Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio" della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 288 del 1988 la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9264 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica e PREFETTO DI PORDENONE, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AB LO;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Pordenone n. 1418/99 N.C. pubblicato il 19 ottobre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso del prefetto e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Ministro dell'Interno;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 1999 PA BI impugnava dinanzi al Tribunale di Pordenone il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale prefetto in data 6 ottobre deducendo che il provvedimento non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile ma solo, e immotivatamente, in lingua inglese;
che esso non era motivato, essendo mancato qualsiasi accertamento sulle ragioni della sua permanenza in Italia e della mancata richiesta del permesso di soggiorno;
che, infine, egli era in possesso di una concreta offerta di lavoro.
Con provvedimento del 18-19 ottobre 1999 il tribunale dichiarava la nullità del decreto di espulsione osservando che mancava ogni motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero impedito la sua traduzione in una lingua nota al suo destinatario e che- era rimasto accertato, attraverso le dichiarazioni dell'amministratore del Circo Togni, che era stato offerto un lavoro al ricorrente con la garanzia di vitto e alloggio e ciò consentiva di ravvisare la prospettiva di un impiego stabile e le gale in favore del ricorrente, che non poteva essere privato dell'opportunità che gli era stata offerta. Contro detto provvedimento ricorrono congiuntamente per cassazione con due motivi il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Pordenone.
Non ha presentato difese l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, nel disciplinare i giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione ha conferito la legittimazione passiva personale e permanente al prefetto, stabilendo che l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati: in tale disciplina è stata ravvisata una espressa deroga alle disposizioni di cui ai commi 1^ e 2^ dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, giustificata dall'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'autorità locale, munita per tali fini della necessaria autonomia funzionale, in considerazione della sua particolare idoneità a valutare e contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione (Cass. 7 luglio 2000, nn. 9078 e 9084; 13 ottobre 2000, n. 13653, SS.UU. ord. 7 novembre 2000, n. 118). Passando all'esame del ricorso proposto dal Prefetto di Pordenone, con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, co. 7^, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che erroneamente sarebbe stata dichiarata la nullità del provvedimento di espulsione il quale, ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua inglese, aveva raggiunto il suo scopo avendo posto l'intimato in condizione di rivolgersi tempestivamente all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, tanto più che la legge non impone l'obbligo tassativo di tradurre il provvedimento di espulsione nella lingua dell'intimato, essendo a tal fine sufficiente la traduzione in inglese, francese o spagnolo. La censura non può trovare accoglimento poiché la disposizione denunciata prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza della lingua inglese nella quale il decreto di espulsione è statò tradotto (Cass. 7 luglio 2000, n. 9078; non in termini, invece: Cass. 6 luglio 2000, n. 9003, citata dal ricorrente, in quanto relativa al procedimento di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea).
E ciò in aderenza all'interpretazione della Corte
costituzionale secondo la quale anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev'essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, con la quale è stato ratificato il
Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966. E il pieno esercizio del diritto di difesa comporta che il destinatario di un provvedimento restrittivo della sua libertà di autodeterminazione dev'essere messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato (Corte cost. 16 giugno 2000, nn. 198 e 227). Ciò premesso, poiché la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, la sua mancata traduzione nella lingua del suo paese d'origine o in altra lingua da lui conosciuta lede il diritto di difesa. Nè tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, poiché, se al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge la quale consente la traduzione in una delle tre lingue solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato.
E neppure può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto quante volte lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso di fendendosi nel merito, poiché la sanatoria della nullità degli atti processuali, prevista in via generale dall'art. 156,, co. 3, cod. proc. civ., non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena e immediata conoscibilità all'interessato fuori dei casi in cui ciò non sia in concreto possibile.
Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, avente natura subordinata, con il quale si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il provvedimento di espulsione avrebbe privato il reclamante del diritto al mantenimento del lavoro da lui prestato presso il circo Togni.
In conclusione, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Ministro dell'Interno, il ricorso del Prefetto di Pordenone non può trovare accoglimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio dell'intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno e rigetta il ricorso del Prefetto di Pordenone. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001