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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9223/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9220/2025 tra
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per Controparte_1
l'avv. Papa Stefano in sost. per delega orale dell'Avv. UI AR.
[...]
Per L' nessuno compare Parte_1
Il Giudice invita parte opposta a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Papa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Papa alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9223/2025
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCIOLETTI GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BROGIOLI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Pavia, Viale Gorizia n. 75, presso i difensori
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
UI AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Udienza di discussione 20.10.2025
CONCLUSIONI
Per L' Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per essere competente il
Tribunale di Milano, quale foro elettivo delle parti trattandosi di rapporti di locazione funzionalmente collegati e unitari;
conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo qui impugnato;
- in subordine, in via preliminare, sospendere il presente giudizio fino alla decisione sui rapporti di dare e avere tra le parti in discussione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano
R.G. 16044/2025;
- in ogni caso sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ricorrendo gravi motivi, stante l'evidente fondatezza delle ragioni dell'opponente;
- nel merito, accertare l'inesigibilità del credito monitoriamente azionato per le ragioni sopra espresse e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata da nei confronti della società per le ragioni Controparte_1 Parte_1
evidenziate in narrativa, accertandone l'insussistenza e comunque respingendo la domanda di condanna proposta da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
accertando se del caso fino a concorrenza della pretesa monitoria azionata le voci di
[...]
credito de “ ” riguardanti specificamente la locazione di Torino. Parte_1
Si chiede altresì, in via istruttoria, autorizzare l'opponente a produrre in cancelleria in uno o più supporti informatici (chiavetta USB) i file contenenti i bordereau giornalieri che per le dimensioni dei file non possono essere prodotti in modalità telematica, con copia di cortesia per il Giudice e la controparte.
Sempre in via istruttoria, si chiede, se del caso, disporsi CTU contabile sulle perdite derivate
a “ ” dai periodi di chiusura e di apertura ridotta e sui rinvii richiesti da “ Parte_1 [...]
tenuto conto dei mancati incassi e dalle spese rilevabili dalla contabilità de CP_1
“ ”. Parte_1
A tal uopo si mette a disposizione la contabilità dell'“ ”. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per Controparte_1
“a) in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
b) nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata e non provata
l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda spiegata da L'Artistica, perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
c) In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali.
In via istruttoria:
- ci si oppone alla richiesta di autorizzazione alla produzione su formato elettronico dei bordereau giornalieri, trattandosi di documentazione del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio;
- ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU contabile, essendo la presente controversia risolvibile alla luce della documentazione in atti. Inoltre, tale richiesta ha finalità evidentemente strumentale ed esplorativa, considerato che la CTU, non costituendo in sé mezzo di prova, non può esonerare la parte richiedente dell'onus probandi su di essa incombente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.05.2025, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1856/2025 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.3.2025, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.200,00, oltre agli interessi di mora di Controparte_1
cui al D.lgs. 231/02 e alle spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per la locazione transitoria del locale “ ubicato nella Stazione di Torino Porta Nuova da Parte_2
utilizzare per lo svolgimento di attività espositive nel periodo dal 26.10.2022 al 31.05.2023.
L'opponente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, (i) in via preliminare di dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il provvedimento monitorio, per essere stato reso da giudice territorialmente incompetente in ragione della deroga convenzionale alla competenza con previsione del foro esclusivo di
Milano, ovvero, (ii) sempre in via preliminare in subordine, di sospendere il giudizio sino alla definizione del procedimento con R.G. 16044/2025 pendente tra le parti avanti il Tribunale di Milano e (iii) nel merito di dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il provvedimento monitorio, in ragione dell'inesigibilità nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata.
A tal fine esponeva:
- di aver sottoscritto in data 29.06.2022 con la società opposta un contratto di locazione di natura transitoria del locale denominato “ ubicato nella stazione Parte_2 ferroviaria di Torino Porta Nuova da utilizzare per l'allestimento di mostre;
- che tale contratto si inseriva nel contesto di un più ampio rapporto di collaborazione tra le due società, in forza del quale dal 2021 erano stati sottoscritti altri contratti riguardanti spazi all'interno delle stazioni ferroviarie di Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe,
Roma Tiburtina e Milano Stazione Centrale destinati all'allestimento di mostre espositive;
- che, in data 4.7.2023, con riguardo all'unità immobiliare locata nella stazione ferroviaria di Milano, durante lo svolgimento di una mostra allestita dall'opponente, veniva contestata dalla Polizia Locale di Milano la violazione dell'art. 68 T.U.L.P.S. per non essere i locali muniti della licenza di agibilità per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo, con conseguente immediata chiusura della mostra (riaperta dopo un mese, ma solo per un periodo di 90 giorni e con il dimezzamento della capienza massima di pubblico);
- che, in ragione degli ingenti danni patiti a causa dell'asserito inadempimento della locatrice per aver affittato dei locali inidonei all'uso pattuito, Parte_1
avvalendosi dell'exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460 cod. civ., rifiutava il pagamento dei canoni locatizi e richiedeva il risarcimento dei danni quantificati in prima approssimazione in € 94.961,34, a titolo di lucro cessante nel periodo di chiusura della mostra nei mesi di luglio ed agosto 2023, ed in € 419.254,50 per i danni emergenti e il lucro cessante patiti in relazione ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024;
- che, secondo la prospettazione della ricorrente, la “pretesa creditoria azionata è insussistente o comunque è inesigibile” perché
o intercorreva tra le parti un dialogo volto al raggiungimento di un accordo “per cui a compensazione dei danni non sarebbe stato richiesto il canone per la locazione programmata per la mostra “Stregheria””, sicché la pretesa della locatrice avente ad oggetto “il pagamento per quel periodo in cui i locali sono stati occupati in attesa della definizione” dell'accordo viola le regole di buona fede, affidamento e collaborazione contrattuale (cfr. pag. 10 ricorso);
o venivano “richiesti ingenti importi non fatturati quando l'IVA non può essere richiesta perché la fattura non è stata emessa e gli imponibili non vanno pagati in quanto contrattualmente (art. 6), gli importi andavano pagati solo previa emissione di regolare fattura”, con conseguente inesigibilità del credito azionato in via monitoria
(cfr. pag. 10 ricorso);
o in ragione del collegamento funzionale tra tutti i vari contratti di locazione stipulati tra le parti, l'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento al contratto di locazione dell'immobile di Milano era idonea a paralizzare la pretesa creditoria avente ad oggetto le prestazioni degli altri contratti collegati, rendendo inesigibile il credito di “fino a quando controparte non si decida Controparte_1
ad adempiere il contratto relativo ai locali di Milano, offrendo il giusto risarcimento o comunque accertando con correttezza e in buona fede i rapporti di dare e di avere tra le parti” (cfr. pag. 11), tenendo conto dell'ingente credito risarcitorio vantato da quantificato in € 94.961,34 portato dalla fattura n. 01/000078 del Parte_1
3.10.2023, oltre ad € 419.254,50 di cui alla fattura n. 01/000144 dell'11.11.2024.
Con comparsa del 27.06.2025, si costituiva in giudizio e si Controparte_1
opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, in ragione: (I) dell'insussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione degli immobili di
Torino e di quello relativo alla Stazione di Milano, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di inadempimento proposta, peraltro infondata per l'insussistenza di un inadempimento imputabile alla società locatrice;
(II) della non contestazione avversaria della debenza e dell'esattezza delle somme richieste in via monitoria in relazione alla locazione dell'immobile di Torino e (III) dell'inesistenza di un accordo orale raggiunto tra le parti in ordine “all'utilizzo dei locali di Torino a condizioni economiche diverse da quelle previste dal contratto del 29.6.2022 per consentire una sorta di recupero del pregiudizio asseritamente patito relativamente alla locazione di Milano” (cfr. pag. 15-16 costituzione).
Con ordinanza del 16.07.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.07.2025, venivano rigettate le istanze della ricorrente di sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, di concessione di termine per il deposito di memoria ex art. 420 VI comma c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, veniva fissata udienza di discussione al 20.10.2025.
