Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 336
Articolo 2
Versione
25 aprile 1968
Art. 1.
E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968