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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7532 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
Avv. DEL VECCHIO P D, DEL VECCHIO G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo in via principale: di accertare il diritto a percepire il reddito di cittadinanza per i mesi da luglio 2022 a marzo 2023 nell'intera CP_ misura nonché l'illegittimità della nota 17.4.2024 relativa alla restituzione del'importo di euro 11.090,44.
Veniva anche articolata domanda in via subordinata avente ad oggetto l'accertamento dell'indebito nei limiti della differenza di quanto percepito quale reddito di cittadinanza in eccesso rispetto al dovuto con esclusione CP_ dell'assegno unico e del contributo affitto. Si costituiva tardivamente in giudizio l' contestando la domanda anche nel merito. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1.1. Ex actis risulta che: con nota del nota del 17.4.2024 l' ha richiesto la restituzione dell'importo di euro 11.090,44 per effetto della revoca del reddito di cittadinanza.
1.2. Costituisce circostanza pacifica (in assenza di contestazioni inter partes) che: nel nucleo familiare dell'istante vi è la figlia;
costei ha lavorato per 6 giorni nell'arco temporale 19 giugno Persona_1
2022 - 30.9.2022 per un reddito di euro 420,08; tale lavoro occasionale si è svolto in modo regolare e non è CP_ stato spontaneamente comunicato ab origine all'
2. Orbene, viene in discussione in specie un rapporto di lavoro intermittente, regolarmente svolto, che ha implicato per la figlia dell'istante un reddito inferiore ad euro 3000,00 sicchè a riguardo non vi era alcun CP_ obbligo di comunicazione da parte dell'istante all ex art. art. 3, comma 8, del D.L. n. 4 del 2019. Ne CP_ deriva che l'instaurazione di tale rapporto e l'eventuale omessa ed originaria comunicazione all' di esso non è ragione di revoca del rdc percepito e per conseguenza non sussiste l'indebito in contestazione.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza e domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' con la nota del 17.4.2024, nei termini di cui in motivazione;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante nella misura complessiva di euro CP_1
2650,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 3.7.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7532 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
Avv. DEL VECCHIO P D, DEL VECCHIO G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo in via principale: di accertare il diritto a percepire il reddito di cittadinanza per i mesi da luglio 2022 a marzo 2023 nell'intera CP_ misura nonché l'illegittimità della nota 17.4.2024 relativa alla restituzione del'importo di euro 11.090,44.
Veniva anche articolata domanda in via subordinata avente ad oggetto l'accertamento dell'indebito nei limiti della differenza di quanto percepito quale reddito di cittadinanza in eccesso rispetto al dovuto con esclusione CP_ dell'assegno unico e del contributo affitto. Si costituiva tardivamente in giudizio l' contestando la domanda anche nel merito. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1.1. Ex actis risulta che: con nota del nota del 17.4.2024 l' ha richiesto la restituzione dell'importo di euro 11.090,44 per effetto della revoca del reddito di cittadinanza.
1.2. Costituisce circostanza pacifica (in assenza di contestazioni inter partes) che: nel nucleo familiare dell'istante vi è la figlia;
costei ha lavorato per 6 giorni nell'arco temporale 19 giugno Persona_1
2022 - 30.9.2022 per un reddito di euro 420,08; tale lavoro occasionale si è svolto in modo regolare e non è CP_ stato spontaneamente comunicato ab origine all'
2. Orbene, viene in discussione in specie un rapporto di lavoro intermittente, regolarmente svolto, che ha implicato per la figlia dell'istante un reddito inferiore ad euro 3000,00 sicchè a riguardo non vi era alcun CP_ obbligo di comunicazione da parte dell'istante all ex art. art. 3, comma 8, del D.L. n. 4 del 2019. Ne CP_ deriva che l'instaurazione di tale rapporto e l'eventuale omessa ed originaria comunicazione all' di esso non è ragione di revoca del rdc percepito e per conseguenza non sussiste l'indebito in contestazione.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza e domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' con la nota del 17.4.2024, nei termini di cui in motivazione;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante nella misura complessiva di euro CP_1
2650,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 3.7.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
2