Ritualmente depositate entro i termini assegnati le memorie ex art. 426 c.p.c., all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010: benché il tentativo di mediazione – obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione – sia stato esperito su iniziativa de ed in data antecedente finanche all'emanazione del decreto ingiuntivo Parte_1
qui opposto (cfr. doc. 14-15 opponente), si deve ritenere assolta la condizione di procedibilità prescritta dalla citata norma, in considerazione della coincidenza delle questioni controverse dibattute nel procedimento di mediazione ed in questo giudizio ed in ragione dell'indifferenza dell'identità della parte promotrice della mediazione ai fini della verifica dell'assolvimento della condizione, allorquando il tentativo di mediazione sia stato esperito.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente è infondata e va rigettata.
Non può essere condiviso l'assunto attoreo in forza del quale “la competenza esclusiva spetti, in forza della pattuizione prevista dalle parti all'art. 16, al Tribunale di Milano (si v. doc. 3)” (pag. 9 ricorso), posto che gli artt. 21 e 447 bis c.p.c. attribuiscono la competenza esclusiva inderogabile per le cause in materia di locazione al giudice del luogo ove è posto l'immobile.
Nella fattispecie in esame, il credito azionato in via monitoria attiene al corrispettivo dovuto per la locazione di un'unità immobiliare ubicata nella stazione ferroviaria di Torino Porta
Nuova, con conseguente attribuzione della competenza esclusiva a conoscere della presente causa al Tribunale di Torino.
Parimenti non fondate sono le considerazioni svolte ad ulteriore sostegno dell'eccezione relative alla presenza in tutti i contratti di locazione sottoscritti tra le parti della clausola contrattuale di deroga della competenza in favore del foro di Milano, trattandosi di clausola affetta da nullità, né quelle sull'asserito collegamento funzionale dei predetti negozi, trattandosi di contratti autonomi relativi a locali tra loro distinti e con previsione specifica del canone per ciascuno di essi.
Invero, non sono condivisibili le argomentazioni dall'opponente a sostegno della competenza del foro milanese, secondo le quali l'accertamento delle doglianze relative alla locazione di Torino qui all'esame dovrebbe essere svolto dal tribunale di Milano in ragione dell'interdipendenza funzionale sussistente tra i negozi giuridici sottoscritti tra le parti e della conseguente pregiudizialità logica della risoluzione delle contestazioni relative alla locazione di Milano: come sarà meglio argomentato nel successivo paragrafo, non essendo ravvisabile un nesso teleologico che avvinca i contratti di locazione, da valutarsi perciò quali autonome e distinte pattuizioni, non vi è ragione che giustifichi l'attrazione della competenza territoriale in capo al foro di Milano, non essendo ravvisabile una controversia unitaria.
4. L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da è infondata e le Parte_1
domande di accertamento dell'inesigibilità del credito ingiunto e di declaratoria della nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto vanno rigettate.
Fermo restando che non sono state mosse contestazioni in ordine alla causa petendi e al quantum del credito azionato in via monitoria, sotto il profilo dell'an debeatur, l'opponente in primo luogo lamenta che “vengono altresì richiesti ingenti importi non fatturati quando
l'IVA non può essere richiesta perché la fattura non è stata emessa e gli imponibili non vanno pagati in quanto contrattualmente (art. 6), gli importi andavano pagati solo previa emissione di regolare fattura. In sintesi. Il credito di “ è di per sé inesigibile” (cfr. pag. Controparte_1
10 ricorso).
L'eccezione attorea secondo la quale l'inesigibilità del credito di Controparte_1
discenderebbe dalla mancata emissione delle fatture è infondata e va rigettata: sono
[...]
state prodotte in giudizio dalla società opposta le due fatture emesse per il pagamento dei canoni di locazione di aprile e maggio 2023 (cfr. doc. 3 e 4 costituzione), che in base al disposto dell'art. 6 del contratto di locazione dovevano essere saldate “con cadenza mensile nel termine di 30 giorni data fattura fine mese” (cfr. doc. 2 ricorrente).
L' chiede poi che il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato nullo e/o Parte_1
annullabile in ragione dell'asserito collegamento negoziale sussistente tra tutti i vari contratti di locazione stipulati tra le parti, che consentirebbe di estendere l'efficacia dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento al contratto di locazione dell'immobile di Milano agli altri contratti collegati, paralizzando le pretese creditorie inerenti a questi ultimi e rendendo inesigibile il credito di Controparte_1
“fino a quando controparte non si decida ad adempiere il contratto relativo ai locali di
Milano, offrendo il giusto risarcimento o comunque accertando con correttezza e in buona fede i rapporti di dare e di avere tra le parti” (cfr. pag. 11 ricorso).
