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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.46301/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Barsanti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Muzio Clementi n. 68 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 27.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- annulla l'Avviso di Addebito n.39720240018734451000, notificato, in CP_1 data 5 novembre 2024.
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma , 27.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n.39720240018734451000, notificato , in data 5 CP_1 novembre 2024 per l'importo complessivo di €2.394,63, a titolo di “contributo fisso” della “Gestione commercianti” e di “somme aggiuntive”, e ciò per il periodo “dal 1/2022 al 12/2023” . Deduceva il ricorrente:
- l'inammissibilità e nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
- l'illegittimità di detto avviso per carenza di alcun provvedimento presupposto. Contestava poi nel merito il ricorso deducendo che gravava sull'istituto l'onere di provare che il ricorrente oltre all'attività di amministratore avesse svolto attività commerciale per la società ed evidenziava che la società era inattiva dal 2017 ed era in fase di scioglimento. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare – anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile – voglia sospendere l'efficacia esecutiva o, comunque, l'esecuzione dell'avviso in epigrafe;
b) in via principale, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'avviso opposto;
c) in via subordinata ed in ogni caso, voglia accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare l'avviso indicato in epigrafe, CP_1 nonché ogni altro atto ad essi inerente, presupposto, conseguente o consequenziale. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari”
2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione perché CP_1 depositata oltre i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Nel merito contestava il ricorso. Precisava che l' aveva inviato ben tre solleciti per il pagamento dei CP_1 contribuiti in data 13.11.2023, 6.3.2024 e 4.5.2023. Co Deduceva che la qualità di socio unico e amministratore della d evidenziava lo svolgimento di attività commerciale per detta società e che era onere di parte ricorrente fornire la prova contraria. Deduceva che la procedura di messa in liquidazione della società era stata sospesa in data 1.8.2012 e che la società era ancora attiva. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
3.Alla udienza del 14.2.2025 il giudice accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 27.6.2025 con termine per note. Alla udienza del 27.6.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.L'eccezione di tardività della opposizione sollevata da è infondata CP_1 essendo il ricorso stato depositato lunedì 16.12.2024 e quindi entro i 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato essendo il 15.12.2024 una domenica con differimento del termine al lunedì. 5.L'avviso di addebito impugnato n.39720240018734451000 riguarda la pretesa relativa al pagamento di contributi IVS fissi / percentuale sul CP_1 minimale relativi al periodo 10/2022-12/2022, 1/2023-3/2023, 4/2023-6/2023, 7/2023-9/2023 (allegato 1 parte ricorrente) Infondata è la contestazione di parte ricorrente di difetto di motivazione dell'avviso di addebito essendo chiaramente evincibile al suo interno l'oggetto della pretesa del credito. L' ha allegato i solleciti di pagamento inviati al ricorrente e tale CP_1 documentazione non è stata contestata dal ricorrente. 6.Era onere dell' provare lo svolgimento di attività commerciale da parte CP_1 del ricorrente per detta società . Si richiama al riguardo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione: “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass. 18/2/2000 n. 1852; v. Cass. 20/7/2018; n. 19467; da ultimo;
Cass. 27/372019, n. 8611” (Cass. n. 29913 del 2021).
Sempre la Corte di Cassazione ha poi precisato: “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza. ( Cass. Ordinanza 10426/2018) 7.Nel caso di specie l' ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla gestione CP_1 commercianti derivasse dalla qualifica del ricorrente socio unico e amministratore della società Tuttavia emerge dalla visura agli atti depositata da parte ricorrente e anche dalla visura più recente allegata da che la società è in fase di CP_1 scioglimento dal 2012. Parte ricorrente ha dedotto che la società è inattiva dal 2017 e tale fatto è confermato dalla visura allegata da , del 24.1.2025 che indica il deposito CP_1 dei bilanci solo fino al 2017. ha dedotto che la procedura di messa in liquidazione della società è stata CP_1 sospesa in data 1.8.2012 e che la società è ancora attiva. Tuttavia nessuna documentazione è stata fornita da che attesti che la CP_1 società abbia effettivamente svolto alcuna attività commerciale. Anzi dalla documentazione agli atti risulta che l'ultimo bilancio presentato è del 2017. Infine parte ricorrente ha allegato l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 12.6.2025 . A fronte di detta documentazione deve ritenersi non provato che il ricorrente abbia svolto attività commerciale all'interno della società SART srl nel periodo oggetto della pretesa contributiva non essendo stata provata alcuna attività da parte della citata società L'opposizione deve quindi essere accolta. 8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
- annulla l'Avviso di Addebito n.39720240018734451000, notificato, in CP_1 data 5 novembre 2024.
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma , 27.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.46301/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Barsanti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Muzio Clementi n. 68 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 27.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- annulla l'Avviso di Addebito n.39720240018734451000, notificato, in CP_1 data 5 novembre 2024.
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma , 27.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n.39720240018734451000, notificato , in data 5 CP_1 novembre 2024 per l'importo complessivo di €2.394,63, a titolo di “contributo fisso” della “Gestione commercianti” e di “somme aggiuntive”, e ciò per il periodo “dal 1/2022 al 12/2023” . Deduceva il ricorrente:
- l'inammissibilità e nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
- l'illegittimità di detto avviso per carenza di alcun provvedimento presupposto. Contestava poi nel merito il ricorso deducendo che gravava sull'istituto l'onere di provare che il ricorrente oltre all'attività di amministratore avesse svolto attività commerciale per la società ed evidenziava che la società era inattiva dal 2017 ed era in fase di scioglimento. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare – anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile – voglia sospendere l'efficacia esecutiva o, comunque, l'esecuzione dell'avviso in epigrafe;
b) in via principale, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'avviso opposto;
c) in via subordinata ed in ogni caso, voglia accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare l'avviso indicato in epigrafe, CP_1 nonché ogni altro atto ad essi inerente, presupposto, conseguente o consequenziale. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari”
2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione perché CP_1 depositata oltre i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Nel merito contestava il ricorso. Precisava che l' aveva inviato ben tre solleciti per il pagamento dei CP_1 contribuiti in data 13.11.2023, 6.3.2024 e 4.5.2023. Co Deduceva che la qualità di socio unico e amministratore della d evidenziava lo svolgimento di attività commerciale per detta società e che era onere di parte ricorrente fornire la prova contraria. Deduceva che la procedura di messa in liquidazione della società era stata sospesa in data 1.8.2012 e che la società era ancora attiva. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
3.Alla udienza del 14.2.2025 il giudice accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 27.6.2025 con termine per note. Alla udienza del 27.6.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.L'eccezione di tardività della opposizione sollevata da è infondata CP_1 essendo il ricorso stato depositato lunedì 16.12.2024 e quindi entro i 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato essendo il 15.12.2024 una domenica con differimento del termine al lunedì. 5.L'avviso di addebito impugnato n.39720240018734451000 riguarda la pretesa relativa al pagamento di contributi IVS fissi / percentuale sul CP_1 minimale relativi al periodo 10/2022-12/2022, 1/2023-3/2023, 4/2023-6/2023, 7/2023-9/2023 (allegato 1 parte ricorrente) Infondata è la contestazione di parte ricorrente di difetto di motivazione dell'avviso di addebito essendo chiaramente evincibile al suo interno l'oggetto della pretesa del credito. L' ha allegato i solleciti di pagamento inviati al ricorrente e tale CP_1 documentazione non è stata contestata dal ricorrente. 6.Era onere dell' provare lo svolgimento di attività commerciale da parte CP_1 del ricorrente per detta società . Si richiama al riguardo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione: “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass. 18/2/2000 n. 1852; v. Cass. 20/7/2018; n. 19467; da ultimo;
Cass. 27/372019, n. 8611” (Cass. n. 29913 del 2021).
Sempre la Corte di Cassazione ha poi precisato: “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza. ( Cass. Ordinanza 10426/2018) 7.Nel caso di specie l' ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla gestione CP_1 commercianti derivasse dalla qualifica del ricorrente socio unico e amministratore della società Tuttavia emerge dalla visura agli atti depositata da parte ricorrente e anche dalla visura più recente allegata da che la società è in fase di CP_1 scioglimento dal 2012. Parte ricorrente ha dedotto che la società è inattiva dal 2017 e tale fatto è confermato dalla visura allegata da , del 24.1.2025 che indica il deposito CP_1 dei bilanci solo fino al 2017. ha dedotto che la procedura di messa in liquidazione della società è stata CP_1 sospesa in data 1.8.2012 e che la società è ancora attiva. Tuttavia nessuna documentazione è stata fornita da che attesti che la CP_1 società abbia effettivamente svolto alcuna attività commerciale. Anzi dalla documentazione agli atti risulta che l'ultimo bilancio presentato è del 2017. Infine parte ricorrente ha allegato l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 12.6.2025 . A fronte di detta documentazione deve ritenersi non provato che il ricorrente abbia svolto attività commerciale all'interno della società SART srl nel periodo oggetto della pretesa contributiva non essendo stata provata alcuna attività da parte della citata società L'opposizione deve quindi essere accolta. 8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
- annulla l'Avviso di Addebito n.39720240018734451000, notificato, in CP_1 data 5 novembre 2024.
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sulle spese (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma , 27.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso