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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.451 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Gabrieli Tommasi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Calimera (LE), alla via
Costantini, n. 47, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in questo grado;
[...]
[...]
(già ) (p.i. ), in persona dell'Amministratore Unico, Controparte_1 CP P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vergine, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Lecce (LE), alla via Liborio Romano, n.51, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA – NONCHÈ
DURANTE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Maurizio Pinca, CP_3 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Galatone (LE), alla via Garibaldi, n. 42, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATO –
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , già titolare della omonima ditta operante Parte_1
nel settore Autospurgo, Manutenzione e Pronto Intervento Fognature, evocava in giudizio, innanzi al
Tribunale di Lecce, (già , in persona dell'Amministratore Unico, nonché Controparte_1 CP
, all'epoca dei fatti Comandante della Polizia Municipale di Martano, affinché CP_4
venissero condannati: a) la prima, – ai sensi dell'art. 2041 c.c. - al pagamento delle prestazioni, di prelievo, trasporto e scarico di liquami, eseguite su richiesta di quest'ultima, di cui alle fatture n. 198
del 31.10.2006, n. 212 del 30.11.2006, n. 231 del 31.12.2006, n. 17 del 31.01.2007, n. 32 del
28.02.2007, n. 52 del 31.03.2007 e n. 64 del 30.04.2007, per un totale di euro 12.445,48, oltre interessi e rivalutazione;
b) il secondo, – ai sensi dell'art. 191, co 4, del T.U.E.L. c.c. - al pagamento dei servizi di spurgo, da questi autorizzati e commissionati, di cui alle fatture n. 85 del 31.05.2007, n. 103 del
30.06.2007, n.128 del 31.07.2007, n. 137 del 31.08.2007, n. 155 del 30.09.2007, n. 178 del
31.10.2007, n. 193 del 25.11.2007 e pari alla somma di euro 9.446,48, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, il , già titolare delle omonima ditta di Autospurgo, esponeva che nel Pt_1
periodo dal gennaio 2006 al novembre 2007 veniva più volte chiamato ad intervenire per svuotare le fosse biologiche serventi la palazzina sita alla via Atene, n. 7, in Martano e che, malgrado CP avesse sempre e regolarmente eseguito le prestazioni commissionategli, sia direttamente da referenti che, in talune occasioni, dal allora Comandante della Polizia Municipale di Martano, CP CP_4
veniva pagato per i servizi di spurgo effettuati fino a settembre 2006, ma non per le prestazioni eseguite nel periodo ottobre 2006 – novembre 2007, nonostante i numerosi solleciti informali e formali.
Deduceva, infatti, che a causa della mancata predisposizione di interventi sistematici di prelievo dei liquami e svuotamento dei succitati pozzi neri, si verificavano ripetuti episodi di sversamento di materiale organico sulla via pubblica che costringevano il Sindaco di Martano ad emettere l'ordinanza n.13 del 31.07.2005 con cui ordinava a e all'amministratore della succitata palazzina, di CP
procedere allo svuotamento dei pozzi di raccolta delle acque serventi quest'ultima; che, in forza di tale provvedimento, nel mese di gennaio 2006 veniva contattato da referenti di i quali, previa CP
autorizzazione del Durante, all'epoca Comandante della Polizia Municipale di Martano, lo incaricavano di eseguire prestazioni di pulizia, trasporto e scarico liquami, in via Atene, n. 7, presso il summenzionato complesso abitativo;
che, se gli interventi di cui alle fatture n. 7 del 31.01.2006, n.
