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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/09/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1048/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1048/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vittorio Giuseppe n. 20, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Di Vittorio Giuseppe n. 20, C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Zoppi del Foro di Pistoia (C.F.
; ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via della Vigna, n. 6, nonché presso la sua casella di posta elettronica certificata:
giuste procure in atti;
Email_1
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
17.06.2001 in Pistoia, precisavano che dall'unione era nata la figlia
(in data 06.08.2003), maggiorenne, Persona_1 economicamente non autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, fra loro, veniva progressivamente meno ogni manifestazione di affectio coniugalis.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Le parti convengono che nell'abitazione che fu coniugale, sita in Pistoia, Via
Giuseppe di Vittorio n. 20, resterà a vivere il Sig. e la Sig.ra Pt_2 si trasferirà altrove entro trenta giorni dal deposito della Pt_1 sentenza di omologazione;
2) con riferimento alla figlia, gli stessi si Persona_2 obbligano a provvedere al suo mantenimento ordinario in maniera diretta, secondo i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (che verranno decisi da ciascun genitore d'intesa con la figlia) e precisando che la stessa manterrà la propria residenza presso l'abitazione che fu coniugale, sita in Pistoia, Via Di Vittorio
Giuseppe n. 20. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per verranno sostenute dai genitori Persona_1 in ragione del 50% ciascuno. In proposito, le parti dichiarano di ben conoscere ed adottare il Protocollo Famiglia dell'Ottobre 2018 in uso presso il Tribunale di Pistoia. Unica eccezione sarà costituita dall'abbigliamento, di cui si farà carico esclusivo la Sig.ra e Pt_1
2 dalle spese universitarie, che saranno sostenute per l'intero dal
Sig. Pt_2
3) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, dunque, di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna a tale titolo, o per altra ragione.
4) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili in comproprietà e di aver già provveduto, precedentemente e separatamente al presente atto, a regolare ogni rapporto economico fra loro, dunque di nulla avere a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, oltre a quanto previsto nel presente ricorso.
5) Le parti concordano di dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_2
02.05.1968, che hanno contratto matrimonio in data 17.06.2001 in
Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 46, P.
1, anno 2001);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1048/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vittorio Giuseppe n. 20, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Di Vittorio Giuseppe n. 20, C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Zoppi del Foro di Pistoia (C.F.
; ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via della Vigna, n. 6, nonché presso la sua casella di posta elettronica certificata:
giuste procure in atti;
Email_1
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
17.06.2001 in Pistoia, precisavano che dall'unione era nata la figlia
(in data 06.08.2003), maggiorenne, Persona_1 economicamente non autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, fra loro, veniva progressivamente meno ogni manifestazione di affectio coniugalis.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Le parti convengono che nell'abitazione che fu coniugale, sita in Pistoia, Via
Giuseppe di Vittorio n. 20, resterà a vivere il Sig. e la Sig.ra Pt_2 si trasferirà altrove entro trenta giorni dal deposito della Pt_1 sentenza di omologazione;
2) con riferimento alla figlia, gli stessi si Persona_2 obbligano a provvedere al suo mantenimento ordinario in maniera diretta, secondo i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (che verranno decisi da ciascun genitore d'intesa con la figlia) e precisando che la stessa manterrà la propria residenza presso l'abitazione che fu coniugale, sita in Pistoia, Via Di Vittorio
Giuseppe n. 20. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per verranno sostenute dai genitori Persona_1 in ragione del 50% ciascuno. In proposito, le parti dichiarano di ben conoscere ed adottare il Protocollo Famiglia dell'Ottobre 2018 in uso presso il Tribunale di Pistoia. Unica eccezione sarà costituita dall'abbigliamento, di cui si farà carico esclusivo la Sig.ra e Pt_1
2 dalle spese universitarie, che saranno sostenute per l'intero dal
Sig. Pt_2
3) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, dunque, di non avanzare reciprocamente pretesa alcuna a tale titolo, o per altra ragione.
4) I coniugi dichiarano di non avere beni mobili in comproprietà e di aver già provveduto, precedentemente e separatamente al presente atto, a regolare ogni rapporto economico fra loro, dunque di nulla avere a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione, oltre a quanto previsto nel presente ricorso.
5) Le parti concordano di dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_2
02.05.1968, che hanno contratto matrimonio in data 17.06.2001 in
Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 46, P.
1, anno 2001);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4