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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2664/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FOGALE EMANUEL
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FOGALE EMANUEL
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/05/1990 da Pt_1
e , trascritto al n. 9, Parte 2, Serie A, Anno 1990 del
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di LORIA alle seguenti condizioni:
1. i sigg. e continueranno a vivere separati, di tetto e di Parte_1 Parte_2
mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Si dà atto che i sigg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e rinunciano, quindi, reciprocamente ad ogni richiesta di contributo economico;
3. Si dà atto che stante l'autosufficienza economica dei figli e Persona_1 Per_2
, nessun contributo economico viene previsto e si ritiene necessario in loro favore;
[...]
2 4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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