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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2921/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19154/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Società_1 I S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma Capitale Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.19154/2024, depositato telematicamente, la Società_1 srl, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401424321 del 03/10/2024, relativo agli anni 2018-2023, dell'importo di €.8.834,00=, notificato da Roma Capitale in data 06/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1, con superficie tassabile di mq.91 è stato locato solo per mq.19,20 alla Società_1 srl ad esclusivo uso di domiciliazione della sede sociale, in particolare per la sola ricezione di documenti e posta, per cui nella stessa non viene svolta alcuna attività operativa della società, che invece viene svolta nei due capannoni di proprietà siti in Roma alla
Indirizzo_2 e n,.indirizzo 3, come si rileva dai contratti allegati. Evidenzia inoltre che l'accertamento è relativo alla intera superficie dell'immobile, sebbene la TARI e la TEFA vengano regolarmente pagati dal proprietario dell'immobile. Evidenzia la carenza di motivazione dell'accertamento. Contesta la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Documenta di aver presentato istanza di autotutela con Pec del 18/11/2024.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che l'atto impugnato
è escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo in virtù delle disposizioni attuative emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2024), ove è prescritto, all'art. 2, comma 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (…)”.
Evidenzia ancora che in relazione all'Istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente, a seguito delle verifiche condotte e ad esito del riesame del provvedimento, di aver parzialmente accolto le censure addotte dal
Ricorrente relative alla corretta attribuzione della categoria tariffaria nonché all'esatta individuazione del periodo oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo di cui trattasi, e di aver emesso in data 27/02/2025 il doc. n. U250200133398, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: In relazione alla sua istanza si procederà alla rettifica del periodo per l'immobile oggetto di accertamento dal 20/01/2020 (inizio conduzione) al 31/12/2023. Inoltre, verranno rettificati i mq accertati da 91 a 30 (come da contratto). Infine, si procederà a modificare la categoria attribuita da cat. 18 (Attività industriali con capannoni di produzione)
a cat. 10 (uffici e agenzie). Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Posto quanto sopra rappresentato, in attesa dell'emissione e della notifica del provvedimento di rettifica, si ritiene, pertanto, legittima la pretesa tributaria per la parte residua vantata da Roma Capitale a titolo di Ta.Ri.; concludeva pertanto per il rigetto parziale del ricorso con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento n. U250200133398, con compensazione delle spese.
Con Ordinanza n.3599/2025 il Collegio rinviava all'udienza del 23/02/2025.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'atto impugnato siano carente di motivazione. Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, essendo errati i periodi di riferimento, la categoria catastale e la superficie, e non consente di ritenere che la ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti. In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Il Collegio osserva inoltre che con provvedimento di annullamento parziale, emesso a seguito dell'Istanza di autotutela, Roma Capitale ha comunicato che avrebbe provveduto si procederà alla rettifica del periodo per l'immobile oggetto di accertamento dal 20/01/2020 (inizio conduzione) al 31/12/2023; che avrebbe rettificato i mq accertati da 91 a 30 (come da contratto); che avrebbe proceduto a modificare la categoria attribuita da cat. 18 (Attività industriali con capannoni di produzione) a cat. 10 (uffici e agenzie). Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”
Si osserva infine che il provvedimento di sgravio parziale depositato da Roma Capitale, non indica alcun importo delle somme soggette al provvedimento, né di quelle ancora presuntivamente dovute, per cui non
è possibile valutare eventuali somme dovute dalla ricorrente.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso alla contribuente.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente congruamente liquidate in euro 1.736,00 oltre oneri di legge e il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
FILIPPINI STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19154/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Società_1 I S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma Capitale Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424321 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.19154/2024, depositato telematicamente, la Società_1 srl, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401424321 del 03/10/2024, relativo agli anni 2018-2023, dell'importo di €.8.834,00=, notificato da Roma Capitale in data 06/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1, con superficie tassabile di mq.91 è stato locato solo per mq.19,20 alla Società_1 srl ad esclusivo uso di domiciliazione della sede sociale, in particolare per la sola ricezione di documenti e posta, per cui nella stessa non viene svolta alcuna attività operativa della società, che invece viene svolta nei due capannoni di proprietà siti in Roma alla
Indirizzo_2 e n,.indirizzo 3, come si rileva dai contratti allegati. Evidenzia inoltre che l'accertamento è relativo alla intera superficie dell'immobile, sebbene la TARI e la TEFA vengano regolarmente pagati dal proprietario dell'immobile. Evidenzia la carenza di motivazione dell'accertamento. Contesta la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Documenta di aver presentato istanza di autotutela con Pec del 18/11/2024.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che l'atto impugnato
è escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo in virtù delle disposizioni attuative emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2024), ove è prescritto, all'art. 2, comma 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (…)”.
Evidenzia ancora che in relazione all'Istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente, a seguito delle verifiche condotte e ad esito del riesame del provvedimento, di aver parzialmente accolto le censure addotte dal
Ricorrente relative alla corretta attribuzione della categoria tariffaria nonché all'esatta individuazione del periodo oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo di cui trattasi, e di aver emesso in data 27/02/2025 il doc. n. U250200133398, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: In relazione alla sua istanza si procederà alla rettifica del periodo per l'immobile oggetto di accertamento dal 20/01/2020 (inizio conduzione) al 31/12/2023. Inoltre, verranno rettificati i mq accertati da 91 a 30 (come da contratto). Infine, si procederà a modificare la categoria attribuita da cat. 18 (Attività industriali con capannoni di produzione)
a cat. 10 (uffici e agenzie). Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Posto quanto sopra rappresentato, in attesa dell'emissione e della notifica del provvedimento di rettifica, si ritiene, pertanto, legittima la pretesa tributaria per la parte residua vantata da Roma Capitale a titolo di Ta.Ri.; concludeva pertanto per il rigetto parziale del ricorso con declaratoria di debenza del minor importo dovuto a seguito del provvedimento n. U250200133398, con compensazione delle spese.
Con Ordinanza n.3599/2025 il Collegio rinviava all'udienza del 23/02/2025.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'atto impugnato siano carente di motivazione. Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, essendo errati i periodi di riferimento, la categoria catastale e la superficie, e non consente di ritenere che la ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti. In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Il Collegio osserva inoltre che con provvedimento di annullamento parziale, emesso a seguito dell'Istanza di autotutela, Roma Capitale ha comunicato che avrebbe provveduto si procederà alla rettifica del periodo per l'immobile oggetto di accertamento dal 20/01/2020 (inizio conduzione) al 31/12/2023; che avrebbe rettificato i mq accertati da 91 a 30 (come da contratto); che avrebbe proceduto a modificare la categoria attribuita da cat. 18 (Attività industriali con capannoni di produzione) a cat. 10 (uffici e agenzie). Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”
Si osserva infine che il provvedimento di sgravio parziale depositato da Roma Capitale, non indica alcun importo delle somme soggette al provvedimento, né di quelle ancora presuntivamente dovute, per cui non
è possibile valutare eventuali somme dovute dalla ricorrente.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso alla contribuente.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente congruamente liquidate in euro 1.736,00 oltre oneri di legge e il rimborso del contributo unificato.