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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Maria Rosaria Morlini e Rosa Fini,
[...] elettivamente domiciliati come in atti
-APPELLANTI-
E
, in persona della titolare omonima, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Armando Taglieri, elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8436/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 31.12.2022
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, premesso di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della Parte_5 CP_1 che si occupava di scommesse, slot, rivendita tabacchi, sportello sisal e Lottomatica,
[...] svolgendo mansioni di cassiere corrispondenti alla qualifica di operaio, con inquadramento al
4°livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi (Confcommercio); di aver svolto la prestazione lavorativa, dal mese di maggio 2018 al mese di febbraio 2019, senza alcuna Parte_1 regolarizzazione del rapporto lavorativo, dal mese di settembre 2017 al mese di Parte_2 febbraio 2019, con formalizzazione del rapporto dal 15.11.2017, dal 14 ottobre Parte_3
2016 al mese di febbraio 2018 e dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, con formalizzazione del rapporto dal 13.07.2017, e dal 1.11.2016 al mese di febbraio 2019, con Parte_5 formalizzazione del rapporto dal 13.07.2017; di aver ricevuto una retribuzione inferiore all'attività lavorativa effettivamente espletata, hanno agito in giudizio nei confronti della Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, per ognuno di loro, la prestazione di attività di lavoro subordinato CP_ alle dipendenze della convenuta dalle date indicate in ricorso, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, TFR, ivi quantificate, e al versamento degli oneri previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, previa riunione dei giudizi, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto non provato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei ricorrenti riconducibile allo schema della subordinazione, non avendo gli stessi neppure allegato gli elementi distintivi in cui il rapporto lavorativo deve sostanziarsi, in particolare, l'assoggettamento alle direttive datoriali e lo stabile inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
censurando integralmente la sentenza impugnata per a) violazione
[...] Parte_5 dell'art.112 cpc, errata qualificazione del rapporto censurato, errore sulla ricostruzione del fatto, omesso esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale, difetto di motivazione in relazione alle domande avanzate dai ricorrenti , e , avendo il Parte_2 Pt_3 Pt_5 giudice di prime cure travisato l'oggetto del contendere;
b) inammissibilità della prova per testi richiesta dalla originaria convenuta per violazione dell'art. 246 c.p.c; c) errata valutazione delle risultanze istruttorie, risultando provata, da un canto, la sussistenza dei requisiti di subordinazione e, dall'altro, il maggiore orario lavorativo dedotto. Hanno chiesto, pertanto, previa sospensione della esecutività della sentenza, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di appello parti appellanti censurano la gravata sentenza per avere il giudice di prime cure erroneamente travisato l'oggetto del giudizio relativamente alle domande avanzate da
, e , pronunciandosi su una questione non attinente a quella Parte_2 Pt_3 Pt_5 richiesta con i rispettivi ricorsi introduttivi. Lamentano, in particolare, l'accertamento da parte del
Tribunale della natura subordinata del rapporto lavorativo, in tesi invocato solo dalla ricorrente Pt_1
omettendo l'esame delle domande realmente proposte inerenti, invece, al mero riconoscimento
[...] delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio, in base alla mera lettura dei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., che il giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha correttamente delineato l'oggetto del giudizio pronunciandosi sull'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra gli originari ricorrenti e l'odierna appellata in conformità a quanto dagli stessi richiesto.
