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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28457 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971, con decorrenza dal 1.8.22 e condanna l ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione dal 1.8.22, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità ex l. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del luglio 2022 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70, dichiarazione sui propri redditi (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente); l' è rimasta contumace. CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dal 1.8.22.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971, con decorrenza dal 1.8.22 e condanna l ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione dal 1.8.22, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità ex l. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del luglio 2022 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70, dichiarazione sui propri redditi (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente); l' è rimasta contumace. CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dal 1.8.22.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro