Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del
18.06.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 20410/2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Patrizia Gallo (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 224;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del dell'
[...] Controparte_2 Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lembo, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro presso l'Avvocatura Regionale INAIL Campania, come da procura generale alle liti per atto Notaio nr. rep. 17705 Persona_1
Racc. 8545 del 18.6.2014;
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indennizzo/rendita ex art. 13 D. Lgs. 38/2000.
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Con ricorso depositato il 06.11.2023, l'istante indicato in epigrafe deduceva di essere dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fin dal 1982, svolgendo la professione di “marittimo” con mansioni di “elettricista” sulle navi;
che in data 21.12.2022, accusando forti dolori al rachide lombo-sacrale, si era sottoposto presso l'Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 ad esame RX del rachide in toto – bacino, che aveva evidenziato “Scoliosi cervico-dorso-lombare dx convessa. Cervicouncoartrosi e note di spondiloartrosi osteofitosica diffusa. Ridotta ampiezza degli spazi interapofisari cervicali e dallo spazio intersomatico C5-C6, L4-L5 ed L5-S1. Conservate le lordosi e la cifosi fisiologiche. Coxartrosi bilaterale con sclerosi delle limitanti acetabolari;
ai limiti l'ampiezza degli spazi articolari”; di aver inoltrato, in data 01.02.2023, domanda all' per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale della spondilodiscoartrosi;
che la Commissione INAIL territorialmente competente, all'esito della visita medico legale, aveva definito la pratica di infortunio lavorativo con provvedimento emesso in data 09.06.2023, con il quale aveva
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di aver presentato opposizione avverso il suddetto provvedimento, con ricorso amministrativo trasmesso in data 30.06.2023, al quale non aveva fatto seguito alcun riscontro.
Agiva, dunque, per la corresponsione dell'indennizzo o della rendita con riconoscimento di un'invalidità superiore al 15-16% ovvero nella misura, eventualmente diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia. L' eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo la malattia CP_1 professionale dedotta in giudizio non riconducibile all'attività lavorativa svolta, con vittoria di spese di giudizio.
Disposta udienza cartolare ex art 127 ter c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
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La presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è CP_1 emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in
2 misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
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Nel merito, va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la patologia lamentata dalla parte ricorrente determina una inabilità del 6%.
In particolare, il CTU ha ritenuto che <dallo studio della documentazione agli atti risultato che il ricorrente ha svolto l di marittimo alle dipendenze diverse compagnie navigazione dal ininterrottamente a tutt con la qualifica>“Elettricista”. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, egli sarebbe stato esposto quotidianamente, per intere giornate di lavoro, all'azione delle vibrazioni meccaniche generate dai grossi motori dei natanti nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e dal movimento dei natanti su cui era imbarcato, che trasmesse a tutto il corpo, spesso impegnato in posture incongrue, nel tempo, avrebbero determinato una patologia degenerativa a livello del tratto cervico-lombare della colonna vertebrale.
Durante la sua attività lavorativa, egli provvedeva anche alla movimentazione di carichi, in particolare di motori elettrici, pompe ed elettroventole, sia durante la navigazione (per periodi di oltre 14 ore al giorno per molti anni), che nelle fasi di attracco, durante le quali erano effettuate le necessarie manutenzioni di motori principali, secondari e generatori, spesso effettuate in luoghi angusti, con l'assunzione di posizioni necessariamente scomode. Tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e in particolare della durata dei turni lavorativi e dei tempi complessivi di imbarco, della continuità e della ripetitività delle sollecitazioni biomeccaniche prodotte, si ritiene probabile che l'attività svolta possa avere concorso alla produzione del quadro clinico e radiologico di natura artrosica che si è riscontrato. Ciò in quanto il ruolo delle vibrazioni meccaniche, trasmesse al corpo umano durante tali attività di guida, nella patogenesi di malattie del rachide di natura professionale, è ben conosciuto.
Il meccanismo patogenetico è rappresentato da una primitiva alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita di elasticità con fissurazioni dell'anello fibroso, cui segue la protrusione e poi l'ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri clinici connessi alla compressione radicolare. L'alterazione del disco può comportare inoltre l'instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi vertebrali. Al fine di valutare il rischio specifico collegato all'attività lavorativa svolta, sono importanti la durata e l'intensità dell'esposizione. Nel caso in esame non è possibile stabilire che vi sia stato il superamento di eventuali valori di un livello soglia, tuttavia si ritiene che la durata del turno lavorativo e il lungo periodo trascorso a bordo dei suddetti mezzi, in presenza di condizioni preesistenti acquisite (come l'età ed un elevato peso corporeo), abbiano determinato una concreta probabilità di sviluppo della malattia.
In conclusione, è risultata la presenza di una pluralità dei fattori causali, in parte legati a caratteristiche individuali (il periziato è un soggetto in età matura, con eccedenza ponderale), sui quali hanno interagito fattori lavorativi, rappresentati da vibrazioni meccaniche continue, prolungate nel tempo, in presenza di posture statiche protratte e di un microclima non favorevole, con continui microtraumatismi del rachide lombare.
Si ritiene che tali fattori di servizio, che non rappresentano un rischio specifico della lavorazione cui è addetto, abbiano rivestito un significato di rilievo concausale nella storia
3 clinica della patologia artrosica del rachide lombare, sulla cui genesi hanno inciso in maniera "efficiente e determinante".
Pertanto, alla luce di quanto su esposto è da ritenere, per quello che concerne la sussistenza del nesso di causalità, che la malattia denunciata dal ricorrente “Note di Spondiloartrosi osteofitosica con prevalente impegno del rachide lombare, complicato da protrusioni in
L3-L4 e L4-L5”, insorta a febbraio del 2023, possa essere attribuita a causa di servizio, che ne ha rappresentato causa preponderante e necessaria, interagendo, concausalmente, con ulteriori fattori etiopatogenetici di natura non lavorativa >>.
Il CTU ha, poi, precisato che: < la patologia riscontrata che rappresenta una Malattia
Professionale non tabellata, facendo riferimento alla normativa del Testo Unico contenuto nel Decreto del 30 giugno 1965 n. 1124, integrato successivamente dal D. Leg. n. 38 del
2000, è ascrivibile alla voce tabellare n. 193, che nei casi di “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”, prevede l'attribuzione di una percentuale invalidante fino al 25%. Tenuto conto dell'entità minima del deficit funzionale riscontrato e, dell'assenza di disturbi trofici, si ritiene che il quadro diagnosticostrumentale riscontrato sia quello di una discoartrosi pluridistrettuale di grado lieve e non medio-grave, per cui, adoperando una proporzionale riduzione di ¾ della percentuale prevista, si riconosce una percentuale di danno biologico pari al 6 % >>...<01.02.2023, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento (oltre le CP_1 spese di consulenza tecnica come da separato decreto) delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% a decorrere dalla domanda del 01.02.2023, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' al pagamento (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato CP_1 decreto) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00) ed oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. NAPOLI, 19.06.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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