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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3503/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. LI AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BALDUINI MARIA ESTER avv. Aversa sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAROLI ENRICO MARIA avv. Caroli Letizia sost.
Controparte_2
Avv. DI NARDO GIUSEPPE
Avv. PELLEGRINI MARCO pres.
AVV. CAROLI ENRICO MARIA
Controparte_3
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
Controparte_2
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
AVV. PELLEGRINI MARCO pres.
AVV. DI NARDO GIUSEPPE
VITTORIA Controparte_4
1 Avv. SPINELLI GIORDANO TOMMASO avv. Massa sost.
Controparte_5
Avv. CAROLI ENRICO MARIA avv. Caroli Letizia sost.
CP_6
Avv. RUBINO ROSSELLA pres.
AVV. CONCETTI
[...]
[...]
Controparte_7
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
LA IC
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LI AR
RA AN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa LI AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 a cui sono riuniti i n. 3570/2019 e 3504/2019, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Balduini IA Ester (C.F. n. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Misurina 80 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_5
), (C.F. ), IC C.F._3 Controparte_1 C.F._4
LA (C.F. , (C.F. C.F._5 Controparte_7
), e (C.F. , C.F._6 Controparte_3 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma via Fabio Massimo, 60 presso lo studio dell'Avv. Caroli Enrico
IA (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta delega apposta in calce C.F._8 all'atto di citazione introduttivo in primo grado;
APPELLATI
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Di Nardo Giuseppe (C.F. ) C.F._9
3 nonché dall'Avv. Pellegrini Marco (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._10
i loro studi in Aprilia (LT) alla Via degli Olivi n. 62, giusta delega in atti;
APPELLATO
E
(c.f. e p.i. ), elettivamente domiciliata Controparte_8 P.IVA_2 in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio dell'Avv. Spinelli Tommaso Giordano (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._11
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_6 C.F._12
IN EL (C.F. e TT HE (C.F. , C.F._13 C.F._14 ed elettivamente domiciliata in Roma presso il loro studio, in via Antonio Gramsci n. 7, giusta delega in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I e i di cui in epigrafe, rispettivamente coniuge, figlie e due fratelli di CP_2 CP_3 [...]
, convenivano in giudizio la Persona_1 Controparte_9 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito delle cure asseritamente inadeguate alle quali veniva sottoposta in occasione dell'accesso al Persona_1 pronto soccorso in data 31 ottobre 2011, cure che nella prospettazione degli attori avevano causato la morte della loro congiunta.
Si costituiva contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto;
CP_6 proponeva domanda di regresso nei confronti della allegandone la esclusiva Parte_1 responsabilità. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_8
propria, compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, per essere da questa manlevata.
[...]
Si costituiva altresì la che a sua volta contestava il fondamento della domanda e Parte_1 segnatamente allegava l'insussistenza del nesso di causalità tra le cure prestate e il decesso della
[...]
essendo la paziente affetta da plurime patologie pregresse. Formulava anch'essa domanda di CP_3 regresso nei confronti della CP_6
La si costituiva non contestando la sussistenza della copertura Controparte_8 assicurativa, salvo le franchigie di polizza;
invocava l'operatività a secondo rischio. Nel merito, si associava alle difese della propria assicurata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8082/2019, pubblicata in data 15/04/2019, così statuiva:
“dichiara tenuti e condanna e la CP_10 Controparte_11
[...] in solido al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: - In favore di
[...] CP_2
€ 271.600,00; - In favore di e LA CA € 223. 100,00 ciascuna;
[...] Controparte_1
- In favore di € 232.800,00; - In favore di e Controparte_5 Controparte_7 CP_3
€ 106.700,00 ciascuno, oltre agli interessi per ritardato pagamento su tali importi
[...] determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuta e condanna
[...]
a manlevare delle somme versate in favore degli attori in Controparte_8 CP_6 esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese, previa applicazione dello scoperto di polizza;
- dichiara il diritto di regresso della nei confronti della per tutte le CP_6 Parte_1 somme eventualmente corrisposte agli attori in virtù della presente sentenza nella misura del 60%; - dichiara il diritto di regresso della nei confronti della per tutte le somme Parte_1 CP_6 eventualmente corrisposte agli attori in virtù della presente sentenza nella misura del 40%; - dichiara tenuti e condanna e la CP_6 Controparte_12 in solido al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 1.466,00 di spese
[...] ed € 21.387,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre ad € 5.870,00 per compensi per il solo
; spese distratte in favore dell'avv. Enrico Caroli dichiaratosi antistatario, Controparte_2 limitatamente alle prime due voci e con esclusione dei compensi liquidati in favore del solo CP_2
; -compensa le spese di lite tra e .; - pone
[...] CP_6 Controparte_8 definitivamente a carico di tutte le parti convenute in solido le spese di ctu”.
La sentenza è motivata come segue.
“All'esito della CTU espletata ed alla luce della documentazione prodotta può ritenersi accertato quanto segue.
La storia clinica.
Si rileva dalla cartella clinica della di che la sig.ra Parte_1 Pt_1 [...] giungeva al P.S. con ambulanza del 118 il 31.10.2011, alle ore 3.32. Veniva riferita CP_3 ipotensione e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione. Veniva eseguito un emocromo che evidenziava uno stato anemico e notevole incremento dei globuli bianchi, oltreché glicemia alta;
veniva altresì effettuato un ecg così refertato dal cardiologo: "Ritmo sinusale regolare. Conduzione AV ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta". La paziente veniva dimessa e rinviata al medico curante alle ore 4.51 dello stesso giorno 31.10.11, con la diagnosi di: "Altro malessere e affaticamento. Disturbo ansioso generalizzato", con prognosi di giorni 3 s.c.. Rileva il ctu che il cardiologo che effettuava l'ecg erroneamente refertava come ritmo sinusale un tracciato che
5 evidenziava, invece, un blocco atrio-ventricolare di II grado;
l'errata refertazione da parte del cardiologo portò alla precoce dimissione.
Peraltro osserva l'ausiliario che gli altri parametri a disposizione della dott.ssa medico CP_6 di guardia in servizio presso il pronto soccorso, avrebbero in ogni caso dovuto indurre a maggiore cautela: il notevole incremento dei globuli bianchi, la glicemia elevata, la presenza di lattati all'emogasanalisi, sicuramente facevano pensare a una possibile infezione acuta e a uno scompenso diabetico, sicché sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici e almeno un rx-torace, per capire, la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza, motivi per i quali si era ricoverata. La paziente veniva dunque dimessa alle ore
4.51, solo un'ora e trenta dopo il ricovero. Alle ore 12.16 dello stesso giorno -31.10.11 - la paziente veniva nuovamente trasportata presso il P.S. della , con diagnosi di Parte_1
Cont ammissione :" Insufficienza cardiaca. di III grado. IRC. Cardiopatia ischemica. Diabete mellito.
Obesità.".
La consulenza specialistica cardiologica immediatamente disposta rilevava subito la gravità delle condizioni: l'emogasanalisi evidenziava grave acidosi e grave ipossiemia;
la paziente evidenziava bradicardia all'esame obiettivo, mentre l'elettrocardiogramma deponeva per un "blocco atrio-ventricolare di III grado"; si annotava "condizioni generali estremamente gravi, dispnea grave e grave astenia. Azione cardiaca bradicardica toni parafonici pause mal valutabili, precario compenso di circolo". Veniva, rilevato lo stato di coma;
in considerazione delle condizioni cliniche, dell'obesità patologica e della non fruibilità del sistema venoso per precedenti trattamenti dialitici, risultava impossibile l'impiantò di PMK. Trasferita in UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) alle ore 14.50, cioè a circa due ore dall'indicazione da parte del medico del P. S., la paziente giungeva in condizioni generali molto gravi;
veniva somministrata Atropina e Adrenalina senza risposta e la situazione precipitava rapidamente;
alle 15.45 si verificava arresto cardiorespiratorio e veniva constatato il decesso.
Rileva il ctu che in occasione di tale secondo ricovero la terapia veniva eseguita correttamente quanto alla somministrazione di agenti adrenergici - idonea ad aumentare la frequenza cardiaca e la contrattilità del miocardio stimolando i recettori beta-1- così come correttamente veniva data l'indicazione all'impianto di pace-maker; tuttavia anche in tale circostanza devono ritenersi censurabili sia l'omessa richiesta di una consulenza del Rianimatore, sia il mancato trattamento della grave acidosi rilevata dagli esami ematochimici, - che andava assolutamente corretta con l'infusione di bicarbonati a dosaggi elevati- sia la mancata effettuazione di una radiografia del torace al fine di individuare le cause della grave ipossiemia, indice, congiuntamente all'acidosi, di grave scompenso.
Conclusivamente, rileva il ctu che comunque le condizioni cliniche della de cuius erano ormai
6 talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale. I rilievi dell'Ausiliario nominato nell'ambito di questo procedimento sono del tutto congruenti con le risultanze emerse all'esito della consulenza disposta dal Pubblico
Ministero nel procedimento penale aperto contro ignoti innanzi al Tribunale di Velletri. Sul punto, in ragione delle contestazioni sollevate dalle parti convenute e chiamate circa l'utilizzabilità di tale perizia prodotta da parte attrice, è opportuno evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trami non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consuien4a tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n. 28855 del 2008), purché "la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione" (Cass. n. 7518 del 2001). In particolare, è stato evidenziato che "il giudice di merito, può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche dì natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente 'acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" (Cas, sez. lav.. 5 dicembre 2008, n. 28855). Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia. ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (...) ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale" (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384; Id., 30 gennaio 2013, n. 2168).
Alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, emerge in tutta evidenza la piena utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento sopra richiamato, ritualmente prodotta dalla parte attrice con l'atto introduttivo e dunque sottoposta al contraddittorio tra le parti, in assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.
Ebbene il collegio peritale nominato dal PM evidenziava i medesimi profili di censurabilità della condotta dei sanitari della convenuta ed in particolare: In occasione del primo Parte_1 ricovero il referto dell'elettrocardiogramma redatto dall'operatore deponeva erroneamente per
“ritmo sinusale regolare, conduzione AV nei limiti... non sofferenza ischemica acuta", mentre il
7 tracciato dell'elettrocardiogramma mostrava un disturbo di conduzione e la presenza di un blocco atrio-ventricolare di II grado;
La corretta interpretazione del tracciato e la presenza di tale disturbo avrebbe dovuto indurre i sanitari a considerare la possibilità di un eventuale ischemia/infarto del miocardio, e/o di un disturbo elettrolitico, da indagare con ulteriori esami ematici;
Non vennero eseguiti altri esami ematici, in particolare la determinazione degli enzimi miocardio specifici, al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, che avrebbe potuto esordire anche senza dolore vista la condizione di diabete preesistente;
Non venne eseguita una radiografia del torace che avrebbe potuto dare indicazioni circa la presenza di versamento pleurico ed eventualmente pericardico;
Il sanitario del PS non richiese una consulenza specialistica cardiologica che avrebbe con ogni verosimiglianza consentito una corretta lettura del tracciato ECG: in particolare in ordine a tale profilo evidenzia il collegio peritale che la presenza di un disturbo di conduzione cardiaca poteva essere di non agevole lettura per medici privi di specifiche competenze elettrocardiografiche;
In occasione del primo ricovero la paziente venne dimessa dunque troppo precocemente e senza effettuare tutte le indagini necessarie;
Il decesso si verificò per insufficienza cardiorespiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, causalmente connessa agli errori nell'assistenza medica prestata e sopra evidenziati.
La responsabilità.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che per consolidata giurisprudenza maturata a partire dagli anni 90 la responsabilità medica ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nel c.d.
"contatto sociale" ovvero nella "accettazione" del paziente nella struttura, ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d'opera professionale. Da tale natura consegue l'applicazione dei relativi regimi quanto alla ripartizione dell'onere probatorio ed alla prescrizione. Con particolare riferimento all'accertamento del corretto adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06) la stessa deve essere valutata alla stregua del criterio di diligenza posto dall'art. 1176, co.
2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore. qualificato ai sensi dell'art. 1176 co. II c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Quanto poi alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, co. II c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la. particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare. Infine, l'obbligazione assunta dal professionista costituisce una
8 obbligazione di mezzi e dunque, il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria. Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova,
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto -o il contatto sociale- e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione causalmente connessa alle cure ricevute, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui» non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01;
n. 20806/09; S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Venendo, infine, alla responsabilità della casa di cura, ovvero dell'ente ospedaliero, deve rilevarsi sul punto che, con la sopra citata pronunzia delle
Sezioni Unite della Cassazione dell'11.01.2008, n. 577, è stato ribadito quanto già ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13953/07): la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra, il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dal paziente può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessari,
9 pur in assenza di un rapporto di lavoro, subordinato, comunque sussistendo un collegamento fra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n.
13066/2004). La casa di cura privata o l'ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dunque dei danni in solido col medico, quand'anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che, l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. E d'altra parte l'interesse del paziente
(che è quello di farsi curare) non rimane appagato con l'apprestamento dei locali, la erogazione dei servizi alberghieri e di assistenza, la messa a disposizione degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, ma riceve integrale soddisfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico;
la unitarietà del risultato finale perseguito implica la necessaria unitarietà dell'obbligazione, seppure a carico di una pluralità di parti (il medico e la casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte, i coordinamento 'delle quali costituisce l'indispensabile momento organizzativo del esecuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore. Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell'intervento, o di accertata responsabilità per-inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dovuta, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno. Tale inquadramento giuridico maturato e consolidatosi nell'arco di oltre un decennio non viene meno a seguito della entrata in vigore della l. n. 189/2012 (c.d. legge "Balduzzi") e della L. n. 24/2017 (c.d. l. "Gelli" di riforma della responsabilità sanitaria), fatta salva la qualificazione della responsabilità dei sanitari ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che agiscano nell'adempimento di una obbligazione assunta direttamente con il paziente. Tanto premesso e venendo al merito della presente controversia, si osserva che alla luce delle risultanze di causa quali sopra evidenziate in punto di fatto e tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della documentazione in atti e analiticamente motivate, deve ritenersi che le parti convenute non hanno assolto l'onere di provare quanto su di esse gravante con riferimento ai criteri sopra indicati. Ed invero se la costituzione del rapporto contrattuale costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata, non è dato evincere la prova dell'avere i sanitari della Casa di Cura convenuta adempiuto con perizia e diligenza la propria obbligazione, prestando cure mediche corrette ed adeguate alla sig.ra . Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge la Persona_1
10 prova positiva della sussistenza di significativi profili di responsabilità dei medici operanti presso la struttura, anche con riguardo all'operato specificamente posto in essere dalla dott.ssa in CP_6 occasione del primo ricovero, avvenuto tra le ore 3,32 e le ore 4,32 della notte del 31 ottobre 2009.
In particolare, sono ravvisabili sicuri elementi di censura in occasione di tale accesso al PS. - in cui la dott.ssa era medico di guardia (cfr. cartella clinica doc. n. 2 fasc. - quando CP_6 CP_6 fu eseguito un elettrocardiogramma con errata refertazione, che ometteva di segnalare l'esistenza di un blocco atrioventricolare di II grado già in atto, secondo la rilettura concordemente fornita sia dall'Ausiliario nominato in questa sede che dai periti nominati, dal PM nel corso del procedimento penale aperto a seguito del decesso della sig.ra Il referto dell'elettrocardiogramma CP_3 deponeva invece, erroneamente, per "ritmo sinusale regolare, conduzione AV nei limiti.., non sofferenza ischemica acuta". Deve ritenersi che l'errata, rassicurante refertazione compilata dal cardiologo della Casa di Cura che ebbe ad effettuare l'esame strumentale abbia indotto la stessa a sottovalutare l'episodio acuto in atto: la corretta interpretazione del tracciato e la presenza CP_6 ditale disturbo avrebbe potuto e dovuto indurre i sanitari a considerare la possibilità di un eventuale ischemia/infarto del miocardio, e/o di un disturbo elettrolitico, da indagare con ulteriori esami ematici e strumentali che, invece, non vennero eseguiti.
In ogni caso, anche la condotta del medico di guardia dott.ssa non va esente da CP_6 specifiche censure, giacché la stessa non provvedeva a valutare adeguatamente gli altri parametri a sua disposizione, ovvero il notevole incremento dei globuli bianchi, la glicemia elevata, la presenza di lattati all'emogasanalisi aumentati, dati che avrebbero dovuto indurre a maggiori cautele;
in particolare, essendo gli stessi suggestivi di possibile infezione acuta e di scompenso diabetico, sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardiospecifici - al fine di escludere un infarto del miocardio matto, infarto che avrebbe potuto esordire anche senza dolore vista la condizione di diabete preesistente. Ancora, sarebbe stato opportuno disporre almeno un rx-torace, per capire la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza e tale esame avrebbe potuto dare indicazioni anche circa la eventuale presenza di versamento pleurico ed eventualmente pericardico;
infine, anche la richiesta di una consulenza cardiologica avrebbe verosimilmente consentito di ottenere una corretta lettura del tracciato ECG da parte di medico specialistico.
In conclusione, la formulazione della diagnosi in tale primo ricovero non fu dunque corretta e ciò impedì di adottare le opportune e necessarie terapie e di monitorare la paziente che, invece, venne inopportunamente e precocemente dimessa dopo poco più di un'ora, senza effettuare tutte le indagini necessarie.
Quanto poi al secondo ricovero, parimenti sono emersi profili di responsabilità: se, per un
11 verso, la terapia veniva eseguita correttamente quanto alla somministrazione di agenti adrenergici, non veniva prontamente richiesta una consulenza del Rianimatore né veniva trattata la grave acidosi rilevata dagli esami ematochimici;
anche in tale occasione non veniva effettuata una radiografia del torace al fine di individuare le cause della grave ipossiemia, indice, congiuntamente all'acidosi, di grave scompenso. C'è da dire che a questo punto, come rilevato condivisibilmente dal ctu, comunque le condizioni cliniche della de cuius erano ormai talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale.