Com'è noto, il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (in termini, Cass. Civ., Ord. n. 14561 del 25.05.2023).
L'accertamento del collegamento cd. funzionale tra negozi va compiuto, nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva.
Nella fattispecie in esame, è incontestata tra le parti la sottoscrizione dal 2021 al 2023 di sette contratti di locazione di natura transitoria aventi ad oggetto immobili siti nelle stazioni ferroviarie di Roma, Verona, Milano, Genova e Torino da adibire all'allestimento di mostre espositive (cfr. doc. 2 e 3 opponente – cfr. pag. 3 ricorso e pag.
4-5 costituzione).
L'esame dei contratti prodotti in atti consente di escludere la sussistenza di un collegamento negoziale tra gli stessi, difettando nel caso di specie sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo dell'istituto richiamato: nei testi contrattuali non vi è menzione alcuna delle altre locazioni e/o della finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario cui sarebbe teso il loro coordinamento, né emerge la volontà delle parti di collegare i contratti di locazione nel tempo sottoscritti nell'ottica di un'operazione economica unitaria, tale non potendo qualificarsi l'incontestato rapporto di collaborazione commerciale tra le due società e/o “la strumentalità delle locazioni rispetto all'attività imprenditoriale de
“ ”” (sic, pag. 3 ricorso). Parte_1
Si tratta di contratti che - sebbene simili per identità dei contraenti, oggetto e finalità della stipulazione - sono autonomi e distinti, e tali devono essere valutati, sicché l'eccezione di inadempimento proposta da in relazione al contratto di locazione degli Parte_1
immobili di Milano non può spiegare effetti giuridici con riferimento al contratto di cui è causa.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 (valori medi), fasi di studio, introduttiva e di decisione del giudizio di cognizione ordinaria, e così per € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1856/2025 Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino in data 24.3.2025;
CONDANNA L' a rimborsare a e spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Torino, 20.10.2025 Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9220/2025 tra
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per Controparte_1
l'avv. Papa Stefano in sost. per delega orale dell'Avv. UI AR.
[...]
Per L' nessuno compare Parte_1
Il Giudice invita parte opposta a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Papa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Papa alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9223/2025
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCIOLETTI GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BROGIOLI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Pavia, Viale Gorizia n. 75, presso i difensori
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
UI AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Udienza di discussione 20.10.2025
CONCLUSIONI
Per L' Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per essere competente il
Tribunale di Milano, quale foro elettivo delle parti trattandosi di rapporti di locazione funzionalmente collegati e unitari;
conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo qui impugnato;
- in subordine, in via preliminare, sospendere il presente giudizio fino alla decisione sui rapporti di dare e avere tra le parti in discussione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano
R.G. 16044/2025;
- in ogni caso sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ricorrendo gravi motivi, stante l'evidente fondatezza delle ragioni dell'opponente;
- nel merito, accertare l'inesigibilità del credito monitoriamente azionato per le ragioni sopra espresse e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata da nei confronti della società per le ragioni Controparte_1 Parte_1
evidenziate in narrativa, accertandone l'insussistenza e comunque respingendo la domanda di condanna proposta da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
accertando se del caso fino a concorrenza della pretesa monitoria azionata le voci di
[...]
credito de “ ” riguardanti specificamente la locazione di Torino. Parte_1
Si chiede altresì, in via istruttoria, autorizzare l'opponente a produrre in cancelleria in uno o più supporti informatici (chiavetta USB) i file contenenti i bordereau giornalieri che per le dimensioni dei file non possono essere prodotti in modalità telematica, con copia di cortesia per il Giudice e la controparte.
Sempre in via istruttoria, si chiede, se del caso, disporsi CTU contabile sulle perdite derivate
a “ ” dai periodi di chiusura e di apertura ridotta e sui rinvii richiesti da “ Parte_1 [...]
tenuto conto dei mancati incassi e dalle spese rilevabili dalla contabilità de CP_1
“ ”. Parte_1
A tal uopo si mette a disposizione la contabilità dell'“ ”. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Per Controparte_1
“a) in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
b) nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata e non provata
l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda spiegata da L'Artistica, perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
c) In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali.
