Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, avv. Francesca Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n° 5099/2023 del Ruolo Generale, promossa da:
Parte 1 C.F. 1 ) e Parte_2 Codice Fiscale 2 con l'avv. Traetta, attori contro
Controparte_2 , c.f. Codice Fiscale 4 e di c.f. Controparte 1 Codice Fiscale 3 '
, c.f. C orile, Controparte_3 Codice Fiscale_5 convenuti e
Controparte 4 c.f. Codice Fiscale 6 CP 5 c.f. Codice Fiscale 7 con l'avv.
convenuti
OGGETTO: usucapione servitù
CONCLUSIONI:
per gli attori: si chiede e si insiste affinchè la S.V. Ill.ma, voglia revocare l'ordinanza emessa all'udienza del 8/7/2024 e disporre la prosecuzione della causa mediante l'ammissione delle prove siccome di già richieste ed articolate;
per i convenuti: nel merito: respingersi ogni domanda proposta da Parte Attrice, risultando priva di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione. Spese e compenso giudiziale rifusi.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze già formulate nelle suddette comparse, nella seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. e/o comunque in tutti i propri precedenti atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11.8.2023 convenivano in e Parte 3 Parte 1 chiedendo l'accoglimento giudizio avanti l'intestato Tribunale i fratelli CP_2, CP_1 e Controparte_3 "
delle seguenti conclusioni: 1) "accertarsi l'esist ei coniugi Parte 4
[...] sul mappale 371, attesa l'esistenza di un tracciato stradale sterrato ovvero di un'area calpest etri -che si diparte dalla via pubblica, che ha consentito agli odierni istanti e non solo (familiari e terzi) sino al
o carrabile sul mappale 371 che consente agli odierni istanti e non solo (familiari e terzi) di a raggiungere la propria abitazione sia a piedi che con mezzi meccanici / veicolari suddetta loro abitazione". Allegavano gli attori : i) di essere comproprietari di una porzione immobiliare ad uso abitazione ubicata al piano terra e primo in un fabbricato sito a Bagnoli di Sopra in via F.lli Bandiera n. 39A in forza del rogito notarile del 6.5.2002 Notaio dott.ssa Persona 1 di Padova che alla voce "1.2.precisazoni” stabiliva che la parte alienante riportava che il "colleg ale e carraio fra l'immobile testè citato e la via pubblica è assicurato attraverso gli esistenti passaggi sino ad oggi praticati"; ii) che a far data dal mese di dicembre 2001 maggio 2002, avevano posseduto ed utilizzato, in modo continuativo, pacifico e manifesto, i preesistenti passaggi pedonali e carrai che collegano il loro immobile alla via pubblica, insistenti sui mappali 371, 343 e 340, protraendo così il possesso del loro dante causa che era iniziato a far tempo dal 1992; iii) che nell'anno 2018 i convenuti avevano illegittimamente istallato, frapponendola tra l'immobile attoreo e la via pubblica, una barriera automatica con sbarra e due campane di cemento posizionate lungo il confine delimitante la loro proprietà con la proprietà indivisa dell'area scoperta insistente sul mappale 339 sub. 6 e avevano precluso il passaggio sul mappale 371 che consentiva agli attori di raggiungere la loro abitazione, impedendo il transito fino al cancelletto di accesso alla stessa;
iv) che quindi dal 2018 era impedito agli attori di esercitare l'acquisito diritto di passaggio con ogni tipo di mezzo sul terreno dei convenuti contraddistinto dal mappale 371. Con comparsa di costituzione e risposta di data si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza in fatto e in diritto di quanto ex adverso dedotto e richiesto.
In via preliminare i convenuti eccepivano la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di [...]
