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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 911/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7314/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036896276002 INTERESSI SOSP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036896276002 INTERESSI SOSP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 0036896276002, notificatagli in data 30.9.2024, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per il recupero di interessi da sospensione anni 2004-2005 per un totale di € 7.925,80. Deduceva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e comunque l'intervenuta prescrizione dei tributi richiamati in cartella. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione della esecutività dell'atto impugnato, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che la cartella atteneva agli interessi maturati su due avvisi entrambi impugnati giudizialmente per i quali era stata concessa la sospensiva e poi rigettati nel merito, per cui alcuna vizio di legittimità vi era rispetto alla cartella impugnata, né alcun effetto estintivo poteva dirsi prodotto in quanto entrambi i giudizi, erano tutt'ora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 10.1.2025 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento impugnata attiene agli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare ex articolo 47 del Dlgs n. 546/1992 in due procedimenti sino al provvedimento con cui la Commissione
Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente. Si tratta di due partite di ruolo: la n. 2011P17247
(2.066,24) e la n. 2011P17249 (5.859,56).
La prima partita di ruolo attiene al giudizio pendente in primo grado al n. di RGR 83/2010 in relazione al quale era stata emessa ordinanza interlocutoria 137/12/11 depositata in data 15.06.11 che disponeva la sospensione dell'atto impugnato. L'Ufficio, a seguito di tale ordinanza, ha quindi correttamente sospeso l'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato. La Commissione Tributaria di Cosenza con sentenza n. 45/12/12 ha rigettato il ricorso del contribuente per cui l'Ufficio ha provveduto a revocare la sospensione e solo con la cartella 03420240036896276 impugnata dal contribuente ha richiesto gli interessi maturati durante il periodo di sospensione come previsto dall'art. 39 del DPR 602/73.
Stesso procedimento è avvenuto per la seconda partita di ruolo. Essa attiene al giudizio pendente in primo grado al n. di RGR 91/2010 in relazione al quale era stata emessa ordinanza interlocutoria 138/12/11 depositata in data 15.06.11 che disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Anche in questo caso l'Ufficio,
a seguito di tale ordinanza, provvedeva a sospendere l'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato. La Commissione
Tributaria di Cosenza, con sentenza n. 49/12/12, rigettava il ricorso del contribuente per cui l'Ufficio provvedeva a revocare la sospensione e successivamente con la cartella impugnata a richiedere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione come previsto dall'art. 39 del DPR 602/73.
L'Agenzia ritiene che l'eccezione di prescrizione delle somme intimate sia infondata perchè entrambi i giudizi, incardinati in primo grado al n. RGR 83/2010 e al n. RGR 91/2010, sono tutt'ora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di conseguenza l'attività di riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione decennale 4 previsto dall'art. 2946 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero all'esito del giudizio.
L'argomento è fondato.
Infatti, in pendenza del giudizio di impugnazione dei due atti prodromici, il decorso del termine di prescrizione resta sospeso, compreso il credito per la decorrenza degli interessi, in questo caso maturati durante il periodo di sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento che, quindi, ben potevano essere richiesti in costanza di giudizio con un atto separato, come è avvenuto nel caso di specie, senza incorrere in eventuali prescrizioni, essendo collegati gli interessi pur sempre all'atto principale ancora sub iudice.
Da qui il rigetto del ricorso cui segue la soccombenza del ricorrente anche con riguardo al regime delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrnete al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7314/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036896276002 INTERESSI SOSP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036896276002 INTERESSI SOSP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 0036896276002, notificatagli in data 30.9.2024, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per il recupero di interessi da sospensione anni 2004-2005 per un totale di € 7.925,80. Deduceva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e comunque l'intervenuta prescrizione dei tributi richiamati in cartella. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione della esecutività dell'atto impugnato, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che la cartella atteneva agli interessi maturati su due avvisi entrambi impugnati giudizialmente per i quali era stata concessa la sospensiva e poi rigettati nel merito, per cui alcuna vizio di legittimità vi era rispetto alla cartella impugnata, né alcun effetto estintivo poteva dirsi prodotto in quanto entrambi i giudizi, erano tutt'ora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 10.1.2025 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento impugnata attiene agli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare ex articolo 47 del Dlgs n. 546/1992 in due procedimenti sino al provvedimento con cui la Commissione
Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente. Si tratta di due partite di ruolo: la n. 2011P17247
(2.066,24) e la n. 2011P17249 (5.859,56).
La prima partita di ruolo attiene al giudizio pendente in primo grado al n. di RGR 83/2010 in relazione al quale era stata emessa ordinanza interlocutoria 137/12/11 depositata in data 15.06.11 che disponeva la sospensione dell'atto impugnato. L'Ufficio, a seguito di tale ordinanza, ha quindi correttamente sospeso l'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato. La Commissione Tributaria di Cosenza con sentenza n. 45/12/12 ha rigettato il ricorso del contribuente per cui l'Ufficio ha provveduto a revocare la sospensione e solo con la cartella 03420240036896276 impugnata dal contribuente ha richiesto gli interessi maturati durante il periodo di sospensione come previsto dall'art. 39 del DPR 602/73.
Stesso procedimento è avvenuto per la seconda partita di ruolo. Essa attiene al giudizio pendente in primo grado al n. di RGR 91/2010 in relazione al quale era stata emessa ordinanza interlocutoria 138/12/11 depositata in data 15.06.11 che disponeva la sospensione dell'atto impugnato. Anche in questo caso l'Ufficio,
a seguito di tale ordinanza, provvedeva a sospendere l'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato. La Commissione
Tributaria di Cosenza, con sentenza n. 49/12/12, rigettava il ricorso del contribuente per cui l'Ufficio provvedeva a revocare la sospensione e successivamente con la cartella impugnata a richiedere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione come previsto dall'art. 39 del DPR 602/73.
L'Agenzia ritiene che l'eccezione di prescrizione delle somme intimate sia infondata perchè entrambi i giudizi, incardinati in primo grado al n. RGR 83/2010 e al n. RGR 91/2010, sono tutt'ora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di conseguenza l'attività di riscossione è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione decennale 4 previsto dall'art. 2946 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero all'esito del giudizio.
L'argomento è fondato.
Infatti, in pendenza del giudizio di impugnazione dei due atti prodromici, il decorso del termine di prescrizione resta sospeso, compreso il credito per la decorrenza degli interessi, in questo caso maturati durante il periodo di sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento che, quindi, ben potevano essere richiesti in costanza di giudizio con un atto separato, come è avvenuto nel caso di specie, senza incorrere in eventuali prescrizioni, essendo collegati gli interessi pur sempre all'atto principale ancora sub iudice.
Da qui il rigetto del ricorso cui segue la soccombenza del ricorrente anche con riguardo al regime delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrnete al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700,00.