In via istruttoria:
- ci si oppone alla richiesta di autorizzazione alla produzione su formato elettronico dei bordereau giornalieri, trattandosi di documentazione del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio;
- ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU contabile, essendo la presente controversia risolvibile alla luce della documentazione in atti. Inoltre, tale richiesta ha finalità evidentemente strumentale ed esplorativa, considerato che la CTU, non costituendo in sé mezzo di prova, non può esonerare la parte richiedente dell'onus probandi su di essa incombente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.05.2025, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1856/2025 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.3.2025, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.200,00, oltre agli interessi di mora di Controparte_1
cui al D.lgs. 231/02 e alle spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per la locazione transitoria del locale “ ubicato nella Stazione di Torino Porta Nuova da Parte_2
utilizzare per lo svolgimento di attività espositive nel periodo dal 26.10.2022 al 31.05.2023.
L'opponente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, (i) in via preliminare di dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il provvedimento monitorio, per essere stato reso da giudice territorialmente incompetente in ragione della deroga convenzionale alla competenza con previsione del foro esclusivo di
Milano, ovvero, (ii) sempre in via preliminare in subordine, di sospendere il giudizio sino alla definizione del procedimento con R.G. 16044/2025 pendente tra le parti avanti il Tribunale di Milano e (iii) nel merito di dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il provvedimento monitorio, in ragione dell'inesigibilità nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata.
A tal fine esponeva:
- di aver sottoscritto in data 29.06.2022 con la società opposta un contratto di locazione di natura transitoria del locale denominato “ ubicato nella stazione Parte_2 ferroviaria di Torino Porta Nuova da utilizzare per l'allestimento di mostre;
- che tale contratto si inseriva nel contesto di un più ampio rapporto di collaborazione tra le due società, in forza del quale dal 2021 erano stati sottoscritti altri contratti riguardanti spazi all'interno delle stazioni ferroviarie di Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe,
Roma Tiburtina e Milano Stazione Centrale destinati all'allestimento di mostre espositive;
- che, in data 4.7.2023, con riguardo all'unità immobiliare locata nella stazione ferroviaria di Milano, durante lo svolgimento di una mostra allestita dall'opponente, veniva contestata dalla Polizia Locale di Milano la violazione dell'art. 68 T.U.L.P.S. per non essere i locali muniti della licenza di agibilità per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo, con conseguente immediata chiusura della mostra (riaperta dopo un mese, ma solo per un periodo di 90 giorni e con il dimezzamento della capienza massima di pubblico);
- che, in ragione degli ingenti danni patiti a causa dell'asserito inadempimento della locatrice per aver affittato dei locali inidonei all'uso pattuito, Parte_1
avvalendosi dell'exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460 cod. civ., rifiutava il pagamento dei canoni locatizi e richiedeva il risarcimento dei danni quantificati in prima approssimazione in € 94.961,34, a titolo di lucro cessante nel periodo di chiusura della mostra nei mesi di luglio ed agosto 2023, ed in € 419.254,50 per i danni emergenti e il lucro cessante patiti in relazione ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024;
- che, secondo la prospettazione della ricorrente, la “pretesa creditoria azionata è insussistente o comunque è inesigibile” perché
o intercorreva tra le parti un dialogo volto al raggiungimento di un accordo “per cui a compensazione dei danni non sarebbe stato richiesto il canone per la locazione programmata per la mostra “Stregheria””, sicché la pretesa della locatrice avente ad oggetto “il pagamento per quel periodo in cui i locali sono stati occupati in attesa della definizione” dell'accordo viola le regole di buona fede, affidamento e collaborazione contrattuale (cfr. pag. 10 ricorso);
o venivano “richiesti ingenti importi non fatturati quando l'IVA non può essere richiesta perché la fattura non è stata emessa e gli imponibili non vanno pagati in quanto contrattualmente (art. 6), gli importi andavano pagati solo previa emissione di regolare fattura”, con conseguente inesigibilità del credito azionato in via monitoria
(cfr. pag. 10 ricorso);
o in ragione del collegamento funzionale tra tutti i vari contratti di locazione stipulati tra le parti, l'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento al contratto di locazione dell'immobile di Milano era idonea a paralizzare la pretesa creditoria avente ad oggetto le prestazioni degli altri contratti collegati, rendendo inesigibile il credito di “fino a quando controparte non si decida Controparte_1
ad adempiere il contratto relativo ai locali di Milano, offrendo il giusto risarcimento o comunque accertando con correttezza e in buona fede i rapporti di dare e di avere tra le parti” (cfr. pag. 11), tenendo conto dell'ingente credito risarcitorio vantato da quantificato in € 94.961,34 portato dalla fattura n. 01/000078 del Parte_1
3.10.2023, oltre ad € 419.254,50 di cui alla fattura n. 01/000144 dell'11.11.2024.
