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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7075 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 35787 2024 riunito al rg 35877/24
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bufalini Parte_1
ES che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle seguenti prestazioni: assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/71; handicap in condizioni di gravità; status di sordo ex legge 381/1970.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
[...]
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue. pagina 1 di 3 Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Da tutto quanto sopra esposto, ritengo che le patologie riscontrate a carico della ricorrente siano in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro. Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 30% l'inabilità determinata dalla proctite ulcerosa in terapia farmacologica e con il 55% l'inabilità causata dall'ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda a destra e medio-grave a sinistra
(tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la Sig.ra sia portatrice di una Parte_1
minorazione fisica pari al 70%. Risulta quindi che la Sig.ra invalida Parte_1
civile nella misura del 70%, non presenti i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza. Nel caso di specie trattasi di soggetto affetto da ipoacusia e non già da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che le abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Pertanto, non risultano concretizzati i requisiti sanitari di cui alla legge 381/1970. Ritengo, inoltre, che le patologie di cui è affetta la ricorrente non siano tali da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione nell'arco delle 24 ore. Pertanto, la situazione non assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione. sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “la Sig.ra Parte_1
pagina 2 di 3 invalida civile al 70%, NON presenta i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge
118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza, NON presenta i requisiti sanitari previsti dalla legge 381/70 per il riconoscimento della condizione di sordomutismo e NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap grave”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 18.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 35787 2024 riunito al rg 35877/24
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bufalini Parte_1
ES che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle seguenti prestazioni: assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/71; handicap in condizioni di gravità; status di sordo ex legge 381/1970.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
[...]
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue. pagina 1 di 3 Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Da tutto quanto sopra esposto, ritengo che le patologie riscontrate a carico della ricorrente siano in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro. Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 30% l'inabilità determinata dalla proctite ulcerosa in terapia farmacologica e con il 55% l'inabilità causata dall'ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda a destra e medio-grave a sinistra
(tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la Sig.ra sia portatrice di una Parte_1
minorazione fisica pari al 70%. Risulta quindi che la Sig.ra invalida Parte_1
civile nella misura del 70%, non presenti i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza. Nel caso di specie trattasi di soggetto affetto da ipoacusia e non già da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che le abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Pertanto, non risultano concretizzati i requisiti sanitari di cui alla legge 381/1970. Ritengo, inoltre, che le patologie di cui è affetta la ricorrente non siano tali da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione nell'arco delle 24 ore. Pertanto, la situazione non assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione. sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “la Sig.ra Parte_1
pagina 2 di 3 invalida civile al 70%, NON presenta i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge
118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza, NON presenta i requisiti sanitari previsti dalla legge 381/70 per il riconoscimento della condizione di sordomutismo e NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap grave”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 18.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3