Come si evince dalle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, infatti, i ricorrenti
, e chiedevano espressamente ciascuno, oltre al riconoscimento Parte_2 Pt_3 Pt_5 delle differenze retributive maturate in virtù del maggiore orario lavorativo osservato, di “accertare
e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della , ininterrottamente” nei diversi periodi dedotti, segnatamente, per Controparte_1
, dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2019, per dal Parte_2 Parte_3
14 ottobre 2016 al mese di febbraio 2018 nonchè dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, per , dal 1 novembre 2016 al mese di febbraio 2019, quindi, per tutto il periodo Parte_5 precedente alla formale assunzione.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante deduce la violazione dell'art.246 cpc, per avere il primo giudice erroneamente ammesso le prove testimoniali richieste dalla ditta convenuta nonostante l'eccepita incapacità a testimoniare dei testi indotti. Osserva la Corte, con riferimento alla presunta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., che la stessa ricorre solo allorquando il teste risulti titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è chiamato a deporre, con riferimento alla materia in discussione, non assumendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo
(cfr. Cassazione civile Sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Ciò premesso, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, non appare configurabile alcuna incapacità a testimoniare dei testi escussi in primo grado in quanto, per il teste la Testimone_1 circostanza dedotta che lo stesso sia stato o sia titolare della ditta, odierna convenuta in giudizio, non
è stata in alcun modo provata, mentre la ricorrenza di una relazione sentimentale, peraltro già cessata alla data della deposizione testimoniale, tra il medesimo e la titolare della ditta, così CP_1 come il legame di parentela sussistente tra la teste e il teste figlio di Testimone_2 Tes_1 quest'ultima, sono elementi che afferiscono all'attendibilità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti).
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova testimoniale, se l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 17630/2010 e succ. conf.).
Anche il secondo motivo di appello non è, quindi, meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo di gravame, infine, parte appellante critica l'errata valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto non provato lo svolgimento, da parte degli originari ricorrenti, di un'attività di lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di nonché, limitatamente ai CP_1 Parte_2
l'espletamento della prestazione lavorativa in misura superiore a quanto contrattualmente pattuito.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006). Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l' importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo del datore di lavoro.
Nel caso che occupa, deve rilevarsi come già i ricorsi di primo grado risultano carenti sotto il profilo dell'allegazione degli elementi indicativi della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta , elementi che i ricorrenti avevano l'onere di dedurre e provare CP_1 ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza delle relative pretese. Difatti, le allegazioni contenute negli atti introduttivi di primo grado appaiono quantomeno carenti con riguardo alle modalità di instaurazione del rapporto lavorativo e di svolgimento della prestazione lavorativa (i c.d. indici della subordinazione), e ciò al precipuo scopo di verificare la sussistenza nel caso concreto dei tratti caratterizzanti, in via esclusiva e sussidiaria, il rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, nei rispettivi ricorsi, gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre di aver svolto ininterrottamente, in periodi diversi, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di cassiere corrispondenti alla qualifica di operaio, rispettando orari settimanali prestabiliti, di essere sottoposti al potere direttivo della signora e di aver percepito somme mensili non congrue alla CP_1 quantità di lavoro prestato. Come è evidente, alcuna allegazione si evince dalla prospettazione attorea in ordine ai tempi ed alle modalità di costituzione del rapporto, all'esercizio del potere direttivo ed all' inserimento nella struttura organizzativa dell'azienda. In definitiva, i c.d. indici della subordinazione venivano evocati dai ricorrenti in modo del tutto stereotipato, senza alcun riferimento alle concrete modalità di instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro.
La genericità delle deduzioni in fatto di cui ai rispettivi ricorsi ha avuto inevitabili ricadute sull'esito delle prove testimoniali, che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, seppur in modo sintetico, non consentono di ritenere provato l'espletamento, da parte degli odierni appellanti, di un'attività lavorativa riconducibile allo schema della subordinazione, per , in relazione Parte_1 all'intero periodo dedotto, per , e , invece, in relazione ai periodi Parte_2 Pt_3 Pt_5 non contrattualizzati.
Ed invero, con particolare riferimento alla domanda di accertamento proposta da , dall' Parte_1 istruttoria svolta è emerso che le prestazioni rese dalla originaria ricorrente in favore della convenuta, sono state in realtà episodiche ed occasionali, difettando il requisito della continuità, così come non
è in alcun modo emerso l'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Inidonee ai fini della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa di carattere subordinato da parte della appaiono, infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi i quali si sono limitati a riferire Pt_1 la presenza dell'appellante nell'esercizio commerciale, senza tuttavia fornire elementi utili in merito alla frequenza e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, all'eventuale assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo della titolare della ditta.
La teste , sul punto, ha riferito genericamente di sapere che la ricorrente lavorava presso Testimone_3 la ditta convenuta e di averla vista nel locale commerciale prevalentemente nel pomeriggio affermando che “… È vero che ha lavorato per la sig.ra Credo che lei, rispetto Parte_1 Pt_6 agli altri ricorrenti, abbia iniziato un po' più tardi, credo nel 2018… Lei la vedevo prevalentemente di pomeriggio… Ha saputo quanto veniva pagato? No, è un argomento che non abbiamo mai affrontato…. Ricorda quando è stata l'ultima volta che lo ha visto lavorare in quel luogo? Forse inizio 2019”, mentre la teste , confermando le medesime circostanze, sebbene abbia Tes_4 fornito indicazioni più precise in merito all'orario e alla tipologia di attività svolta dalla nulla ha Pt_1 saputo riferire in relazione al carattere continuativo ovvero alle concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, avendo affermato “…Che orario faceva? ADR. Lei il pomeriggio. D. del giudice: Verso che ora l'ha vista nel pomeriggio? ADR. Verso le ore 20.00. D. del giudice: Quante volte l'ha vista a quell'ora? ADR. Un po' di volte …. Esattamente il numero non saprei… Quando
l'ha vista che cosa stava facendo? ADR. Stava dietro la cassa, vendeva le sigarette … Quale periodo?
…Da maggio 2018 ai primi del 2019… Ha saputo quanto veniva pagato? No, non lo so”.
I testi di parte convenuta, invece, pur avendo riferito di aver visto la ricorrente nel locale commerciale, hanno precisato che la presenza della stessa era occasionale e, in ogni caso, non sono stati in grado di riferire alcun elemento utile in relazione all'attività lavorativa svolta, affermando di non sapere neppure per quali ragioni la stessa si trovasse nel locale, se per motivi lavorativi ovvero personali.
Il teste al riguardo, ha infatti affermato: “… Non so se ha lavorato, la vedevo Testimone_1 raramente lì al locale…Di quale periodo stiamo parlando?... All'incirca dal 2018 l'ho iniziata a vedere qualche volta…Che orario di lavoro faceva?... Non se lavorava o portava da mangiare ai figli, lei è la madre di e , mentre la teste ha riferito di avere visto Pt_2 Pt_3 Testimone_2 qualche volta la senza ricordare il periodo nel negozio della ma di non sapere cosa Pt_1 CP_1 facesse e se andava per vedere i figli o il marito e portare loro da mangiare.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione all'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta dagli altri ricorrenti, non avendo i medesimi testi riferito alcun elemento rilevante ai fini della ricostruzione dei periodi e delle giornate in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in assenza di formalizzazione contrattuale, ovvero alla delineazione della tipologia e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Appare, dunque, evidente, come le risultanze dell' istruttoria orale non consentano di ritenere che l'attività lavorativa prestata dalla presso la ditta convenuta per l'intero periodo dedotto, e dai Pt_1 limitatamente ai periodi non contrattualizzati, abbia assunto i caratteri della continuità, Parte_2 non essendo emerso un obbligo di presenza del lavoratore ovvero l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o ancora l'assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, presupposti, come evidenziato precedentemente, caratterizzanti invece il rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale" (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3912 del 17/02/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 25204 del 08/11/2013). Allo stesso modo, del tutto infondate sono le rivendicazioni economiche avanzate dai ricorrenti
, e , in ragione dell'asserito espletamento dell'attività lavorativa Parte_2 Pt_3 Pt_5 per un orario maggiore rispetto a quello contrattualizzato.
È noto, infatti, che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti con puntuale riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione nonché alle pause effettuate.
L'esposto principio costituisce, invero, proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario pattuito quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
In particolare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere puntualmente provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del
20/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato a tale proposito come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravi un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018). Il giudice, infatti, non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell 'an. Trattasi di principi applicabili, per analogia di fattispecie, anche in ordine agli oneri gravanti sul lavoratore per ogni prestazione resa al di là dell'ordinario orario di lavoro o comunque di quello previsto nel contratto individuale e quindi estensibili anche al lavoro festivo, domenicale e notturno.
Tanto premesso deve rilevarsi, nel caso di specie, l'assoluta carenza probatoria circa l'effettuazione, da parte degli odierni appellanti, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quanto risulta essere stato concordato e retribuito alla stregua dei dati desumibili dai prospetti paga prodotti in atti.
Dalle prove testimoniali espletate in prime cure, invero, non si desume alcuna ricostruzione della concreta articolazione della settimana lavorativa dei singoli lavoratori e degli orari da questi ultimi effettivamente osservati nello svolgimento della prestazione lavorativa. I testi escussi, infatti, si sono limitati ad affermare di aver visto i ricorrenti presso l'esercizio commerciale, senza fornire alcuna indicazione puntuale in merito all'articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza del rapporto lavorativo e all' eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario.
Con specifico riferimento ai ricorrenti e la teste ha infatti Parte_2 Pt_3 Testimone_3 genericamente affermato sul punto “… che orario di lavoro faceva?...Orari vari, mi è capitato di andare lì per fare ricariche telefoniche o comprare sigarette e gli orari erano diversi, poteva essere di mattina o di pomeriggio”, la teste “l'ho visto lì sia la mattina che il pomeriggio che Tes_4 la sera verso le 22, faceva turni con il fratello o il padre”, il teste “non ricordo Testimone_1 precisamente, si alternava la mattina o il pomeriggio con altri ragazzi che lavoravano lì …”, infine, la teste , “no non lo so, si alternavano”. Testimone_2
Solo in relazione al ricorrente i testi e hanno fornito Parte_5 Testimone_3 Tes_4 indicazioni più precise, ma in ogni caso insufficienti ai fini della prova del maggiore orario lavorativo dedotto, avendo la prima ha affermato: “ era sempre di notte, io l'ho visto intorno alle 22.30 Pt_5
o 23.00 quando tornavo verso casa e mi fermavo a prendere le sigarette, qualche volta mi ha anche chiesto di prendergli qualcosa da mangiare, quindi si fermava lì. Non so quanto si fermasse, immagino tutta la notte ma non so con precisione”, la seconda, “faceva l'orario notturno, mi capitava di passare verso le 23 e lui faceva tutta la notte;
non lo so esattamente quando staccava”.
L'analisi delle dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono, a ben vedere, di contenuto generico, vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti circa l'effettivo orario lavorativo osservato dai ricorrenti e, pertanto, insufficienti a provare in termini concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la valutazione effettuata dal primo giudice che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo gli odierni appellanti fornito sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi posti a sostegno delle relative domande.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
dott. Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
dott. Bianca Maria SERAFINI Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Maria Rosaria Morlini e Rosa Fini,
[...] elettivamente domiciliati come in atti
-APPELLANTI-
E
, in persona della titolare omonima, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Armando Taglieri, elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8436/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 31.12.2022
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, premesso di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della Parte_5 CP_1 che si occupava di scommesse, slot, rivendita tabacchi, sportello sisal e Lottomatica,
[...] svolgendo mansioni di cassiere corrispondenti alla qualifica di operaio, con inquadramento al
4°livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi (Confcommercio); di aver svolto la prestazione lavorativa, dal mese di maggio 2018 al mese di febbraio 2019, senza alcuna Parte_1 regolarizzazione del rapporto lavorativo, dal mese di settembre 2017 al mese di Parte_2 febbraio 2019, con formalizzazione del rapporto dal 15.11.2017, dal 14 ottobre Parte_3
2016 al mese di febbraio 2018 e dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, con formalizzazione del rapporto dal 13.07.2017, e dal 1.11.2016 al mese di febbraio 2019, con Parte_5 formalizzazione del rapporto dal 13.07.2017; di aver ricevuto una retribuzione inferiore all'attività lavorativa effettivamente espletata, hanno agito in giudizio nei confronti della Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, per ognuno di loro, la prestazione di attività di lavoro subordinato CP_ alle dipendenze della convenuta dalle date indicate in ricorso, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, TFR, ivi quantificate, e al versamento degli oneri previdenziali, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, previa riunione dei giudizi, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto non provato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei ricorrenti riconducibile allo schema della subordinazione, non avendo gli stessi neppure allegato gli elementi distintivi in cui il rapporto lavorativo deve sostanziarsi, in particolare, l'assoggettamento alle direttive datoriali e lo stabile inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
