Articolo 21 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 febbraio 1968
Art. 21. (Agevolazioni tributarie)

Alle operazioni di conversione in esecuzione dei piani di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968