49 del 18.04.2006, n. 87 del 31.05.2006 e n.162 del 30.09.2006 venivano regolarmente pagati da quest'ultima – pur continuando a servirsi della – sospendeva, senza preavviso CP CP_5
ed alcuna giustificazione e malgrado i numerosi solleciti, i pagamenti delle prestazioni di cui alle impugnate fatture n. 198 del 31.10.2006, n. 212 del 30.11.2006, n. 231 del 31.12.2006, n. 17 del
31.01.2007, n. 32 del 28.02.2007, n. 52 del 31.03.2007 e n. 64 del 30.04.2007; che, interrotti i rapporti con continuando a riempirsi le fosse biologiche serventi la cennata palazzina, e persistendo il CP
problema dello sversamento dei reflui sulla strada, veniva ripetutamente incaricato direttamente dal a procedere allo svuotamento delle stesse e che, in ragione dei servizi richiesti e resi dal CP_4
02.05.2007 al 25.11.2007, emetteva, intestandole al , le fatture impugnate n. 85 Controparte_6
del 31.05.2007, n. 103 del 30.06.2007, n.128 del 31.07.2007, n. 137 del 31.08.2007, n. 155 del
30.09.2007, n. 178 del 31.10.2007, n. 193 del 25.11.2007, nella convinzione dell'esistenza di un rapporto tra l'Ente locale de quo e l'Istituto Autonomo Case Popolari;
che, a fronte del mancato pagamento delle summenzionate fatture, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecce il d.i. n.
245/2010 nei confronti di in persona del il quale proponeva CP Controparte_7
opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art.1350 c.c.;
che il , costituitosi, in qualità di opposto chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato a Pt_1
chiamare in causa il , in persona del Sindaco p.t., deducendo di avere avuto Controparte_6
dall'Ente comunale nella persona del Durante l'incarico di svuotare le suddette fosse biologiche e,
nel merito, instando per la conferma del d.i. e per la conseguente condanna di al pagamento CP
delle somme ingiunte;
che, costituitosi anche l'Ente locale, quest'ultimo domandava che venisse dichiarata la propria estraneità in ordine alle fatture impugnate, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per violazione dell'art. 1350 c.c.; che, impugnata -da parte di CP_1
la sentenza n. 2730/2014, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'opposizione al d.i.,
[...]
il spiegava appello incidentale chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Pt_1
istanze avverse, la condanna di , al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 2041 CP_1
c.c., nonché – in caso di accoglimento dell'appello principale - la condanna, in virtù dell'art. 191
T.U.E.L, del al pagamento in suo favore della somma di euro 9.446,48, dovutagli Controparte_6
per avergli commissionato l'esecuzione dei servizi in oggetto nell'interesse e per conto dell'appellante; che, con sentenza n. 1209/2018, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo n.245/10, ritenendo affetto da nullità ex art 1418 co 1 c.c. il rapporto contrattuale invocato e posto a fondamento del credito per difetto di forma scritta, e rigettava l'appello incidentale per non essere stata l'azione di indebito arricchimento ritualmente esperita in primo grado,
ma proposta per la prima volta in appello;
che, in ragione della cennata pronuncia, si vedeva costretto,
pertanto, ad adire il Tribunale in un separato giudizio, al fine di chiedere la condanna -al pagamento del dovuto- di , ai sensi dell'art. 2041 c.c. e del ai sensi del co 4 Controparte_1 CP_4
dell'art. 191 del T.U.E.L. Instauratosi il contraddittorio si costituiva , in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico, chiedendo il rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l' eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevava Parte_2
l'avvenuta prescrizione del credito, ed evidenziava l'inammissibilità della domanda di indennizzo ex art 2041 c.c. spiegata dal , avendone -l'avvenuto esercizio dell'azione di adempimento Pt_1
contrattuale da parte di quest'ultimo- precluso l'esperimento, stante la sussidiarietà della stessa.
Si costituiva, altresì, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché CP_4
l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 2948 c.c. ed istando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per inapplicabilità al caso in esame dell'art. 191, co 4 del T.U.E.L., non avendo questi concluso, nella sua qualità di funzionario e in violazione alle procedure previste in materia di spesa, alcun accordo negoziale con il . Pt_1
Chiedeva, inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, di essere autorizzato a chiamare in causa il di Martano. CP_6
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 3401/2022,
pubblicata in data 30.11.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda dell'attore, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Segnatamente, il giudice adito accoglieva l'eccezione di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento spiegata dal , nei confronti di , e dichiarava il credito Pt_1 Controparte_1
vantato nei confronti di quest'ultima estinto, decorrendo il dies a quo del termine di prescrizione decennale della suddetta azione dal verificarsi dei fatti costitutivi del diritto de quo e non dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciatasi sulla richiesta di adempimento contrattuale.
