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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 702/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSARIO VENUTO che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
DANIELA CULTRERA che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 ha esposto:
- di essere proprietario, unitamente al germano , in Alicudi di un compendio Persona_1 immobiliare adibito ad attività di Casa Vacanze ed Affittacamere, ubicato in via Regina Elena, in catasto al fg. 12 particelle n. 210 e 213;
- che il corpo di fabbrica limitrofo, sito al piano terra a quota superiore, identificato dalla particella n. 227 sub n. 2 e n. 5, che ospita l'attività commerciale di Bar Ristorante Pizzeria denominata “Golden Noir” è di proprietà del convenuto;
CP_1
- che, in difformità dall'autorizzazione edilizia n. 17902 del 10 agosto 2014 con la quale Tes_1
era stata autorizzata a realizzare un locale tecnico a servizio dell'immobile, il ha
[...] CP_1 trasformato il lastrico solare di detto locale tecnico in terrazzo calpestabile, così ampliando l'area commerciale del locale “Golden Noir”, realizzando un cancelletto d'ingresso dalla via
Regina Elena;
- che il lastrico solare, posto a quota superiore del terrazzo autorizzato a servizio del locale
Golden Noir è stato messo in comunicazione mediante la posa/collocazione di blocchi in pomicemento, atti alla formazione di un gradino posto alla base dell'esistente sedile in murature, creando una sorta di “scala”;
- che la realizzazione dei predetti lavori ha comportato la costituzione illegittima di una servitù con grave nocumento all'attività di casa vacanze e affittacamere di cui è titolare l'attore, atteso che ha comportato un pregiudizio per la veduta.
Alla luce delle superiori premesse, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di Parte_1 seguito trascritte: “
1- Accertare e dichiarare che il sig. ha realizzato un cambio di destinazione d'uso CP_1 con specifici interventi edilizi (pavimentazione, scalini, cancelletto, impianto elettrico) senza le prescritte Autorizzazioni
Edilizio/Urbanistiche/Paesaggistiche/Sismiche ecc., in un fabbricato sito in Alicudi, fg. 12 particella n. 227 sub n. 5 , confinante con proprietà dell'attore, via pubblica ed altri;
2- Accertare e dichiarare che in conseguenza di tale illegittima attività è stata mutata la destinazione d'uso del lastrico solare così inglobandolo all'area di terrazzo commerciale della ditta Golden Noir, di cui è proprietario il signor 3- Accertare e dichiarare che , in conseguenza di tale CP_1 illegittima attività edilizia, l'immobile di proprietà del sig. confinante, patisce illegittime costituite servitù Parte_1 prima inesistenti;
4- A mente dell'art. 872 c.c. ed in conseguenza dell'applicazione espressamente richiesta di questa norma disporre e/o ordinare l'immediato ripristino dei luoghi;
5- Sempre a mente dell'art. 872 c.c. riconoscere e dichiarare che il signor ha diritto al risarcimento del danno/conseguenza di quell'attività edilizia illegittima Parte_1
, danno in re ipsa;
6- Conseguentemente ordinare al signor di corrispondere al sig. , a
CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, la somma che verrà determinata in corso di causa e/o in via equitativa tenuto conto della natura del danno/conseguenza , con interessi e rivalutazione come per legge;
7- Accertata la violazione delle norme di cui all'art. 905 c.c. e segg. ti, in conseguenza dell'attività edilizia denunziata , riconoscere e dichiarare che l'immobile di proprietà del signor , come descritto in premessa, non è gravato da alcuna servitù in favore dell'immobile di Parte_1 proprietà del signor come in premessa descritto;
8- Conseguentemente disporre e/o ordinare la rimozione
CP_1 del cancelletto posto in aderenza alla via pubblica , Via Regina Elena in Alicudi , che consente l'accesso al lastrico solare trasformato in terrazzo calpestabile dal sig. e confinante con proprietà disponendo il ripristino
CP_1 Pt_1 dei luoghi con la chiusura in muratura e/o inibendone l'ingresso o regresso;
9- Conseguentemente ordinare e/o inibire al sig. l'uso calpestabile del lastrico solare trasformato in terrazzo , come identificato in atti”, oltre la
CP_1 condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 marzo 2022, si è costituito in giudizio il quale, dopo avere eccepito l'incompetenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di CP_1
Gotto in favore della sezione distaccata di Lipari, ha rilevato che quest'ultimo ufficio – ove era stata tempestivamente trasmessa la comparsa di costituzione e risposta in data 16 marzo 2022 – aveva rifiutato in data 21 marzo 2022 di acquisire l'atto così motivando: “il numero del fascicolo riportato nell'atto non risulta nel nostro”.
