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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 205/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. LUISELLA SAVOLDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. LUISELLA SAVOLDI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e . Controparte_1 Parte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre che i figli minorenni e siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa Per_1 CP_2
con residenza e collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra nella casa Controparte_1
famigliare a lei assegnata.
4) In virtù dell'affidamento condiviso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà inoltre
1 onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
5) Le frequentazioni dei figli minori con il padre saranno attuate in base alla previsione di due settimane
“tipo”, alternate tra di loro
- settimana A: i figli staranno con il padre il martedì o il giovedì (giorno che di volta in volta verrà comunicato alla NO la settimana precedente), dall'uscita dal lavoro del padre fino alle ore 20:30 CP_1
quando il padre li accompagnerà presso la residenza materna per il pernottamento. Il pernottamento nella medesima giornata come sopra scelta verrà integrato al termine dell'attuale percorso intrapreso dal SI presso il Centro Zero Verde. Parte_1
- settimana B: i figli staranno con il padre il martedì o il giovedì (giorno che di volta in volta verrà comunicato alla NO la settimana precedente), con impegno dello stesso a prelevarli dall'uscita CP_1
dal lavoro nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica, prelevandoli il venerdì alle 20,30 e riaccompagnandoli a casa dalla madre alle 19,00.
Anche al di fuori dei suddetti periodi il padre potrà vedere e tenere i figli previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli, il loro stato di salute, gli impegni scolastici ed extra scolastici, senza alcuna modificazione del contributo al mantenimento dei figli. Il SI dal Parte_1
canto suo, si impegna a proseguire il percorso intrapreso presso il Centro Zero Verde di Brescia e al termine del suddetto percorso a incrementare il diritto di visita infrasettimanale prevedendo il pernottamento nella serata concordata del martedì o del giovedì. Al termine del percorso, la giornata infrasettimanale con il pernottamento verrà fissata nel martedì nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana e nel giovedì quando i figli staranno con la madre nel fine settimana.
Quanto alle festività natalizie e visto il calendario scolastico, i figli trascorreranno un periodo di sette giorni con la madre e di sette giorni con il padre (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01) a partire dall'anno 2025 ed alternandosi di anno in anno. In ogni caso, i genitori concordano che la sera della Vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore con cui i figli trascorreranno il periodo dal 31 al 6 gennaio.
Quanto alle festività pasquali e visto il calendario scolastico, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
il giorno di Pasqua sarà trascorso dai figli un anno con la madre e l'anno successivo con il padre e così di seguito in via alternata.
Le altre principali festività, saranno trascorse con ciascun genitore di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 2
(due) settimane, anche non consecutive, con impegno dei genitori a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ciascun anno.
2 6) Assegnare, in via esclusiva, alla NO che la abiterà con la prole, la casa coniugale sita in CP_1
Gussago (BS), Via Mandolossa n. 60, con gli arredi in essa contenuti e di proprietà indivisa di entrambi i coniugi e sulla quale grava mutuo fondiario ipotecario acceso presso l'istituto di credito Banca Intesa San
Paolo. Quanto alle spese condominiali dell'immobile, la NO assegnataria della casa familiare CP_1
di proprietà dei coniugi, si impegna a versare le spese condominiali ordinarie e il 50% di quelle straordinarie, che rimangono a carico di entrambi i proprietari dell'immobile in egual misura, così come quelle a carico della proprietà che verranno divise equamente tra le parti.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, corrispondendo la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio (e così complessivamente €
700,00), importo da versare alla madre collocataria entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa e rivalutabile automaticamente ogni anno in base agli indici
Istat.
I genitori concorreranno alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli in base al Protocollo del
Tribunale di Brescia, che qui testualmente si ritrascrive:
Spese per la salute a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo
3 estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito, nella misura del
100% dalla NO;
mentre le eventuali detrazioni/deduzioni relative alle spese Controparte_1
straordinarie sostenute dai genitori per i figli saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
9) Il SI si trasferirà stabilmente presso l'abitazione dei propri genitori entro non oltre Parte_1
14 giorni dal deposito del presente ricorso ed ivi trasferirà la propria residenza.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e che, pertanto, nulla viene previsto e nulla è dovuto, reciprocamente, a tale titolo.
11) I Sig.ri e si prestano sin d'ora reciproco assenso – qualora questo fosse necessario CP_1 Parte_1
per legge ad uno di loro – al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche unitamente ai figli minori, reciproco assenso che viene sin d'ora prestato anche nell'eventualità in cui si renda necessario richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità dei minori stessi.
* * *
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso, i SIi e dichiarano di aver già definito CP_1 Parte_1
tra loro ogni e qualsiasi ulteriore questione di natura economica-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per alcun titolo o ragione. A tal riguardo concordano che alla data del deposito del ricorso il saldo del conto corrente cointestato tratto sulla banca Intesa resti assegnato integralmente alla NO CP_1
13) L'autovettura Mod. Peugeot 3008 Tg FN270RT intestata alla Sig.ra rimane nella proprietà CP_1
esclusiva della stessa con assunzione dei relativi oneri ed obblighi sia sotto il profilo fiscale che assicurativo.
L'autovettura Mod. FIAT PUNTO Tg. DJ731HZ intestata alla Sig.ra viene assegnata al SI CP_1
con assunzione dei relativi oneri ed obblighi sia sotto il profilo fiscale che assicurativo e con Parte_1
l'impegno da parte di quest'ultimo di effettuare il passaggio di proprietà entro sei mesi dalla sentenza ovvero di provvedere, nel medesimo termine, alla rottamazione della stessa.
14) Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente in relazione ad ogni eventuale e qualsivoglia spesa sostenuta e/o contributo dato sino ad oggi da ciascuno di essi per l'acquisto/manutenzione/mantenimento delle autovetture rispettivamente intestate.
4 * * *
DICHIARAZIONE DI NON VOLERSI RICONCILIARE E DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI
SOSTITUIRE L'UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
I coniugi chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. II comma e dichiarano a tal fine sin da ora di non volersi riconciliare
* * *
Sull'ascolto dei minori
Le parti chiedono che nel presente procedimento non si proceda all'ascolto dei figli minori e Per_2 Per_3 ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. anche tenuto conto dei contenuti dell'accordo delle parti inerenti gli stessi.
* * *
Ai fini della legge 488/99 e successive modifiche si dichiara che a titolo di contributo unificato è dovuto
l'importo di € 43,00 trattandosi di procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 03/08/2013 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Gussago (atto n. 11, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 9.01.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 205/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. LUISELLA SAVOLDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. LUISELLA SAVOLDI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e . Controparte_1 Parte_1
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre che i figli minorenni e siano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa Per_1 CP_2
con residenza e collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra nella casa Controparte_1
famigliare a lei assegnata.
4) In virtù dell'affidamento condiviso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà inoltre
1 onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
5) Le frequentazioni dei figli minori con il padre saranno attuate in base alla previsione di due settimane
“tipo”, alternate tra di loro
- settimana A: i figli staranno con il padre il martedì o il giovedì (giorno che di volta in volta verrà comunicato alla NO la settimana precedente), dall'uscita dal lavoro del padre fino alle ore 20:30 CP_1
quando il padre li accompagnerà presso la residenza materna per il pernottamento. Il pernottamento nella medesima giornata come sopra scelta verrà integrato al termine dell'attuale percorso intrapreso dal SI presso il Centro Zero Verde. Parte_1
- settimana B: i figli staranno con il padre il martedì o il giovedì (giorno che di volta in volta verrà comunicato alla NO la settimana precedente), con impegno dello stesso a prelevarli dall'uscita CP_1
dal lavoro nonché i giorni di venerdì, sabato e domenica, prelevandoli il venerdì alle 20,30 e riaccompagnandoli a casa dalla madre alle 19,00.
Anche al di fuori dei suddetti periodi il padre potrà vedere e tenere i figli previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli, il loro stato di salute, gli impegni scolastici ed extra scolastici, senza alcuna modificazione del contributo al mantenimento dei figli. Il SI dal Parte_1
canto suo, si impegna a proseguire il percorso intrapreso presso il Centro Zero Verde di Brescia e al termine del suddetto percorso a incrementare il diritto di visita infrasettimanale prevedendo il pernottamento nella serata concordata del martedì o del giovedì. Al termine del percorso, la giornata infrasettimanale con il pernottamento verrà fissata nel martedì nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana e nel giovedì quando i figli staranno con la madre nel fine settimana.
Quanto alle festività natalizie e visto il calendario scolastico, i figli trascorreranno un periodo di sette giorni con la madre e di sette giorni con il padre (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01) a partire dall'anno 2025 ed alternandosi di anno in anno. In ogni caso, i genitori concordano che la sera della Vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore con cui i figli trascorreranno il periodo dal 31 al 6 gennaio.
Quanto alle festività pasquali e visto il calendario scolastico, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
il giorno di Pasqua sarà trascorso dai figli un anno con la madre e l'anno successivo con il padre e così di seguito in via alternata.
Le altre principali festività, saranno trascorse con ciascun genitore di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 2
(due) settimane, anche non consecutive, con impegno dei genitori a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ciascun anno.
2 6) Assegnare, in via esclusiva, alla NO che la abiterà con la prole, la casa coniugale sita in CP_1
Gussago (BS), Via Mandolossa n. 60, con gli arredi in essa contenuti e di proprietà indivisa di entrambi i coniugi e sulla quale grava mutuo fondiario ipotecario acceso presso l'istituto di credito Banca Intesa San
Paolo. Quanto alle spese condominiali dell'immobile, la NO assegnataria della casa familiare CP_1
di proprietà dei coniugi, si impegna a versare le spese condominiali ordinarie e il 50% di quelle straordinarie, che rimangono a carico di entrambi i proprietari dell'immobile in egual misura, così come quelle a carico della proprietà che verranno divise equamente tra le parti.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, corrispondendo la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio (e così complessivamente €
700,00), importo da versare alla madre collocataria entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa e rivalutabile automaticamente ogni anno in base agli indici
Istat.
I genitori concorreranno alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli in base al Protocollo del
Tribunale di Brescia, che qui testualmente si ritrascrive:
Spese per la salute a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo
3 estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito, nella misura del
100% dalla NO;
mentre le eventuali detrazioni/deduzioni relative alle spese Controparte_1
straordinarie sostenute dai genitori per i figli saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
9) Il SI si trasferirà stabilmente presso l'abitazione dei propri genitori entro non oltre Parte_1
14 giorni dal deposito del presente ricorso ed ivi trasferirà la propria residenza.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e che, pertanto, nulla viene previsto e nulla è dovuto, reciprocamente, a tale titolo.
11) I Sig.ri e si prestano sin d'ora reciproco assenso – qualora questo fosse necessario CP_1 Parte_1
per legge ad uno di loro – al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche unitamente ai figli minori, reciproco assenso che viene sin d'ora prestato anche nell'eventualità in cui si renda necessario richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità dei minori stessi.
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12) Con la sottoscrizione del presente ricorso, i SIi e dichiarano di aver già definito CP_1 Parte_1
tra loro ogni e qualsiasi ulteriore questione di natura economica-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per alcun titolo o ragione. A tal riguardo concordano che alla data del deposito del ricorso il saldo del conto corrente cointestato tratto sulla banca Intesa resti assegnato integralmente alla NO CP_1
13) L'autovettura Mod. Peugeot 3008 Tg FN270RT intestata alla Sig.ra rimane nella proprietà CP_1
esclusiva della stessa con assunzione dei relativi oneri ed obblighi sia sotto il profilo fiscale che assicurativo.
L'autovettura Mod. FIAT PUNTO Tg. DJ731HZ intestata alla Sig.ra viene assegnata al SI CP_1
con assunzione dei relativi oneri ed obblighi sia sotto il profilo fiscale che assicurativo e con Parte_1
l'impegno da parte di quest'ultimo di effettuare il passaggio di proprietà entro sei mesi dalla sentenza ovvero di provvedere, nel medesimo termine, alla rottamazione della stessa.
14) Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente in relazione ad ogni eventuale e qualsivoglia spesa sostenuta e/o contributo dato sino ad oggi da ciascuno di essi per l'acquisto/manutenzione/mantenimento delle autovetture rispettivamente intestate.
4 * * *
DICHIARAZIONE DI NON VOLERSI RICONCILIARE E DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI
SOSTITUIRE L'UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
I coniugi chiedono di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. II comma e dichiarano a tal fine sin da ora di non volersi riconciliare
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Sull'ascolto dei minori
Le parti chiedono che nel presente procedimento non si proceda all'ascolto dei figli minori e Per_2 Per_3 ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. anche tenuto conto dei contenuti dell'accordo delle parti inerenti gli stessi.
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Ai fini della legge 488/99 e successive modifiche si dichiara che a titolo di contributo unificato è dovuto
l'importo di € 43,00 trattandosi di procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 03/08/2013 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Gussago (atto n. 11, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 9.01.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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