Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2025, proposto da IM AT, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Marrocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
“il silenzio serbato dall’A.G.E.A. in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aiuti comunitari ex Titolo III – Reg. CE 73/2009 – DPU 2017 n. 70262993895 su domanda del ricorrente nel 2017 e sulla successiva istanza trasmessa il 4.12.2024 per l’ammissione della domanda e dell’erogazione del contributo dovuto per l’anno 2017”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LB AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 20 maggio 2025 e depositato il 28 maggio 2025, IM AT ha esposto:
- che aveva presentato la domanda n. 70262993895 ai fini dell’erogazione dei Titoli ordinari all’aiuto comunitario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del Reg. CE 1782/2003 e dell’art. 25 del Reg. CE 795/2004, per l’anno 2017 e 2018;
- che con istruttoria, avviata il 14 giugno 2017 e conclusa il 30 giugno 2018, l’AGEA aveva comunicato il parere di inammissibilità a causa della presenza di un’anomalia bloccante MAN-02, dovuta alla presenza nella banca dati del codice ASL 056CE153 circa la presenza di un allevamento di ovini e caprini associato per errore alla domanda, oltre ad un errore tra il codice fiscale del detentore e quello del proprietario, che avevano portato al mancato riconoscimento dell’intera superficie oggetto di domanda;
- che egli ricorrente, come da certificazione rilasciata dall’ASL competente, regolarmente trasmessa all’AGEA, aveva documentato che alla data del 15 maggio 2017 non possedeva alcuna azienda zootecnica, che sarebbe risultata in capo al richiedente per un mero e documentato errore del sistema informatico;
- che aveva reiterato la domanda di ammissione al pagamento senza ricevere alcun riscontro; con istanza trasmessa a mezzo pec in data 4 dicembre 2024 aveva chiesto all’amministrazione intimata di provvedere all’ammissione della domanda e per l’effetto alla erogazione in suo favore del contributo dovuto per l’anno 2017, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta ovvero nel diverso termine per l’adempimento previsto dalla legislazione speciale.
- sulla scorta del rilievo che tale istanza fosse rimasta inevasa e priva di riscontro da parte dall’A.G.E.A., ha proposto il presente ricorso avverso il silenzio serbato dall’A.G.E.A. in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aiuti comunitari ex Titolo III – Reg. CE 73/2009 – DPU 2017 n. 70262993895 su domanda del ricorrente nel 2017 e sulla successiva istanza trasmessa il 4 dicembre 2024 per l’ammissione della domanda e dell’erogazione del contributo dovuto per l’anno 2017 ed ha chiesto che fosse anche nominato un Commissario ad acta in grado di attivarsi in sostituzione dell’autorità inadempiente;
CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, il ricorrente ha ravvisato la sussistenza di uno specifico obbligo di provvedere dall’A.G.E.A. all’emissione di un provvedimento conclusivo del procedimento di cui alle suddette istanze del 24 marzo 2017 e del 4 dicembre 2024 e comunque di dare riscontro alla nuova istanza; al riguardo ha richiamato l’art. 2 della L. n. 241/1990 e gli artt. 87 e 88 del Trattato CE istitutivo della Comunità europea che, con riferimento al regime degli aiuti di Stato, prevede che le determinazioni finali in ordine alla concessione di aiuti e incentivi alle imprese debbano essere assunte all’esito di istruttoria mediante l’adozione di un provvedimento formale espresso; inoltre egli ricorrente sarebbe titolare di una posizione qualificata e differenziata che legittimerebbe la pretesa al conseguimento del provvedimento finale;
CONSIDERATO che l’A.G.E.A. si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con mero atto di stile; l’Avvocatura Distrettuale ha poi depositato una memoria difensiva con la quale ha preliminarmente rappresentato il quadro normativo della Politica Agricola Comune (PAC); ha poi ulteriormente rappresentato che le norme europee ed interne di attuazione che regolano il procedimento di “pagamento diretto” agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (i.e. Reg. nn. 1307/2013 e 640/2014, ed i D.M. 180/2015, 1420/2015 ed 6513/2014) prevedono un procedimento amministrativo impostato in toto in modalità telematica e informatica, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui al D.lgs. n. 173 del 30 aprile 1998, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto concerne l’attività degli OP: ad esempio, la partecipazione al procedimento si realizza meramente attraverso l’osservanza degli oneri dichiarativi, documentali e di aggiornamento, che consentono alle aziende di contribuire all’istruttoria e al buon esito delle domande, che vengono esaminate sulla base delle informazioni fornite, salvo i controlli successivi ai fini dell’adeguamento del pagamento alla situazione reale; ha quindi sostenuto che, proprio alla luce del carattere di “tele-amministrazione”, del funzionamento e della natura del SIAN, nonché della non rigida applicazione delle norme ex L. n. 241/1990, non sarebbe previsto né un preavviso di rigetto analogo a quello ex art. 10-bis della citata L. n. 241/1990, né tantomeno vi sarebbe la necessità di un distinto provvedimento conclusivo, in quanto le evidenze digitali sarebbero nelle disponibilità dell’istante (o del CAA mandatario), e rappresenterebbero la decisione assunta dall’ente; ha concluso sostenendo che: - non sussistendo alcun potere di discrezionalità nell’ambito dei finanziamenti vincolati, per quanto riguarda l’accertamento dei presupposti e nell’attività di erogazione, non sarebbe configurabile una posizione di interesse legittimo in capo al privato destinatario dell’azione amministrativa e - data la peculiarità del procedimento de quo , non sarebbe necessaria l’adozione di un provvedimento conclusivo, in quanto le evidenze digitali sarebbero nelle disponibilità dell’istante (o del CAA mandatario), e rappresenterebbero la decisione assunta dall’ente, l’AGEA, e quindi, contrariamente da quanto dedotto da parte ricorrente, non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere all’emissione di un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato con l’istanza dell’interessato prot. 70262993895 del 24.03.2017;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RILEVATO che nel caso di specie:
- la normativa comunitaria concernente l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE istitutivo della Comunità europea, con riferimento al regime per gli aiuti di Stato, implica che le determinazioni finali in ordine alla concessione di aiuti e incentivi alle imprese debbano essere assunte all’esito dell’istruttoria mediante l’adozione di un provvedimento formale espresso (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 27 aprile 2017, n. 773) e, pertanto, deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere in capo all’A.G.E.A. di concludere con un provvedimento espresso il procedimento per cui è causa, non potendo ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’A.G.E.A., che per la peculiarità del procedimento de quo non sarebbe necessaria l’adozione di un provvedimento conclusivo, in quanto le evidenze digitali sarebbero nelle disponibilità dell’istante (o del CAA mandatario), e rappresenterebbero la decisione assunta dall’AGEA stessa;
- ne discende l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’A.G.E.A. sulla domanda del ricorrente nel 2017 e sulla successiva istanza trasmessa il 4 dicembre 2024 per l’ammissione della domanda e dell’erogazione del contributo dovuto per l’anno 2017, finalizzato al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aiuti comunitari ex Titolo III – Reg. CE 73/2009 – DPU 2017 n. 70262993895;
RITENUTO, in conclusione, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’A.G.E.A. di provvedere, in senso positivo o negativo, sulla suddetta istanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, laddove anteriore, della presente sentenza;
- va nominato, per il caso di persistente inadempienza nel termine indicato, il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con facoltà di delega anche ad altro Settore, il quale provvederà, in luogo e a spese dell’A.G.E.A., nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura di parte ricorrente) del perdurare dell’inadempimento; le spese per la funzione commissariale vengono poste a carico dell’amministrazione comunale e sono liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
- le spese processuali vanno addebitate alla soccombente A.G.E.A., nella misura liquidata in dispositivo;
- ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e per l’effetto:
a) ordina all’A.G.E.A. di definire con un provvedimento espresso il procedimento finalizzato alla corresponsione degli aiuti comunitari ex Titolo III – Reg. CE 73/2009 – DPU 2017 n. 70262993895 su domanda del ricorrente nel 2017 e sulla successiva istanza trasmessa il 4 dicembre 2024 per l’ammissione della domanda e dell’erogazione del contributo dovuto per l’anno 2017, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di persistente inadempienza dell’amministrazione comunale, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con facoltà di delega anche ad altro Settore, che provvederà, in luogo e a spese dell’A.G.E.A., nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura di parte ricorrente) del perdurare dell’inadempimento; determina in € 1.000,00 (euro mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere, a cura dell’A.G.E.A., al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico;
c) condanna l’A.G.E.A., alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE MA RI, Presidente
LB AN, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB AN | HE MA RI |
IL SEGRETARIO