Ciò premesso, ha chiesto di essere rimesso in termine al fine di considerare CP_1 validamente proposta la domanda riconvenzionale finalizzata a “dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della servitù di veduta dal terrazzo per cui è causa”.
Il convenuto ha, in particolare, rappresentato che “lo stato dei luoghi illustrato nelle fotografie allegate al fascicolo attoreo ha avuto le medesime caratteristiche sin dalla realizzazione del vano tecnico in questione, nel 1994 e da allora il predetto lastrico è stato destinato a terrazzo, munito di parapetto, è stato in comunicazione con il terrazzo cosiddetto n. 1, come rappresentato nei grafici che verranno depositati nei termini di cui all'art. 186 cpc c. VI;
nella stessa epoca è stato posto il cancelletto la cui collocazione controparte fa, invece, risalire al 2015/2016. Da oltre vent'anni, quindi, il convenuto e i suoi danti causa (ed anche terzi) hanno esercitato il passaggio attraverso e sui due terrazzi
(terrazzo n. 1 e terrazzo n. 2) collegati tra loro, così accedendo alla stradina posta al limitare del tratto immediatamente adiacente al mare, ovvero passando da un'abitazione all'altra senza transitare sulla menzionata stradina”.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto è infondata.
Costituisce principio consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno
e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale” (cfr. ex multis Cass. n. 21557/2014) di talchè la questione sollevata dal convenuto riguarda il mero riparto degli affari tra la sede centrale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e la sede distaccata di Lipari.
Ciò posto, si osserva che con decreto n. 78/2020 il Presidente del Tribunale ha previsto che le cause in materia di “diritti reali”, ancorchè relative al territorio della sezione distaccata di Lipari, devono essere trattate presso la sede centrale sicché il procedimento è stato correttamente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale sede centrale.
Fatta tale premessa, ragioni di ordine logico impongono di esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta dal terrazzo per cui è causa.
Tale domanda è inammissibile perché tardiva.
Ed invero il convenuto si è costituito innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto solo in data 21 marzo 2022 ovvero il quindicesimo giorno antecedente la prima udienza di comparizione, deducendo di essere incorso in errore non imputabile per avere trasmesso già in data 16 marzo 2022 – e, quindi, tempestivamente - alla sezione distaccata di Lipari e non già al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la comparsa di costituzione.
Ciò posto deve evidenziarsi che l'errore – lungi dall'essere non imputabile a colpa – è ascrivibile alla responsabilità del convenuto posto che nessun dubbio poteva destare l'atto di citazione il quale recava in modo chiara la citazione innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e non già innanzi alla sezione distaccata di Lipari.
Peraltro, pur volendo prescindere dal fatto che secondo la prospettazione del , sarebbe CP_1 stato onere dell'ufficio distaccato di Lipari procedere al rifiuto “tempestivo” dell'atto, si osserva che la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario della servitù di veduta dal terrazzo per cui è causa è infondata.
Come è noto, la invocata modalità di acquisto presuppone l'esistenza di opere visibili e permanenti, requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di veduta per usucapione, per l'intero arco temporale necessario a tal fine.
Costituisce, infatti, principio consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie, servitù di veduta), la visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. Ne consegue che la visibilità può riferirsi ad un punto di osservazione non coincidente col fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili dalla vicina strada pubblica” (cfr. Cass. n. 24401/2014).
Ne discende che sarebbe stato, comunque, onere del convenuto dimostrare – eventualmente anche mediante la prova testimoniale – l'epoca di realizzazione della pavimentazione del terrazzo e del parapetto dal quale esercitare l'attività di inspicere e pronspicere sul fondo di parte attrice posto che la dimostrazione dell'epoca della realizzazione del cancelletto che conduce dalla strada pubblica al terrazzo oggetto di causa e della pavimentazione del medesimo terrazzo non sono circostanze idonee e sufficienti a dimostrare l'esistenza della servitù di veduta ma, semmai, della servitù di passaggio.
Va, sul punto, evidenziato che la prova orale richiesta da parte convenuta unitamente al deposito della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. era inammissibile perché inconducente ai fini decisionali. Ed invero parte convenuta, lungi dall'offrirsi di dimostrare l'epoca di realizzazione delle opere visibili e permanenti atte a suffragare l'esistenza dell'asservimento della proprietà di parte attrice a vantaggio del fondo dominante, si è offerta di dimostrare l'esistenza della servitù di passaggio sul terrazzo oggetto di causa che esula dall'oggetto del giudizio.
Parimenti, a nulla rileva la circostanza dedotta nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. secondo la quale il ed i suoi ospiti si sarebbero – eventualmente – nel corso del tempo CP_1 affacciati dal terrazzo per cui è causa posto che – come sopra detto – sarebbe stato necessario dimostrare l'epoca di esistenza delle opere visibili e permanenti.
Né, ancora, è desumibile dalla documentazione amministrativa depositata dal unitamente CP_1 alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. alcun elemento che faccia comprendere l'epoca di realizzazione della trasformazione del lastrico solare in zona calpestabile e di costruzione del parapetto, unici elementi evidentemente idonei a dimostrare l'eventuale esistenza della servitù di veduta.
Peraltro, va evidenziato che il nominato c.t.u. ha dato atto che dagli elaborati grafici reperiti al
Comune di Lipari ed allegati all'unico e solo titolo edilizio relativo alla realizzazione del lastrico solare oggetto di contenzioso si ricava che fossero previsti “dei semplici argini/parapetti di cm 30 circa, posti al di sopra della quota dell'estradosso del piano di calpestio del lastrico solare, avente funzione di contenimento delle acque meteoriche” (cfr. foto 8 della c.t.u.).
Unico elemento pressochè certo è che l'avvenuta trasformazione del predetto lastrico in terrazzo a servizio dell'attività di ristorazione di parte convenuta sia temporalmente collocabile in epoca prossima al 2014 allorquando, così come constatato dal c.t.u., già esisteva il cancelletto di collegamento con la via Regina Elena.
A fronte di quanto sopra esposto, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della servitù di veduta va rigettata posto che sarebbe stato onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria dimostrarlo, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio attraverso il ricorso a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni.
In ordine alle domande proposte ai n. 1 e 2 dell'atto di citazione dal , va evidenziato Pt_1 che le questioni relative all'accertamento della violazione delle prescrizioni amministrative esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere demandate al giudice amministrativo. Deve, infatti, essere in primo luogo evidenziata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privati, dell'eventuale carenza delle prescritte autorizzazioni amministrative nonché dell'accertamento in ordine all'illegittimo mutamento della destinazione d'uso del terrazzo per cui è causa.
Ciò posto, non deve dubitarsi che la trasformazione dei luoghi – visibile anche nelle foto allegate in atti da parte attrice oltre che nella c.t.u. - operata dal convenuto che ha trasformato il lastrico solare e reso così calpestabile la terrazza, ostruendo l'affaccio (inspectio e prospectio) dalla soprastante unità immobiliare di parte attrice, abbia leso la servitù di veduta di parte attrice.
Tale conclusione è corroborata dall'esito della c.t.u. la quale – con accertamento immune da censure perché logicamente motivato – ha acclarato che “le opere descritte da parte attrice, che hanno generato la trasformazione da lastrico solare a terrazzo, di fatto hanno leso la servitù di veduta a danno del fabbricato di parte attrice […]” di talchè il convenuto deve essere condannato al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di tutte le opere che hanno comportato la trasformazione del terrazzo oggetto di causa in piano calpestabile nonché ad eliminare qualsivoglia possibilità di accesso e transito sul predetto terrazzo con conseguente chiusura anche del cancello che dal predetto terrazzo conduce alla via pubblica.
La domanda di risarcimento del danno proposta da va, invece, rigettata non Parte_1 sussistendo alcuna prova del pregiudizio patito né sussistendo alcun elemento che consenta di quantificare lo stesso neanche in via equitativa.
Le spese del giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, devono essere compensate per 1/3 con condanna del convenuto al pagamento della restante somma.
Le spese di c.t.u. devono essere definitamente poste a carico del convenuto.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di tutte le opere che hanno comportato la trasformazione del terrazzo oggetto di causa da lastrico solare a piano calpestabile nonché ad eliminare qualsivoglia possibilità di accesso e transito sul predetto terrazzo con conseguente chiusura anche del cancello che dal predetto terrazzo conduce alla via pubblica;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore; rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa 1/3 delle spese del giudizio;
condanna il convenuto al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidate in € 90,45 per spese ed € 1.701,33 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza