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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1003 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Nazionale n. 110 presso lo studio dell'avv. Pizzini
RIfrancesca, che, unitamente e disgiuntamente all'avv. RInna Famà, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 3.10.2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in UA alla via Porta Roma 14 presso lo studio dell'avv. Iannuzzi
Fabiola, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2024; convenuto
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 3.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3/10/2024, ha rilevato di Parte_1 aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale è nata il CP_1
29.03.2021 una figlia, di nome . Essendo cessata tale relazione sentimentale, ha Persona_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
1 minore con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) affidare la minore in via Per_1 esclusiva alla madre, allo stato attuale e fino all'espletamento di idoneo percorso terapeutico da parte del padre SI. e disporre che lo stesso possa vedere e intrattenersi con la CP_1 figlia presso la nuova dimora della bambina in Paola (CS), Via della Vigna n. 13, nei weekend
(sabato o domenica) a settimane alternate, dalle ore 10.30 alle ore 18.00, come di fatto già sta avvenendo, escludendo al momento trasferte a Capodrise e pernottamenti col papà per i motivi sopra espressi, atteso che la minore è spaventata, oltre che abituata a stare prevalentemente e soltanto con la mamma, anche negli anni in cui ha vissuto a Capodrise;
b) fissare la residenza abituale della piccola in Paola (CS), Via della Vigna n. 13, presso l'abitazione attuale Per_1 della ricorrente come meglio esposto in narrativa;
c) in merito alle vacanze natalizie, pasquali e a quelle estive – attesa l'attività lavorativa del padre (titolare di Enoteca) che lo impegna soprattutto nei giorni festivi – allo stato non si riescono ad individuare giorni liberi e prolungati, considerato che il SI. tiene l'attività aperta tutto l'anno; d) in subordine, CP_1 disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della piccola presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate Per_1 al punto a); e) in merito al mantenimento, disporre che il SI. provveda nella misura CP_1 di euro 300,00 per la figlia , oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Paola cui si rinvia, da rivalutarsi annualmente come per legge, e nella misura di euro 200,00 per la SI.ra , per un periodo di anni tre, al fine di consentire Parte_1 alla predetta di trovare una stabile occupazione;
f) disporre che il SI. CP_1 personalmente provveda (dalla data del deposito del presente ricorso e fino all'estinzione) al versamento delle rate dei due finanziamenti (rispettivamente rate di euro 237,70 Compass e di euro 190,00 Banco di Napoli, come da documentazione contrattuale che verrà prodotta) accesi nell'interesse del predetto (come dallo stesso confermato nel messaggio whatsapp - All.12) dalla ricorrente e dalla di lei madre SI.ra , che finora ne hanno curato il Persona_2 pagamento (All.13). g) Con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.10.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
15.11.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previo esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Paola in favore di quello di S.
RI UA TE (avendo ivi introdotto il procedimento iscritto al R.G. n. 6700/2024),
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Affidare la minore in forma esclusiva al IG.
con con collocamento prevalente in Capodrise alla via Colombano n. 39 2. CP_1
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: due giorni a settimana, w end alternato con pernotto,vacanze estive e festività ricorrenti alternati annualmente.
3. Disporre che la madre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento al dell'importo di Euro 250,00 mensili (per 12 mensilità), da CP_1
2 versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. Disporre che la madre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
5. Condannare la parte ricorrente al pagamento di tutti i danni prodotti al resistente conseguenti la sua insana condotta come sopra descritta.
6. condannare la parte ricorrente alle spese del processo”.
Fissata l'udienza del 3.02.2025 e disposta la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (stante il rinvio dell'udienza di comparizione tenuta in data 16.12.2024), le parti, provvedendo a tale incombente (con il deposito, altresì, dell'ordinanza del 15.01.2025, con cui il Tribunale di Santa RI UA TE ha riconosciuto la competenza per territorio del Tribunale di Paola relativamente al procedimento ivi iscritto al R.G. 6700/2024), hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere
(da esse personalmente sottoscritto e depositato unitamente alle medesime note). Quindi, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, visto l'accordo raggiunto dalle parti, in data 3.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore con l'omologa delle condizioni di seguito testualmente riportate: “1) Casa familiare. La casa familiare in Capodrise (CE), di proprietà del SI. (zio del SI. Parte_2 [...]