censurando integralmente la sentenza impugnata per a) violazione
[...] Parte_5 dell'art.112 cpc, errata qualificazione del rapporto censurato, errore sulla ricostruzione del fatto, omesso esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale, difetto di motivazione in relazione alle domande avanzate dai ricorrenti , e , avendo il Parte_2 Pt_3 Pt_5 giudice di prime cure travisato l'oggetto del contendere;
b) inammissibilità della prova per testi richiesta dalla originaria convenuta per violazione dell'art. 246 c.p.c; c) errata valutazione delle risultanze istruttorie, risultando provata, da un canto, la sussistenza dei requisiti di subordinazione e, dall'altro, il maggiore orario lavorativo dedotto. Hanno chiesto, pertanto, previa sospensione della esecutività della sentenza, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di appello parti appellanti censurano la gravata sentenza per avere il giudice di prime cure erroneamente travisato l'oggetto del giudizio relativamente alle domande avanzate da
, e , pronunciandosi su una questione non attinente a quella Parte_2 Pt_3 Pt_5 richiesta con i rispettivi ricorsi introduttivi. Lamentano, in particolare, l'accertamento da parte del
Tribunale della natura subordinata del rapporto lavorativo, in tesi invocato solo dalla ricorrente Pt_1
omettendo l'esame delle domande realmente proposte inerenti, invece, al mero riconoscimento
[...] delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio, in base alla mera lettura dei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., che il giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha correttamente delineato l'oggetto del giudizio pronunciandosi sull'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra gli originari ricorrenti e l'odierna appellata in conformità a quanto dagli stessi richiesto.
Come si evince dalle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, infatti, i ricorrenti
, e chiedevano espressamente ciascuno, oltre al riconoscimento Parte_2 Pt_3 Pt_5 delle differenze retributive maturate in virtù del maggiore orario lavorativo osservato, di “accertare
e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della , ininterrottamente” nei diversi periodi dedotti, segnatamente, per Controparte_1
, dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2019, per dal Parte_2 Parte_3
14 ottobre 2016 al mese di febbraio 2018 nonchè dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2019, per , dal 1 novembre 2016 al mese di febbraio 2019, quindi, per tutto il periodo Parte_5 precedente alla formale assunzione.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante deduce la violazione dell'art.246 cpc, per avere il primo giudice erroneamente ammesso le prove testimoniali richieste dalla ditta convenuta nonostante l'eccepita incapacità a testimoniare dei testi indotti. Osserva la Corte, con riferimento alla presunta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., che la stessa ricorre solo allorquando il teste risulti titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è chiamato a deporre, con riferimento alla materia in discussione, non assumendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo
(cfr. Cassazione civile Sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Ciò premesso, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, non appare configurabile alcuna incapacità a testimoniare dei testi escussi in primo grado in quanto, per il teste la Testimone_1 circostanza dedotta che lo stesso sia stato o sia titolare della ditta, odierna convenuta in giudizio, non
è stata in alcun modo provata, mentre la ricorrenza di una relazione sentimentale, peraltro già cessata alla data della deposizione testimoniale, tra il medesimo e la titolare della ditta, così CP_1 come il legame di parentela sussistente tra la teste e il teste figlio di Testimone_2 Tes_1 quest'ultima, sono elementi che afferiscono all'attendibilità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti).
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova testimoniale, se l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. n. 17630/2010 e succ. conf.).
Anche il secondo motivo di appello non è, quindi, meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo di gravame, infine, parte appellante critica l'errata valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto non provato lo svolgimento, da parte degli originari ricorrenti, di un'attività di lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di nonché, limitatamente ai CP_1 Parte_2
l'espletamento della prestazione lavorativa in misura superiore a quanto contrattualmente pattuito.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006). Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l' importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo del datore di lavoro.
