TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21081/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa tra le parti
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dalia Marioni del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Cernusco sul Naviglio (MI) in data 4 febbraio 1985 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], al Vicolo Trento n. 9 con l'Avv. Francesca Di NO del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 italiana
pagina 1 di 5
FATTO In data 6 giugno 2025 la Sig.ra depositava innanzi al Tribunale di Milano ricorso ex art. Pt_1
473bis 12 c.p.c. nei confronti del Sig. , chiedendo di ottenere la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata fuori dal Pt_3 matrimonio. In data 9 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Sig. depositando memoria Pt_2 difensiva con cui formulava le proprie domande. In data 30 ottobre 2025 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice onorario dott.ssa Nardo, delegata per il tentativo di conciliazione, e raggiungevano un accordo sull'affidamento ed il mantenimento della figlia minore alle Pt_3 seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio Pt_3 congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della stessa ed esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui la figlia sarà collocata presso ciascun genitore. In ogni caso, i Sig.ri e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle Pt_1 Pt_2 situazioni dagli stessi ritenute e percepite come di maggiore interesse per la figlia, nonché rilevanti per la sua serena ed equilibrata crescita e concordano nell'esercitare la reciproca responsabilità genitoriale con coscienza e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore
2) le parti si accordano affinché la minore mantenga la residenza anagrafica ed il domicilio presso la madre. Quanto ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, le parti Pt_3 concordemente stabiliscono un calendario differenziato e specificamente:
➢ da novembre 2025 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, sarà collocata Pt_3 prevalentemente presso la madre;
il padre la vedrà e terrà con sé a settimane alterne, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola e fino al martedì mattina della settimana successiva
➢ a partire dall'inizio delle vacanze estive 2026 (da intendersi dal primo giorno successivo alla fine dell'anno scolastico 2025/2026), le parti concordano per il collocamento paritario di presso ciascun genitore. A partire da quella data ciascuno dei genitori terrà con sé la Pt_3 minore secondo la seguente ripartizione, da ripetere alternativamente:
- settimana A: starà con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola e fino al mercoledì Pt_3 mattina della settimana successiva
- settimana B: la ripartizione dei tempi di permanenza sarà esattamente l'opposto rispetto alla settimana precedente, ossia con esatta alternanza madre/padre Nei periodi di permanenza con la minore entrambi i genitori si impegnano ad accompagnarla e ad andare a prenderla presso l'istituto scolastico nonché a tutti gli impegni extrascolastici;
nei momenti di scambio entrambi i genitori si impegnano inoltre a consegnare all'altro genitore tutto il materiale necessario per scuola e sport necessario nei giorni di permanenza. Fermo quanto sopra, le parti cercheranno, nell'organizzazione della propria routine e dei propri impegni personali e lavorativi, di confrontarsi reciprocamente e collaborare nel precipuo e primario interesse e benessere della figlia, cercando di non creare quindi disagi e/o disguidi l'un l'altro. In
pagina 2 di 5 caso di urgenze e/o impossibilità, le parti si impegnano reciprocamente a verificare la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé prima di affidarla a terzi Pt_3
3) quanto ai periodi di vacanza, le parti stabiliscono che:
– durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio la minore starà con la madre e col padre col criterio dell'alternanza che potrà essere applicato anche ai giorni 24 e 25 dicembre con la precisazione che per le vacanze natalizie 2025 / 2026 la minore starà col padre la prima settimana di vacanza e con la madre dal 31.12.2025 pomeriggio al rientro a scuola dopo la befana e comunque trascorrerà con la madre il pranzo di Natale 2025 e la cena di S. NO 2025 e col papà la cena di Natale 2025 ed il pranzo di S. NO 2026;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali (intese come da calendario scolastico) interamente con la madre o col padre, secondo un criterio di alternanza annuale;
- anche le ulteriori festività ed i ponti consentiti dal calendario scolastico (a titolo esemplificativo: carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, Sant'Ambrogio) saranno ripartiti tra i genitori con un criterio di alternanza annuale;
- in estate, ciascuno dei genitori trascorrerà con la minore almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordare entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno
4) ciascuna delle parti si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui starà con la minore. Il Sig. si impegna inoltre a versare alla Sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo perequativo al mantenimento di , la somma mensile di € 300,00, da versarsi entro Pt_3 il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità di novembre 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026)
5) le parti concordemente stabiliscono che siano a carico del Sig. nella misura del 60% Pt_2
e della Sig.ra nella misura del 40% le spese extra-assegno relative alla figlia , Pt_1 Pt_3 individuate sulla base del seguente elenco:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet / calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 3 di 5 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc); e) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet) Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore – a fronte di una richiesta scritta dell'altro (ad esempio, a mezzo di posta elettronica, sms, messaggi whatsapp) - dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata 6) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico e di ogni altra misura di sostegno economico statale alle famiglie che dovesse in futuro sostituire l'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
7) le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto economico tra loro pendente, non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra. In particolare, la Sig.ra dà atto di aver ricevuto da Pt_1 parte del Sig. il pagamento della somma di € 500,00 a tacitazione di ogni pretesa per le Pt_2 spese sostenute nell'interesse della figlia fino alla data del 30 ottobre 2025 compresa Pt_3
8) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore pagina 4 di 5 9) le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5