Con comparsa del 27.06.2025, si costituiva in giudizio e si Controparte_1
opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, in ragione: (I) dell'insussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione degli immobili di
Torino e di quello relativo alla Stazione di Milano, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di inadempimento proposta, peraltro infondata per l'insussistenza di un inadempimento imputabile alla società locatrice;
(II) della non contestazione avversaria della debenza e dell'esattezza delle somme richieste in via monitoria in relazione alla locazione dell'immobile di Torino e (III) dell'inesistenza di un accordo orale raggiunto tra le parti in ordine “all'utilizzo dei locali di Torino a condizioni economiche diverse da quelle previste dal contratto del 29.6.2022 per consentire una sorta di recupero del pregiudizio asseritamente patito relativamente alla locazione di Milano” (cfr. pag. 15-16 costituzione).
Con ordinanza del 16.07.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.07.2025, venivano rigettate le istanze della ricorrente di sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, di concessione di termine per il deposito di memoria ex art. 420 VI comma c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, veniva fissata udienza di discussione al 20.10.2025.
Ritualmente depositate entro i termini assegnati le memorie ex art. 426 c.p.c., all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010: benché il tentativo di mediazione – obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione – sia stato esperito su iniziativa de ed in data antecedente finanche all'emanazione del decreto ingiuntivo Parte_1
qui opposto (cfr. doc. 14-15 opponente), si deve ritenere assolta la condizione di procedibilità prescritta dalla citata norma, in considerazione della coincidenza delle questioni controverse dibattute nel procedimento di mediazione ed in questo giudizio ed in ragione dell'indifferenza dell'identità della parte promotrice della mediazione ai fini della verifica dell'assolvimento della condizione, allorquando il tentativo di mediazione sia stato esperito.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente è infondata e va rigettata.
Non può essere condiviso l'assunto attoreo in forza del quale “la competenza esclusiva spetti, in forza della pattuizione prevista dalle parti all'art. 16, al Tribunale di Milano (si v. doc. 3)” (pag. 9 ricorso), posto che gli artt. 21 e 447 bis c.p.c. attribuiscono la competenza esclusiva inderogabile per le cause in materia di locazione al giudice del luogo ove è posto l'immobile.
Nella fattispecie in esame, il credito azionato in via monitoria attiene al corrispettivo dovuto per la locazione di un'unità immobiliare ubicata nella stazione ferroviaria di Torino Porta
Nuova, con conseguente attribuzione della competenza esclusiva a conoscere della presente causa al Tribunale di Torino.
Parimenti non fondate sono le considerazioni svolte ad ulteriore sostegno dell'eccezione relative alla presenza in tutti i contratti di locazione sottoscritti tra le parti della clausola contrattuale di deroga della competenza in favore del foro di Milano, trattandosi di clausola affetta da nullità, né quelle sull'asserito collegamento funzionale dei predetti negozi, trattandosi di contratti autonomi relativi a locali tra loro distinti e con previsione specifica del canone per ciascuno di essi.
Invero, non sono condivisibili le argomentazioni dall'opponente a sostegno della competenza del foro milanese, secondo le quali l'accertamento delle doglianze relative alla locazione di Torino qui all'esame dovrebbe essere svolto dal tribunale di Milano in ragione dell'interdipendenza funzionale sussistente tra i negozi giuridici sottoscritti tra le parti e della conseguente pregiudizialità logica della risoluzione delle contestazioni relative alla locazione di Milano: come sarà meglio argomentato nel successivo paragrafo, non essendo ravvisabile un nesso teleologico che avvinca i contratti di locazione, da valutarsi perciò quali autonome e distinte pattuizioni, non vi è ragione che giustifichi l'attrazione della competenza territoriale in capo al foro di Milano, non essendo ravvisabile una controversia unitaria.
4. L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da è infondata e le Parte_1
domande di accertamento dell'inesigibilità del credito ingiunto e di declaratoria della nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto vanno rigettate.
Fermo restando che non sono state mosse contestazioni in ordine alla causa petendi e al quantum del credito azionato in via monitoria, sotto il profilo dell'an debeatur, l'opponente in primo luogo lamenta che “vengono altresì richiesti ingenti importi non fatturati quando
l'IVA non può essere richiesta perché la fattura non è stata emessa e gli imponibili non vanno pagati in quanto contrattualmente (art. 6), gli importi andavano pagati solo previa emissione di regolare fattura. In sintesi. Il credito di “ è di per sé inesigibile” (cfr. pag. Controparte_1
10 ricorso).
L'eccezione attorea secondo la quale l'inesigibilità del credito di Controparte_1
discenderebbe dalla mancata emissione delle fatture è infondata e va rigettata: sono
[...]
state prodotte in giudizio dalla società opposta le due fatture emesse per il pagamento dei canoni di locazione di aprile e maggio 2023 (cfr. doc. 3 e 4 costituzione), che in base al disposto dell'art. 6 del contratto di locazione dovevano essere saldate “con cadenza mensile nel termine di 30 giorni data fattura fine mese” (cfr. doc. 2 ricorrente).
L' chiede poi che il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato nullo e/o Parte_1
annullabile in ragione dell'asserito collegamento negoziale sussistente tra tutti i vari contratti di locazione stipulati tra le parti, che consentirebbe di estendere l'efficacia dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento al contratto di locazione dell'immobile di Milano agli altri contratti collegati, paralizzando le pretese creditorie inerenti a questi ultimi e rendendo inesigibile il credito di Controparte_1
“fino a quando controparte non si decida ad adempiere il contratto relativo ai locali di
Milano, offrendo il giusto risarcimento o comunque accertando con correttezza e in buona fede i rapporti di dare e di avere tra le parti” (cfr. pag. 11 ricorso).
Com'è noto, il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (in termini, Cass. Civ., Ord. n. 14561 del 25.05.2023).
L'accertamento del collegamento cd. funzionale tra negozi va compiuto, nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva.
Nella fattispecie in esame, è incontestata tra le parti la sottoscrizione dal 2021 al 2023 di sette contratti di locazione di natura transitoria aventi ad oggetto immobili siti nelle stazioni ferroviarie di Roma, Verona, Milano, Genova e Torino da adibire all'allestimento di mostre espositive (cfr. doc. 2 e 3 opponente – cfr. pag. 3 ricorso e pag.
4-5 costituzione).
L'esame dei contratti prodotti in atti consente di escludere la sussistenza di un collegamento negoziale tra gli stessi, difettando nel caso di specie sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo dell'istituto richiamato: nei testi contrattuali non vi è menzione alcuna delle altre locazioni e/o della finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario cui sarebbe teso il loro coordinamento, né emerge la volontà delle parti di collegare i contratti di locazione nel tempo sottoscritti nell'ottica di un'operazione economica unitaria, tale non potendo qualificarsi l'incontestato rapporto di collaborazione commerciale tra le due società e/o “la strumentalità delle locazioni rispetto all'attività imprenditoriale de
“ ”” (sic, pag. 3 ricorso). Parte_1
Si tratta di contratti che - sebbene simili per identità dei contraenti, oggetto e finalità della stipulazione - sono autonomi e distinti, e tali devono essere valutati, sicché l'eccezione di inadempimento proposta da in relazione al contratto di locazione degli Parte_1
immobili di Milano non può spiegare effetti giuridici con riferimento al contratto di cui è causa.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 (valori medi), fasi di studio, introduttiva e di decisione del giudizio di cognizione ordinaria, e così per € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1856/2025 Parte_1
emesso dal Tribunale di Torino in data 24.3.2025;
CONDANNA L' a rimborsare a e spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Torino, 20.10.2025 Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi