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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12/11/2025, alle ore 12,39 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. TASSINARI ALESSANDRO per la parte ricorrente e l'Avv.
TI RI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,40.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza proc. n. 836 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. TASSINARI ALESSANDRO
CONTRO
CP_1 rappresentato da Avv. TI RI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 Parte_1 chiedeva l'annullamento dell'accertamento relativo a somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione Naspi quantificate in € 3.294,50.
Deduceva parte ricorrente di essere percettore dell'indennità di Naspi e di aver aperto nel 1.07.2021 partita Iva al solo ed esclusivo fine di potersi intestare la proprietà di un piccolo trattore, eredità paterna;
rappresentava altresì che la partita iva era stata chiusa il 7.06.2023, ossia una volta venuta meno tale condizione, senza mai aver emesso alcuna fattura e che, nonostante il mancato svolgimento di attività,
2 l' , eccependo l'intervenuta decadenza dal beneficio per CP_1 mancata comunicazione dell'apertura della partita IVA entro il mese, aveva chiesto la restituzione degli importi erogati, rigettando anche il ricorso presentato in autotutela.
Con memoria di costituzione depositata in data 2 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver CP_1 accolto il ricorso presentato dal in autotutela e Parte_1 chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 14.02.2024 parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese.
***
L'accoglimento delle richieste in autotutela ha, di fatto, determinato il venir meno della materia del contendere, limitando il thema decidendum alla pronuncia sulle spese di giudizio, da effettuarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Spetta pertanto a chi giudica individuare la parte soccombente, sebbene solo virtualmente, in base alla ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. sentenza del
29/11/2016 n. 24234).
La questione relativa alla percezione dell'indennità Naspi in presenza di apertura di partita IVA è esplicitata in maniera chiara dalla circolare n. 174 del 23.11.2017. CP_1
In particolare il comma 5 intitolato “Effetti dell'iscrizione ad albi professionali e della titolarità della partita Iva sulle indennità di disoccupazione”, prevede:
“L'iscrizione ad albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura della partita Iva riferita al medesimo soggetto”.
3 Il comma successivo specifica altresì che non sussiste alcun onere a carico del percettore di Naspi di comunicare l'apertura della partita IVA, né tantomeno la mancata segnalazione può determinare la decadenza dal beneficio.
Si legge, infatti: “Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare l'iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione- in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerge l' apertura della partita iva o
l'iscrizione ad un Albo Professionale, verificare se
l'attività sia effettivamente svolta contattando
l'interessato”. Ed ancora: “Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata”.
Concludendo la circolare richiamata specifica e chiarisce che:
- la semplice apertura della partita IVA non fa sorgere alcun obbligo di comunicazione all' , né incide sulla percezione CP_1 dell'indennità Naspi;
- spetta all'ufficio territoriale provvedere alla verifica in ordine allo svolgimento di attività e in caso di accertamento del mancato svolgimento la prestazione deve essere erogata.
La stessa motivazione con cui parte resistente ha accolto, in autotutela, il ricorso di è in tal senso: Parte_1
“l'apertura di partita iva nel corso del 2021 si è resa necessaria in base alla normativa di settore per
l'intestazione di un bene (trattore) ricevuto in eredità e non ha generato nessun tipo di reddito. La circolare n. 174/2017 al punto 5, prevede che in caso di mancato effettivo svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione può
4 continuare ad essere erogata anche in assenza della comunicazione di apertura della partita iva e della comunicazione del reddito”.
L' è soccombente virtuale. CP_1
Peraltro, deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in via di autotutela, da valorizzare ed incentivare ai fini del contenimento dei tempi processuali.
Pertanto, le spese possono essere compensate nella misura del
50%.
Spese al minimo in ragione della semplicità della causa e compenso per la fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' alla CP_1 refusione del 50% delle spese legali che liquida in tale frazione in € 884,50, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Massa, 12/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
5
TI RI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,40.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza proc. n. 836 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. TASSINARI ALESSANDRO
CONTRO
CP_1 rappresentato da Avv. TI RI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 Parte_1 chiedeva l'annullamento dell'accertamento relativo a somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione Naspi quantificate in € 3.294,50.
Deduceva parte ricorrente di essere percettore dell'indennità di Naspi e di aver aperto nel 1.07.2021 partita Iva al solo ed esclusivo fine di potersi intestare la proprietà di un piccolo trattore, eredità paterna;
rappresentava altresì che la partita iva era stata chiusa il 7.06.2023, ossia una volta venuta meno tale condizione, senza mai aver emesso alcuna fattura e che, nonostante il mancato svolgimento di attività,
2 l' , eccependo l'intervenuta decadenza dal beneficio per CP_1 mancata comunicazione dell'apertura della partita IVA entro il mese, aveva chiesto la restituzione degli importi erogati, rigettando anche il ricorso presentato in autotutela.
Con memoria di costituzione depositata in data 2 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver CP_1 accolto il ricorso presentato dal in autotutela e Parte_1 chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 14.02.2024 parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese.
***
L'accoglimento delle richieste in autotutela ha, di fatto, determinato il venir meno della materia del contendere, limitando il thema decidendum alla pronuncia sulle spese di giudizio, da effettuarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Spetta pertanto a chi giudica individuare la parte soccombente, sebbene solo virtualmente, in base alla ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. sentenza del
29/11/2016 n. 24234).
La questione relativa alla percezione dell'indennità Naspi in presenza di apertura di partita IVA è esplicitata in maniera chiara dalla circolare n. 174 del 23.11.2017. CP_1
In particolare il comma 5 intitolato “Effetti dell'iscrizione ad albi professionali e della titolarità della partita Iva sulle indennità di disoccupazione”, prevede:
“L'iscrizione ad albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura della partita Iva riferita al medesimo soggetto”.
3 Il comma successivo specifica altresì che non sussiste alcun onere a carico del percettore di Naspi di comunicare l'apertura della partita IVA, né tantomeno la mancata segnalazione può determinare la decadenza dal beneficio.
Si legge, infatti: “Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare l'iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione- in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerge l' apertura della partita iva o
l'iscrizione ad un Albo Professionale, verificare se
l'attività sia effettivamente svolta contattando
l'interessato”. Ed ancora: “Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata”.
Concludendo la circolare richiamata specifica e chiarisce che:
- la semplice apertura della partita IVA non fa sorgere alcun obbligo di comunicazione all' , né incide sulla percezione CP_1 dell'indennità Naspi;
- spetta all'ufficio territoriale provvedere alla verifica in ordine allo svolgimento di attività e in caso di accertamento del mancato svolgimento la prestazione deve essere erogata.
La stessa motivazione con cui parte resistente ha accolto, in autotutela, il ricorso di è in tal senso: Parte_1
“l'apertura di partita iva nel corso del 2021 si è resa necessaria in base alla normativa di settore per
l'intestazione di un bene (trattore) ricevuto in eredità e non ha generato nessun tipo di reddito. La circolare n. 174/2017 al punto 5, prevede che in caso di mancato effettivo svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione può
4 continuare ad essere erogata anche in assenza della comunicazione di apertura della partita iva e della comunicazione del reddito”.
L' è soccombente virtuale. CP_1
Peraltro, deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in via di autotutela, da valorizzare ed incentivare ai fini del contenimento dei tempi processuali.
Pertanto, le spese possono essere compensate nella misura del
50%.
Spese al minimo in ragione della semplicità della causa e compenso per la fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' alla CP_1 refusione del 50% delle spese legali che liquida in tale frazione in € 884,50, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Massa, 12/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
5