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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8095 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3118/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3118 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione con ordinanza del 19.5.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Parco Margherita n. 8 C.F. elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli al C.so Umberto I n. 237 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Sarnataro, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
- ATTORE -
E
(cf: con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n.385, in persona del Procuratore Speciale dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri
[...]
( ) con studio in Napoli, Via Luca Giordano n. 164, C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_3
Strada Casale Nuovo n. 11/B, C.F. , rappresentata e CodiceFiscale_4 difesa dall'Avv. Renato Venditti, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via F. Fracanzano n. 11 giusta procura in atti;
CONVENUTA -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 13.5.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la nonché Controparte_1 CP_3
deducendo: - che, in data 5.9.2017, alle ore 17.00 circa, mentre si
[...] trovava in Napoli, alla via S. Rosa, all'altezza del civico 339, in qualità di conducente del motociclo di sua proprietà Piaggio tg. BP63112, veniva investito da un motociclo Yamaha tg. DN89830, di proprietà di CP_3
e garantito per la RCA dalla il cui
[...] Controparte_1 conducente compiva una manovra tesa ad invertire il senso di marcia, senza azionare l'apposito indicatore direzionale, e, dal margine destro della carreggiata, svoltava repentinamente a sinistra colpendo il motociclo Piaggio alla parte anteriore e facendolo rovinare al suolo in uno al suo conducente;
- che, a causa del sinistro, il motociclo Piaggio riportava danni alla carrozzeria, mentre esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso la casa di cura “Clinica Ruesh s.p.a.” sita in Napoli ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentaria metafisi prossimale omero sx”; - che ne veniva disposto il ricovero nel corso del quale veniva sottoposto a intervento di riduzione della frattura;
- di avere, pertanto,
- 2 -
avanzato formale richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
nonché alla responsabile civile, senza esito.
[...]
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso e, per Controparte_3
l'effetto, di condannarla in solido con la al Controparte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subìti quantificati in € 141.808,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1 disporsi la sospensione del giudizio posta la pendenza di procedimento penale sorto a seguito di denuncia querela.
Eccepiva, poi: - la carenza di legittimazione processuale delle parti;
- la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc;
- l'improcedibilità della domanda ex art. 148 del d.lgs. 209/2005; - l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito con vittoria delle spese di lite od in subordine la compensazione delle stesse.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva l'infondatezza nel Controparte_3 merito della pretesa attorea, deducendo una diversa dinamica di accadimento del sinistro per cui è causa, chiedendone, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.12.20, ritenuti non sussistenti i presupposti per la chiesta sospensione del giudizio civile, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali, veniva conferito incarico di CTU medico - legale all'esito della quale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
- 3 -
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla essendo stata la domanda Controparte_1 compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, poi, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e
148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalle lettere di messa in mora versate in atti, contenenti, altresì, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (allegati produzione attorea).
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Sussiste tanto la legittimazione attiva dell'attore, risultante dal titolo di proprietà del motociclo Piaggio tg. BP63112, tanto la legittimazione passiva della proprietaria del veicolo tg. DN89830 all'epoca del sinistro CP_3
(come da ispezione PRA agli atti) e della che Controparte_1 dapprima contestava genericamente la propria legittimazione passiva, per poi riconoscerla nella stessa comparsa di costituzione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
- 4 -
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Di conseguenza, l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
Nel caso di specie, l'attore ha sostenuto che, mentre era alla guida del motociclo Piaggio tg. BP63112 di sua proprietà, veniva investito dal motociclo Yamaha tg. DN89830, di proprietà di , il cui Controparte_3 conducente compiva una manovra tesa ad invertire il senso di marcia, finendo per colpire il motociclo Piaggio alla parte anteriore e facendolo rovinare al suolo.
Orbene, nonostante i testi di parte attrice abbiano sostanzialmente confermato quanto dedotto nell'atto di citazione, non si può non tenere conto della circostanza che i danni riportati dal motociclo Yamaha esaminati dal tecnico incaricato dalla Compagnia e oggetto di apposita perizia sono incompatibili con la dinamica descritta. Invero, da quanto emerso documentalmente, il motociclo Yamaha presentava solo danni alla parte posteriore ma non alla parte anteriore come invece avrebbe dovuto essere secondo la ricostruzione attorea.
E' quindi plausibile che il motoveicolo attoreo abbia tamponato quello di proprietà come del resto è emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte CP_3 convenuta dichiarava “ho sentito un rumore di frenata e mi sono Tes_1 voltato ed ho assistito all'impatto; mi trovavo a circa una decina di metri;
a mio avviso vi è stato un tamponamento del motociclo da parte del motorino;
non sono eserto di modelli e posso solo dire che vi erano un motorino ed una moto”; dichiarava “Si, è vero Io ero presso il fruttivendolo Testimone_2 con il mio compagno quando ho sentito che qualcuno stava percorrendo la strada velocemente e poi ho sentito frenare improvvisamente. A quel punto mi
- 5 -
sono girata e l'ho visto cadere. Il conducente del motociclo Yahamaha è caduto per l'impatto.”; “vi era una lunga fila in attesa di Controparte_4 transitare, ove vi era il semaforo. Ad un tratto è arrivato uno scooter, di grande volume, ho visto che lo scooter è caduto, è scivolato e nel cadere ha tamponato il retro della motocicletta condotta da La motocicletta CP_5 di era bianca ma non ricordo il modello.” CP_5
Ora, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. civ. Ord. 06-10-2020,
n. 21513; conf. Cass. n. 8051/16).
Nel caso di specie, lo non ha fornito tale prova e pertanto va Parte_1 ritenuta la sua esclusiva responsabilità.
Ad abundantiam va in ogni caso evidenziato che sul luogo del sinistro non sono intervenute autorità ed inoltre appare singolare che l'attore, considerata la gravità delle lesioni riportate abbia preferito recarsi presso una clinica privata piuttosto che presso il Pronto Soccorso.
Infine, ma non da ultimo, va poi evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione e dai testi escussi.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico della posizione dei motoveicoli a seguito del sinistro basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato
(cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022). Del resto, lo così Parte_1 come ha avuto la possibilità di contattare il suo ortopedico nell'immediatezza
- 6 -
del sinistro, ben avrebbe potuto altresì fotografare quanto accaduto. Così come a tanto avrebbe potuto provvedere l'amico che era con lui, CP_6
[...]
Al contrario nessun rilievo fotografico ritraente il verificarsi dell'evento è stato prodotto.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione è fatta in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia entro i 260.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.052,00 per compensi oltre Controparte_3 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.052,00 per Controparte_1 compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 18.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3118 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione con ordinanza del 19.5.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Parco Margherita n. 8 C.F. elettivamente domiciliato C.F._1 in Napoli al C.so Umberto I n. 237 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Sarnataro, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 procura in atti;
- ATTORE -
E
(cf: con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n.385, in persona del Procuratore Speciale dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri
[...]
( ) con studio in Napoli, Via Luca Giordano n. 164, C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_3
Strada Casale Nuovo n. 11/B, C.F. , rappresentata e CodiceFiscale_4 difesa dall'Avv. Renato Venditti, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via F. Fracanzano n. 11 giusta procura in atti;
CONVENUTA -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 13.5.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la nonché Controparte_1 CP_3
deducendo: - che, in data 5.9.2017, alle ore 17.00 circa, mentre si
[...] trovava in Napoli, alla via S. Rosa, all'altezza del civico 339, in qualità di conducente del motociclo di sua proprietà Piaggio tg. BP63112, veniva investito da un motociclo Yamaha tg. DN89830, di proprietà di CP_3
e garantito per la RCA dalla il cui
[...] Controparte_1 conducente compiva una manovra tesa ad invertire il senso di marcia, senza azionare l'apposito indicatore direzionale, e, dal margine destro della carreggiata, svoltava repentinamente a sinistra colpendo il motociclo Piaggio alla parte anteriore e facendolo rovinare al suolo in uno al suo conducente;
- che, a causa del sinistro, il motociclo Piaggio riportava danni alla carrozzeria, mentre esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso la casa di cura “Clinica Ruesh s.p.a.” sita in Napoli ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentaria metafisi prossimale omero sx”; - che ne veniva disposto il ricovero nel corso del quale veniva sottoposto a intervento di riduzione della frattura;
- di avere, pertanto,
- 2 -
avanzato formale richiesta di risarcimento danni alla Controparte_1
nonché alla responsabile civile, senza esito.
[...]
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso e, per Controparte_3
l'effetto, di condannarla in solido con la al Controparte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subìti quantificati in € 141.808,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1 disporsi la sospensione del giudizio posta la pendenza di procedimento penale sorto a seguito di denuncia querela.
Eccepiva, poi: - la carenza di legittimazione processuale delle parti;
- la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc;
- l'improcedibilità della domanda ex art. 148 del d.lgs. 209/2005; - l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito con vittoria delle spese di lite od in subordine la compensazione delle stesse.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva l'infondatezza nel Controparte_3 merito della pretesa attorea, deducendo una diversa dinamica di accadimento del sinistro per cui è causa, chiedendone, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.12.20, ritenuti non sussistenti i presupposti per la chiesta sospensione del giudizio civile, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali, veniva conferito incarico di CTU medico - legale all'esito della quale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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Va preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla essendo stata la domanda Controparte_1 compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, poi, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e
148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalle lettere di messa in mora versate in atti, contenenti, altresì, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (allegati produzione attorea).
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Sussiste tanto la legittimazione attiva dell'attore, risultante dal titolo di proprietà del motociclo Piaggio tg. BP63112, tanto la legittimazione passiva della proprietaria del veicolo tg. DN89830 all'epoca del sinistro CP_3
(come da ispezione PRA agli atti) e della che Controparte_1 dapprima contestava genericamente la propria legittimazione passiva, per poi riconoscerla nella stessa comparsa di costituzione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
- 4 -
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Di conseguenza, l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
Nel caso di specie, l'attore ha sostenuto che, mentre era alla guida del motociclo Piaggio tg. BP63112 di sua proprietà, veniva investito dal motociclo Yamaha tg. DN89830, di proprietà di , il cui Controparte_3 conducente compiva una manovra tesa ad invertire il senso di marcia, finendo per colpire il motociclo Piaggio alla parte anteriore e facendolo rovinare al suolo.
Orbene, nonostante i testi di parte attrice abbiano sostanzialmente confermato quanto dedotto nell'atto di citazione, non si può non tenere conto della circostanza che i danni riportati dal motociclo Yamaha esaminati dal tecnico incaricato dalla Compagnia e oggetto di apposita perizia sono incompatibili con la dinamica descritta. Invero, da quanto emerso documentalmente, il motociclo Yamaha presentava solo danni alla parte posteriore ma non alla parte anteriore come invece avrebbe dovuto essere secondo la ricostruzione attorea.
E' quindi plausibile che il motoveicolo attoreo abbia tamponato quello di proprietà come del resto è emerso dalle dichiarazioni dei testi di parte CP_3 convenuta dichiarava “ho sentito un rumore di frenata e mi sono Tes_1 voltato ed ho assistito all'impatto; mi trovavo a circa una decina di metri;
a mio avviso vi è stato un tamponamento del motociclo da parte del motorino;
non sono eserto di modelli e posso solo dire che vi erano un motorino ed una moto”; dichiarava “Si, è vero Io ero presso il fruttivendolo Testimone_2 con il mio compagno quando ho sentito che qualcuno stava percorrendo la strada velocemente e poi ho sentito frenare improvvisamente. A quel punto mi
- 5 -
sono girata e l'ho visto cadere. Il conducente del motociclo Yahamaha è caduto per l'impatto.”; “vi era una lunga fila in attesa di Controparte_4 transitare, ove vi era il semaforo. Ad un tratto è arrivato uno scooter, di grande volume, ho visto che lo scooter è caduto, è scivolato e nel cadere ha tamponato il retro della motocicletta condotta da La motocicletta CP_5 di era bianca ma non ricordo il modello.” CP_5
Ora, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. civ. Ord. 06-10-2020,
n. 21513; conf. Cass. n. 8051/16).
Nel caso di specie, lo non ha fornito tale prova e pertanto va Parte_1 ritenuta la sua esclusiva responsabilità.
Ad abundantiam va in ogni caso evidenziato che sul luogo del sinistro non sono intervenute autorità ed inoltre appare singolare che l'attore, considerata la gravità delle lesioni riportate abbia preferito recarsi presso una clinica privata piuttosto che presso il Pronto Soccorso.
Infine, ma non da ultimo, va poi evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione e dai testi escussi.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico della posizione dei motoveicoli a seguito del sinistro basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato
(cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022). Del resto, lo così Parte_1 come ha avuto la possibilità di contattare il suo ortopedico nell'immediatezza
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del sinistro, ben avrebbe potuto altresì fotografare quanto accaduto. Così come a tanto avrebbe potuto provvedere l'amico che era con lui, CP_6
[...]
Al contrario nessun rilievo fotografico ritraente il verificarsi dell'evento è stato prodotto.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione è fatta in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia entro i 260.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.052,00 per compensi oltre Controparte_3 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 7.052,00 per Controparte_1 compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 18.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Ferone
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