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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI N. 25 50051 P.IVA_1
CASTELFIORENTINO presso lo studio dell'avv.to BABBONI PAOLA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, 2; C.F._1
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2
C.F._2
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_3
, C.F._3
CONVENUTI- CONTUMACI avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28/01/2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine Controparte_4 CP_2
di far accertare la loro accettazione tacita dell'eredità di , che era nato a Persona_1
Castelfiorentino il 6/3/1943, cod. fisc. il 23/11/2015. C.F._4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha esposto che , nato a [...] il 10 settembre Controparte_1
1970, e nata a [...] il [...], stipulavano in data Parte_2
18 giugno 2012, con la allora , contratto di mutuo Controparte_5
fondiario ai rogiti del notaio numero 31520/16427(all. 1) per Persona_2
l'importo capitale dieuro 100.000,00, ed intervenivano all'atto, quali parti datrici di ipoteca, il signor , e la signora nata a [...] il [...] e Persona_1 CP_3
comunque i medesimi avevano anche rilasciato fideiussione in favore della a garanzia Pt_1
del detto mutuo.
Inoltre evidenziavano che in data 23.11.2015 decedeva si Persona_3
apriva successione legittima in favore dei chiamati alla eredità il coniuge, e i CP_3
due figli, e (all.2). Controparte_1 CP_2
E che sebbene non formalmente accettata i chiamati compivano atti di accettazione tacita dell'eredità.
Chiamata la causa all'udienza del 27.05.2025 il giudice accertata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei resistenti e invitava parte ricorrente a discutere oralmente la causa. Esaurita la discussione riservava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. comma
3.
Orbene nel caso di specie parte ricorrente ha dato prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte dei resistenti. Persona_1
Risulta agli atti che In data 27 novembre 2015 veniva portata all'attenzione dell'istituto di credito di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per eredi a firma della signora autenticata dal funzionario incaricato del Comune di Castelfiorentino ove si dava CP_3
atto della morte di e che gli eredi legittimi risultavano essere i la moglie e di due Persona_1 figli già sopra ricordati (doc. 3). Il defunto risultava essere socio dell'allora Persona_1
e titolare di n. 1 azione e con comunicazione Controparte_5
dell'8 agosto 2016 i signori e qualificandosi CP_3 CP_2 Controparte_1
“quali eredi del signor ” disponevano del titolo chiedendo di trasferire la detta Persona_1
azione dal de cuius a nome dell'erede nato a [...] il [...] “da CP_2
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
noi designato quale nuovo intestatario delle azioni” (Doc. 4) n data 8/8/2016 la signora CP_3
con atto a sua firma, consegnava la dichiarazione di successione del defunto
[...] [...]
alla Banca ricorrente chiedendo lo svicolo delle attività intestate al de cuius e di cui Per_1
alla dichiarazione di successione ( la richiesta doc. n. 5 e la dichiarazione di successione col n. 6) . Infine, come risulta dalla visura catastale (doc. 7), i beni immobili di cui sopra, e altri, sono pervenuti ai signori e , in forza di denuncia CP_3 Controparte_1 CP_2
di successione ab intestato, dal coniuge e padre, , dichiarazione di successione Persona_1
volume 9990 n. 963 registrata a in data 28/7/2016 a seguito della quale gli eredi Per_3
procedevano alla voltura catastale degli immobili a nome di tutti e tre gli eredi.
Tali elementi comprovano l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e la fondatezza delle domande.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli dei resistenti in solido e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuto e dei terzi chiamati in complessivi €4 000,00, per onorari di avvocato, oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_3 [...]
e : CP_1 CP_2
1. Accoglie le domande proposte da Parte_1
contro e per le Controparte_4 CP_2
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto e Controparte_4 [...]