CP 4 ed comproprietari del mappale 371 del foglio 32, in comune di Bagnoli di Sopra sul CP_5 te il gli attori pretendevano di aver usucapito. Nel merito i convenuti, premesso la inopponibilità del rogito di compravendita citato dagli attori, rilevavano che l'espressione ivi richiamata non aveva nulla a che vedere con il mappale 371 essendo relativo alla stradina insistente sui mappali 343 e 340 che collega l'abitazione attorea eretta sul mappale 339 alla via pubblica e contestavano l'asserito acquisto per usucapione di una servitù di transito carraio, sul mappale 371, posto a sud delle due porzioni abitative, per arrivare con l'auto d'innanzi al proprio cancelletto pedonale. Nella specie i convenuti precisavano: i) che dal mese di dicembre 2001 maggio 2002, gli attori avevano
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posseduto ed utilizzato il mappale 371 per accedere con la propria macchina sino al proprio cancelletto pedonale;
ii) che nei primi anni, era pacifico tra le parti e rispettato dagli attori che essi non avevano alcun diritto di passaggio od accesso carrabile sul mappale 371; iii) che in qualche rara occasione, nella quale c'era qualche straordinaria necessità, gli Parte_1 avevano chiesto il permesso ai CP 3 e questi, per gentilezza, lo avevano consentito;
iv) che prima 2010 accadeva che, quando 1 Parte 1 riceveva degli ospiti li lasciava parcheggiare anche sul mappale 371, davanti a casa sua (ma in propri CP 3 ), senza alcuna autorizzazione;
v) che quando la circostanza venne contestata allo Parte_1 questi ave o che non se la sentiva di dirlo ai propri ospiti, e potevano farlo loro direttame uando poi ciò avvenne l'attore minacciò con un coltello;
vi) che a far data da tale episodio, innumerevoli erano stati gli interventi dei Carabinieri, le missive dei legali, i contenziosi, civili e penali, tra le due famiglie posto che per fatti accaduti tra il 2017 ed il 2020 (molestie, minacce, lesioni), lo Parte 1 aveva ricevuto, nell'agosto 2020, un ordinanza di divieto di dimora e di avvicinamento ai CP 3 gli atti accaduti nel 2018 (lesioni, percosse e minacce), Parte 1 era stato condannato ice di Pace di Padova, anche al risarcimento dei danni. I convenuti contestavano inoltre anche quanto ex adverso allegato in ordine al fatto che il preteso possesso sia stato esercitato, in precedenza, dal dante causa degli attori a far data dal 1992, posto che Controparte_6 fratello dei convenuti- mai aveva preteso di arrivare con la proprio autovettura, davanti al le, lato sud dell'abitazione, transitando e parcheggiando sul mappale 371, posto che egli era solito accedere, con l'autovettura, all'interno del proprio garage (inglobato all'abitazione), da dietro, anziché, parcheggiare l'auto sul lato anteriore della casa (in corrispondenza al cancelletto pedonale. Riferivano infine i convenuti di aver più volte diffidato gli Parte 1 a non accedere senza autorizzazione con l'autovettura al cancelletto pedonale, passando per che al fine di evitare il protrarsi di tali il ma condotte avevano chiesto e ottenuto dal Comune l'autorizzazione ad apporre una sbarra per bloccare l'accesso al mappale 371 che pure consentiva agli Parte_1 di accedervi a piedi, transitando dal mappale 339 sub 6, come risultava dalla documentazione che dimetteva sub (doc.10-13) dalla quale si evinceva l'esistenza, oltre la sbarra, di solo un diritto di passaggio pedonale, ma non carraio. In ragione di quanto sopra i convenuti contestavano la sussistenza dei requisiti della invocata usucapione del diritto di passaggio, non sussistendo il relativo possesso né in capo al dante causa degli attori né in capo a quest'ultimi.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei comproprietari del mappale 371, questi si costituivano in giudizio contestando e chiedendo il rigetto della domanda attorea e il Giudice, a scioglimento della riserva presa all'udienza del giorno 8.7.2024, rilevato che gli attori non avendo provveduto al deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., non avevano tempestivamente contestato le circostanze fattuali allegate da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, così comprovando la ricostruzione effettuata dai convenuti, ritenuta la irrilevanza delle istanze istruttorie formulate e la causa matura per la decisione, fissava ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3.12.2024 ad ore 10,00 per la discussione e la pronuncia della sentenza disponendo lo svolgimento dell'udienza in modalità da remoto ex art.127 bis c.p.c.
Di seguito all'udienza del 3.12.2024 il giudice in accoglimento della richiesta del procuratore attoreo cui non si opponeva il procuratore di parte convenuta, concedeva alle parti termine per il deposito di note conclusive e rinviava il procedimento ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025 in modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c.
All'udienza del 20.02.2025 comparivano i procuratori delle parti e precisavano le conclusioni in epigrafe e il Giudice riservava la pronuncia della sentenza entro il termine di 30 giorni.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, come sopra riassunto, va detto che la domanda attorea deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Giova sul punto premettere come l'usucapione costituisca un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario, la cui realizzazione richiede esclusivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ovvero il possesso e, per gli immobili nell'ipotesi ordinaria, il decorso del tempo protrattosi per vent'anni.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà di beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni, si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni. Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" e' necessaria pertanto la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena" e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravviarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono, quindi, da un lato il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, e dall'altro, il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale, pur non essendo richiesto l'animus usucapiendi", cioè l'intento del possessore di pervenire all'acquisto per usucapione della cosa. Quanto al requisito cd. "oggettivo" del possesso, secondo la giurisprudenza ormai granitica in proposito, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. II, n. 18392/2006; Cass. II, n. 4436/1996). È, invero, richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (cfr. Cass. II, n. 19186/2005).
Inoltre, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di un'indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (Cass. II, n.
25922/2005).
Quanto al requisito cd. “soggettivo" dell'animus, la giurisprudenza ha a più riprese ribadito come la sussistenza di tale elemento è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass. II, n. 15446/2007).
L'animus possidendi che, ai sensi dall'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. II. n. 12002/2010; Cass. II, n. 8422/2003). Invero, l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione; di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. II, n. 9671/2014; Cass. II, n. 10230/2002).
Sotto il versante processuale e probatorio, in ossequio ai principi generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. II, n. 14092/2010; Cass. II, n. 1300/2010; Cass. II, n. 15145/2004). La prova degli estremi integrativi di un possesso ad usucapionem, inoltre, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione delle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, ad substantiam o ad probationem, e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. II, n. 2977/2019; Cass. II, n. 2326/1981).
Si è aggiunto, al riguardo, che l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro di reale di godimento, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non" propria del processo civile, e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass. II. n. 3487/2019).
Calando tali coordinate normative nel caso di specie, va detto che parte attrice non ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di servitù di passo carrabile sul mappale per cui è causa.
Al riguardo deve infatti osservarsi che costituendosi in giudizio i convenuti hanno allegato circostanze fattuali rilevanti che non essendo state e specificamente e tempestivamente contestate da parte attrice, devono ritenersi provate ed idonee di per sé a ritenere infondata la domanda di usucapione stante l'assenza dei relativi elementi costitutivi.
Nella specie i convenuti hanno allegato che: i) sino all'anno 2010 gli attori chiedevano ilpermesso per transitare sul mappale 371; ii) che quando dopo il 2010 gli attori smisero di chiedere il permesso, scoppiarono grosse liti, sedate con l'intervento dei Carabinieri e sfociate in procedimenti penali;
iii) il dante causa degli attori non aveva mai usato il mappale 371 per raggiungere il cancelletto in macchina.
Le dette circostanze fattuali allegate dai convenuti non sono state tempestivamente specificamente contestate da parte attrice la quale non ha provveduto al deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., sicchè le stesse deve ritenersi pacificamente ammesse, non necessitando di ulteriore prova ex art. 115 c.p.c. (Cass. sez. Un. n.
779/2020). Come è noto, il nostro ordinamento conosce, in tema di prova, tre principi generali espliciti, ovvero il principio della disponibilità della prova ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. 6 settembre 2002, n. 12980 secondo cui: "Il principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere iuxta alligata et probata, importa tra l'altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime. Detta norma è intesa ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. Pertanto, il giudice non viola il principio enunciato nella norma dell'art. 115 c.p.c. quando si avvalga di fatti allegati e provati da una parte per argomentare in via di presunzione, ancorché non ne sia stato espressamente richiesto dalla parte stessa. In tal caso l'altra parte non ha motivo di dolersi, in sede di legittimità, che il giudice del merito abbia fatto ricorso a presunzioni, risultando queste tratte da fatti che questa ben conosceva ed in relazione ai quali aveva avuto la possibilità di difendersi"), il principio della valutazione della prova secondo il prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c. e il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c; accanto ad essi vi è un quarto, tacito, dal fondamento incerto, il principio di non contestazione secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati non hanno bisogno di prova.
Il principio di non contestazione comporta, in particolare, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio.
Si tratta di un principio di tradizionale applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale. Ridotto all'essenziale, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati sono posti fuori del thema probandum, non hanno bisogno di essere provati, devono, invece, essere considerati come esistenti dal giudice.
L'onere di contestazione, da intendersi quale "onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati "tout court"'" (cfr., Cass., sez. Un. 23.1.2002, n. 761) deve essere svolta alla prima difesa utile e opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore" (Cass. n.8647/2016, Cass. n.16782/2019; Cass. n.31704/2019, Cass. n.1540/2007).
Pertanto, ciascuna parte ha un preciso onere di prendere posizione sui fatti posti dall'altra a fondamento delle propria difesa e/o pretesa con la conseguenza che la omessa specifica contestazione dei fatti da parte della parte costituita comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi, sicchè gli stessi deve essere posti a fondamento della decisione del Giudice ex art. 115 c.p.c.
La giurisprudenza ha puntualizzato che l'onere di contestazione deve essere assolto nella prima difesa utile (Cass. civ. 27.2.20008 n. 519117; Cass. civ. 21.5.2008 n. 13079) argomentando ex art. 167 c.p.c. ma anche sul rilevo che la contestazione sarebbe una eccezione in senso proprio e quindi soggetta a preclusioni (Cass. civ. 2010 n.12363).
Nel caso di specie a fronte dell'allegazione da parte dei convenuti delle circostanze fattuali sopra indicate ed in particolare della circostanza che gli attori sino all'anno 2010 chiedevano il permesso ai convenuti per transitare sul mappale 371, gli attori non hanno provveduto, come era loro onere, a contestare tempestivamente e specificamente tali fatti nella prima difesa utile sicchè gli stessi che devono ritenersi provati e idonei ad escludere l'invocato possesso ad usucapionem.
Né può condividersi quanto sostenuto da parte attrice in ordine al fatto che i convenuti avrebbero svolto una mera difesa che non necessitava di specifica contestazione, posto che al contrario la difesa dei convenuti non si è limitata a negare fatto costitutivo posto dagli attori a fondamento della domanda, ma ha eccepito un fatto estintivo del diritto azionato - la richiesta di permesso di passare che gli attori facevano ai convenuti
-che necessitava, come tale, di specifica e tempestiva contestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attorea va rigettata posto che i fatti acquisiti nell'odierno giudizio dimostrano l'insussistenza dei presupposti necessari all' invocata acquisto per usucapione della servitù di transito carraio sul mappale 371.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza della lite sulla base del D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche, con applicazione dei valori minimi per l'attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
a rifondere a Controparte_1 CP 2
2) Condanna in solido Parte 1 e Parte 2 le spese del
,
Controparte 4 CP 5
[...] Controparte_3 e
IVA e CPA). ge e
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Padova il 23.2.2024 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Marchiori