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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2197/2023 cui è riunito il procedimento recante n. R.G. 1117/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonello Enrico Chindamo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Dalmazia n. 64, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso
[...] dall'avv.A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Palmi, alla via Bruno Buozzi n. 56, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti, con cui elettivamente domicilia in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via San Giovanni n.72, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Mediante due separati ricorsi, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, prima, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239001897621000 (R.G. 2197/2023), notificatagli in data 13.04.2023 ed in seguito avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000503000 (R.G. 1117/2024) notificatogli in data 16.02.2024; limitatamente e con riferimento (v. pag. 2 dei due ricorsi) ai medesimi tre avvisi di addebito e cinque cartelle di pagamento, tutti afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti ed alla gestione artigiani/aziende con dipendenti CP_2 nonché a sanzioni per violazione di normativa lavoristica. CP_1
Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, il difetto di motivazione e indicazione dei criteri di calcoli degli interessi nonché la decadenza delle pretese e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria citate nonché la non debenza delle somme sottese. Si costituiva in giudizio parte resistente in proprio e quale CP_1 mandataria della S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
di cui chiedeva la estromissione.
[...]
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente deduceva -in via preliminare- il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Da ultimo, l' , evidenziando il proprio Controparte_5 difetto di legittimazione passiva nelle doglianze afferenti agli enti impositori, deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di difetto delle notifiche e della motivazione dei provvedimenti nonché della avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate e disposta la riunione dei suindicati procedimenti a quello di più vecchia iscrizione per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva (in particolare vista la presenza dei medesimi avvisi/cartelle), la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
1.1 Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva degli Enti citati in giudizio per gli atti di loro competenza. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_3 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
1.2. Caso a parte sono le censure relative alle cartelle di pagamento n. 09420160004389649000 e n. 09420170000829853000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative il cui ente impositore, da un esame degli atti, risulta essere la Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria (oggi Ispettorato d'area metropolitana Reggio Calabria), portate ad esecuzione dal concessionario per la riscossione. Sul punto, difetta nella fattispecie, la legittimazione passiva dell
[...]
alla stregua dei principi elaborati dalle Sezioni Unite Controparte_3 della Suprema Corte (v. Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514), per i vizi sollevati in ricorso attinenti al merito di tali pretese, anche in funzione recuperatoria (omessa notifica, prescrizione maturata e decadenza). Invero, parte ricorrente propone anche eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria rispetto alle quali la legittimazione a contraddire è esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso Cass. SU. n 7514/2022: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.” Per questo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa a tali doglianze.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, si prospettano:
1) un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui parte ricorrente contesta la regolarità formale della procedura di riscossione (per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito quale atti prodromici, omessa motivazione e calcolo di interessi), al fine di dedurne l'invalidità derivata;
2) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati;
3) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi e cartelle (tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione).
3. Ciò posto, l'opposizione all'intimazione di pagamento e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma, concernenti la presunta omessa notifica degli atti prodromici, carenza di motivazione e criterio di calcolo interessi perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata -per ammissione anche del ricorrente- in data 13.04.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 12.05.2023, mentre la comunicazione de qua risulta notificata in data 16.02.2024 e il ricorso introdotto con atto depositato il 04.03.2024, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. 4. Parimenti anche l'azione c.d. recuperatoria, volta a censurare la decadenza dell'iscrizione al ruolo delle pretese ovvero la prescrizione asseritamente maturata prima delle notifiche degli avvisi/cartelle, è manifestamente intempestiva in relazione al termine rilevante. A voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento in oggetto, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere tali vizi, atteso che, in relazione a tali atti impositivi, risulta ritualmente notificata via PEC la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201800000054000 in data 11.04.2018 nonche anche l'intimazione di pagamento n. 0942022 9000479384000 in data 01.03.2022, precedenti agli atti oggi impugnati (cfr. prod.ne , con CP_6 conseguente onere del contribuente di far valere la nullità degli atti presupposti, dal momento di tale conoscenza. Sul punto, in relazione all'eccezione di invalidità sollevata dal ricorrente circa la produzione in formato “.pdf” e non “.eml” delle ricevute di consegna delle pec inviate da per tali atti, va osservato Controparte_3 come, sotto il profilo probatorio, non siano presenti divieti normativi sul formato della produzione documentale. L'obbligo di deposito in formato “.eml” sussiste infatti per gli atti processuali ai sensi della L. 53/94, come evincibile dalla pronuncia della Suprema Corte richiamata dal ricorrente nelle proprie note difensive e non è quindi applicabile ad altri atti digitali esterni al processo, quali l'avviso di addebito (cfr. per il principio Cass. n. 25686/2023). Con maggiore precisione si rileva che costituendo le pec allegate da
[...]
una copia informatica di documento informatico in senso CP_3 atecnico, il comma 1-bis dell'art. 20, d.lgs. 82/2005, prescrive che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida”. In virtù del principio del libero apprezzamento delle prove prodotte allorché queste non soddisfino i requisiti tecnico-strutturali del documento informatico, non si rinvengono ostacoli interpretativi alla utilizzabilità e valenza probatoria dei documenti prodotti dall'ente della riscossione. La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che “(…) occorre tuttavia affermare il valore probatorio pieno, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione (oggetto di conservazione negli archivi informatici della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, a norma del cui comma 1: "i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71), siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, né circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526)” (cfr. Cass., n. 37542/2021). Orbene, l'insieme della documentazione allegata costituisce prova sufficiente a dimostrare la notifica di tali atti, idonea a determinare quantomeno una presunzione di avvenuta conoscenza degli atti, fino a prova contraria. Pertanto, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice dopo la documentata notifica di tali atti, è certamente venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione agli avvisi e cartelle (cfr. Cass. n. 28583/2018), che sarebbe altrimenti tardiva - per intervenuta decadenza, stante l'omesso rispetto del termine di 40 giorni ex art. 24, d.lgs. n. 461/1999 - perché esercitata a distanza di anni dalla data di notifica di tali atti di cui aveva parte ricorrente aveva conoscenza.
5. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturato tra la data di notifica degli avvisi/cartelle in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 13.04.2023. La doglianza è parzialmente fondata. 5.1 In primo luogo, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di validi atti interruttivi infraquinquennali in relazione alle cartelle di pagamento n.09420100018290633000 (11.12.2010, limitatamente, per quanto di competenza, ai contributi per l'anno 2006) e n. 09420110010648339000 CP_1
(31.03.2011). Dalla documentazione interruttiva confusamente versata in atti dal
(produzione documentale caotica, indifferenziata e neppure CP_7 richiamata nel corpo della memoria di costituzione), non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti, validi ad interrompere il decorso quinquennale del termine prescrizione. Ed invero, rispetto a tali cartelle di pagamento, il primo atto interruttivo valido, costituito dalla già citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201800000054000, risulta notificato in data 11.04.2018, vale a dire ben oltre i 5 anni, decorrenti dalla notifica dei menzionati atti, sicché anche le pretese in essi contenuti devono ritenersi prescritte. Una volta maturata la prescrizione tra la notifica della cartella/avviso e il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione. 5.2 D'altro canto, il termine di prescrizione risulta validamente interrotto per la restante cartella di pagamento n. 09420160019167854000 (06.10.2016) nonché per gli avvisi di addebito n. 39420130001280057000 (21.05.2013) e n.39420160002087987000 (24.08.2016) dalla notifica della menzionata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201800000054000, avvenuta in data 11.04.2018. In ultimo, per il restante avvisi di addebito n. 39420160005020121000 (21.06.2018), ma anche in relazione alla cartella e agli avvisi sopra menzionati, il termine risulta interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000479384000, avvenuta in data 01.03.2022. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, n. 09420239001897621000, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per atti menzionati.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione, riguardante due sole cartelle per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti ed anche nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420160004389649000 e n. 09420170000829853000;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n.09420100018290633000 (limitatamente ai contributi per l'anno 2006) e CP_1
n. 09420110010648339000, e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420239001897621000 e il preavviso di iscrizione ipotecaria n.09476202400000503000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 11 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano