico universale per le figlie verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla ORa , quale genitore Pt_1 collocatario, la cui erogazione in suo favore sarà nella misura del 100%. Il sig.
ad ogni fine di legge, valida sin d'ora la richiesta; CP_2
14) i coniugi si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, in caso di spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, anche di vacanza fuori dall'Italia, in questo caso previa autorizzazione di entrambi i genitori;
15) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per le minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
16) I genitori convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 47, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
5 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 24/09/1976, residente in [...]2/25 16035
RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FABBRO PATRIZIA (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
20/02/1976, residente in V. PUCCINI 17A/25 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FABBRO
PATRIZIA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 03/09/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da negoziazione assistita sottoscrivendo l'accordo in data 29.04.2022 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZOAGLI il 03/09/2006 dai Signori e Parte_1 CP_1
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto:
Per_ 2) le figlie minori ed vengono affidate in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza, quali quelle relative alla salute, all'educazione ed istruzione, alle attività parascolastiche e sportive ed a informarsi reciprocamente e tempestivamente qualora si verifichino problematiche riguardanti la prole al fine di garantirne una pronta risoluzione e realizzare il benessere e miglior interesse della stessa;
3) entrambe le minori avranno collocazione anagrafica ed abitativa con la madre presso la casa coniugale, sita in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2/25, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti;
4) il OR si impegna entro 30 giorni dall'omologa del divorzio da Parte_2 parte del Tribunale a trasferire la nuda proprietà della sua quota di proprietà della casa familiare sita in Rapallo, Via Privata Lazzerini n. 2/25 e del box auto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 1/22, piano S e del posto moto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2, piano T alle figlie
[...] ed e l'usufrutto generale vitalizio dei predetti beni Controparte_2 CP_3 immobili alla ORa il tutto come meglio indicato nel decreto Parte_1 di accoglimento n. 1603/2025 del 08.04.2025, RG 1786/2025, Giudice Tutelare
Dott.ssa. ; Controparte_4
5) la ORa si impegna entro 30 giorni dall'omologa del Parte_1 divorzio da parte del Tribunale a trasferire la nuda proprietà della sua quota di proprietà della casa familiare sita in Rapallo, Via Privata Lazzerini n. 2/25 e del box auto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 1/22, piano S e del posto moto, sito in Rapallo (GE), Via Privata Lazzerini n. 2, piano T alle figlie
[...] ed trattenendosi l'usufrutto generale vitalizio sui Controparte_2 CP_3 predetti beni immobili, il tutto come meglio indicato nel decreto di accoglimento n. 1603/2025 del 08.04.2025, RG 1786/2025, Giudice Tutelare Dott.ssa CP_4
;
[...]
3 6) quanto al regime delle visite tra il sig. e le figlie: il padre potrà CP_2
Per_ liberamente vedere e tenere con sé e durante la settimana o Persona_1 nel fine settimana, nei giorni che di volta in volta saranno concordati tra i genitori. In ogni caso le figlie trascorreranno con il padre due fine settimana alternati, secondo libero accordo tra i genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze e di quelle delle figlie;
7) Le festività e ricorrenze saranno di volta in volta concordate tra i genitori, sia pure con il criterio dell'alternanza, tenuto conto degli impegni e delle esigenze dei genitori e della prole;
8) Nel periodo estivo, le minori potranno trascorrere con il padre un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi mentre durante l'inverno, compatibilmente con il periodo di fermo scolastico, il genitore potrà trascorrere un periodo di una settimana con le figlie, secondo libero accordo dei coniugi e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni della prole. Tali periodi potranno essere anche più lunghi su concorde volontà dei genitori e previo avvertimento;
9) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, il sig.
corrisponderà alla sig.ra – entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 CP_2 Pt_1 mensilità – la somma mensile complessiva pari ad euro 200,00 (duecento/00 euro) di cui euro 100,00 per ciascuna figlia, somma che dovrà essere annualmente rivalutata ed adeguata secondo gli indici Istat come per legge, oltre alla misura del 100% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie;
10) Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, per la cui individuazione si rimanda al Verbale della Sezione IV Civile del 15.09.2016. Nel caso eccezionale in cui le spese concordate venissero anticipate dalla madre, il OR provvederà al CP_2 rimborso del dovuto, entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa.
11) I documenti fiscali delle spese sostenute per i figli dovranno, ove possibile, essere intestati alle stesse con indicazione del codice fiscale del genitore pagante e dovranno
4 essere consegnati in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale, che sarà effettuata al 100% dalla NO;
Parte_1
12) il sig. si obbliga a pagare, come ulteriore contribuzione del CP_2 mantenimento delle figlie, il rateo di mutuo mensile gravante sulla casa coniugale;
13) I coniugi convengono che l'assegno unico universale per le figlie verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla ORa , quale genitore Pt_1 collocatario, la cui erogazione in suo favore sarà nella misura del 100%. Il sig.
ad ogni fine di legge, valida sin d'ora la richiesta; CP_2
14) i coniugi si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, in caso di spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, anche di vacanza fuori dall'Italia, in questo caso previa autorizzazione di entrambi i genitori;
15) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per le minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
16) I genitori convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 47, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
5 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6