Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 911
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento attiene agli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare di atti presupposti che erano stati impugnati e rigettati nel merito, e che i giudizi relativi a tali atti sono ancora pendenti in Cassazione. Pertanto, il decorso del termine di prescrizione è sospeso.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei tributi richiamati in cartella

    La Corte ha ritenuto che, in pendenza del giudizio di impugnazione degli atti prodromici, il decorso del termine di prescrizione resta sospeso, compreso il credito per la decorrenza degli interessi maturati durante il periodo di sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento. Tali interessi sono collegati all'atto principale ancora sub iudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 911
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo