Articolo 463 del Codice di procedura penale
Articolo 420 quaterArticolo 415 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 463. Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati 1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2. Se l'opposizione e' proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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