Il nesso di causalità.
Così accertato l'inadempimento, deve passarsi, all'accertamento del necessario nesso di causalità. Anche sul punto, si premettono i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, che questo giudice condivide. La valutazione della sussistenza del nesso di causalità non può prescindere dal considerazione dei principi recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte con plurime sentenze, che hanno chiarito e precisato i criteri applicabili a tale giudizio, ai quali questo Giudicante ritiene di attenersi. Come è noto il flesso di causalità va inteso come legame eziologico esistente tra l'evento dannoso -quale conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico- ed il comportamento del soggetto;
in quanto tale, esso non è un fatto materiale oggettivamente accertabile bensì un giudizio, frutto di un ragionamento deduttivo mediante il quale si stabilisce una relazione tra due fatti. (Cass. sez. III Civile, ord. 20/02/2018, n. 4024). Con tale pronuncia la Corte ha altresì precisato che in tale prospettiva l'espressione "prova del nesso di causalità" è in verità impropria, dal momento che detto nesso non è in sé provabile né obiettivamente accertabile, perché non costituisce un fatto materiale bensì l'oggetto di un ragionamento deduttivo, mentre ciò che deve essere provato sono quei fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sulla esistenza o l'inesistenza. del nesso causale, prova che può essere anche data con qualsiasi mezzo di prova, non ponendo la legge alcuna limitazione al riguardo: e dunque potranno provarsi con documenti, testimoni, giuramento, confessione e presunzioni semplici. Richiamando, dunque, quanto sopra detto in ordine all'onere della prova, la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso ovvero dei fatti posti a fondamento di tale giudizio, integra onere a carico del danneggiato, "nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque "astrattamente" idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto "in concreto"
l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisii (Cass., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4928; in senso conforme: Id, 29 gennaio 2018, n. 2061; Id.,
15 febbraio 2018, n. 3704; Id., 19 luglio 2018, n. 19204; Id., sez. III,14 novembre 2017, n. 26824).
Quanto poi alla regola di giudizio applicabile, resta fermo il diverso criterio di valutazione
12 applicabile in sede civile ed in sede penale: "il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23575). La citate pronunce precisano e completano il contenuto del principio probabilistico applicabile in sede civile, sicché, posto che vanno considerate conseguenze casualmente legate ad un antecedente solo quelle che, a partire da un fatto, rientrano in una successione normale di eventi -con la precisazione che tale normalità consiste in una probabilità accettabile che un dato evento ne produca in altro- la sussistenza ditale 'probabilità è rimossa alla valutazione del Giudice di merito, chiamato ad individuai-ne l'esistenza non in ragione di criteri meramente quantistici o meccanici, ma sulla base della attenta valutazione e specifica valorizzazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali comprovate nel giudizio in questione. In questo senso, "Il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile. La ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè, non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto (Cass. III,
27/07/2011, n. 15991): la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente, alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa) ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto. (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. 27/03/2017
n° 7862). Quanto esposto è stato sinteticamente ed efficacemente ribadito da Cass. sez. III Civile, ord. 20/02/2018, n. 4024 cit. che ha ribadito i seguenti principi: (a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa noi in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle del caso concreto;
(c) anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause
13 fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (cfr.: Sez. U, Sentenza n.
576 del 11/01/2008; Sez U, Sentenza n.. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008;
Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre "meno improbabili cause"; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l'affermazione del principio della
"probabilità relativa", ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
e soprattutto
.Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. "probabilità relativa", non la probabilità statistica). Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del. giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (così già
Sez. 3, Sentenza n.23933 del 22/10/2013).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa quali sopra evidenziate in punto di fatto e tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili, in quanto fondate sull'esame della documentazione in atti e adeguatamente motivate, ritiene questo giudice che, alla stregua del criterio del "più probabile che non" deve ritenersi provata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari operanti presso la struttura convenuta è il decesso, considerando che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.
Dall'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie in ordine allo svolgimento della vicenda clinica della sig.ra si rileva che la negligente e imperita assistenza fornita alla paziente ha avuto CP_3 riguardo specificamente allo stato di sofferenza cardiaca in cui la stessa sicuramente versava, alla luce della corretta rilettura dell'elettrocardiogramma —rivelatore di un BAV di Il grado- e di plurimi valori ematochimici suggestivi di uno scompenso in atto.
Per contro, tale sofferenza veniva misconosciuta a causa dell'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma e, anche, a causa della mancata effettuazione di ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardio specifici- opportuni e necessari al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, di un rx torace e di una visita specialistica cardiologica. Atteso che la morte della paziente è incontestabilmente avvenuta per insufficienza respiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, è ragionevole ritenere sussistenti serie ed apprezzabili possibilità che una tempestiva diagnosi della esistenza di un BAV di II grado e la conseguente somministrazione delle terapie adeguate, al trattamento della sofferenza cardiaca avrebbe con ogni probabilità, consentito alla Sig.ra di superare la fase acuta in atto al CP_3
14 Cont momento del primo ricovero. Il comprovato aggravamento del rilevato in occasione del secondo accesso al P.S. ha reso in effetti inutili le terapie prestate, dal momento che la situazione si presentava ormai compromessa.
La circostanza, poi, che la sig.ra fosse affetta da altre patologie, non esclude la CP_3 sussistenza del nesso di causalità: proprio le condizioni generali della paziente - diabetica, dializzata e obesa- note al personale medico, avrebbero, dovuto indurre a maggiore cautela, sottoponendo la stessa a più approfonditi controlli diagnostici - segnala il cm che proprio la condizione di diabete avrebbe potuto determinare l'insorgenza di un infarto pur in assenza di sintomi e di dolore - e trattenendola al fine di monitorare l'andamento della sintomatologia accusata. Il fatto che le diagnosi ed i trattamenti omessi siano state riferite proprio alla sofferenza cardiaca patita dalla CP_3 aggravatasi nelle ore successive alla dimissione sino al decesso, induce a ritenere maggiormente probabile la esistenza del nesso causale tra quelle omissioni e la morte, configurandosi la condotta tenuta dai sanitari del tutto adeguata ed idonea a determinare l'evento.
Liquidazione del danno da perdita parentale.
I convenuti devono pertanto essere condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni attori. Si osserva al riguardo, preliminarmente, che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata: si rammenta che la legittimazione attiva e passiva, che consiste nella titolarità del diritto ad agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, deve essere valutata con riferimento alla prospettazione fatta dall'attore e prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
tale accertamento, pertanto, che può e deve essere effettuato dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve riferirsi, nel lato attivo, alla astratta coincidenza tra il soggetto che è affermato soggetto attivo di quel diritto ed il soggetto. che propone la domanda, mentre l'accertamento della effettiva titolarità
-attiva e passiva-, del rapporto deve essere valutata in sede di merito (cfr. Cass. nn. 14468/2008 e
6132/2008). Nel caso di specie, gli odierni attori prospettano la sussistenza della propria pretesa risarcitoria in qualità, rispettivamente, di marito, figlie e fratelli di . Si osserva che Persona_1 gli attori hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulta che gli stessi nelle rispettive qualità sopra indicate sarebbero gli unici eredi legittimi di . E' ben Persona_1 nota la pronuncia della Suprema Corte che, con sent. S.U. n. 12065 del 29/05/2014 secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli arti. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede e tantomeno del rapporto parentale- esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
in particolare, la decisione in parola riguarda il caso specifico della riassunzione, riferendosi alla necessità che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio;
lo
15 riassuma a seguito di interruzione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima v, soprattutto, affermandosi la necessità che il giudice, ove la stessa sia prodotta, valuti adeguatamente anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma. 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità ditale contestazione, strettamente correlato e proporzionato. al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. Ebbene alla luce di quanto eccepito, si rileva che nel caso di specie, alla luce dei complessivi elementi probatori acquisiti agli atti;
può dirsi raggiunta la prova del rapporto parentale vantato, alla luce della documentazione prodotta e delle contestazioni del tutto generiche sollevate. Venendo dunque alla liquidazione del danno da perdita parentale, si rammenta che in relazione al danno sofferto per la perdita di un congiunto, il danno risarcibile è valutato alla luce della nota statuizione della Corte di legittimità (Cass. Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972), che ha definito in particolare i limiti e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre premettere che trattandosi nel caso di specie di danno da fatto illecito costituente (anche solo, astrattamente: Cass. S.U. 6651/.1982) reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.p., quale "danno non patrimoniale". Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dalla esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29, 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno, da lesione del rapporto parentale. Nell'ipotesi di cui trattasi, quindi, deve essere risarcito il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti per la perdita del loro congiunto, ricorrendo entrambi i presupposti previ dalla legge per la liquidazione dello stesso, in quanto il fatto illecito costituisce reato e, comunque, ha leso interessi costituzionalmente rilevanti. L'esistenza del danno deve ritenersi nel caso di specie provata in base alla natura del vincolo familiare "dei ricorrenti con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2727 c.c.. Per la concreta liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si terrà conto di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale derivante da fatto illecito del terzo, che, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e può compiersi solo con il ricorso all'equità, tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto al fine di adeguare l'equivalente pecuniario all'oggettiva entità del danno. Già da tempo la
Suprema Corte ha affermato che occorre tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale
16 dei diversi profili, precisando tuttavia che è onere della parte che richiede il risarcimento fornire tutti gli elementi per rendere il risarcimento più aderente al caso concreto (Cass. n.8827/2003).Tanto premesso, si reputa di poter applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, che fanno riferimento ad un sistema "a punti" che tiene conto dei seguenti fattori: 1) rapporto di parentela o di coniugio tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
2) età della vittima ed età del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) la convivenza tra la vittima ed, il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite. Nel caso in esame il danno è lamentato dal coniuge e dalle figlie vittima, all'epoca dell'evento rispettivamente di anni 74, 48
( ), 45 (CA) e 32 ( ), nonché dai fratelli, di anni 73 ( ) e 68 ( ); CP_1 CP_5 CP_7 CP_3 solo il coniuge risulta convivente all'epoca dei fatti. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei criteri descritti, tenuto adeguatamente, conto della specifica incidenza dell'evento luttuoso nel complesso del esistenzialità delle persone coinvolte, si stima equo liquidare i seguenti importi a titolo risarcimento del danno non patrimoniale: - per , marito convivente, Controparte_2 la somma di € 271.600,00; - . per e LA CA, figlie non conviventi, la Controparte_1 somma di € 223.100,00 ciascuna;
-, per , figlia non convivente, la somma di € Controparte_5
232.800,00; - per e , fratelli non conviventi, la somma di Controparte_7 Controparte_3
€ 106.700,00 ciascuno. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti ai ricorrenti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/9. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale, dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo ditale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente ai momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art
2056, co 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta, a titolo di lucro cessante facendo riferimento -in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente. remunerativo della somma- al tasso medio. di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc. ) e al tasso di inflazione secondo i coefficienti ISTAT ed applicando così un ulteriore 2,5% annuo;
in applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso verrà
17 calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento alla valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito, provvedendo di volta in volta ad adeguare il valore del capitale utilizzando i coefficienti ISTAT relativi a ciascuno dei periodi in questione. Il medesimo calcolo viene effettuato sulla somma complessivamente dovuta dall'epoca dell'evento dannoso al momento della corresponsione degli anticipi e sulle somme residue dal momento della corresponsione degli anticipi ad oggi. Null'altro compete ai ricorrenti e non si ritiene sussistano lacune residue di tutela pe pregiudizi diversi da quelli riconosciuti essendosi tenuto conto in sede di liquidazione 1 danno non patrimoniale di tutte le componenti del danno da perdita del rapporto parentale.
Regresso.
Venendo alla ripartizione interna della responsabilità tra i diversi corresponsabili, si rammenta che in virtù del principio di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2055 c.c., la gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo, ha rilevanza solo ai. fui della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i responsabili e che il giudice di merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori solidali ex art. 1299 c.c. abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri
(Cas. n. 26537/07). E' appena il caso di ricordare, inoltre, che il regresso potrà essere esercitato solo a condizione che colui che agisce abbia provveduto all'estinzione dell'obbligazione solidale mediante adempimento (Cass. n. 297/94). Nel caso di specie, ciascuno dei convenuti ha chiesto tale accertamento. Orbene, alla luce di quanto precedentemente detto e delle risultanze della ctu, si riscontra una responsabilità diretta della dott.ssa in ordine all'omesso svolgimento dei più CP_6 opportuni approfondimenti diagnostici e tali gli ulteriori esami ematochimici, l'rx torace e la richiesta di visita specialistica cardiologica, oltre all'impropria, inopportuna dimissione;
peraltro non può tacersi che l'errore di altro personale della struttura nella refertazione dell'elettrocardiogramma ha senz'altro indotto la stessa in errore incolpevole, consentendo CP_6 alla stessa di confidare in un risultato rassicurante;
peraltro, è stato evidenziato dal collegio peritale nominato dal PM che la presenza di un disturbo di conduzione cardiaca poteva essere di non agevole lettura per medici privi di specifiche competenze elettrocardiografiche, quale la dott.sa Si CP_6 ritiene, pertanto, di determinare nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40% la quota di responsabilità a caricò della struttura e a carico della dott.ssa in ragione della diversa CP_6 incidenza causale dei profili di responsabilità evidenziati in ordine alla determinazione dell'evento lesivo. Pertanto, i convenuti avranno diritto di regresso ciascuno nei confronti dell'altra nella misura indicata, per le somme che dovessero pagare agli attori, subordinatamente alla dimostrazione
18 dell'avvenuta solutio, esigendo l'azione di regresso l'avvenuto pagamento del credito da parte del debitore solidale. Garanzia assicurativa.
Non essendo in contestazione la sussistenza e l'operatività del contratto di assicurazione, la convenuta deve essere manlevata di quanto condannata a pagare alla parte attrice, dalla CP_6
società di assicurazione chiamata in causa, salvo applicazione dello Controparte_8 scoperto del 10% di cui all'art.23 CGP.
In merito alla circostanza per cui l'assicurazione sarebbe limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivatagli da solidarietà bisogna precisare che la recente giurisprudenza in tema di assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto,
"l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il. tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità, posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità" (vedi Cass. n. 8686 del 31/05/2012, n. 20322 del 20/11/2012).
Le spese tra gli attori e le parti convenute seguono la soccombenza;
sono compensate tra la e la compagnia di assicurazione chiamata in causa, tenuto conto della legittimità della CP_6 chiamata ed atteso che le difese sono state in buona sostanza relative alla domanda principale e non alla domanda di garanzia;
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di tutte le parti convenute in solido”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
[...] in funzione di Giudice di secondo grado, 1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto o, in ogni caso, sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente giudizio;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8082/2019 pubblicata il
15.04.2019, accogliere tutte le conclusioni rassegnate attraverso la comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio di primo grado, qui intese come trascritte. Per l'effetto, in accoglimento delle domande rassegnate nel giudizio di primo grado, rigettare la domanda proposta dai sig.ri , CA LA, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 [...]
e perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. CP_3 Controparte_7
19 3. In via gradata: ridurre le pretese risarcitorie dei sig.ri Controparte_2 Controparte_1
, CA LA, e nei limiti in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_7 cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla scrivente appellante. Sempre in via gradata ed in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la responsabilità dei fatti sia ascrivibile in via esclusiva alla Dott.ssa CP_6
e condannare la medesima a tenere indenne e rivalere la Controparte_14
di tutte le somme che dovessero essere eventualmente riconosciute agli appellati
[...] attori in primo grado 4. In via istruttoria: chiede disporsi il rinnovo della Consulenza Tecnica di
Ufficio per le causali esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
, , CA LA, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_7
e si sono costituiti formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la
[...] Controparte_3
Ecc.ma Corte d'Appello rigettare i gravami, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con la vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario ex art. 93 c.p.c.”. si è costituito anche da solo formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
ha proposto autonomo appello (nel procedimento iscritto al n. R.G. 3504/2019) CP_6 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria impugnazione ed istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza n. 8082/19 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, sez. 13°, in data 09.04.20 19 e pubblicata il 15.04.2019, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
8082/2019, e all'esito: A)in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può ravvisarsi nei comportamenti tenuti dalla dottoressa nell'accadimento dell'evento CP_6 occorso alla signora in occasione del suo ricovero presso la Casa di Cura Sant'Aima Persona_1
- Policlinico Città di Pomezia stante la comprovata diligenza e perizia posta in essere, mancanza di responsabilità ed esclusione del nesso causale e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellati. B) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento integrale della domanda ridurre la quota di responsabilità
a carico della dottoressa stabilita dalla sentenza impugnata, nella misura del 40%, CP_6 stante il provato comportamento colposo tenuto da altro personale medico specialistico della
[...]
, con conferma della condanna di manleva della Parte_2
20 Con condanna alla refusione delle spese e del compenso professionale Controparte_8 per la difesa nella presente procedura, in osservanza delle emanate tabelle professionali. In via istruttoria, occorrendo si chiede che vengano disposti i mezzi istruttori articolati nei termini nel giudizio di grado e non ammessi”.
Anche ha proposto autonomo appello (n.r.g. 3570/2019) Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: a) in linea preliminare: sospendere, per i motivi suesposti, la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n. 8082/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma, ricorrendone i presupposti di legge;
b) in linea principale e nel merito: in accoglimento del proposto appello, riformare, per tutti i suesposti motivi, la sentenza n. 8082/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 9 aprile 2019, pubblicata il 15 aprile 2019 e notificata il giorno 16 aprile 2019. In ogni caso, respingere qualsivoglia domanda proposta nei confronti della società esponente, perché irrituale, inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali ex D.M. n. 55/2014, del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.; c) in linea subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Dr.ssa e di operatività della garanzia assicurativa invocata dalla CP_6 medesima, dichiarare la deducente tenuta alla relativa manleva entro i pattuiti limiti contrattuali e, quindi, anche quello del massimale unico della polizza n. 633.014.000904056, pari ad € 500.000,00, nonché, previa conferma dell'applicazione del previsto scoperto, comunque limitare la stessa garanzia assicurativa alla quota di pertinenza dell'assicurato nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti corresponsabili. Fermo accertare e dichiarare l'efficacia e la conseguente applicazione della Condizione Particolare K) che prevede l'operatività della precitata polizza a “secondo rischio”. Con conseguente rigetto di ogni avversaria maggiore e/o diversa domanda. Con parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (da liquidare, in misura minore, in favore degli istanti) e, per converso, con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 14 D.M.
127/2004, e compensi (in favore della società appellante) relativi al presente grado di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A.; d) in linea ulteriormente subordinata: rigettare, comunque, le domande formulate dalla Dr.ssa con la propria memoria in data 13 marzo 2014, contenenti la declaratoria CP_6
(di cui al punto C) di condanna della a manlevare e tenere indenne la Controparte_8 predetta per le somme che la medesima assicurata fosse tenuta a corrispondere alla
[...]
ovvero a restituire od anticipare a quest'ultima, Parte_2 poiché inammissibili nel rito ed infondate nel merito. Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali ex D.M. n. 55/2014, del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.; e) in linea istruttoria: 1) ordinare alla ex art. 210 Parte_2
21 c.p.c., l'esibizione della polizza dalla medesima stipulata a garanzia della responsabilità del personale medico (e, quindi, anche in favore della Dr.ssa , trattandosi di documento CP_6 idoneo a consentire la cognizione dell'ambito della garanzia prestata per la responsabilità civile del predetto medico e, nel contempo, l'esatta collocazione di tale garanzia assicurativa rispetto a quella prestata dalla per le suesposte ragioni;
2) disporre il rinnovo della Controparte_8
C.T.U. al fine di accertare l'effettiva causa del decesso della Sig.ra e, comunque, Persona_1
l'idoneità delle cure prestate alla predetta. Salvis iuribus”.
All'udienza del 16/10/2019 è stata disposta la riunione dei tre procedimenti.
Con ordinanza del 5.11.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto dalla Parte_3
è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Insufficiente ed illogica motivazione della sentenza per non avere il Tribunale correttamente applicato i principi giuridici in materia di responsabilità medica, in punto di accertamento del nesso di causalità tra trattamento sanitario ed exitus. La sentenza è in primo luogo errata in quanto il Tribunale ha omesso di dare adeguato rilievo al principio di incertezza sule cause del decesso.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto il decesso della causalmente riconducibile alla CP_3 condotta omissiva dei sanitari della casa di cura Nello specifico l'appellante evidenzia che CP_9 sia il CTU del giudizio civile, sia i consulenti tecnici del P.M. nelle perizie espletate non hanno considerato le gravi e diverse patologie che affliggevano la paziente. L'azione sinergica di dette problematiche cliniche avrebbe potuto contribuire al verificarsi dell'evento lesivo, la cui causa rimarrebbe ignota non avendo i periti provveduto ad indagare adeguatamente in merito. La
[...]
lamenta dunque la violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., in quanto il giudice di prime CP_9 cure non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano l'onere della prova in tema di nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e il verificarsi dell'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sotto altri profili: insufficiente, illogica ed errata motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari della ed il decesso della sig.ra Controparte_9 [...]
Errata applicazione dei principi giuridici in punto di accertamento del nesso di causa ed CP_3 errata interpretazione delle risultanze della CTU civile”, l'appellante si duole dell'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in materia di accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo occorso La sentenza impugnata CP_3
22 sarebbe viziata da illogicità in quanto emessa in assenza di un approfondimento relativo alla presunta efficacia salvifica della condotta alternativa dovuta e non attuata dai sanitari della Casa di cura.
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe omesso di indagare puntualmente la reale incidenza di una ipotetica condotta alternativa corretta posta in essere dai medici sulla compromessa situazione clinica della paziente, accertata anche dalle perizie espletate in fase istruttoria.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.: Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio ai fini dell'accertamento del nesso causale e della colpa. Erroneità della sentenza perché il Tribunale si è irragionevolmente discostato dagli esiti della CTU civile, ha interpretato in maniera errata la CTU civile e ha inter alia fondato la decisione su una perizia illogica e contraddittoria redatta dai consulenti del PM.”, l'appellante si duole dell'errata interpretazione, da parte del giudice di prime cure, degli esiti degli elaborati peritali predisposti nella fase istruttoria del primo grado di giudizio in sede civile e penale. Da un corretto esame degli stessi emergono le gravi comorbilità che affliggevano la già dal primo CP_3 ricovero, la cui gravità non si sarebbe attenuata praticando un trattamento sanitario adeguato. Secondo parte appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni della consulenza tecnica espletata in sede civile. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente agito violando i principi concernenti la valutazione delle prove, non fornendo adeguata motivazione in merito alla scelta di fondare la propria decisione sull'esito della perizia predisposta in sede penale. A detta della tale perizia, comunque contraddittoria ed inattendibile, non avrebbe Controparte_15 alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio perché compiuta in assenza di contraddittorio tra le parti. Parte appellante ribadisce poi come entrambe le consulenze non abbiano individuato con esattezza la causa del decesso e l'effettiva incidenza della eventuale corretta condotta sanitaria sul complesso quadro morboso che presentava la paziente.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Erroneità della sentenza che ha acriticamente recepito le osservazioni della CTU in punto di responsabilità”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'attribuire la responsabilità del decesso della alla e alla ha recepito acriticamente le conclusioni del CP_3 Controparte_9 CP_6
CTU civile e dei consulenti del P.M. Il Tribunale, a detta di parte appellante, non avrebbe considerato che l'esecuzione degli ulteriori esami diagnostici e strumentali contestata ai sanitari della Parte_1 non avrebbe comunque potuto incidere sul complesso quadro clinico della paziente.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
– errata applicazione dei principi sull'onere della prova circa i fatti costitutivi della domanda in relazione alla prova del rapporto parentale” l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c.
e dell'art. 115 c.p.c.. Al momento della costituzione in giudizio, infatti, gli attori non avrebbero
23 provveduto a fornire prova della sussistenza del rapporto di parentela con la paziente deceduta. Tale omissione sarebbe proseguita anche nel corso del giudizio, nonostante le contestazioni sollevate dalla
La domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale Controparte_9 proposta dagli attori, quindi, difetterebbe di un primario elemento costitutivo. A detta di parte appellante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non avrebbe efficacia probatoria e non sarebbe comunque corroborata dai “complessivi elementi probatori acquisiti agli atti” riscontrati dal
Tribunale di primo grado.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 2055 e 1299 c.c. Erroneità della sentenza in punto di graduazione della colpa tra la e la Dott.ssa Controparte_9 CP_6 nonché in punto di pronuncia sulle reciproche azioni di regresso spiegate dalle parti”, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle reciproche azioni di regresso formulate dalla CP_9
e dalla Dott.ssa Nello specifico rappresenta la violazione dell'art. 2055 c.c. e
[...] CP_6 dei principi in materia di graduazione della colpa. Il Tribunale, infatti, ha accolto l'azione di regresso della casa di cura contro la limitatamente alla misura del 40% (anziché del 100% come invece CP_6 richiesto) e quella proposta dalla nella misura del 60%. Tale erronea ripartizione è dovuta al CP_6 fatto che la sarebbe stata indotta in errore incolpevole dalla errata refertazione del tracciato CP_6
ECG da parte di altro medico della . Tuttavia, secondo parte appellante, la sarebbe Parte_1 CP_6 stata in possesso delle competenze elettrocardiografiche minime e fondamentali nel trattamento di patologie cardiache. Tra l'altro la evidenzia che, sulla base delle conclusioni a Controparte_9 cui è addivenuto il CTU, la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo per cui è CP_6 causa dovrebbe ritenersi esclusiva o quantomeno prevalente rispetto a tutti gli altri sanitari intervenuti.
L'appello incidentale proposto da è articolato in cinque motivi CP_6
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea interpretazione della CTU nominato nel giudizio civile di I grado del Prof. , della documentazione medica prodotta in Persona_2 giudizio e della C. T. disposta dal P.M. effettuata dalla dott.ssa e conseguente errata Per_3 ricostruzione della vicenda, compiuta dal Giudice di I grado;
violazione delle norme ex art. 115
c.p.c., 116 c.p.c. e dell'art. 2697, I comma c.c, e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la sua responsabilità. Nello specifico il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la non avendo CP_6 richiesto la consulenza cardiologica, non effettuando e male interpretando gli esami specialistici e dimettendo erroneamente la paziente, ha contribuito all'aggravarsi delle condizioni della CP_3
Il Tribunale ha violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. Il giudice di prime cure, infatti, non ha ricostruito
24 correttamente gli avvenimenti oggetto di giudizio, male interpretando gli esiti delle CTU e dei consulenti tecnici dei P.M., dal corretto esame dei quali sarebbe certamente emerso che nessun comportamento negligente si sarebbe potuto attribuire alla Tra l'altro, data la gravità del CP_6 quadro clinico che affliggeva la sin dal primo ricovero al P.S., anche una diversa condotta CP_3 posta in essere dalla non avrebbe comunque potuto evitarne il decesso. CP_6
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex
1176 II comma c.c. anche in relazione agli artt. 1218 c.c., 2043 c.c., 2236 c.c. e art. 2697 c.c. e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, ha attribuito la responsabilità per il decesso della alla dott.ssa CP_3
violando i principi previsti dall'art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c., 2236 c.c. e art. CP_6
2697 c.c. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto considerare il fatto che la ha agito in CP_6 conformità a tutte le regole e gli accorgimenti previsti dall'art. 1176 II comma c.c., e quindi con perizia e diligenza. Alla stessa non può dunque essere imputato l'errore nella lettura e refertazione dell'ECG, poiché essendo specializzata in pneumologia avrebbe prontamente richiesto l'intervento del medico cardiologo Dott. Quest'ultimo non evidenziando segnali di allarme, ha provveduto Per_4
a refertare l'ECG, sulla base del quale sono state disposte le precoci dimissioni della paziente.
Nessuna responsabilità è quindi attribuibile alla condotta CP_6
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione della norma ex 2043 c.c., 1218 c.c., 2697
c.c., nonché degli arti. 40 e 41 c.p. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte relativa al nesso di causalità. Secondo parte appellante il Tribunale ha violato i principi previsti dall'art. 2043 c.c., 1218 c.c. e 2697 c.c., nonché gli art. 40 e
41 c.p. in considerazione del fatto che nessuna responsabilità nella produzione dell'evento lesivo è attribuibile alla Quest'ultima ha agito nel rispetto di tutte le norme di massima diligenza, e CP_6 ciò sarebbe emerso anche in sede di giudizio penale nell'ambito del quale la stessa è stata assolta
“perché il fatto non sussiste”. La non ha quindi commesso le omissioni terapeutiche a lei CP_6 ascritte;
la stessa non avendo le competenze tecniche specialistiche per interpretare diversamente il tracciato dell'ECG, si è rigorosamente attenuta a quanto refertato dal dott. medico cardiologo. Per_4
Inoltre, la condotta imputata alla è di tipo omissivo e quindi, ai fini della sussistenza del nesso CP_6 causale, la fase istruttoria del primo grado di giudizio avrebbe dovuto accertare sia l'efficienza causale dell'omissione, sia quale tipologia di condotta positiva avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. E ciò non sarebbe stato accertato, rimanendo ignote le effettive cause del decesso.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 2059 c.c., 2697 c.c. 2727 c.c. e 115 c.p.c. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto e
25 liquidato il danno da perdita parentale ai familiari della A detta di parte appellante il CP_3 giudice ha statuito in violazione dei principi previsti dall'art. 2059 c.c., 2696 c.c. 2727 c.c. e 115
c.p.c., poiché i danneggiati non hanno fornito alcuna prova delle abitudini di vita della e CP_3 della sua famiglia, della loro frequentazione e dell'affetto che legava gli stessi alla paziente deceduta.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c, 2236 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una quota percentuale del 40% di sua responsabilità per l'avvenuto decesso della Tale CP_3 statuizione è errata e viola i principi previsti dall'art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c., 2236
c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., e ciò in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita alla condotta della avendo la stessa agito con diligenza e perizia tali da ritenersi escluso il nesso causale. CP_6
L'appello incidentale proposto è articolato in cinque motivi. Controparte_8
Con il primo motivo, rubricato “1) Illegittimità, erroneità ed iniquità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente la responsabilità della dr.ssa nella CP_6 verificazione del decesso della sig.ra , l'appellante censura la gravata sentenza nella Persona_1 parte in cui il Tribunale ha attribuito alla la responsabilità per il decesso della Il CP_6 CP_3 tribunale ha illegittimamente utilizzato documenti e perizie formatesi nel procedimento penale (in cui la società assicurativa non era parte) e perciò in assenza di contraddittorio. In ogni caso dalle consulenze effettuate emerge l'impossibilità di stabilire con certezza la causa prevalente del decesso della paziente, in quanto la stessa risultava affetta da diverse comorbilità che potrebbero aver agito sinergicamente. Il CTU Prof. , in sede civile, ha anche sottolineato come le condizioni della Per_2 sarebbero state gravi al punto tale che un trattamento sanitario correttamente eseguito non CP_3 avrebbe comunque evitato l'infausto esito. Inoltre il tribunale ha violato gli artt. 2043 e 2697 c.c., in considerazione del fatto che incombeva sugli attori l'onere di dimostrare la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiedono il risarcimento e che gli stessi non hanno adempiuto a tale onere.
Con il secondo motivo, rubricato “2) Illegittimità, erroneità ed iniquità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha liquidato i danni non patrimoniali in favore degli attori avendo peraltro questi ultimi omesso di provare la mera dedotta qualità di eredi.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato i danni correlati al decesso della ai familiari della stessa. Gli attori hanno infatti omesso di provare la loro qualità di CP_3 eredi. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può infatti attribuirsi alcuna efficacia probatoria. Il Tribunale ha poi errato nell'applicazione dei parametri da utilizzare ai fini della quantificazione dei danni lamentati dagli attori, applicando le tabelle di Roma e non di Milano.
26 Inoltre, gli attori non hanno fornito prova della specifica incidenza e dei peculiari nocumenti che l'evento delittuoso ha comportato nel complesso dell'esistenzialità dei familiari della vittima.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Erroneità, illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma, (omettendo anche di accogliere le istanze istruttorie formulate dalla , ha omesso di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia Controparte_8 assicurativa”, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alle istanze istruttorie formulate dalla Inoltre, quest'ultima si duole della mancata Controparte_8 statuizione, da parte del giudice di prime cure, circa l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa (polizza n. 633.014.0000904056) sollevata tempestivamente da parte appellante.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Erroneità, illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha omesso di accertare e dichiarare tutti i limiti di operatività della polizza della l'appellante censura la gravata sentenza nella parte Controparte_8 in cui il giudice di prime cure ha ritenuto operante la polizza n. 633.014.0000904056 stipulata dalla dott.ssa senza considerare l'operatività della garanzia nei limiti del massimale unico pari ad CP_6 euro 500.000,00.
Con il quinto motivo, rubricato “5) Illegittimità, erroneità ed iniquità della gravata sentenza, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha liquidato le spese di lite e quelle di c.t.u.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ha accolto le domande risarcitorie formulate dagli attori e la domanda di garanzia proposta da nei confronti della CP_6 [...]
Censura, inoltre, la sentenza del Tribunale nella parte in cui condanna la CP_8 [...]
a manlevare delle somme versate in favore degli attori in esecuzione CP_8 CP_6 della sentenza “per capitale, interessi e spese, previa applicazione dello scoperto di polizza”.
Secondo parte appellante le pretese risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti di CP_6 sarebbero infondate, in quanto basate su evento non riconducibile a fatto imputabile alla responsabilità professionale di quest'ultima. In ogni caso il giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere la domanda di garanzia formulata dalla e porre le spese di lite relative al primo CP_6 grado di giudizio a carico degli attori e della Il Tribunale ha riconosciuto ai familiari della CP_6 vittima a titolo di risarcimento delle somme eccessive e fondate su parametri errati, attesa l'effettiva rilevanza del nocumento causato agli stessi. Anche per quanto concerne le spese di lite, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere somme inferiori.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi di appello con cui viene censurato il ritenuto nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della (primo, secondo, CP_3 terzo e quarto motivo dell'appello principale, primo, secondo e terzo motivo dell'appello incidentale della e primo motivo dell'appello incidentale della . CP_6 Controparte_16
27 Gli appellati hanno agito in primo grado iure proprio chiedendo il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.
Va osservato come nei rapporti con il paziente il rapporto ha natura contrattuale, sicché secondo pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 26303/2019). Viceversa per quanto attiene ai danni per perdita del rapporto parentale, come nel caso di specie, la domanda ha natura extracontrattuale, non sussistendo nei confronti dei parenti un rapporto contrattuale con la struttura, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito (Cass. n. 8109/2024, la quale ha sottolineato come nei confronti del congiunto che agisce nei confronti della struttura iure proprio
“non potrebbe, d'altro lato, configurarsi in capo al primo una pretesa azionabile ex art. 1218 c.c., intercorrendo il contratto avente ad oggetto le prestazioni di cura, assistenza e controllo
(esclusivamente tra la struttura e la paziente e al quale, dunque, egli rimane estraneo. La figura dei terzi protetti dal contratto è stata riconosciuta ma eccezionalmente limitata alle sole ipotesi nelle quali l'interesse di cui il terzo è portatore, essendo intimamente connesso all'interesse creditorio così come delineato all'interno del programma negoziale, è, di fatto, con quest'ultimo, identificato”).
Pertanto l'inquadramento della responsabilità nell'alveo di quella contrattuale, come effettuato dal giudice di primo grado, non pare condivisibile. Ne consegue che grava sui congiunti l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “la responsabilità medica, anteriormente alla l. n.
24 del 2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”); criterio di causalità che trova applicazione anche nell'ipotesi
28 di danno ex art. 2043 c.c..
In particolare, per quanto attiene alla fattispecie di omessa diagnosi, come nel caso di specie, il
S.C. ha osservato come “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass. n. 23197/2018; nei medesimi termini Cass. n. 21530/2021).
Pertanto, grava sul danneggiato provare innanzitutto secondo il criterio causale del più probabile che non, che una condotta alternativa avrebbe impedito il verificarsi del lamentato danno;
nesso di causalità ritenuto provato dal giudice di primo grado.
La Suprema Corte ha precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta del medico e, quindi, segnatamente, l'effetto salvifico delle cure asseritamente omesse, deve fondarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto.
Inoltre, si deve evidenziare che nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta o omissione del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4792 del 26 febbraio 2013); se manca o rimane incerta la prova del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 29315/2017).
In linea di fatto la consulenza espletata in primo grado e posta a fondamento della decisione ha dato conto di come dalla cartella clinica della di risulta che la Parte_1 Pt_1 [...]
è giunta al P.S. con ambulanza del 118 il 31.10.2011, alle ore 3.32. Veniva riferita ipotensione CP_3
e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione.
Veniva eseguito un emocromo che evidenziava uno stato anemico e notevole incremento dei globuli bianchi, oltreché glicemia alta;
veniva altresì effettuato un ecg così refertato dal cardiologo:
"Ritmo sinusale regolare. Conduzione AV ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta".
29 La paziente veniva dimessa e rinviata al medico curante alle ore 4.51 dello stesso giorno
31.10.11, con la diagnosi di: "Altro malessere e affaticamento. Disturbo ansioso generalizzato", con prognosi di giorni 3 s.c..
Alle ore 12.16 dello stesso giorno -31.10.11 - la paziente veniva nuovamente trasportata presso Contr il P.S. della , con diagnosi di ammissione :" Insufficienza cardiaca. di CP_9 Parte_1
III grado. IRC. Cardiopatia ischemica. Diabete mellito. Obesità.".
Secondo l'anamnesi:
Giunge trasportata dal 118 in seguito a IR da circa 24 ore, paziente già trattata presso in nostro
PS questa notte, presenza di edemi declivi, paziente diabetica HGT 274, paziente dializzata vedi cartella allegata….Paziente con BPCO, insufficienza renale acuta in trattamento dialitico, obesità grave, pregresso IMA, cardiopatia ischemica, attualmente in trattamento con eskim, lansoprazolo e torvast. Un emogasanalisi delle ore 12.51, evidenziava un pH di 7.08 (v.n. 7,35-7,45), come da grave acidosi, una pO2 di 26 mmHg da grave ipossiemia, BE -15.9 e i Lac ulteriormente aumentati a 12.7 mmol/l, dai 6.5(valori normali fino a 1.5 mmol/l) della notte. I globuli bianchi erano 24.000 con granulociti 85.6%, ulteriormente elevati rispetto alla notte che erano 19.700 (max 10.000. Contr 31.10.11 ore 12.28 Esame Obiettivo paziente bradicardica, all'ecg di III grado.
Condizioni generali estremamente gravi, dispnea grave e grave astenia. Azione cardiaca bradicardica toni parafonici pause mal valutabili, precario compenso di circolo. Sist. Nervoso: Pz in stato di coma.
Ore 12.59 Cardiologica: pz in condizioni cliniche gravi, obesità, diabetica, cardiopatia ischemica, bpco, IRC in terapia dialitica. Giunge in PS con BAV di III grado avanzato con fvm di 36 bpm. In considerazione delle condizioni cliniche, dell'obesità patologica e della NON FRUIBILITA'
DEL SISTEMA VENOSO per precedenti trattamenti dialitici, risulta attualmente impossibile l'impianto di PMK. Inizia terapia con isoprenalina 1 fl in sf 500 cc. Si ricovera in UTIC.
Ore 13.09 peggioramento delle condizioni generali, paziente midriatica torbidamente reattiva agli stimoli verbali e dolorifici, ipotesa, fc 48 bpm. Sat. 98% in O2 terapia a 5l/min.
Ore 13.30 Condizioni in peggioramento, midriasi fissa assenza di riflessi corneali, pa non rilevabile, fc 45/min, sat O2 96%. Ore 14.41 le condizioni permangono molto gravi, pa non rilevabile, fc 45/min. sat. 98%.
Ore 14.50 Entra in UTIC. Pz già valutata in PS. Attualmente la pz è in stato di coma, midriasi fissa, BAV III grado con fc 40 bpm. All'ecocardiogramma eseguito in PS in condizione di urgenza non è stato possibile rilevare alcun parametro anche per l'elevata impedenza acustica del torace della pz. PA 60/?. Prosegue terapia impostata in PS. O2 terapia.
15.30 Persistono condizioni cliniche gravissime. Al monitor ritmo giunzionale a bassa risposta ventricolare FC 30 bpm. Si somministra Atropina 2 fl ev Adrenalina 2 fl ev senza risposta. Ore 15.45
30 Persiste stato di coma FC 24 bpm. Continua terapia.
Ore 16.00 Pz in arresto cardiorespiratorio. Si constata il decesso.
La consulenza espletata in primo grado ha ritenuto una condotta colposa dei sanitari in relazione al primo e al secondo ricovero.
Quanto al primo ricovero secondo la CTU “la causa del ricovero fu un episodio sincopale e ipotensione. Al P.S. fu eseguito un elettrocardiogramma, la cui errata refertazione da parte cardiologo con: “Ritmo sinusale regolare. Conduzione av ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta”, e non un blocco a-v di II grado, ha portato il Medico di Guardia alla dimissione con tre gg di prognosi. Però la collega del P.S. non ha valutato gli altri parametri a sua disposizione, ovvero il notevole incremento dei globuli bianchi 19.7 (max 10), una glicemia elevata a 292 mg/dl ( v.n. 70-110), oltre che la presenza di lattati all'emogasanalisi aumentati Lac 6,5 (valori normali fino a 1.5 mmol/l), che sicuramente facevano pensare a una possibile infezione acuta e a uno scompenso diabetico. Sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici e almeno un rx-torace, per capire la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza, motivi per i quali si era ricoverata”. Pertanto secondo la consulenza è stato valutato erroneamente l'elettrocardiogramma ed inoltre, a fronte di parametri problematici, non sono stati effettuati ulteriori esami.
Relativamente al ricovero successivo, secondo la consulenza “dalle ore 12.28 alle ore 16.00
(constatazione del decesso per arresto cardiorespiratorio), del 31.10.11, la paziente giungeva al P.S. in stato di coma e stranamente non è stata richiesta una consulenza del Rianimatore e soprattutto dalla terapia non compare nessuna terapia per la grave acidosi pH di 7.08 (v.n. 7,35-7,45), come non compare una radiografia del torace alla ricerca del perché della grave ipossiemia pO2 di 26 mmHg (80-100 mmHg), quindi in grave quindi in acidosi scompensata”. Quindi secondo la consulenza in occasione del secondo ricovero sono da censurare l'omessa richiesta di una consulenza del rianimatore e il mancato trattamento della grave acidiosi rilevata dagli esami ematici, oltre che la mancata individuazione di una radiografia al torace al fine di individuare la causa della grave ipossiemia.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari in occasione del primo ricovero e la morte, “considerando che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Dall'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie in ordine allo svolgimento della vicenda clinica della sig.ra si rileva CP_3 che la negligente e imperita assistenza fornita alla paziente ha avuto riguardo specificamente allo stato di sofferenza cardiaca in cui la stessa sicuramente versava, alla luce della corretta rilettura
31 dell'elettrocardiogramma - rivelatore di un BAV di Il grado- e di plurimi valori ematochimici suggestivi di uno scompenso in atto. Per contro, tale sofferenza veniva misconosciuta a causa dell'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma e, anche, a causa della mancata effettuazione di ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardio specifici- opportuni e necessari al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, di un rx torace e di una visita specialistica cardiologica. Atteso che la morte della paziente è incontestabilmente avvenuta per insufficienza respiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, è ragionevole ritenere sussistenti serie ed apprezzabili possibilità che una tempestiva diagnosi della esistenza di un BAV di
II grado e la conseguente somministrazione delle terapie adeguate, al trattamento della sofferenza cardiaca avrebbe con ogni probabilità, consentito alla Sig.ra di superare la fase acuta in CP_3
Cont atto al momento del primo ricovero. Il comprovato aggravamento del rilevato in occasione del secondo accesso al P.S. ha reso in effetti inutili le terapie prestate, dal momento che la situazione si presentava ormai compromessa. La circostanza, poi, che la sig.ra fosse affetta da altre CP_3 patologie, non esclude la sussistenza del nesso di causalità: proprio le condizioni generali della paziente - diabetica, dializzata e obesa- note al personale medico, avrebbero, dovuto indurre a maggiore cautela, sottoponendo la stessa a più approfonditi controlli diagnostici -segnala il ctu che proprio la condizione di diabete avrebbe potuto determinare l'insorgenza di un infarto pur in assenza di sintomi e di dolore- e trattenendola al fine di monitorare l'andamento della sintomatologia accusata. Il fatto che le diagnosi ed i trattamenti omessi siano state riferite proprio alla sofferenza cardiaca patita dalla aggravatasi nelle ore successive alla dimissione sino al decesso, CP_3 induce a ritenere maggiormente probabile la esistenza del nesso causale tra quelle omissioni e la morte, configurandosi la condotta tenuta dai sanitari del tutto adeguata ed idonea a determinare l'evento”. E' stato viceversa escluso il nesso di causalità in relazione al secondo ricovero in quanto ormai la situazione era compromessa.
Gli appellanti censurano l'omessa valutazione della condotta diligente dei sanitari e dalla rilevanza delle gravi patologie che affliggevano la paziente.
Il consulente, sulla base dell'esame dell'elettrocardiogramma, ha dato conto di come la paziente, deceduta per arresto cardio-circolatorio, era affetta al momento del ricovero da blocco a-v di II grado (non diagnosticato) oltre ad avere valori ematici non nella norma, mentre “sarebbe stato più corretto ripetere le analisi e eseguire per lo meno una radiografia del torace per capire il perché dell'aumento dei globuli bianchi e dei lattati, probabile segno di infezione acuta;
inoltre l'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma, con ritmo sinusale, anzichè blocco atrio-ventricolare di II grado, ha fatto in modo che non sia stato effettuato un monitoraggio elettrocardiografico al fine di capire se già ci fosse l'indicazione all'impianto di pace-maker già al primo ricovero”.
32 Il CTU rispondendo alle osservazioni del CTP dell'appellante principale, ha ribadito che si era dinanzi ad “una grave cardiopatia scompensata che richiede immediato ricovero. L'aumento dei lattati può esserci nei pazienti diabetici, ma associato all'incremento dei globuli bianchi, sicuramente propende per una ipotesi diagnostica verso una grave infezione. Inoltre c'era la perdita di coscienza che sicuramente portava a una maggiore attenzione nella lettura dell'elettrocardiogramma, che sicuramente è stata non corretta”.
Va inoltre richiamata la consulenza del PM, sicuramente valutabile nel presente giudizio secondo consolidato orientamento della S.C. anche nei confronti di soggetti terzi, essendo garantito il contraddittorio nel giudizio civile (da ultimo Cass. n. 309298/2023 secondo cui “la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”).
Tale consulenza che ha ritenuto una condotta colposa del sanitari in occasione del primo ricovero in quanto hanno erroneamente interpretato il tracciato dal quale risultava un blocco atrioventricolare II grado – che avrebbe dovuto essere interpretato considerando la possibilità di una sopravvenuta ischemia/infarto del miocardo e/o di un disturbo elettrolitico eventualmente da confermare con esami ematici;
il che non ha consentito il necessario monitoraggio della paziente, la diagnosi del disturbo del ritmo (metalobica, su base ischemica o altro) e l'eventuale intervento per rimuovere le cause o impiantare uno stimolatore cardiaco temporanea anche considerando le reali oggettive condizioni di difficoltà (obesità grave, difficoltà degli accessi venosi, condizione di ipotensione).
Pertanto gli elementi acquisiti portano univocamente a ritenere una condotta colposa in relazione al primo ricovero.
Quanto alle cause che hanno condotto alla morte, secondo la consulenza del PM, in assenza di esame autoptico non è possibile stabilire con certezza quale sia la causa prevalente. Il consulente ha poi osservato “va ricordato infatti che la paziente era affetta da diverse patologie gravi che possono avere agito sinergicamente (diabete mellito, insufficienza renale, cronica cardiopatia ischemica, obesità patologica). Sicuramente nei pazienti con insufficienza renale cronica soprattutto se diabetici le malattie cardio-cerebro-vascolari rappresentano la causa principale del decesso. Se la paziente abbia avuto un infarto del miocardio o di un'ischemia cerebrale da bassa gittata (visto il disturbo del ritmo cardiaco) ovvero un tamponamento cardiaco da cospicuo versamento periodo caldo non è possibile da stabilire con il solo esame della documentazione clinica. …In ogni caso nulla rileva la mancanza di diagnosi di morte certa essendo comunque la stessa da ricondurre ad una
33 un'insufficienza cardio respiratoria terminale in soggetto con blocco atrioventricolare completo da porre in nesso causale con la condotta professionale censurabile del sanitario di turno nella notte del 31 ottobre...” Secondo tale consulenza in ogni caso “non è possibile definire con certezza se la terapia ove effettuata avrebbe potuto evitare il decesso della signora stante complesso CP_3 quadro morboso presentato dalla stessa pur tuttavia un corretto iter diagnostico terapeutico avrebbe comunque verosimilmente aumentato le chance di sopravvivenza della donna”.
Secondo la CTU espletata in primo grado “le condizioni cliniche erano talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale”.
Alla luce della consulenza espletata in primo grado e della perizia del PM gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la ritenuta condotta colposa e l'evento morte, non parendo sul punto condivisibili i rilievi del giudice di primo grado, che ha disatteso in modo del tutto apodittico alla CTU. D'altronde il rilievo del giudice di primo grado secondo cui le patologie avrebbero imposto una maggiore cautela attiene più propriamente alla colpa che al nesso di causalità.
Innanzitutto sia la consulenza espletata in primo grado che la perizia del PM non consentono di individuare la causa dell'arresto cardio circolatorio (secondo la perizia del PM che non è possibile affermare che la paziente “abbia avuto un infarto del miocardio o di un'ischemia cerebrale da bassa gittata (visto il disturbo del ritmo cardiaco) ovvero un tamponamento cardiaco da cospicuo versamento periodo caldo”).
Ulteriormente, secondo entrambe le consulenze la situazione della paziente, affetta da gravi patologie (diabete mellito, insufficienza renale, cronica cardiopatia ischemica, obesità patologica) al momento dell'accesso al pronto soccorso era gravissima (all'atto del ricovero al PS veniva riferita ipotensione e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione).
Rilevato che la valutazione del nesso di causalità va effettuata sulla base di un ragionamento controfattuale fondato sul “più probabile che non”, va evidenziato come secondo la consulenza espletata in primo grado le “condizioni cliniche erano talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale”, mentre secondo la perizia del PM “non è possibile definire con certezza se la terapia ove effettuata avrebbe potuto evitare il decesso della signora stante complesso quadro morboso presentato dalla stessa CP_3 pur tuttavia un corretto iter diagnostico terapeutico avrebbe comunque verosimilmente aumentato le chance di sopravvivenza della donna”.
Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che secondo una valutazione
34 probabilistica la condotta corretta (di diagnosi del blocco atrioventricolare II grado e di adozione delle conseguenti misure) avrebbe impedito l'evento morte, portando piuttosto a ritenere che avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza. E sul punto va ricordato come la domanda di risarcimento del danno per lesione al diritto alla salute attiene ad un bene ontologicamente diverso da quello afferente alla lesione della perdita di chance (cfr. da ultimo Cass. n. 2892/2024), che non è stata fatta valere da parte attrice.
Ne consegue che i motivi in esame dell'appello principale e di quelli incidentali devono ritenersi fondati, dovendo, in assenza della prova del nesso di causalità, essere rigettata la domanda attorea, assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento degli appelli consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi.
Le peculiarità del caso all'esame, la complessità dell'accertamento del nesso di causalità a fronte di profili di colpa giustifica la compensazione delle spese dei due gradi.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nonché sull'appello incidentale proposto da e da Parte_2 CP_6 avverso la sentenza n. 8082/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: Controparte_8 accoglie l'appello principale e quelli incidentali, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3 compensa le spese dei due gradi tra le parti;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il presidente est.
LI AR
35
Sezione VI civile
R.G. 3503/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. LI AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BALDUINI MARIA ESTER avv. Aversa sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAROLI ENRICO MARIA avv. Caroli Letizia sost.
Controparte_2
Avv. DI NARDO GIUSEPPE
Avv. PELLEGRINI MARCO pres.
AVV. CAROLI ENRICO MARIA
Controparte_3
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
Controparte_2
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
AVV. PELLEGRINI MARCO pres.
AVV. DI NARDO GIUSEPPE
VITTORIA Controparte_4
1 Avv. SPINELLI GIORDANO TOMMASO avv. Massa sost.
Controparte_5
Avv. CAROLI ENRICO MARIA avv. Caroli Letizia sost.
CP_6
Avv. RUBINO ROSSELLA pres.
AVV. CONCETTI
[...]
[...]
Controparte_7
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
LA IC
Avv. CAROLI ENRICO MARIA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LI AR
RA AN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa LI AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 a cui sono riuniti i n. 3570/2019 e 3504/2019, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Balduini IA Ester (C.F. n. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Misurina 80 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_5
), (C.F. ), IC C.F._3 Controparte_1 C.F._4
LA (C.F. , (C.F. C.F._5 Controparte_7
), e (C.F. , C.F._6 Controparte_3 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma via Fabio Massimo, 60 presso lo studio dell'Avv. Caroli Enrico
IA (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta delega apposta in calce C.F._8 all'atto di citazione introduttivo in primo grado;
APPELLATI
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Di Nardo Giuseppe (C.F. ) C.F._9
3 nonché dall'Avv. Pellegrini Marco (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._10
i loro studi in Aprilia (LT) alla Via degli Olivi n. 62, giusta delega in atti;
APPELLATO
E
(c.f. e p.i. ), elettivamente domiciliata Controparte_8 P.IVA_2 in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio dell'Avv. Spinelli Tommaso Giordano (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._11
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_6 C.F._12
IN EL (C.F. e TT HE (C.F. , C.F._13 C.F._14 ed elettivamente domiciliata in Roma presso il loro studio, in via Antonio Gramsci n. 7, giusta delega in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I e i di cui in epigrafe, rispettivamente coniuge, figlie e due fratelli di CP_2 CP_3 [...]
, convenivano in giudizio la Persona_1 Controparte_9 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito delle cure asseritamente inadeguate alle quali veniva sottoposta in occasione dell'accesso al Persona_1 pronto soccorso in data 31 ottobre 2011, cure che nella prospettazione degli attori avevano causato la morte della loro congiunta.
Si costituiva contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto;
CP_6 proponeva domanda di regresso nei confronti della allegandone la esclusiva Parte_1 responsabilità. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_8
propria, compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, per essere da questa manlevata.
[...]
Si costituiva altresì la che a sua volta contestava il fondamento della domanda e Parte_1 segnatamente allegava l'insussistenza del nesso di causalità tra le cure prestate e il decesso della
[...]
essendo la paziente affetta da plurime patologie pregresse. Formulava anch'essa domanda di CP_3 regresso nei confronti della CP_6
La si costituiva non contestando la sussistenza della copertura Controparte_8 assicurativa, salvo le franchigie di polizza;
invocava l'operatività a secondo rischio. Nel merito, si associava alle difese della propria assicurata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8082/2019, pubblicata in data 15/04/2019, così statuiva:
“dichiara tenuti e condanna e la CP_10 Controparte_11
[...] in solido al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: - In favore di
[...] CP_2
€ 271.600,00; - In favore di e LA CA € 223. 100,00 ciascuna;
[...] Controparte_1
- In favore di € 232.800,00; - In favore di e Controparte_5 Controparte_7 CP_3
€ 106.700,00 ciascuno, oltre agli interessi per ritardato pagamento su tali importi
[...] determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuta e condanna
[...]
a manlevare delle somme versate in favore degli attori in Controparte_8 CP_6 esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese, previa applicazione dello scoperto di polizza;
- dichiara il diritto di regresso della nei confronti della per tutte le CP_6 Parte_1 somme eventualmente corrisposte agli attori in virtù della presente sentenza nella misura del 60%; - dichiara il diritto di regresso della nei confronti della per tutte le somme Parte_1 CP_6 eventualmente corrisposte agli attori in virtù della presente sentenza nella misura del 40%; - dichiara tenuti e condanna e la CP_6 Controparte_12 in solido al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 1.466,00 di spese
[...] ed € 21.387,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre ad € 5.870,00 per compensi per il solo
; spese distratte in favore dell'avv. Enrico Caroli dichiaratosi antistatario, Controparte_2 limitatamente alle prime due voci e con esclusione dei compensi liquidati in favore del solo CP_2
; -compensa le spese di lite tra e .; - pone
[...] CP_6 Controparte_8 definitivamente a carico di tutte le parti convenute in solido le spese di ctu”.
La sentenza è motivata come segue.
“All'esito della CTU espletata ed alla luce della documentazione prodotta può ritenersi accertato quanto segue.
La storia clinica.
Si rileva dalla cartella clinica della di che la sig.ra Parte_1 Pt_1 [...] giungeva al P.S. con ambulanza del 118 il 31.10.2011, alle ore 3.32. Veniva riferita CP_3 ipotensione e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione. Veniva eseguito un emocromo che evidenziava uno stato anemico e notevole incremento dei globuli bianchi, oltreché glicemia alta;
veniva altresì effettuato un ecg così refertato dal cardiologo: "Ritmo sinusale regolare. Conduzione AV ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta". La paziente veniva dimessa e rinviata al medico curante alle ore 4.51 dello stesso giorno 31.10.11, con la diagnosi di: "Altro malessere e affaticamento. Disturbo ansioso generalizzato", con prognosi di giorni 3 s.c.. Rileva il ctu che il cardiologo che effettuava l'ecg erroneamente refertava come ritmo sinusale un tracciato che
5 evidenziava, invece, un blocco atrio-ventricolare di II grado;
l'errata refertazione da parte del cardiologo portò alla precoce dimissione.
Peraltro osserva l'ausiliario che gli altri parametri a disposizione della dott.ssa medico CP_6 di guardia in servizio presso il pronto soccorso, avrebbero in ogni caso dovuto indurre a maggiore cautela: il notevole incremento dei globuli bianchi, la glicemia elevata, la presenza di lattati all'emogasanalisi, sicuramente facevano pensare a una possibile infezione acuta e a uno scompenso diabetico, sicché sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici e almeno un rx-torace, per capire, la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza, motivi per i quali si era ricoverata. La paziente veniva dunque dimessa alle ore
4.51, solo un'ora e trenta dopo il ricovero. Alle ore 12.16 dello stesso giorno -31.10.11 - la paziente veniva nuovamente trasportata presso il P.S. della , con diagnosi di Parte_1
Cont ammissione :" Insufficienza cardiaca. di III grado. IRC. Cardiopatia ischemica. Diabete mellito.
Obesità.".
La consulenza specialistica cardiologica immediatamente disposta rilevava subito la gravità delle condizioni: l'emogasanalisi evidenziava grave acidosi e grave ipossiemia;
la paziente evidenziava bradicardia all'esame obiettivo, mentre l'elettrocardiogramma deponeva per un "blocco atrio-ventricolare di III grado"; si annotava "condizioni generali estremamente gravi, dispnea grave e grave astenia. Azione cardiaca bradicardica toni parafonici pause mal valutabili, precario compenso di circolo". Veniva, rilevato lo stato di coma;
in considerazione delle condizioni cliniche, dell'obesità patologica e della non fruibilità del sistema venoso per precedenti trattamenti dialitici, risultava impossibile l'impiantò di PMK. Trasferita in UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) alle ore 14.50, cioè a circa due ore dall'indicazione da parte del medico del P. S., la paziente giungeva in condizioni generali molto gravi;
veniva somministrata Atropina e Adrenalina senza risposta e la situazione precipitava rapidamente;
alle 15.45 si verificava arresto cardiorespiratorio e veniva constatato il decesso.
Rileva il ctu che in occasione di tale secondo ricovero la terapia veniva eseguita correttamente quanto alla somministrazione di agenti adrenergici - idonea ad aumentare la frequenza cardiaca e la contrattilità del miocardio stimolando i recettori beta-1- così come correttamente veniva data l'indicazione all'impianto di pace-maker; tuttavia anche in tale circostanza devono ritenersi censurabili sia l'omessa richiesta di una consulenza del Rianimatore, sia il mancato trattamento della grave acidosi rilevata dagli esami ematochimici, - che andava assolutamente corretta con l'infusione di bicarbonati a dosaggi elevati- sia la mancata effettuazione di una radiografia del torace al fine di individuare le cause della grave ipossiemia, indice, congiuntamente all'acidosi, di grave scompenso.
Conclusivamente, rileva il ctu che comunque le condizioni cliniche della de cuius erano ormai
6 talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale. I rilievi dell'Ausiliario nominato nell'ambito di questo procedimento sono del tutto congruenti con le risultanze emerse all'esito della consulenza disposta dal Pubblico
Ministero nel procedimento penale aperto contro ignoti innanzi al Tribunale di Velletri. Sul punto, in ragione delle contestazioni sollevate dalle parti convenute e chiamate circa l'utilizzabilità di tale perizia prodotta da parte attrice, è opportuno evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trami non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consuien4a tecnica svolta in altre sedi civili" (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n. 28855 del 2008), purché "la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione" (Cass. n. 7518 del 2001). In particolare, è stato evidenziato che "il giudice di merito, può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche dì natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente 'acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa" (Cas, sez. lav.. 5 dicembre 2008, n. 28855). Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia. ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (...) ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale" (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384; Id., 30 gennaio 2013, n. 2168).
Alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, emerge in tutta evidenza la piena utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento sopra richiamato, ritualmente prodotta dalla parte attrice con l'atto introduttivo e dunque sottoposta al contraddittorio tra le parti, in assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.
Ebbene il collegio peritale nominato dal PM evidenziava i medesimi profili di censurabilità della condotta dei sanitari della convenuta ed in particolare: In occasione del primo Parte_1 ricovero il referto dell'elettrocardiogramma redatto dall'operatore deponeva erroneamente per
“ritmo sinusale regolare, conduzione AV nei limiti... non sofferenza ischemica acuta", mentre il
7 tracciato dell'elettrocardiogramma mostrava un disturbo di conduzione e la presenza di un blocco atrio-ventricolare di II grado;
La corretta interpretazione del tracciato e la presenza di tale disturbo avrebbe dovuto indurre i sanitari a considerare la possibilità di un eventuale ischemia/infarto del miocardio, e/o di un disturbo elettrolitico, da indagare con ulteriori esami ematici;
Non vennero eseguiti altri esami ematici, in particolare la determinazione degli enzimi miocardio specifici, al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, che avrebbe potuto esordire anche senza dolore vista la condizione di diabete preesistente;
Non venne eseguita una radiografia del torace che avrebbe potuto dare indicazioni circa la presenza di versamento pleurico ed eventualmente pericardico;
Il sanitario del PS non richiese una consulenza specialistica cardiologica che avrebbe con ogni verosimiglianza consentito una corretta lettura del tracciato ECG: in particolare in ordine a tale profilo evidenzia il collegio peritale che la presenza di un disturbo di conduzione cardiaca poteva essere di non agevole lettura per medici privi di specifiche competenze elettrocardiografiche;
In occasione del primo ricovero la paziente venne dimessa dunque troppo precocemente e senza effettuare tutte le indagini necessarie;
Il decesso si verificò per insufficienza cardiorespiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, causalmente connessa agli errori nell'assistenza medica prestata e sopra evidenziati.
La responsabilità.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che per consolidata giurisprudenza maturata a partire dagli anni 90 la responsabilità medica ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nel c.d.
"contatto sociale" ovvero nella "accettazione" del paziente nella struttura, ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d'opera professionale. Da tale natura consegue l'applicazione dei relativi regimi quanto alla ripartizione dell'onere probatorio ed alla prescrizione. Con particolare riferimento all'accertamento del corretto adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06) la stessa deve essere valutata alla stregua del criterio di diligenza posto dall'art. 1176, co.
2° c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore. qualificato ai sensi dell'art. 1176 co. II c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Quanto poi alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, co. II c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la. particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare. Infine, l'obbligazione assunta dal professionista costituisce una
8 obbligazione di mezzi e dunque, il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria. Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova,
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto -o il contatto sociale- e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione causalmente connessa alle cure ricevute, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui» non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01;
n. 20806/09; S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Venendo, infine, alla responsabilità della casa di cura, ovvero dell'ente ospedaliero, deve rilevarsi sul punto che, con la sopra citata pronunzia delle
Sezioni Unite della Cassazione dell'11.01.2008, n. 577, è stato ribadito quanto già ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13953/07): la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra, il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dal paziente può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessari,
9 pur in assenza di un rapporto di lavoro, subordinato, comunque sussistendo un collegamento fra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n.
13066/2004). La casa di cura privata o l'ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dunque dei danni in solido col medico, quand'anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che, l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. E d'altra parte l'interesse del paziente
(che è quello di farsi curare) non rimane appagato con l'apprestamento dei locali, la erogazione dei servizi alberghieri e di assistenza, la messa a disposizione degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, ma riceve integrale soddisfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico;
la unitarietà del risultato finale perseguito implica la necessaria unitarietà dell'obbligazione, seppure a carico di una pluralità di parti (il medico e la casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte, i coordinamento 'delle quali costituisce l'indispensabile momento organizzativo del esecuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore. Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell'intervento, o di accertata responsabilità per-inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dovuta, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno. Tale inquadramento giuridico maturato e consolidatosi nell'arco di oltre un decennio non viene meno a seguito della entrata in vigore della l. n. 189/2012 (c.d. legge "Balduzzi") e della L. n. 24/2017 (c.d. l. "Gelli" di riforma della responsabilità sanitaria), fatta salva la qualificazione della responsabilità dei sanitari ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che agiscano nell'adempimento di una obbligazione assunta direttamente con il paziente. Tanto premesso e venendo al merito della presente controversia, si osserva che alla luce delle risultanze di causa quali sopra evidenziate in punto di fatto e tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili in quanto fondate su un approfondito esame della documentazione in atti e analiticamente motivate, deve ritenersi che le parti convenute non hanno assolto l'onere di provare quanto su di esse gravante con riferimento ai criteri sopra indicati. Ed invero se la costituzione del rapporto contrattuale costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata, non è dato evincere la prova dell'avere i sanitari della Casa di Cura convenuta adempiuto con perizia e diligenza la propria obbligazione, prestando cure mediche corrette ed adeguate alla sig.ra . Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge la Persona_1
10 prova positiva della sussistenza di significativi profili di responsabilità dei medici operanti presso la struttura, anche con riguardo all'operato specificamente posto in essere dalla dott.ssa in CP_6 occasione del primo ricovero, avvenuto tra le ore 3,32 e le ore 4,32 della notte del 31 ottobre 2009.
In particolare, sono ravvisabili sicuri elementi di censura in occasione di tale accesso al PS. - in cui la dott.ssa era medico di guardia (cfr. cartella clinica doc. n. 2 fasc. - quando CP_6 CP_6 fu eseguito un elettrocardiogramma con errata refertazione, che ometteva di segnalare l'esistenza di un blocco atrioventricolare di II grado già in atto, secondo la rilettura concordemente fornita sia dall'Ausiliario nominato in questa sede che dai periti nominati, dal PM nel corso del procedimento penale aperto a seguito del decesso della sig.ra Il referto dell'elettrocardiogramma CP_3 deponeva invece, erroneamente, per "ritmo sinusale regolare, conduzione AV nei limiti.., non sofferenza ischemica acuta". Deve ritenersi che l'errata, rassicurante refertazione compilata dal cardiologo della Casa di Cura che ebbe ad effettuare l'esame strumentale abbia indotto la stessa a sottovalutare l'episodio acuto in atto: la corretta interpretazione del tracciato e la presenza CP_6 ditale disturbo avrebbe potuto e dovuto indurre i sanitari a considerare la possibilità di un eventuale ischemia/infarto del miocardio, e/o di un disturbo elettrolitico, da indagare con ulteriori esami ematici e strumentali che, invece, non vennero eseguiti.
In ogni caso, anche la condotta del medico di guardia dott.ssa non va esente da CP_6 specifiche censure, giacché la stessa non provvedeva a valutare adeguatamente gli altri parametri a sua disposizione, ovvero il notevole incremento dei globuli bianchi, la glicemia elevata, la presenza di lattati all'emogasanalisi aumentati, dati che avrebbero dovuto indurre a maggiori cautele;
in particolare, essendo gli stessi suggestivi di possibile infezione acuta e di scompenso diabetico, sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardiospecifici - al fine di escludere un infarto del miocardio matto, infarto che avrebbe potuto esordire anche senza dolore vista la condizione di diabete preesistente. Ancora, sarebbe stato opportuno disporre almeno un rx-torace, per capire la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza e tale esame avrebbe potuto dare indicazioni anche circa la eventuale presenza di versamento pleurico ed eventualmente pericardico;
infine, anche la richiesta di una consulenza cardiologica avrebbe verosimilmente consentito di ottenere una corretta lettura del tracciato ECG da parte di medico specialistico.
In conclusione, la formulazione della diagnosi in tale primo ricovero non fu dunque corretta e ciò impedì di adottare le opportune e necessarie terapie e di monitorare la paziente che, invece, venne inopportunamente e precocemente dimessa dopo poco più di un'ora, senza effettuare tutte le indagini necessarie.
Quanto poi al secondo ricovero, parimenti sono emersi profili di responsabilità: se, per un
11 verso, la terapia veniva eseguita correttamente quanto alla somministrazione di agenti adrenergici, non veniva prontamente richiesta una consulenza del Rianimatore né veniva trattata la grave acidosi rilevata dagli esami ematochimici;
anche in tale occasione non veniva effettuata una radiografia del torace al fine di individuare le cause della grave ipossiemia, indice, congiuntamente all'acidosi, di grave scompenso. C'è da dire che a questo punto, come rilevato condivisibilmente dal ctu, comunque le condizioni cliniche della de cuius erano ormai talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale.
Il nesso di causalità.
Così accertato l'inadempimento, deve passarsi, all'accertamento del necessario nesso di causalità. Anche sul punto, si premettono i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, che questo giudice condivide. La valutazione della sussistenza del nesso di causalità non può prescindere dal considerazione dei principi recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte con plurime sentenze, che hanno chiarito e precisato i criteri applicabili a tale giudizio, ai quali questo Giudicante ritiene di attenersi. Come è noto il flesso di causalità va inteso come legame eziologico esistente tra l'evento dannoso -quale conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico- ed il comportamento del soggetto;
in quanto tale, esso non è un fatto materiale oggettivamente accertabile bensì un giudizio, frutto di un ragionamento deduttivo mediante il quale si stabilisce una relazione tra due fatti. (Cass. sez. III Civile, ord. 20/02/2018, n. 4024). Con tale pronuncia la Corte ha altresì precisato che in tale prospettiva l'espressione "prova del nesso di causalità" è in verità impropria, dal momento che detto nesso non è in sé provabile né obiettivamente accertabile, perché non costituisce un fatto materiale bensì l'oggetto di un ragionamento deduttivo, mentre ciò che deve essere provato sono quei fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sulla esistenza o l'inesistenza. del nesso causale, prova che può essere anche data con qualsiasi mezzo di prova, non ponendo la legge alcuna limitazione al riguardo: e dunque potranno provarsi con documenti, testimoni, giuramento, confessione e presunzioni semplici. Richiamando, dunque, quanto sopra detto in ordine all'onere della prova, la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso ovvero dei fatti posti a fondamento di tale giudizio, integra onere a carico del danneggiato, "nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque "astrattamente" idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto "in concreto"
l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisii (Cass., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4928; in senso conforme: Id, 29 gennaio 2018, n. 2061; Id.,
15 febbraio 2018, n. 3704; Id., 19 luglio 2018, n. 19204; Id., sez. III,14 novembre 2017, n. 26824).
Quanto poi alla regola di giudizio applicabile, resta fermo il diverso criterio di valutazione
12 applicabile in sede civile ed in sede penale: "il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23575). La citate pronunce precisano e completano il contenuto del principio probabilistico applicabile in sede civile, sicché, posto che vanno considerate conseguenze casualmente legate ad un antecedente solo quelle che, a partire da un fatto, rientrano in una successione normale di eventi -con la precisazione che tale normalità consiste in una probabilità accettabile che un dato evento ne produca in altro- la sussistenza ditale 'probabilità è rimossa alla valutazione del Giudice di merito, chiamato ad individuai-ne l'esistenza non in ragione di criteri meramente quantistici o meccanici, ma sulla base della attenta valutazione e specifica valorizzazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali comprovate nel giudizio in questione. In questo senso, "Il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile. La ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè, non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto (Cass. III,
27/07/2011, n. 15991): la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente, alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa) ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto. (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. 27/03/2017
n° 7862). Quanto esposto è stato sinteticamente ed efficacemente ribadito da Cass. sez. III Civile, ord. 20/02/2018, n. 4024 cit. che ha ribadito i seguenti principi: (a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa noi in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle del caso concreto;
(c) anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause
13 fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (cfr.: Sez. U, Sentenza n.
576 del 11/01/2008; Sez U, Sentenza n.. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008;
Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre "meno improbabili cause"; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l'affermazione del principio della
"probabilità relativa", ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
e soprattutto
.Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. "probabilità relativa", non la probabilità statistica). Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del. giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (così già
Sez. 3, Sentenza n.23933 del 22/10/2013).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa quali sopra evidenziate in punto di fatto e tenuto conto che le conclusioni del CTU appaiono attendibili, in quanto fondate sull'esame della documentazione in atti e adeguatamente motivate, ritiene questo giudice che, alla stregua del criterio del "più probabile che non" deve ritenersi provata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari operanti presso la struttura convenuta è il decesso, considerando che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.
Dall'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie in ordine allo svolgimento della vicenda clinica della sig.ra si rileva che la negligente e imperita assistenza fornita alla paziente ha avuto CP_3 riguardo specificamente allo stato di sofferenza cardiaca in cui la stessa sicuramente versava, alla luce della corretta rilettura dell'elettrocardiogramma —rivelatore di un BAV di Il grado- e di plurimi valori ematochimici suggestivi di uno scompenso in atto.
Per contro, tale sofferenza veniva misconosciuta a causa dell'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma e, anche, a causa della mancata effettuazione di ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardio specifici- opportuni e necessari al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, di un rx torace e di una visita specialistica cardiologica. Atteso che la morte della paziente è incontestabilmente avvenuta per insufficienza respiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, è ragionevole ritenere sussistenti serie ed apprezzabili possibilità che una tempestiva diagnosi della esistenza di un BAV di II grado e la conseguente somministrazione delle terapie adeguate, al trattamento della sofferenza cardiaca avrebbe con ogni probabilità, consentito alla Sig.ra di superare la fase acuta in atto al CP_3
14 Cont momento del primo ricovero. Il comprovato aggravamento del rilevato in occasione del secondo accesso al P.S. ha reso in effetti inutili le terapie prestate, dal momento che la situazione si presentava ormai compromessa.
La circostanza, poi, che la sig.ra fosse affetta da altre patologie, non esclude la CP_3 sussistenza del nesso di causalità: proprio le condizioni generali della paziente - diabetica, dializzata e obesa- note al personale medico, avrebbero, dovuto indurre a maggiore cautela, sottoponendo la stessa a più approfonditi controlli diagnostici - segnala il cm che proprio la condizione di diabete avrebbe potuto determinare l'insorgenza di un infarto pur in assenza di sintomi e di dolore - e trattenendola al fine di monitorare l'andamento della sintomatologia accusata. Il fatto che le diagnosi ed i trattamenti omessi siano state riferite proprio alla sofferenza cardiaca patita dalla CP_3 aggravatasi nelle ore successive alla dimissione sino al decesso, induce a ritenere maggiormente probabile la esistenza del nesso causale tra quelle omissioni e la morte, configurandosi la condotta tenuta dai sanitari del tutto adeguata ed idonea a determinare l'evento.
Liquidazione del danno da perdita parentale.
I convenuti devono pertanto essere condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni attori. Si osserva al riguardo, preliminarmente, che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata: si rammenta che la legittimazione attiva e passiva, che consiste nella titolarità del diritto ad agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, deve essere valutata con riferimento alla prospettazione fatta dall'attore e prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
tale accertamento, pertanto, che può e deve essere effettuato dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve riferirsi, nel lato attivo, alla astratta coincidenza tra il soggetto che è affermato soggetto attivo di quel diritto ed il soggetto. che propone la domanda, mentre l'accertamento della effettiva titolarità
-attiva e passiva-, del rapporto deve essere valutata in sede di merito (cfr. Cass. nn. 14468/2008 e
6132/2008). Nel caso di specie, gli odierni attori prospettano la sussistenza della propria pretesa risarcitoria in qualità, rispettivamente, di marito, figlie e fratelli di . Si osserva che Persona_1 gli attori hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulta che gli stessi nelle rispettive qualità sopra indicate sarebbero gli unici eredi legittimi di . E' ben Persona_1 nota la pronuncia della Suprema Corte che, con sent. S.U. n. 12065 del 29/05/2014 secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli arti. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede e tantomeno del rapporto parentale- esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
in particolare, la decisione in parola riguarda il caso specifico della riassunzione, riferendosi alla necessità che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio;
lo
15 riassuma a seguito di interruzione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima v, soprattutto, affermandosi la necessità che il giudice, ove la stessa sia prodotta, valuti adeguatamente anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma. 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità ditale contestazione, strettamente correlato e proporzionato. al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. Ebbene alla luce di quanto eccepito, si rileva che nel caso di specie, alla luce dei complessivi elementi probatori acquisiti agli atti;
può dirsi raggiunta la prova del rapporto parentale vantato, alla luce della documentazione prodotta e delle contestazioni del tutto generiche sollevate. Venendo dunque alla liquidazione del danno da perdita parentale, si rammenta che in relazione al danno sofferto per la perdita di un congiunto, il danno risarcibile è valutato alla luce della nota statuizione della Corte di legittimità (Cass. Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972), che ha definito in particolare i limiti e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre premettere che trattandosi nel caso di specie di danno da fatto illecito costituente (anche solo, astrattamente: Cass. S.U. 6651/.1982) reato, il danno morale iure proprio è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.p., quale "danno non patrimoniale". Nel caso in esame, peraltro, anche a prescindere dalla esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29, 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno, da lesione del rapporto parentale. Nell'ipotesi di cui trattasi, quindi, deve essere risarcito il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti per la perdita del loro congiunto, ricorrendo entrambi i presupposti previ dalla legge per la liquidazione dello stesso, in quanto il fatto illecito costituisce reato e, comunque, ha leso interessi costituzionalmente rilevanti. L'esistenza del danno deve ritenersi nel caso di specie provata in base alla natura del vincolo familiare "dei ricorrenti con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2727 c.c.. Per la concreta liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si terrà conto di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale derivante da fatto illecito del terzo, che, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e può compiersi solo con il ricorso all'equità, tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto al fine di adeguare l'equivalente pecuniario all'oggettiva entità del danno. Già da tempo la
Suprema Corte ha affermato che occorre tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale
16 dei diversi profili, precisando tuttavia che è onere della parte che richiede il risarcimento fornire tutti gli elementi per rendere il risarcimento più aderente al caso concreto (Cass. n.8827/2003).Tanto premesso, si reputa di poter applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, che fanno riferimento ad un sistema "a punti" che tiene conto dei seguenti fattori: 1) rapporto di parentela o di coniugio tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
2) età della vittima ed età del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) la convivenza tra la vittima ed, il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite. Nel caso in esame il danno è lamentato dal coniuge e dalle figlie vittima, all'epoca dell'evento rispettivamente di anni 74, 48
( ), 45 (CA) e 32 ( ), nonché dai fratelli, di anni 73 ( ) e 68 ( ); CP_1 CP_5 CP_7 CP_3 solo il coniuge risulta convivente all'epoca dei fatti. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei criteri descritti, tenuto adeguatamente, conto della specifica incidenza dell'evento luttuoso nel complesso del esistenzialità delle persone coinvolte, si stima equo liquidare i seguenti importi a titolo risarcimento del danno non patrimoniale: - per , marito convivente, Controparte_2 la somma di € 271.600,00; - . per e LA CA, figlie non conviventi, la Controparte_1 somma di € 223.100,00 ciascuna;
-, per , figlia non convivente, la somma di € Controparte_5
232.800,00; - per e , fratelli non conviventi, la somma di Controparte_7 Controparte_3
€ 106.700,00 ciascuno. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti ai ricorrenti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/9. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale, dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo ditale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente ai momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art
2056, co 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta, a titolo di lucro cessante facendo riferimento -in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente. remunerativo della somma- al tasso medio. di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc. ) e al tasso di inflazione secondo i coefficienti ISTAT ed applicando così un ulteriore 2,5% annuo;
in applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso verrà
17 calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento alla valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito, provvedendo di volta in volta ad adeguare il valore del capitale utilizzando i coefficienti ISTAT relativi a ciascuno dei periodi in questione. Il medesimo calcolo viene effettuato sulla somma complessivamente dovuta dall'epoca dell'evento dannoso al momento della corresponsione degli anticipi e sulle somme residue dal momento della corresponsione degli anticipi ad oggi. Null'altro compete ai ricorrenti e non si ritiene sussistano lacune residue di tutela pe pregiudizi diversi da quelli riconosciuti essendosi tenuto conto in sede di liquidazione 1 danno non patrimoniale di tutte le componenti del danno da perdita del rapporto parentale.
Regresso.
Venendo alla ripartizione interna della responsabilità tra i diversi corresponsabili, si rammenta che in virtù del principio di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2055 c.c., la gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo, ha rilevanza solo ai. fui della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i responsabili e che il giudice di merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori solidali ex art. 1299 c.c. abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri
(Cas. n. 26537/07). E' appena il caso di ricordare, inoltre, che il regresso potrà essere esercitato solo a condizione che colui che agisce abbia provveduto all'estinzione dell'obbligazione solidale mediante adempimento (Cass. n. 297/94). Nel caso di specie, ciascuno dei convenuti ha chiesto tale accertamento. Orbene, alla luce di quanto precedentemente detto e delle risultanze della ctu, si riscontra una responsabilità diretta della dott.ssa in ordine all'omesso svolgimento dei più CP_6 opportuni approfondimenti diagnostici e tali gli ulteriori esami ematochimici, l'rx torace e la richiesta di visita specialistica cardiologica, oltre all'impropria, inopportuna dimissione;
peraltro non può tacersi che l'errore di altro personale della struttura nella refertazione dell'elettrocardiogramma ha senz'altro indotto la stessa in errore incolpevole, consentendo CP_6 alla stessa di confidare in un risultato rassicurante;
peraltro, è stato evidenziato dal collegio peritale nominato dal PM che la presenza di un disturbo di conduzione cardiaca poteva essere di non agevole lettura per medici privi di specifiche competenze elettrocardiografiche, quale la dott.sa Si CP_6 ritiene, pertanto, di determinare nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40% la quota di responsabilità a caricò della struttura e a carico della dott.ssa in ragione della diversa CP_6 incidenza causale dei profili di responsabilità evidenziati in ordine alla determinazione dell'evento lesivo. Pertanto, i convenuti avranno diritto di regresso ciascuno nei confronti dell'altra nella misura indicata, per le somme che dovessero pagare agli attori, subordinatamente alla dimostrazione
18 dell'avvenuta solutio, esigendo l'azione di regresso l'avvenuto pagamento del credito da parte del debitore solidale. Garanzia assicurativa.
Non essendo in contestazione la sussistenza e l'operatività del contratto di assicurazione, la convenuta deve essere manlevata di quanto condannata a pagare alla parte attrice, dalla CP_6
società di assicurazione chiamata in causa, salvo applicazione dello Controparte_8 scoperto del 10% di cui all'art.23 CGP.
In merito alla circostanza per cui l'assicurazione sarebbe limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivatagli da solidarietà bisogna precisare che la recente giurisprudenza in tema di assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto,
"l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il. tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità, posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità" (vedi Cass. n. 8686 del 31/05/2012, n. 20322 del 20/11/2012).
Le spese tra gli attori e le parti convenute seguono la soccombenza;
sono compensate tra la e la compagnia di assicurazione chiamata in causa, tenuto conto della legittimità della CP_6 chiamata ed atteso che le difese sono state in buona sostanza relative alla domanda principale e non alla domanda di garanzia;
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di tutte le parti convenute in solido”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
[...] in funzione di Giudice di secondo grado, 1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto o, in ogni caso, sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente giudizio;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8082/2019 pubblicata il
15.04.2019, accogliere tutte le conclusioni rassegnate attraverso la comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio di primo grado, qui intese come trascritte. Per l'effetto, in accoglimento delle domande rassegnate nel giudizio di primo grado, rigettare la domanda proposta dai sig.ri , CA LA, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 [...]
e perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. CP_3 Controparte_7
19 3. In via gradata: ridurre le pretese risarcitorie dei sig.ri Controparte_2 Controparte_1
, CA LA, e nei limiti in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_7 cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla scrivente appellante. Sempre in via gradata ed in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la responsabilità dei fatti sia ascrivibile in via esclusiva alla Dott.ssa CP_6
e condannare la medesima a tenere indenne e rivalere la Controparte_14
di tutte le somme che dovessero essere eventualmente riconosciute agli appellati
[...] attori in primo grado 4. In via istruttoria: chiede disporsi il rinnovo della Consulenza Tecnica di
Ufficio per le causali esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
, , CA LA, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_7
e si sono costituiti formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la
[...] Controparte_3
Ecc.ma Corte d'Appello rigettare i gravami, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con la vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario ex art. 93 c.p.c.”. si è costituito anche da solo formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
ha proposto autonomo appello (nel procedimento iscritto al n. R.G. 3504/2019) CP_6 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria impugnazione ed istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza n. 8082/19 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, sez. 13°, in data 09.04.20 19 e pubblicata il 15.04.2019, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
8082/2019, e all'esito: A)in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può ravvisarsi nei comportamenti tenuti dalla dottoressa nell'accadimento dell'evento CP_6 occorso alla signora in occasione del suo ricovero presso la Casa di Cura Sant'Aima Persona_1
- Policlinico Città di Pomezia stante la comprovata diligenza e perizia posta in essere, mancanza di responsabilità ed esclusione del nesso causale e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellati. B) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento integrale della domanda ridurre la quota di responsabilità
a carico della dottoressa stabilita dalla sentenza impugnata, nella misura del 40%, CP_6 stante il provato comportamento colposo tenuto da altro personale medico specialistico della
[...]
, con conferma della condanna di manleva della Parte_2
20 Con condanna alla refusione delle spese e del compenso professionale Controparte_8 per la difesa nella presente procedura, in osservanza delle emanate tabelle professionali. In via istruttoria, occorrendo si chiede che vengano disposti i mezzi istruttori articolati nei termini nel giudizio di grado e non ammessi”.
Anche ha proposto autonomo appello (n.r.g. 3570/2019) Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: a) in linea preliminare: sospendere, per i motivi suesposti, la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza n. 8082/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma, ricorrendone i presupposti di legge;
b) in linea principale e nel merito: in accoglimento del proposto appello, riformare, per tutti i suesposti motivi, la sentenza n. 8082/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 9 aprile 2019, pubblicata il 15 aprile 2019 e notificata il giorno 16 aprile 2019. In ogni caso, respingere qualsivoglia domanda proposta nei confronti della società esponente, perché irrituale, inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali ex D.M. n. 55/2014, del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.; c) in linea subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Dr.ssa e di operatività della garanzia assicurativa invocata dalla CP_6 medesima, dichiarare la deducente tenuta alla relativa manleva entro i pattuiti limiti contrattuali e, quindi, anche quello del massimale unico della polizza n. 633.014.000904056, pari ad € 500.000,00, nonché, previa conferma dell'applicazione del previsto scoperto, comunque limitare la stessa garanzia assicurativa alla quota di pertinenza dell'assicurato nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti corresponsabili. Fermo accertare e dichiarare l'efficacia e la conseguente applicazione della Condizione Particolare K) che prevede l'operatività della precitata polizza a “secondo rischio”. Con conseguente rigetto di ogni avversaria maggiore e/o diversa domanda. Con parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (da liquidare, in misura minore, in favore degli istanti) e, per converso, con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 14 D.M.
127/2004, e compensi (in favore della società appellante) relativi al presente grado di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A.; d) in linea ulteriormente subordinata: rigettare, comunque, le domande formulate dalla Dr.ssa con la propria memoria in data 13 marzo 2014, contenenti la declaratoria CP_6
(di cui al punto C) di condanna della a manlevare e tenere indenne la Controparte_8 predetta per le somme che la medesima assicurata fosse tenuta a corrispondere alla
[...]
ovvero a restituire od anticipare a quest'ultima, Parte_2 poiché inammissibili nel rito ed infondate nel merito. Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali ex D.M. n. 55/2014, del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.; e) in linea istruttoria: 1) ordinare alla ex art. 210 Parte_2
21 c.p.c., l'esibizione della polizza dalla medesima stipulata a garanzia della responsabilità del personale medico (e, quindi, anche in favore della Dr.ssa , trattandosi di documento CP_6 idoneo a consentire la cognizione dell'ambito della garanzia prestata per la responsabilità civile del predetto medico e, nel contempo, l'esatta collocazione di tale garanzia assicurativa rispetto a quella prestata dalla per le suesposte ragioni;
2) disporre il rinnovo della Controparte_8
C.T.U. al fine di accertare l'effettiva causa del decesso della Sig.ra e, comunque, Persona_1
l'idoneità delle cure prestate alla predetta. Salvis iuribus”.
All'udienza del 16/10/2019 è stata disposta la riunione dei tre procedimenti.
Con ordinanza del 5.11.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto dalla Parte_3
è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Insufficiente ed illogica motivazione della sentenza per non avere il Tribunale correttamente applicato i principi giuridici in materia di responsabilità medica, in punto di accertamento del nesso di causalità tra trattamento sanitario ed exitus. La sentenza è in primo luogo errata in quanto il Tribunale ha omesso di dare adeguato rilievo al principio di incertezza sule cause del decesso.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto il decesso della causalmente riconducibile alla CP_3 condotta omissiva dei sanitari della casa di cura Nello specifico l'appellante evidenzia che CP_9 sia il CTU del giudizio civile, sia i consulenti tecnici del P.M. nelle perizie espletate non hanno considerato le gravi e diverse patologie che affliggevano la paziente. L'azione sinergica di dette problematiche cliniche avrebbe potuto contribuire al verificarsi dell'evento lesivo, la cui causa rimarrebbe ignota non avendo i periti provveduto ad indagare adeguatamente in merito. La
[...]
lamenta dunque la violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., in quanto il giudice di prime CP_9 cure non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano l'onere della prova in tema di nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e il verificarsi dell'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sotto altri profili: insufficiente, illogica ed errata motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari della ed il decesso della sig.ra Controparte_9 [...]
Errata applicazione dei principi giuridici in punto di accertamento del nesso di causa ed CP_3 errata interpretazione delle risultanze della CTU civile”, l'appellante si duole dell'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in materia di accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo occorso La sentenza impugnata CP_3
22 sarebbe viziata da illogicità in quanto emessa in assenza di un approfondimento relativo alla presunta efficacia salvifica della condotta alternativa dovuta e non attuata dai sanitari della Casa di cura.
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe omesso di indagare puntualmente la reale incidenza di una ipotetica condotta alternativa corretta posta in essere dai medici sulla compromessa situazione clinica della paziente, accertata anche dalle perizie espletate in fase istruttoria.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.: Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio ai fini dell'accertamento del nesso causale e della colpa. Erroneità della sentenza perché il Tribunale si è irragionevolmente discostato dagli esiti della CTU civile, ha interpretato in maniera errata la CTU civile e ha inter alia fondato la decisione su una perizia illogica e contraddittoria redatta dai consulenti del PM.”, l'appellante si duole dell'errata interpretazione, da parte del giudice di prime cure, degli esiti degli elaborati peritali predisposti nella fase istruttoria del primo grado di giudizio in sede civile e penale. Da un corretto esame degli stessi emergono le gravi comorbilità che affliggevano la già dal primo CP_3 ricovero, la cui gravità non si sarebbe attenuata praticando un trattamento sanitario adeguato. Secondo parte appellante, inoltre, il Tribunale avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni della consulenza tecnica espletata in sede civile. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente agito violando i principi concernenti la valutazione delle prove, non fornendo adeguata motivazione in merito alla scelta di fondare la propria decisione sull'esito della perizia predisposta in sede penale. A detta della tale perizia, comunque contraddittoria ed inattendibile, non avrebbe Controparte_15 alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio perché compiuta in assenza di contraddittorio tra le parti. Parte appellante ribadisce poi come entrambe le consulenze non abbiano individuato con esattezza la causa del decesso e l'effettiva incidenza della eventuale corretta condotta sanitaria sul complesso quadro morboso che presentava la paziente.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Erroneità della sentenza che ha acriticamente recepito le osservazioni della CTU in punto di responsabilità”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, nell'attribuire la responsabilità del decesso della alla e alla ha recepito acriticamente le conclusioni del CP_3 Controparte_9 CP_6
CTU civile e dei consulenti del P.M. Il Tribunale, a detta di parte appellante, non avrebbe considerato che l'esecuzione degli ulteriori esami diagnostici e strumentali contestata ai sanitari della Parte_1 non avrebbe comunque potuto incidere sul complesso quadro clinico della paziente.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
– errata applicazione dei principi sull'onere della prova circa i fatti costitutivi della domanda in relazione alla prova del rapporto parentale” l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c.
e dell'art. 115 c.p.c.. Al momento della costituzione in giudizio, infatti, gli attori non avrebbero
23 provveduto a fornire prova della sussistenza del rapporto di parentela con la paziente deceduta. Tale omissione sarebbe proseguita anche nel corso del giudizio, nonostante le contestazioni sollevate dalla
La domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale Controparte_9 proposta dagli attori, quindi, difetterebbe di un primario elemento costitutivo. A detta di parte appellante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non avrebbe efficacia probatoria e non sarebbe comunque corroborata dai “complessivi elementi probatori acquisiti agli atti” riscontrati dal
Tribunale di primo grado.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 2055 e 1299 c.c. Erroneità della sentenza in punto di graduazione della colpa tra la e la Dott.ssa Controparte_9 CP_6 nonché in punto di pronuncia sulle reciproche azioni di regresso spiegate dalle parti”, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle reciproche azioni di regresso formulate dalla CP_9
e dalla Dott.ssa Nello specifico rappresenta la violazione dell'art. 2055 c.c. e
[...] CP_6 dei principi in materia di graduazione della colpa. Il Tribunale, infatti, ha accolto l'azione di regresso della casa di cura contro la limitatamente alla misura del 40% (anziché del 100% come invece CP_6 richiesto) e quella proposta dalla nella misura del 60%. Tale erronea ripartizione è dovuta al CP_6 fatto che la sarebbe stata indotta in errore incolpevole dalla errata refertazione del tracciato CP_6
ECG da parte di altro medico della . Tuttavia, secondo parte appellante, la sarebbe Parte_1 CP_6 stata in possesso delle competenze elettrocardiografiche minime e fondamentali nel trattamento di patologie cardiache. Tra l'altro la evidenzia che, sulla base delle conclusioni a Controparte_9 cui è addivenuto il CTU, la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo per cui è CP_6 causa dovrebbe ritenersi esclusiva o quantomeno prevalente rispetto a tutti gli altri sanitari intervenuti.
L'appello incidentale proposto da è articolato in cinque motivi CP_6
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea interpretazione della CTU nominato nel giudizio civile di I grado del Prof. , della documentazione medica prodotta in Persona_2 giudizio e della C. T. disposta dal P.M. effettuata dalla dott.ssa e conseguente errata Per_3 ricostruzione della vicenda, compiuta dal Giudice di I grado;
violazione delle norme ex art. 115
c.p.c., 116 c.p.c. e dell'art. 2697, I comma c.c, e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la sua responsabilità. Nello specifico il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la non avendo CP_6 richiesto la consulenza cardiologica, non effettuando e male interpretando gli esami specialistici e dimettendo erroneamente la paziente, ha contribuito all'aggravarsi delle condizioni della CP_3
Il Tribunale ha violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. Il giudice di prime cure, infatti, non ha ricostruito
24 correttamente gli avvenimenti oggetto di giudizio, male interpretando gli esiti delle CTU e dei consulenti tecnici dei P.M., dal corretto esame dei quali sarebbe certamente emerso che nessun comportamento negligente si sarebbe potuto attribuire alla Tra l'altro, data la gravità del CP_6 quadro clinico che affliggeva la sin dal primo ricovero al P.S., anche una diversa condotta CP_3 posta in essere dalla non avrebbe comunque potuto evitarne il decesso. CP_6
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex
1176 II comma c.c. anche in relazione agli artt. 1218 c.c., 2043 c.c., 2236 c.c. e art. 2697 c.c. e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, ha attribuito la responsabilità per il decesso della alla dott.ssa CP_3
violando i principi previsti dall'art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c., 2236 c.c. e art. CP_6
2697 c.c. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto considerare il fatto che la ha agito in CP_6 conformità a tutte le regole e gli accorgimenti previsti dall'art. 1176 II comma c.c., e quindi con perizia e diligenza. Alla stessa non può dunque essere imputato l'errore nella lettura e refertazione dell'ECG, poiché essendo specializzata in pneumologia avrebbe prontamente richiesto l'intervento del medico cardiologo Dott. Quest'ultimo non evidenziando segnali di allarme, ha provveduto Per_4
a refertare l'ECG, sulla base del quale sono state disposte le precoci dimissioni della paziente.
Nessuna responsabilità è quindi attribuibile alla condotta CP_6
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione della norma ex 2043 c.c., 1218 c.c., 2697
c.c., nonché degli arti. 40 e 41 c.p. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte relativa al nesso di causalità. Secondo parte appellante il Tribunale ha violato i principi previsti dall'art. 2043 c.c., 1218 c.c. e 2697 c.c., nonché gli art. 40 e
41 c.p. in considerazione del fatto che nessuna responsabilità nella produzione dell'evento lesivo è attribuibile alla Quest'ultima ha agito nel rispetto di tutte le norme di massima diligenza, e CP_6 ciò sarebbe emerso anche in sede di giudizio penale nell'ambito del quale la stessa è stata assolta
“perché il fatto non sussiste”. La non ha quindi commesso le omissioni terapeutiche a lei CP_6 ascritte;
la stessa non avendo le competenze tecniche specialistiche per interpretare diversamente il tracciato dell'ECG, si è rigorosamente attenuta a quanto refertato dal dott. medico cardiologo. Per_4
Inoltre, la condotta imputata alla è di tipo omissivo e quindi, ai fini della sussistenza del nesso CP_6 causale, la fase istruttoria del primo grado di giudizio avrebbe dovuto accertare sia l'efficienza causale dell'omissione, sia quale tipologia di condotta positiva avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. E ciò non sarebbe stato accertato, rimanendo ignote le effettive cause del decesso.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 2059 c.c., 2697 c.c. 2727 c.c. e 115 c.p.c. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto e
25 liquidato il danno da perdita parentale ai familiari della A detta di parte appellante il CP_3 giudice ha statuito in violazione dei principi previsti dall'art. 2059 c.c., 2696 c.c. 2727 c.c. e 115
c.p.c., poiché i danneggiati non hanno fornito alcuna prova delle abitudini di vita della e CP_3 della sua famiglia, della loro frequentazione e dell'affetto che legava gli stessi alla paziente deceduta.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c, 2236 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una quota percentuale del 40% di sua responsabilità per l'avvenuto decesso della Tale CP_3 statuizione è errata e viola i principi previsti dall'art. 1176 II comma c.c., 1218 c.c., 2043 c.c., 2236
c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., e ciò in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita alla condotta della avendo la stessa agito con diligenza e perizia tali da ritenersi escluso il nesso causale. CP_6
L'appello incidentale proposto è articolato in cinque motivi. Controparte_8
Con il primo motivo, rubricato “1) Illegittimità, erroneità ed iniquità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente la responsabilità della dr.ssa nella CP_6 verificazione del decesso della sig.ra , l'appellante censura la gravata sentenza nella Persona_1 parte in cui il Tribunale ha attribuito alla la responsabilità per il decesso della Il CP_6 CP_3 tribunale ha illegittimamente utilizzato documenti e perizie formatesi nel procedimento penale (in cui la società assicurativa non era parte) e perciò in assenza di contraddittorio. In ogni caso dalle consulenze effettuate emerge l'impossibilità di stabilire con certezza la causa prevalente del decesso della paziente, in quanto la stessa risultava affetta da diverse comorbilità che potrebbero aver agito sinergicamente. Il CTU Prof. , in sede civile, ha anche sottolineato come le condizioni della Per_2 sarebbero state gravi al punto tale che un trattamento sanitario correttamente eseguito non CP_3 avrebbe comunque evitato l'infausto esito. Inoltre il tribunale ha violato gli artt. 2043 e 2697 c.c., in considerazione del fatto che incombeva sugli attori l'onere di dimostrare la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiedono il risarcimento e che gli stessi non hanno adempiuto a tale onere.
Con il secondo motivo, rubricato “2) Illegittimità, erroneità ed iniquità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha liquidato i danni non patrimoniali in favore degli attori avendo peraltro questi ultimi omesso di provare la mera dedotta qualità di eredi.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato i danni correlati al decesso della ai familiari della stessa. Gli attori hanno infatti omesso di provare la loro qualità di CP_3 eredi. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può infatti attribuirsi alcuna efficacia probatoria. Il Tribunale ha poi errato nell'applicazione dei parametri da utilizzare ai fini della quantificazione dei danni lamentati dagli attori, applicando le tabelle di Roma e non di Milano.
26 Inoltre, gli attori non hanno fornito prova della specifica incidenza e dei peculiari nocumenti che l'evento delittuoso ha comportato nel complesso dell'esistenzialità dei familiari della vittima.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Erroneità, illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma, (omettendo anche di accogliere le istanze istruttorie formulate dalla , ha omesso di accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia Controparte_8 assicurativa”, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alle istanze istruttorie formulate dalla Inoltre, quest'ultima si duole della mancata Controparte_8 statuizione, da parte del giudice di prime cure, circa l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa (polizza n. 633.014.0000904056) sollevata tempestivamente da parte appellante.
Con il quarto motivo, rubricato “4) Erroneità, illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha omesso di accertare e dichiarare tutti i limiti di operatività della polizza della l'appellante censura la gravata sentenza nella parte Controparte_8 in cui il giudice di prime cure ha ritenuto operante la polizza n. 633.014.0000904056 stipulata dalla dott.ssa senza considerare l'operatività della garanzia nei limiti del massimale unico pari ad CP_6 euro 500.000,00.
Con il quinto motivo, rubricato “5) Illegittimità, erroneità ed iniquità della gravata sentenza, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha liquidato le spese di lite e quelle di c.t.u.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ha accolto le domande risarcitorie formulate dagli attori e la domanda di garanzia proposta da nei confronti della CP_6 [...]
Censura, inoltre, la sentenza del Tribunale nella parte in cui condanna la CP_8 [...]
a manlevare delle somme versate in favore degli attori in esecuzione CP_8 CP_6 della sentenza “per capitale, interessi e spese, previa applicazione dello scoperto di polizza”.
Secondo parte appellante le pretese risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti di CP_6 sarebbero infondate, in quanto basate su evento non riconducibile a fatto imputabile alla responsabilità professionale di quest'ultima. In ogni caso il giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere la domanda di garanzia formulata dalla e porre le spese di lite relative al primo CP_6 grado di giudizio a carico degli attori e della Il Tribunale ha riconosciuto ai familiari della CP_6 vittima a titolo di risarcimento delle somme eccessive e fondate su parametri errati, attesa l'effettiva rilevanza del nocumento causato agli stessi. Anche per quanto concerne le spese di lite, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere somme inferiori.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi di appello con cui viene censurato il ritenuto nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della (primo, secondo, CP_3 terzo e quarto motivo dell'appello principale, primo, secondo e terzo motivo dell'appello incidentale della e primo motivo dell'appello incidentale della . CP_6 Controparte_16
27 Gli appellati hanno agito in primo grado iure proprio chiedendo il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.
Va osservato come nei rapporti con il paziente il rapporto ha natura contrattuale, sicché secondo pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 26303/2019). Viceversa per quanto attiene ai danni per perdita del rapporto parentale, come nel caso di specie, la domanda ha natura extracontrattuale, non sussistendo nei confronti dei parenti un rapporto contrattuale con la struttura, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito (Cass. n. 8109/2024, la quale ha sottolineato come nei confronti del congiunto che agisce nei confronti della struttura iure proprio
“non potrebbe, d'altro lato, configurarsi in capo al primo una pretesa azionabile ex art. 1218 c.c., intercorrendo il contratto avente ad oggetto le prestazioni di cura, assistenza e controllo
(esclusivamente tra la struttura e la paziente e al quale, dunque, egli rimane estraneo. La figura dei terzi protetti dal contratto è stata riconosciuta ma eccezionalmente limitata alle sole ipotesi nelle quali l'interesse di cui il terzo è portatore, essendo intimamente connesso all'interesse creditorio così come delineato all'interno del programma negoziale, è, di fatto, con quest'ultimo, identificato”).
Pertanto l'inquadramento della responsabilità nell'alveo di quella contrattuale, come effettuato dal giudice di primo grado, non pare condivisibile. Ne consegue che grava sui congiunti l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “la responsabilità medica, anteriormente alla l. n.
24 del 2017, deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché - ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla salute - è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”); criterio di causalità che trova applicazione anche nell'ipotesi
28 di danno ex art. 2043 c.c..
In particolare, per quanto attiene alla fattispecie di omessa diagnosi, come nel caso di specie, il
S.C. ha osservato come “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass. n. 23197/2018; nei medesimi termini Cass. n. 21530/2021).
Pertanto, grava sul danneggiato provare innanzitutto secondo il criterio causale del più probabile che non, che una condotta alternativa avrebbe impedito il verificarsi del lamentato danno;
nesso di causalità ritenuto provato dal giudice di primo grado.
La Suprema Corte ha precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta del medico e, quindi, segnatamente, l'effetto salvifico delle cure asseritamente omesse, deve fondarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto.
Inoltre, si deve evidenziare che nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta o omissione del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4792 del 26 febbraio 2013); se manca o rimane incerta la prova del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 29315/2017).
In linea di fatto la consulenza espletata in primo grado e posta a fondamento della decisione ha dato conto di come dalla cartella clinica della di risulta che la Parte_1 Pt_1 [...]
è giunta al P.S. con ambulanza del 118 il 31.10.2011, alle ore 3.32. Veniva riferita ipotensione CP_3
e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione.
Veniva eseguito un emocromo che evidenziava uno stato anemico e notevole incremento dei globuli bianchi, oltreché glicemia alta;
veniva altresì effettuato un ecg così refertato dal cardiologo:
"Ritmo sinusale regolare. Conduzione AV ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta".
29 La paziente veniva dimessa e rinviata al medico curante alle ore 4.51 dello stesso giorno
31.10.11, con la diagnosi di: "Altro malessere e affaticamento. Disturbo ansioso generalizzato", con prognosi di giorni 3 s.c..
Alle ore 12.16 dello stesso giorno -31.10.11 - la paziente veniva nuovamente trasportata presso Contr il P.S. della , con diagnosi di ammissione :" Insufficienza cardiaca. di CP_9 Parte_1
III grado. IRC. Cardiopatia ischemica. Diabete mellito. Obesità.".
Secondo l'anamnesi:
Giunge trasportata dal 118 in seguito a IR da circa 24 ore, paziente già trattata presso in nostro
PS questa notte, presenza di edemi declivi, paziente diabetica HGT 274, paziente dializzata vedi cartella allegata….Paziente con BPCO, insufficienza renale acuta in trattamento dialitico, obesità grave, pregresso IMA, cardiopatia ischemica, attualmente in trattamento con eskim, lansoprazolo e torvast. Un emogasanalisi delle ore 12.51, evidenziava un pH di 7.08 (v.n. 7,35-7,45), come da grave acidosi, una pO2 di 26 mmHg da grave ipossiemia, BE -15.9 e i Lac ulteriormente aumentati a 12.7 mmol/l, dai 6.5(valori normali fino a 1.5 mmol/l) della notte. I globuli bianchi erano 24.000 con granulociti 85.6%, ulteriormente elevati rispetto alla notte che erano 19.700 (max 10.000. Contr 31.10.11 ore 12.28 Esame Obiettivo paziente bradicardica, all'ecg di III grado.
Condizioni generali estremamente gravi, dispnea grave e grave astenia. Azione cardiaca bradicardica toni parafonici pause mal valutabili, precario compenso di circolo. Sist. Nervoso: Pz in stato di coma.
Ore 12.59 Cardiologica: pz in condizioni cliniche gravi, obesità, diabetica, cardiopatia ischemica, bpco, IRC in terapia dialitica. Giunge in PS con BAV di III grado avanzato con fvm di 36 bpm. In considerazione delle condizioni cliniche, dell'obesità patologica e della NON FRUIBILITA'
DEL SISTEMA VENOSO per precedenti trattamenti dialitici, risulta attualmente impossibile l'impianto di PMK. Inizia terapia con isoprenalina 1 fl in sf 500 cc. Si ricovera in UTIC.
Ore 13.09 peggioramento delle condizioni generali, paziente midriatica torbidamente reattiva agli stimoli verbali e dolorifici, ipotesa, fc 48 bpm. Sat. 98% in O2 terapia a 5l/min.
Ore 13.30 Condizioni in peggioramento, midriasi fissa assenza di riflessi corneali, pa non rilevabile, fc 45/min, sat O2 96%. Ore 14.41 le condizioni permangono molto gravi, pa non rilevabile, fc 45/min. sat. 98%.
Ore 14.50 Entra in UTIC. Pz già valutata in PS. Attualmente la pz è in stato di coma, midriasi fissa, BAV III grado con fc 40 bpm. All'ecocardiogramma eseguito in PS in condizione di urgenza non è stato possibile rilevare alcun parametro anche per l'elevata impedenza acustica del torace della pz. PA 60/?. Prosegue terapia impostata in PS. O2 terapia.
15.30 Persistono condizioni cliniche gravissime. Al monitor ritmo giunzionale a bassa risposta ventricolare FC 30 bpm. Si somministra Atropina 2 fl ev Adrenalina 2 fl ev senza risposta. Ore 15.45
30 Persiste stato di coma FC 24 bpm. Continua terapia.
Ore 16.00 Pz in arresto cardiorespiratorio. Si constata il decesso.
La consulenza espletata in primo grado ha ritenuto una condotta colposa dei sanitari in relazione al primo e al secondo ricovero.
Quanto al primo ricovero secondo la CTU “la causa del ricovero fu un episodio sincopale e ipotensione. Al P.S. fu eseguito un elettrocardiogramma, la cui errata refertazione da parte cardiologo con: “Ritmo sinusale regolare. Conduzione av ai limiti. Complessi ventricolari slargati tipo BBSin. Turbe secondarie della ripolarizzazione. Non sofferenza ischemica acuta”, e non un blocco a-v di II grado, ha portato il Medico di Guardia alla dimissione con tre gg di prognosi. Però la collega del P.S. non ha valutato gli altri parametri a sua disposizione, ovvero il notevole incremento dei globuli bianchi 19.7 (max 10), una glicemia elevata a 292 mg/dl ( v.n. 70-110), oltre che la presenza di lattati all'emogasanalisi aumentati Lac 6,5 (valori normali fino a 1.5 mmol/l), che sicuramente facevano pensare a una possibile infezione acuta e a uno scompenso diabetico. Sarebbe sicuramente stato corretto ricoverare la paziente, monitorarla, eseguire ulteriori esami ematochimici e almeno un rx-torace, per capire la causa dell'ipotensione e della perdita di coscienza, motivi per i quali si era ricoverata”. Pertanto secondo la consulenza è stato valutato erroneamente l'elettrocardiogramma ed inoltre, a fronte di parametri problematici, non sono stati effettuati ulteriori esami.
Relativamente al ricovero successivo, secondo la consulenza “dalle ore 12.28 alle ore 16.00
(constatazione del decesso per arresto cardiorespiratorio), del 31.10.11, la paziente giungeva al P.S. in stato di coma e stranamente non è stata richiesta una consulenza del Rianimatore e soprattutto dalla terapia non compare nessuna terapia per la grave acidosi pH di 7.08 (v.n. 7,35-7,45), come non compare una radiografia del torace alla ricerca del perché della grave ipossiemia pO2 di 26 mmHg (80-100 mmHg), quindi in grave quindi in acidosi scompensata”. Quindi secondo la consulenza in occasione del secondo ricovero sono da censurare l'omessa richiesta di una consulenza del rianimatore e il mancato trattamento della grave acidiosi rilevata dagli esami ematici, oltre che la mancata individuazione di una radiografia al torace al fine di individuare la causa della grave ipossiemia.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari in occasione del primo ricovero e la morte, “considerando che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Dall'analisi puntuale di tutte le risultanze probatorie in ordine allo svolgimento della vicenda clinica della sig.ra si rileva CP_3 che la negligente e imperita assistenza fornita alla paziente ha avuto riguardo specificamente allo stato di sofferenza cardiaca in cui la stessa sicuramente versava, alla luce della corretta rilettura
31 dell'elettrocardiogramma - rivelatore di un BAV di Il grado- e di plurimi valori ematochimici suggestivi di uno scompenso in atto. Per contro, tale sofferenza veniva misconosciuta a causa dell'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma e, anche, a causa della mancata effettuazione di ulteriori esami ematochimici -in particolare gli enzimi miocardio specifici- opportuni e necessari al fine di escludere un infarto del miocardio in atto, di un rx torace e di una visita specialistica cardiologica. Atteso che la morte della paziente è incontestabilmente avvenuta per insufficienza respiratoria terminale in paziente con blocco atrioventricolare completo, è ragionevole ritenere sussistenti serie ed apprezzabili possibilità che una tempestiva diagnosi della esistenza di un BAV di
II grado e la conseguente somministrazione delle terapie adeguate, al trattamento della sofferenza cardiaca avrebbe con ogni probabilità, consentito alla Sig.ra di superare la fase acuta in CP_3
Cont atto al momento del primo ricovero. Il comprovato aggravamento del rilevato in occasione del secondo accesso al P.S. ha reso in effetti inutili le terapie prestate, dal momento che la situazione si presentava ormai compromessa. La circostanza, poi, che la sig.ra fosse affetta da altre CP_3 patologie, non esclude la sussistenza del nesso di causalità: proprio le condizioni generali della paziente - diabetica, dializzata e obesa- note al personale medico, avrebbero, dovuto indurre a maggiore cautela, sottoponendo la stessa a più approfonditi controlli diagnostici -segnala il ctu che proprio la condizione di diabete avrebbe potuto determinare l'insorgenza di un infarto pur in assenza di sintomi e di dolore- e trattenendola al fine di monitorare l'andamento della sintomatologia accusata. Il fatto che le diagnosi ed i trattamenti omessi siano state riferite proprio alla sofferenza cardiaca patita dalla aggravatasi nelle ore successive alla dimissione sino al decesso, CP_3 induce a ritenere maggiormente probabile la esistenza del nesso causale tra quelle omissioni e la morte, configurandosi la condotta tenuta dai sanitari del tutto adeguata ed idonea a determinare l'evento”. E' stato viceversa escluso il nesso di causalità in relazione al secondo ricovero in quanto ormai la situazione era compromessa.
Gli appellanti censurano l'omessa valutazione della condotta diligente dei sanitari e dalla rilevanza delle gravi patologie che affliggevano la paziente.
Il consulente, sulla base dell'esame dell'elettrocardiogramma, ha dato conto di come la paziente, deceduta per arresto cardio-circolatorio, era affetta al momento del ricovero da blocco a-v di II grado (non diagnosticato) oltre ad avere valori ematici non nella norma, mentre “sarebbe stato più corretto ripetere le analisi e eseguire per lo meno una radiografia del torace per capire il perché dell'aumento dei globuli bianchi e dei lattati, probabile segno di infezione acuta;
inoltre l'erronea refertazione dell'elettrocardiogramma, con ritmo sinusale, anzichè blocco atrio-ventricolare di II grado, ha fatto in modo che non sia stato effettuato un monitoraggio elettrocardiografico al fine di capire se già ci fosse l'indicazione all'impianto di pace-maker già al primo ricovero”.
32 Il CTU rispondendo alle osservazioni del CTP dell'appellante principale, ha ribadito che si era dinanzi ad “una grave cardiopatia scompensata che richiede immediato ricovero. L'aumento dei lattati può esserci nei pazienti diabetici, ma associato all'incremento dei globuli bianchi, sicuramente propende per una ipotesi diagnostica verso una grave infezione. Inoltre c'era la perdita di coscienza che sicuramente portava a una maggiore attenzione nella lettura dell'elettrocardiogramma, che sicuramente è stata non corretta”.
Va inoltre richiamata la consulenza del PM, sicuramente valutabile nel presente giudizio secondo consolidato orientamento della S.C. anche nei confronti di soggetti terzi, essendo garantito il contraddittorio nel giudizio civile (da ultimo Cass. n. 309298/2023 secondo cui “la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”).
Tale consulenza che ha ritenuto una condotta colposa del sanitari in occasione del primo ricovero in quanto hanno erroneamente interpretato il tracciato dal quale risultava un blocco atrioventricolare II grado – che avrebbe dovuto essere interpretato considerando la possibilità di una sopravvenuta ischemia/infarto del miocardo e/o di un disturbo elettrolitico eventualmente da confermare con esami ematici;
il che non ha consentito il necessario monitoraggio della paziente, la diagnosi del disturbo del ritmo (metalobica, su base ischemica o altro) e l'eventuale intervento per rimuovere le cause o impiantare uno stimolatore cardiaco temporanea anche considerando le reali oggettive condizioni di difficoltà (obesità grave, difficoltà degli accessi venosi, condizione di ipotensione).
Pertanto gli elementi acquisiti portano univocamente a ritenere una condotta colposa in relazione al primo ricovero.
Quanto alle cause che hanno condotto alla morte, secondo la consulenza del PM, in assenza di esame autoptico non è possibile stabilire con certezza quale sia la causa prevalente. Il consulente ha poi osservato “va ricordato infatti che la paziente era affetta da diverse patologie gravi che possono avere agito sinergicamente (diabete mellito, insufficienza renale, cronica cardiopatia ischemica, obesità patologica). Sicuramente nei pazienti con insufficienza renale cronica soprattutto se diabetici le malattie cardio-cerebro-vascolari rappresentano la causa principale del decesso. Se la paziente abbia avuto un infarto del miocardio o di un'ischemia cerebrale da bassa gittata (visto il disturbo del ritmo cardiaco) ovvero un tamponamento cardiaco da cospicuo versamento periodo caldo non è possibile da stabilire con il solo esame della documentazione clinica. …In ogni caso nulla rileva la mancanza di diagnosi di morte certa essendo comunque la stessa da ricondurre ad una
33 un'insufficienza cardio respiratoria terminale in soggetto con blocco atrioventricolare completo da porre in nesso causale con la condotta professionale censurabile del sanitario di turno nella notte del 31 ottobre...” Secondo tale consulenza in ogni caso “non è possibile definire con certezza se la terapia ove effettuata avrebbe potuto evitare il decesso della signora stante complesso CP_3 quadro morboso presentato dalla stessa pur tuttavia un corretto iter diagnostico terapeutico avrebbe comunque verosimilmente aumentato le chance di sopravvivenza della donna”.
Secondo la CTU espletata in primo grado “le condizioni cliniche erano talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale”.
Alla luce della consulenza espletata in primo grado e della perizia del PM gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la ritenuta condotta colposa e l'evento morte, non parendo sul punto condivisibili i rilievi del giudice di primo grado, che ha disatteso in modo del tutto apodittico alla CTU. D'altronde il rilievo del giudice di primo grado secondo cui le patologie avrebbero imposto una maggiore cautela attiene più propriamente alla colpa che al nesso di causalità.
Innanzitutto sia la consulenza espletata in primo grado che la perizia del PM non consentono di individuare la causa dell'arresto cardio circolatorio (secondo la perizia del PM che non è possibile affermare che la paziente “abbia avuto un infarto del miocardio o di un'ischemia cerebrale da bassa gittata (visto il disturbo del ritmo cardiaco) ovvero un tamponamento cardiaco da cospicuo versamento periodo caldo”).
Ulteriormente, secondo entrambe le consulenze la situazione della paziente, affetta da gravi patologie (diabete mellito, insufficienza renale, cronica cardiopatia ischemica, obesità patologica) al momento dell'accesso al pronto soccorso era gravissima (all'atto del ricovero al PS veniva riferita ipotensione e perdita di coscienza;
all'anamnesi la paziente risultava in dialisi per insufficienza renale, con cardiopatia ischemica e diabetica;
presentava grave obesità e stato di agitazione).
Rilevato che la valutazione del nesso di causalità va effettuata sulla base di un ragionamento controfattuale fondato sul “più probabile che non”, va evidenziato come secondo la consulenza espletata in primo grado le “condizioni cliniche erano talmente gravi che verosimilmente anche un trattamento correttamente praticato non avrebbe cambiato il risultato finale”, mentre secondo la perizia del PM “non è possibile definire con certezza se la terapia ove effettuata avrebbe potuto evitare il decesso della signora stante complesso quadro morboso presentato dalla stessa CP_3 pur tuttavia un corretto iter diagnostico terapeutico avrebbe comunque verosimilmente aumentato le chance di sopravvivenza della donna”.
Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che secondo una valutazione
34 probabilistica la condotta corretta (di diagnosi del blocco atrioventricolare II grado e di adozione delle conseguenti misure) avrebbe impedito l'evento morte, portando piuttosto a ritenere che avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza. E sul punto va ricordato come la domanda di risarcimento del danno per lesione al diritto alla salute attiene ad un bene ontologicamente diverso da quello afferente alla lesione della perdita di chance (cfr. da ultimo Cass. n. 2892/2024), che non è stata fatta valere da parte attrice.
Ne consegue che i motivi in esame dell'appello principale e di quelli incidentali devono ritenersi fondati, dovendo, in assenza della prova del nesso di causalità, essere rigettata la domanda attorea, assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento degli appelli consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi.
Le peculiarità del caso all'esame, la complessità dell'accertamento del nesso di causalità a fronte di profili di colpa giustifica la compensazione delle spese dei due gradi.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nonché sull'appello incidentale proposto da e da Parte_2 CP_6 avverso la sentenza n. 8082/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: Controparte_8 accoglie l'appello principale e quelli incidentali, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3 compensa le spese dei due gradi tra le parti;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CA LA, e CP_1 Controparte_7 Controparte_3
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il presidente est.
LI AR
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