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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8675/2017 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Pasquale Musto APPELLANTE Parte_1
e difesa dall'avv. Silvana Melardi Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di appello è stato dichiarato interrotto da questa Corte con ordinanza in data 14.2.2020 a seguito del fallimento del Parte_1
Alla data odierna non risulta riassunto e, quindi, ai sensi dell'art.305 c.p.c. è maturata l'estinzione, la quale opera ope legis e deve essere dichiarata di ufficio ex art. 307, comma 4, c.p.c. (in conformità alla disciplina processuale ratione temporis applicabile).
Le spese processuali restano a carico di ciascuna parte (art.310, comma 4, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio di appello n.8675/2017 r.g.
Roma, 1.10.2025 IL PRESIDENTE EST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8675/2017 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Pasquale Musto APPELLANTE Parte_1
e difesa dall'avv. Silvana Melardi Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di appello è stato dichiarato interrotto da questa Corte con ordinanza in data 14.2.2020 a seguito del fallimento del Parte_1
Alla data odierna non risulta riassunto e, quindi, ai sensi dell'art.305 c.p.c. è maturata l'estinzione, la quale opera ope legis e deve essere dichiarata di ufficio ex art. 307, comma 4, c.p.c. (in conformità alla disciplina processuale ratione temporis applicabile).
Le spese processuali restano a carico di ciascuna parte (art.310, comma 4, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio di appello n.8675/2017 r.g.
Roma, 1.10.2025 IL PRESIDENTE EST.