non è più nella disponibilità della SI.ra e continua ad essere CP_1 Parte_1 abitata dal SI. che si assume ogni responsabilità rispetto ad essa. 2) CP_1
Residenza figlia minore. La figlia minore , che compirà quattro anni il 29.03.2025, avrà Per_1 residenza abituale presso la madre SI.ra , in Paola (CS), Via della Vigna n. 13. In Parte_1 ottemperanza al D.Lgs. 154/2013 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i genitori si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, il cambiamento di residenza. 3) Affidamento figlia minore. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con la figlia, custodendo il diritto della minore a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurando, nonostante la separazione affettiva dei genitori, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la crisi di coppia. 4)
3 Collocamento, diritto di visita e festività. La figlia minore avrà collocamento presso la madre.
Al fine di provvedere alla regolamentazione del diritto di visita (che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali) le parti concordano che il padre terrà con sé la figlia 2 weekend al mese, precisamente il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con esclusione di pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale, da concordare tra i genitori in virtù dei rispettivi impegni lavorativi, dalle ore 12,00 alle ore 21,00. Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore e impegni lavorativi dei genitori. Le parti concordano che il pernotto della minore presso il padre, inizialmente a Paola (CS), verrà introdotto gradualmente appena la piccola si sentirà pronta a trascorrere la notte senza Per_1 la mamma, figura alla quale attualmente è molto legata. In seguito il pernottamento potrà avvenire anche a Capodrise presso il padre, sempre secondo la volontà della minore. Durante le vacanze natalizie, fermo quanto stabilito al punto 4) in merito al pernotto, il padre terrà con sé la piccola , ad anni alterni, a cominciare per l'anno 2025, i giorni 24-25-26 dicembre, Per_1 mentre la madre i giorni 31 dicembre e 01 gennaio. Stesso regime vale per il giorno dell'Epifania. Nel rispetto delle medesime modalità, la minore trascorrerà alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (anno 2025), il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo. Il SI. terrà con sé la piccola il giorno dell'onomastico, quello del CP_1 Per_1 compleanno e il giorno della festa del papà dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre. Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale, previo accordo tra le parti. Eventuali impedimenti di ciascun genitore all'esercizio del diritto di visita saranno tempestivamente comunicati all'altro, concordando modalità e tempi di recupero del periodo non fruito, compatibilmente con le eIGenze della bambina e degli impegni della madre.
Le ricorrenze che riguardano saranno festeggiate e organizzate congiuntamente dalla Per_1 mamma e dal padre, con impegno di entrambi alla concreta partecipazione anche dei parenti materni e paterni. 5) Vacanze estive. Fermo quanto stabilito al superiore punto 4) in merito al pernotto, la piccola trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, Per_1 nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno al fine di determinare il piano ferie di entrambi i genitori. Resta inteso che durante tale periodo, qualora non si mostrasse tranquilla, il padre provvederà a Per_1 riaccompagnarla dalla madre. 6) Mantenimento ordinario della minore. Il IG. CP_1 provvederà mensilmente al mantenimento ordinario della figlia minore, versando alla IG.ra
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese la somma di € 250,00, mediante bonifico Parte_1 bancario sul seguente IBAN: [...]. L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; congiuntamente le parti Parte_1 assolveranno a tutte le incombenze di carattere burocratico in tal senso. 7) Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da eIGenze
4 specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora si precisa che i coniugi di comune intesa convengono che le spese per il doposcuola /attività ludica e centro estivo sono a carico di entrambi i genitori. In merito alle spese sportive, entrambi i genitori convengono sin d'ora che la minore dovrà svolgere un'attività sportiva in linea con le inclinazioni naturali. I costi dell'attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario saranno ripartiti a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Pertanto le quote innanzi determinate si sommeranno all'assegno mensile a carico del
SI. . Inoltre si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario CP_1 semplicemente che il genitore affidatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo scritto tra gli stessi. Il tutto alla luce del
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Paola, che si allega, è parte integrante del presente accordo e viene sottoscritto dalle parti per accettazione. 8) Documenti della figlia minore. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Non è consentito condurre la figlia fuori del Paese senza un consenso scritto dell'altro genitore. 9) Per ogni altro valga la legge”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1003/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da Persona_1 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 4/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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