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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 946 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2024 , parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato attività lavorativa a tempo indeterminato, P. IVA CP_2
, con sede in Via Piemonte IS. 41, n° 1, Messina, dal 25.03.1988 al 14.11.2023, e di P.IVA_1
essersi ammalata nei periodi dal 23.01.2023 al 04.02.2023; dal 01.03.2023 al 25.03.2023; dal
02.05.2023 al 20.05.2023; dal 17.07.2023 al 30.07.2023; dal 25.09.2023 al 07.10.2023; dall'08.11.2023 al 18.11.2023, senza ricevere la relativa indennità da parte del datore di lavoro.
Esponeva di essersi rivolta all' per richiedere, in via diretta, il pagamento dell'indennità CP_1
di malattia, ma che non aveva ottenuto positivo riscontro, neppure a seguito di ricorso amministrativo.
Si rivolgeva pertanto all'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento, in CP_1 via diretta, dell'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta telematicamente depositate dai procuratori costituiti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che non ricorre, nel caso che occupa, alcuna causa di improponibilità o inammissibilità del ricorso.
Infatti, risultano agli atti la domanda amministrativa e financo il ricorso, respinto.
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , CP_1 dell'indennità di malattia per il periodo sopra specificato, sul presupposto dell'inadempimento del datore di lavoro, tenuto ad anticipare la corresponsione delle relative somme, salvo conguaglio con i versamenti dei contributi all'Istituto previdenziale (si veda, in tal senso, l'art 1 comma 1 del D.L. n.
663/1979, convertito con modificazioni nella L.33/1980).
Il comma 6 della norma citata, elenca una serie di categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, ossia: i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.
Ad ogni modo, è stata prevista la possibilità che l' paghi in via diretta l'indennità di CP_1
malattia, laddove tale obbligo non sia stato adempiuto dal datore di lavoro in via anticipata.
Ciò, oltre ad essere espressamente previsto dalla nota n. 28997/2010, richiamata dallo CP_1
stesso resistente con riguardo ad alcune categorie di lavoratori, è stato affermato dalla, sia pur CP_1 risalente, pronunzia della Corte di Cassazione, a mente della quale: “l'art. 1 della legge n. 33 del 1980
(…), con l'espressione: "a decorrere dal 1 gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti....le indennità di malattia e di maternità... sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo secondo la previsione dell'art. 1180 comma CP_1
primo, cod. civ. ma, invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell' a norma del comma quinto dello stesso art. CP_1
1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori (art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha
"diritto" di pretendere direttamente dall' la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_1
malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511
(…))” (Cass. Civ., sez. L., n. 12673/1997). Ora, parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'esistenza dell'evento assicurato (cfr. certificati di malattia allegati in atti), ed ha dedotto il mancato pagamento dell'indennità di malattia da parte del datore di lavoro, allegando una istanza inoltrata all' , nella quale deduce tale mancato CP_1 pagamento onde chiedere all' il pagamento diretto. CP_1
Orbene, va evidenziato che tale corredo probatorio è sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro, con orientamento che questo Tribunale intende recepire, secondo cui “Ai sensi dell'art 2697
c.c. chiunque intenda far valer un diritto in giudizio deve provare il fatto giuridico posto a suo sostegno e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso costituenti le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
I criteri generali di distribuzione del carico probatorio non subiscono deroga nella fattispecie ove, venendo in rilievo una prestazione previdenziale di cui il datore di lavoro è chiamato ad CP_ anticipare gli importi al lavoratore in funzione di adiectus solutionis, grava sull' quale titolare passivo del rapporto obbligatorio, l'onere della prova dell'avvenuto adempimento ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per mezzo del proprio incaricato.
Tale conclusione trova conforto nella sentenza n. 639/1997 della Suprema Corte che così precisa: “Ai sensi dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, (conv. con l. 29 febbraio 1980 n. 33, il datore di lavoro è obbligato quale semplice incaricato al pagamento ad anticipare l'indennità di
CP_ maternità (come anche quella di malattia) per conto dell - che è e rimane l'unico debitore effettivo della prestazione -, conguagliando poi il relativo importo con quello dei contributi previdenziali a suo carico: con la conseguenza che, se esso non provvede all'anticipazione e al successivo conguaglio, la lavoratrice che voglia adire le vie legali dovrà convenire in giudizio il detto istituto. Peraltro, questa ricostruzione giuridica rimane immutata anche se il datore di lavoro non abbia effettivamente versato alla sua dipendente l'indennità, pur avendola posta a conguaglio delle
CP_ CP_ somme dovute all' a titolo contributivo. In tale ipotesi l' - che erra a non richiedere al datore di lavoro la prova dell'effettiva erogazione dell'indennità alla dipendente, cioè la quietanza delle somme ricevute da quest'ultima, accontentandosi di un semplice prospetto - non è liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione alla lavoratrice, salvo rivalersi del "tantumdem", dopo averla corrisposta, nei confronti del datore di lavoro”.
Quindi, anche nell'ipotesi in cui l' eccepisca l'intervenuto conguaglio da parte della CP_1 ditta dell'indennità di malattia con i contributi previdenziali, tale eccezione non libera l' CP_1 dall'obbligazione nei confronti del lavoratore che eccepisca l'inadempimento aziendale;
a maggior ragione la liberazione dell' dal proprio obbligo non può dirsi realizzata nella specie in cui CP_1
l'eccezione di avvenuto conguaglio non è stata neppure formulata.” (C. App. Messina n. 80/2024).
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va accolto, e l' va condannato al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, dell'indennità di malattia per i periodi dal 23.01.2023 al 04.02.2023; dal
01.03.2023 al 25.03.2023; dal 02.05.2023 al 20.05.2023; dal 17.07.2023 al 30.07.2023; dal
25.09.2023 al 07.10.2023; dall'08.11.2023 al 18.11.2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 28/03/2024 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di malattia per i CP_1
periodi dal 23.01.2023 al 04.02.2023; dal 01.03.2023 al 25.03.2023; dal 02.05.2023 al
20.05.2023; dal 17.07.2023 al 30.07.2023; dal 25.09.2023 al 07.10.2023; dall'08.11.2023 al
18.11.2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 05/12/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena