Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9264
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio" della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 288 del 1988 la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9264
    Data del deposito : 7 luglio 2001

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