sono eredi di nato a [...] il [...], cod. CP_2 Persona_1
fisc. C.F._4
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. la Trascrizione della presente sentenza sui beni di . Persona_1
4. condanna e , CP_3 Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi € 4.000,00, ciascuno, per onorari di avvocato, oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 27/05/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI N. 25 50051 P.IVA_1
CASTELFIORENTINO presso lo studio dell'avv.to BABBONI PAOLA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, 2; C.F._1
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_2
C.F._2
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_3
, C.F._3
CONVENUTI- CONTUMACI avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28/01/2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine Controparte_4 CP_2
di far accertare la loro accettazione tacita dell'eredità di , che era nato a Persona_1
Castelfiorentino il 6/3/1943, cod. fisc. il 23/11/2015. C.F._4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha esposto che , nato a [...] il 10 settembre Controparte_1
1970, e nata a [...] il [...], stipulavano in data Parte_2
18 giugno 2012, con la allora , contratto di mutuo Controparte_5
fondiario ai rogiti del notaio numero 31520/16427(all. 1) per Persona_2
l'importo capitale dieuro 100.000,00, ed intervenivano all'atto, quali parti datrici di ipoteca, il signor , e la signora nata a [...] il [...] e Persona_1 CP_3
comunque i medesimi avevano anche rilasciato fideiussione in favore della a garanzia Pt_1
del detto mutuo.
Inoltre evidenziavano che in data 23.11.2015 decedeva si Persona_3
apriva successione legittima in favore dei chiamati alla eredità il coniuge, e i CP_3
due figli, e (all.2). Controparte_1 CP_2
E che sebbene non formalmente accettata i chiamati compivano atti di accettazione tacita dell'eredità.
Chiamata la causa all'udienza del 27.05.2025 il giudice accertata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei resistenti e invitava parte ricorrente a discutere oralmente la causa. Esaurita la discussione riservava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. comma
3.
Orbene nel caso di specie parte ricorrente ha dato prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte dei resistenti. Persona_1
Risulta agli atti che In data 27 novembre 2015 veniva portata all'attenzione dell'istituto di credito di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per eredi a firma della signora autenticata dal funzionario incaricato del Comune di Castelfiorentino ove si dava CP_3
atto della morte di e che gli eredi legittimi risultavano essere i la moglie e di due Persona_1 figli già sopra ricordati (doc. 3). Il defunto risultava essere socio dell'allora Persona_1
e titolare di n. 1 azione e con comunicazione Controparte_5
dell'8 agosto 2016 i signori e qualificandosi CP_3 CP_2 Controparte_1
“quali eredi del signor ” disponevano del titolo chiedendo di trasferire la detta Persona_1
azione dal de cuius a nome dell'erede nato a [...] il [...] “da CP_2
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
noi designato quale nuovo intestatario delle azioni” (Doc. 4) n data 8/8/2016 la signora CP_3
con atto a sua firma, consegnava la dichiarazione di successione del defunto
[...] [...]
alla Banca ricorrente chiedendo lo svicolo delle attività intestate al de cuius e di cui Per_1
alla dichiarazione di successione ( la richiesta doc. n. 5 e la dichiarazione di successione col n. 6) . Infine, come risulta dalla visura catastale (doc. 7), i beni immobili di cui sopra, e altri, sono pervenuti ai signori e , in forza di denuncia CP_3 Controparte_1 CP_2
di successione ab intestato, dal coniuge e padre, , dichiarazione di successione Persona_1
volume 9990 n. 963 registrata a in data 28/7/2016 a seguito della quale gli eredi Per_3
procedevano alla voltura catastale degli immobili a nome di tutti e tre gli eredi.
Tali elementi comprovano l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e la fondatezza delle domande.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli dei resistenti in solido e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuto e dei terzi chiamati in complessivi €4 000,00, per onorari di avvocato, oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_3 [...]
e : CP_1 CP_2
1. Accoglie le domande proposte da Parte_1
contro e per le Controparte_4 CP_2
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto e Controparte_4 [...]
sono eredi di nato a [...] il [...], cod. CP_2 Persona_1
fisc. C.F._4
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. la Trascrizione della presente sentenza sui beni di . Persona_1
4. condanna e , CP_3 Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi € 4.000,00, ciascuno, per onorari di avvocato, oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 27/05/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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