Evidenziava come la domanda giudiziale introdotta dall'attore col ricorso per d.i. n. 245/10 non rappresentasse atto idoneo ad interrompere il predetto termine, attesa la relazione di reciproca non fungibilità tra la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo ex art. 2041 c.c. e l'assenza di una matrice fattuale unitaria tra le due azioni. Rilevava, altresì, come anche il credito asseritamente vantato nei confronti del Durante si fosse prescritto, non potendo riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione agli atti compiuti dal
, in quanto non indirizzati al convenuto. Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui si Parte_1
opponevano , in persona dell'Amministratore Unico, nonché Controparte_1 CP_4
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed istando la prima, per la condanna dell'appellante al pagamento spese del presente grado di giudizio, il secondo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante - pur reiterando la richiesta di condanna sia dell'Ente
giuridico appellato, sia del al pagamento delle somme di cui alle impugnate fatture, e pari CP_4
rispettivamente ad euro 12.445,48 ed euro 9.445,48 - si duole esclusivamente che il Tribunale abbia erroneamente considerato prescritto il credito vantato nei confronti di , benché Controparte_1
il decorso della prescrizione sia stato interrotto, ai sensi dell'art. 2943, co 2 c.c., dalla domanda di indebito arricchimento da questi spiegata con l'appello incidentale, proposto contro la suddetta nell'atto di costituzione nel giudizio definito con sentenza n.1209/2018, depositato il Pt_2
25.05.2015.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
Ed invero, esaminando la censura mossa dal , occorre preliminarmente evidenziare che- in Pt_1
virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la mancata
impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del
giudicato interno se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di
questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente” (Cass. n. 40276/22) – non avendo l'appellante proposto appello avverso il capo della sentenza riguardante la posizione del trattandosi di statuizione del tutto autonoma CP_4
rispetto alle parti censurate, sia in ragione al titolo dedotto (causa petendi) che al petitum richiesto,
deve ritenersi integrato, il fenomeno dell'acquiescenza impropria, con conseguente conferma della intervenuta prescrizione del credito nei confronti del funzionario de quo, attesa la formazione del giudicato formale sul punto.
Di converso, per quanto attiene il capo della sentenza impugnato e riguardante la dichiarata prescrizione del credito vantato dal nei confronti di , questo Collegio Pt_1 Controparte_1
rileva come sia fondata l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'appellante, non potendosi considerare estinto il diritto de quo.
Ed infatti, se è vero che, in forza degli artt. 2943 e 2944 c.c., l'atto con il quale si inizia un giudizio,
così come la domanda proposta nel corso di esso, nonché ogni altro atto che vale a costituire in mora il debitore costituiscono mezzi tipici di interruzione della prescrizione, è altrettanto vero che, in virtù
della pacifica la giurisprudenza di legittimità, anche “la domanda nuova introdotta con l'atto
d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni
caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa
attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il
diritto di credito” (Cass. n. 1516/2016, Cass. 23017/2012, Cass. n. 24306/2011).
Ne deriva che, essendo le somme di cui l'appellante chiede il pagamento riferite a fatture emesse nel periodo dall'ottobre 2006 all'aprile 2007, deve riconoscersi l'effetto interruttivo del decorso del termine decennale di prescrizione prodotto dalla domanda di indebito arricchimento, spiegata dal nell'appello incidentale - proposto nell'atto di costituzione nel giudizio definito con Pt_1
sentenza n.1209/2018 - depositato il 25.05.2015.
Senonché, malgrado il diritto all'indennizzo non sia prescritto, occorre rilevare, tuttavia, che considerata la natura di ente pubblico non economico dell' appellata, nonché la circostanza Pt_2
che tra quest'ultima e l'appellante non è intercorso alcun contratto scritto idoneo a fare sorgere un valido vincolo obbligatorio tra le suddette parti, l'obbligazione al pagamento delle fatture impugnate dal , ed emesse nei confronti dell'appellata, deve ritenersi sorta, in applicazione dell'art. 191 Pt_1
co 4 del T.U.E.L. (L. 167/2000), non in capo a quest'ultima, ma in capo al funzionario che ha dato ordine all'appellante di effettuare i suddetti servizi di spurgo presso le cennate palazzine.
Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il funzionario che abbia attivato un
impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori
dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde…degli effetti
di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e
personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di
ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre
quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né
può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività
del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina
una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A” (Cass. ordinanza n. 15145/2018,
Cass. n. 80/2017, Cass. n. 5480/2024).
Ne deriva che, in base al summenzionato orientamento, in presenza di acquisizioni di beni o servizi disposte dalla PA, assunte in violazione dell'obbligo di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 191 del T.U.E.L.
e, quindi, in difetto di un valido titolo negoziale e fuori dallo schema procedimentale di spesa, in quanto disposte in assenza di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio sorge direttamente, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito le suddette prestazioni.
In ragione di quanto sopra, nell'ipotesi de qua, rappresentando il rispetto delle regole contabili presupposto necessario per la formazione di una valida volontà negoziale della PA, e determinando la violazione delle stesse una interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l'ente ed il proprio amministratore o funzionario, il avrebbe dovuto agire, ai sensi dell'art. 191, comma Pt_1 impugnate fatture, essendogli preclusa, per mancanza dell'elemento della sussidiarietà, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della PA.
3. In considerazione di quanto innanzi, va confermato il rigetto della domanda attrice anche nei confronti di , sebbene sulla base della diversa motivazione che precede, che – come Controparte_1
noto – sostituisce ed integra la motivazione del primo giudice.
Atteso l'accoglimento della censura relativa all'eccezione di prescrizione – nei limiti innanzi precisati
– e la peculiarità della vicenda, sussistono gravi ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente gravame.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_8
in persona dell'Amministratore Unico, nonché di , avverso sentenza n. 3401/2022 del CP_4
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello nei termini di cui alla parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese del presente gravame;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
19/3/2025 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 L. 267/2000, direttamente nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere il pagamento delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.451 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Gabrieli Tommasi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Calimera (LE), alla via
Costantini, n. 47, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in questo grado;
[...]
[...]
(già ) (p.i. ), in persona dell'Amministratore Unico, Controparte_1 CP P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vergine, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Lecce (LE), alla via Liborio Romano, n.51, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA – NONCHÈ
DURANTE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Maurizio Pinca, CP_3 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Galatone (LE), alla via Garibaldi, n. 42, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATO –
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , già titolare della omonima ditta operante Parte_1
nel settore Autospurgo, Manutenzione e Pronto Intervento Fognature, evocava in giudizio, innanzi al
Tribunale di Lecce, (già , in persona dell'Amministratore Unico, nonché Controparte_1 CP
, all'epoca dei fatti Comandante della Polizia Municipale di Martano, affinché CP_4
venissero condannati: a) la prima, – ai sensi dell'art. 2041 c.c. - al pagamento delle prestazioni, di prelievo, trasporto e scarico di liquami, eseguite su richiesta di quest'ultima, di cui alle fatture n. 198
del 31.10.2006, n. 212 del 30.11.2006, n. 231 del 31.12.2006, n. 17 del 31.01.2007, n. 32 del
28.02.2007, n. 52 del 31.03.2007 e n. 64 del 30.04.2007, per un totale di euro 12.445,48, oltre interessi e rivalutazione;
b) il secondo, – ai sensi dell'art. 191, co 4, del T.U.E.L. c.c. - al pagamento dei servizi di spurgo, da questi autorizzati e commissionati, di cui alle fatture n. 85 del 31.05.2007, n. 103 del
30.06.2007, n.128 del 31.07.2007, n. 137 del 31.08.2007, n. 155 del 30.09.2007, n. 178 del
31.10.2007, n. 193 del 25.11.2007 e pari alla somma di euro 9.446,48, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, il , già titolare delle omonima ditta di Autospurgo, esponeva che nel Pt_1
periodo dal gennaio 2006 al novembre 2007 veniva più volte chiamato ad intervenire per svuotare le fosse biologiche serventi la palazzina sita alla via Atene, n. 7, in Martano e che, malgrado CP avesse sempre e regolarmente eseguito le prestazioni commissionategli, sia direttamente da referenti che, in talune occasioni, dal allora Comandante della Polizia Municipale di Martano, CP CP_4
veniva pagato per i servizi di spurgo effettuati fino a settembre 2006, ma non per le prestazioni eseguite nel periodo ottobre 2006 – novembre 2007, nonostante i numerosi solleciti informali e formali.
Deduceva, infatti, che a causa della mancata predisposizione di interventi sistematici di prelievo dei liquami e svuotamento dei succitati pozzi neri, si verificavano ripetuti episodi di sversamento di materiale organico sulla via pubblica che costringevano il Sindaco di Martano ad emettere l'ordinanza n.13 del 31.07.2005 con cui ordinava a e all'amministratore della succitata palazzina, di CP
procedere allo svuotamento dei pozzi di raccolta delle acque serventi quest'ultima; che, in forza di tale provvedimento, nel mese di gennaio 2006 veniva contattato da referenti di i quali, previa CP
autorizzazione del Durante, all'epoca Comandante della Polizia Municipale di Martano, lo incaricavano di eseguire prestazioni di pulizia, trasporto e scarico liquami, in via Atene, n. 7, presso il summenzionato complesso abitativo;
che, se gli interventi di cui alle fatture n. 7 del 31.01.2006, n.
49 del 18.04.2006, n. 87 del 31.05.2006 e n.162 del 30.09.2006 venivano regolarmente pagati da quest'ultima – pur continuando a servirsi della – sospendeva, senza preavviso CP CP_5
ed alcuna giustificazione e malgrado i numerosi solleciti, i pagamenti delle prestazioni di cui alle impugnate fatture n. 198 del 31.10.2006, n. 212 del 30.11.2006, n. 231 del 31.12.2006, n. 17 del
31.01.2007, n. 32 del 28.02.2007, n. 52 del 31.03.2007 e n. 64 del 30.04.2007; che, interrotti i rapporti con continuando a riempirsi le fosse biologiche serventi la cennata palazzina, e persistendo il CP
problema dello sversamento dei reflui sulla strada, veniva ripetutamente incaricato direttamente dal a procedere allo svuotamento delle stesse e che, in ragione dei servizi richiesti e resi dal CP_4
02.05.2007 al 25.11.2007, emetteva, intestandole al , le fatture impugnate n. 85 Controparte_6
del 31.05.2007, n. 103 del 30.06.2007, n.128 del 31.07.2007, n. 137 del 31.08.2007, n. 155 del
30.09.2007, n. 178 del 31.10.2007, n. 193 del 25.11.2007, nella convinzione dell'esistenza di un rapporto tra l'Ente locale de quo e l'Istituto Autonomo Case Popolari;
che, a fronte del mancato pagamento delle summenzionate fatture, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecce il d.i. n.
245/2010 nei confronti di in persona del il quale proponeva CP Controparte_7
opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art.1350 c.c.;
che il , costituitosi, in qualità di opposto chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato a Pt_1
chiamare in causa il , in persona del Sindaco p.t., deducendo di avere avuto Controparte_6
dall'Ente comunale nella persona del Durante l'incarico di svuotare le suddette fosse biologiche e,
nel merito, instando per la conferma del d.i. e per la conseguente condanna di al pagamento CP
delle somme ingiunte;
che, costituitosi anche l'Ente locale, quest'ultimo domandava che venisse dichiarata la propria estraneità in ordine alle fatture impugnate, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per violazione dell'art. 1350 c.c.; che, impugnata -da parte di CP_1
la sentenza n. 2730/2014, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'opposizione al d.i.,
[...]
il spiegava appello incidentale chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Pt_1
istanze avverse, la condanna di , al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 2041 CP_1
c.c., nonché – in caso di accoglimento dell'appello principale - la condanna, in virtù dell'art. 191
T.U.E.L, del al pagamento in suo favore della somma di euro 9.446,48, dovutagli Controparte_6
per avergli commissionato l'esecuzione dei servizi in oggetto nell'interesse e per conto dell'appellante; che, con sentenza n. 1209/2018, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo n.245/10, ritenendo affetto da nullità ex art 1418 co 1 c.c. il rapporto contrattuale invocato e posto a fondamento del credito per difetto di forma scritta, e rigettava l'appello incidentale per non essere stata l'azione di indebito arricchimento ritualmente esperita in primo grado,
ma proposta per la prima volta in appello;
che, in ragione della cennata pronuncia, si vedeva costretto,
pertanto, ad adire il Tribunale in un separato giudizio, al fine di chiedere la condanna -al pagamento del dovuto- di , ai sensi dell'art. 2041 c.c. e del ai sensi del co 4 Controparte_1 CP_4
dell'art. 191 del T.U.E.L. Instauratosi il contraddittorio si costituiva , in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico, chiedendo il rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l' eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevava Parte_2
l'avvenuta prescrizione del credito, ed evidenziava l'inammissibilità della domanda di indennizzo ex art 2041 c.c. spiegata dal , avendone -l'avvenuto esercizio dell'azione di adempimento Pt_1
contrattuale da parte di quest'ultimo- precluso l'esperimento, stante la sussidiarietà della stessa.
Si costituiva, altresì, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché CP_4
l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 2948 c.c. ed istando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per inapplicabilità al caso in esame dell'art. 191, co 4 del T.U.E.L., non avendo questi concluso, nella sua qualità di funzionario e in violazione alle procedure previste in materia di spesa, alcun accordo negoziale con il . Pt_1
Chiedeva, inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, di essere autorizzato a chiamare in causa il di Martano. CP_6
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 3401/2022,
pubblicata in data 30.11.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda dell'attore, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Segnatamente, il giudice adito accoglieva l'eccezione di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento spiegata dal , nei confronti di , e dichiarava il credito Pt_1 Controparte_1
vantato nei confronti di quest'ultima estinto, decorrendo il dies a quo del termine di prescrizione decennale della suddetta azione dal verificarsi dei fatti costitutivi del diritto de quo e non dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciatasi sulla richiesta di adempimento contrattuale.
Evidenziava come la domanda giudiziale introdotta dall'attore col ricorso per d.i. n. 245/10 non rappresentasse atto idoneo ad interrompere il predetto termine, attesa la relazione di reciproca non fungibilità tra la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo ex art. 2041 c.c. e l'assenza di una matrice fattuale unitaria tra le due azioni. Rilevava, altresì, come anche il credito asseritamente vantato nei confronti del Durante si fosse prescritto, non potendo riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione agli atti compiuti dal
, in quanto non indirizzati al convenuto. Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato , cui si Parte_1
opponevano , in persona dell'Amministratore Unico, nonché Controparte_1 CP_4
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed istando la prima, per la condanna dell'appellante al pagamento spese del presente grado di giudizio, il secondo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 5/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante - pur reiterando la richiesta di condanna sia dell'Ente
giuridico appellato, sia del al pagamento delle somme di cui alle impugnate fatture, e pari CP_4
rispettivamente ad euro 12.445,48 ed euro 9.445,48 - si duole esclusivamente che il Tribunale abbia erroneamente considerato prescritto il credito vantato nei confronti di , benché Controparte_1
il decorso della prescrizione sia stato interrotto, ai sensi dell'art. 2943, co 2 c.c., dalla domanda di indebito arricchimento da questi spiegata con l'appello incidentale, proposto contro la suddetta nell'atto di costituzione nel giudizio definito con sentenza n.1209/2018, depositato il Pt_2
25.05.2015.
2. Detta doglianza non è degna di pregio.
Ed invero, esaminando la censura mossa dal , occorre preliminarmente evidenziare che- in Pt_1
virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la mancata
impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del
giudicato interno se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di
questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente” (Cass. n. 40276/22) – non avendo l'appellante proposto appello avverso il capo della sentenza riguardante la posizione del trattandosi di statuizione del tutto autonoma CP_4
rispetto alle parti censurate, sia in ragione al titolo dedotto (causa petendi) che al petitum richiesto,
deve ritenersi integrato, il fenomeno dell'acquiescenza impropria, con conseguente conferma della intervenuta prescrizione del credito nei confronti del funzionario de quo, attesa la formazione del giudicato formale sul punto.
Di converso, per quanto attiene il capo della sentenza impugnato e riguardante la dichiarata prescrizione del credito vantato dal nei confronti di , questo Collegio Pt_1 Controparte_1
rileva come sia fondata l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'appellante, non potendosi considerare estinto il diritto de quo.
Ed infatti, se è vero che, in forza degli artt. 2943 e 2944 c.c., l'atto con il quale si inizia un giudizio,
così come la domanda proposta nel corso di esso, nonché ogni altro atto che vale a costituire in mora il debitore costituiscono mezzi tipici di interruzione della prescrizione, è altrettanto vero che, in virtù
della pacifica la giurisprudenza di legittimità, anche “la domanda nuova introdotta con l'atto
d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni
caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa
attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il
diritto di credito” (Cass. n. 1516/2016, Cass. 23017/2012, Cass. n. 24306/2011).
Ne deriva che, essendo le somme di cui l'appellante chiede il pagamento riferite a fatture emesse nel periodo dall'ottobre 2006 all'aprile 2007, deve riconoscersi l'effetto interruttivo del decorso del termine decennale di prescrizione prodotto dalla domanda di indebito arricchimento, spiegata dal nell'appello incidentale - proposto nell'atto di costituzione nel giudizio definito con Pt_1
sentenza n.1209/2018 - depositato il 25.05.2015.
Senonché, malgrado il diritto all'indennizzo non sia prescritto, occorre rilevare, tuttavia, che considerata la natura di ente pubblico non economico dell' appellata, nonché la circostanza Pt_2
che tra quest'ultima e l'appellante non è intercorso alcun contratto scritto idoneo a fare sorgere un valido vincolo obbligatorio tra le suddette parti, l'obbligazione al pagamento delle fatture impugnate dal , ed emesse nei confronti dell'appellata, deve ritenersi sorta, in applicazione dell'art. 191 Pt_1
co 4 del T.U.E.L. (L. 167/2000), non in capo a quest'ultima, ma in capo al funzionario che ha dato ordine all'appellante di effettuare i suddetti servizi di spurgo presso le cennate palazzine.
Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il funzionario che abbia attivato un
impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori
dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde…degli effetti
di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e
personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di
ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre
quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa;
né
può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l'attività
del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina
una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A” (Cass. ordinanza n. 15145/2018,
Cass. n. 80/2017, Cass. n. 5480/2024).
Ne deriva che, in base al summenzionato orientamento, in presenza di acquisizioni di beni o servizi disposte dalla PA, assunte in violazione dell'obbligo di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 191 del T.U.E.L.
e, quindi, in difetto di un valido titolo negoziale e fuori dallo schema procedimentale di spesa, in quanto disposte in assenza di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio sorge direttamente, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito le suddette prestazioni.
In ragione di quanto sopra, nell'ipotesi de qua, rappresentando il rispetto delle regole contabili presupposto necessario per la formazione di una valida volontà negoziale della PA, e determinando la violazione delle stesse una interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l'ente ed il proprio amministratore o funzionario, il avrebbe dovuto agire, ai sensi dell'art. 191, comma Pt_1 impugnate fatture, essendogli preclusa, per mancanza dell'elemento della sussidiarietà, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della PA.
3. In considerazione di quanto innanzi, va confermato il rigetto della domanda attrice anche nei confronti di , sebbene sulla base della diversa motivazione che precede, che – come Controparte_1
noto – sostituisce ed integra la motivazione del primo giudice.
Atteso l'accoglimento della censura relativa all'eccezione di prescrizione – nei limiti innanzi precisati
– e la peculiarità della vicenda, sussistono gravi ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente gravame.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_8
in persona dell'Amministratore Unico, nonché di , avverso sentenza n. 3401/2022 del CP_4
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello nei termini di cui alla parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese del presente gravame;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
19/3/2025 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 L. 267/2000, direttamente nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere il pagamento delle