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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2024, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1249/2021 R.G., promossa da
(CF. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti N. Cortese e F. Guastella
APPELLANTE contro
Controparte_1
( , in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei P.IVA_1
crediti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e U. Nucciarone
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione avverso avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3511 dell'11.6.2021 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, nel pronunciarsi in merito ai procedimenti riuniti iscritti ai nn. 446/2019 e 2727/2019
R.G., rigettava l'opposizione proposta da avverso cinque avvisi di Parte_1 addebito recanti note di rettifica per contributi . Rilevata la regolarità della CP_1
notifica degli avvisi di addebito opposti, il giudice di prime cure riteneva inammissibili i ricorsi in quanto tardivi, attesa la loro proposizione oltre il termine – perentorio – di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/99, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Con ricorso del 28.10.2021 proponeva appello. Resisteva al Parte_1
gravame l . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 14 di cembre 2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per aver il decidente ritenuto regolare la notifica degli avvisi di addebito opposti.
Deduce di contro l'inesistenza della notifica poiché le modalità seguite dall'ente previdenziale non rispettano quanto previsto dall'art. 30 co.1 D.L. n.78/2010, in combinato disposto con il Messaggio n. 18947/2013, contenente precise CP_1 Parte_2
[.
ordine ai requisiti della notifica via pec, avendo l'istituto trasmesso da un account di Part posta elettronica non registrato presso l , un messaggio pec privo di relata di notifica, attestazione di conformità e firma digitale, recante la copia scannerizzata del documento costituente l'avviso di addebito, in assenza dell'attestazione di conformità all'originale rilasciata dal funzionario competente. Conseguentemente secondo l'appellante l'opposizione deve ritenersi tempestiva e la sua fondatezza nel merito
(vengono riproposti tutti i motivi di opposizione di cui al giudizio di primo grado) impone anche la riforma della pronuncia sulle spese processuali.
2. L'appello è infondato.
La giurisprudenza del giudice di legittimità ha risolto le questioni poste dall'appellante in senso contrario a quanto sostenuto con l'atto di appello.
In primo luogo si rileva che nessuna relata di notifica è richiesta dall'art. 26 comma
2° DPR n. 602/1973 che prevede la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”), così come nell'ipotesi in cui si utilizzi la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal primo comma della medesima norma.
Il giudice di legittimità le cui argomentazioni e conclusioni il collegio condivide, ha escluso la nullità della notifica a mezzo pec nell'ipotesi in cui venga utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi qualora ciò non crei incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della PEC, consentendo pertanto al destinatario di svolgere compiutamente le sue difese: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cass. civ. sez. trib. 18684/2023) Ugualmente, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019 e n. 6015/2023).
Quanto poi all'allegazione dell'avviso di addebito in formato PDF, il Collegio condivide quanto si legge in Cassazione n. 39513/2021: “questa Corte ha recentemente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
"copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di posta Controparte_3
elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico". (cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ed ha inoltre precisato che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale". Si e', infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn.
21290/2018, 26053/2015, 13461/2012).
2.5 Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)”.
Infine, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 23 ter dlgs n. 82/2005, mancando l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito, in assenza della quale la copia non può assumere alcuna valenza giuridica.
Orbene, la norma invocata dall'appellante statuisce che “1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
[2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.]
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida;
in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico .
4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il
[...]
Org
culturali e turismo. Organizzazione_1
[5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell' , tramite il quale è possibile ottenere il documento Controparte_4
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.]
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22,
23 e 23-bis”.
E tuttavia l'art. 23 del medesimo dlgs, richiamato all'ultimo comma della norma sopra riportata, al secondo comma prevede che “2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Poiché l'appellante non ha disconosciuto la conformità della copia all'originale nessun rilievo può essere attribuito alla mancanza dell'attestazione di conformità
(sebbene sotto altro profilo in tema si veda Cass. n. 24819/2023).
3. La sentenza va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
6.000,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 14.12.2023.
Il Presidente est.
Dott.ssa Graziella Parisi