Nel caso che occupa, deve rilevarsi come già i ricorsi di primo grado risultano carenti sotto il profilo dell'allegazione degli elementi indicativi della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta , elementi che i ricorrenti avevano l'onere di dedurre e provare CP_1 ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza delle relative pretese. Difatti, le allegazioni contenute negli atti introduttivi di primo grado appaiono quantomeno carenti con riguardo alle modalità di instaurazione del rapporto lavorativo e di svolgimento della prestazione lavorativa (i c.d. indici della subordinazione), e ciò al precipuo scopo di verificare la sussistenza nel caso concreto dei tratti caratterizzanti, in via esclusiva e sussidiaria, il rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, nei rispettivi ricorsi, gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre di aver svolto ininterrottamente, in periodi diversi, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di cassiere corrispondenti alla qualifica di operaio, rispettando orari settimanali prestabiliti, di essere sottoposti al potere direttivo della signora e di aver percepito somme mensili non congrue alla CP_1 quantità di lavoro prestato. Come è evidente, alcuna allegazione si evince dalla prospettazione attorea in ordine ai tempi ed alle modalità di costituzione del rapporto, all'esercizio del potere direttivo ed all' inserimento nella struttura organizzativa dell'azienda. In definitiva, i c.d. indici della subordinazione venivano evocati dai ricorrenti in modo del tutto stereotipato, senza alcun riferimento alle concrete modalità di instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro.
La genericità delle deduzioni in fatto di cui ai rispettivi ricorsi ha avuto inevitabili ricadute sull'esito delle prove testimoniali, che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, seppur in modo sintetico, non consentono di ritenere provato l'espletamento, da parte degli odierni appellanti, di un'attività lavorativa riconducibile allo schema della subordinazione, per , in relazione Parte_1 all'intero periodo dedotto, per , e , invece, in relazione ai periodi Parte_2 Pt_3 Pt_5 non contrattualizzati.
Ed invero, con particolare riferimento alla domanda di accertamento proposta da , dall' Parte_1 istruttoria svolta è emerso che le prestazioni rese dalla originaria ricorrente in favore della convenuta, sono state in realtà episodiche ed occasionali, difettando il requisito della continuità, così come non
è in alcun modo emerso l'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Inidonee ai fini della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa di carattere subordinato da parte della appaiono, infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi i quali si sono limitati a riferire Pt_1 la presenza dell'appellante nell'esercizio commerciale, senza tuttavia fornire elementi utili in merito alla frequenza e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, all'eventuale assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo della titolare della ditta.
La teste , sul punto, ha riferito genericamente di sapere che la ricorrente lavorava presso Testimone_3 la ditta convenuta e di averla vista nel locale commerciale prevalentemente nel pomeriggio affermando che “… È vero che ha lavorato per la sig.ra Credo che lei, rispetto Parte_1 Pt_6 agli altri ricorrenti, abbia iniziato un po' più tardi, credo nel 2018… Lei la vedevo prevalentemente di pomeriggio… Ha saputo quanto veniva pagato? No, è un argomento che non abbiamo mai affrontato…. Ricorda quando è stata l'ultima volta che lo ha visto lavorare in quel luogo? Forse inizio 2019”, mentre la teste , confermando le medesime circostanze, sebbene abbia Tes_4 fornito indicazioni più precise in merito all'orario e alla tipologia di attività svolta dalla nulla ha Pt_1 saputo riferire in relazione al carattere continuativo ovvero alle concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, avendo affermato “…Che orario faceva? ADR. Lei il pomeriggio. D. del giudice: Verso che ora l'ha vista nel pomeriggio? ADR. Verso le ore 20.00. D. del giudice: Quante volte l'ha vista a quell'ora? ADR. Un po' di volte …. Esattamente il numero non saprei… Quando
l'ha vista che cosa stava facendo? ADR. Stava dietro la cassa, vendeva le sigarette … Quale periodo?
…Da maggio 2018 ai primi del 2019… Ha saputo quanto veniva pagato? No, non lo so”.
I testi di parte convenuta, invece, pur avendo riferito di aver visto la ricorrente nel locale commerciale, hanno precisato che la presenza della stessa era occasionale e, in ogni caso, non sono stati in grado di riferire alcun elemento utile in relazione all'attività lavorativa svolta, affermando di non sapere neppure per quali ragioni la stessa si trovasse nel locale, se per motivi lavorativi ovvero personali.
Il teste al riguardo, ha infatti affermato: “… Non so se ha lavorato, la vedevo Testimone_1 raramente lì al locale…Di quale periodo stiamo parlando?... All'incirca dal 2018 l'ho iniziata a vedere qualche volta…Che orario di lavoro faceva?... Non se lavorava o portava da mangiare ai figli, lei è la madre di e , mentre la teste ha riferito di avere visto Pt_2 Pt_3 Testimone_2 qualche volta la senza ricordare il periodo nel negozio della ma di non sapere cosa Pt_1 CP_1 facesse e se andava per vedere i figli o il marito e portare loro da mangiare.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione all'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta dagli altri ricorrenti, non avendo i medesimi testi riferito alcun elemento rilevante ai fini della ricostruzione dei periodi e delle giornate in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in assenza di formalizzazione contrattuale, ovvero alla delineazione della tipologia e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Appare, dunque, evidente, come le risultanze dell' istruttoria orale non consentano di ritenere che l'attività lavorativa prestata dalla presso la ditta convenuta per l'intero periodo dedotto, e dai Pt_1 limitatamente ai periodi non contrattualizzati, abbia assunto i caratteri della continuità, Parte_2 non essendo emerso un obbligo di presenza del lavoratore ovvero l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o ancora l'assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, presupposti, come evidenziato precedentemente, caratterizzanti invece il rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale" (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3912 del 17/02/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 25204 del 08/11/2013). Allo stesso modo, del tutto infondate sono le rivendicazioni economiche avanzate dai ricorrenti
, e , in ragione dell'asserito espletamento dell'attività lavorativa Parte_2 Pt_3 Pt_5 per un orario maggiore rispetto a quello contrattualizzato.
È noto, infatti, che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti con puntuale riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione nonché alle pause effettuate.
L'esposto principio costituisce, invero, proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario pattuito quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
In particolare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere puntualmente provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del
20/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato a tale proposito come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravi un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018). Il giudice, infatti, non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell 'an. Trattasi di principi applicabili, per analogia di fattispecie, anche in ordine agli oneri gravanti sul lavoratore per ogni prestazione resa al di là dell'ordinario orario di lavoro o comunque di quello previsto nel contratto individuale e quindi estensibili anche al lavoro festivo, domenicale e notturno.
Tanto premesso deve rilevarsi, nel caso di specie, l'assoluta carenza probatoria circa l'effettuazione, da parte degli odierni appellanti, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quanto risulta essere stato concordato e retribuito alla stregua dei dati desumibili dai prospetti paga prodotti in atti.
Dalle prove testimoniali espletate in prime cure, invero, non si desume alcuna ricostruzione della concreta articolazione della settimana lavorativa dei singoli lavoratori e degli orari da questi ultimi effettivamente osservati nello svolgimento della prestazione lavorativa. I testi escussi, infatti, si sono limitati ad affermare di aver visto i ricorrenti presso l'esercizio commerciale, senza fornire alcuna indicazione puntuale in merito all'articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza del rapporto lavorativo e all' eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario.
Con specifico riferimento ai ricorrenti e la teste ha infatti Parte_2 Pt_3 Testimone_3 genericamente affermato sul punto “… che orario di lavoro faceva?...Orari vari, mi è capitato di andare lì per fare ricariche telefoniche o comprare sigarette e gli orari erano diversi, poteva essere di mattina o di pomeriggio”, la teste “l'ho visto lì sia la mattina che il pomeriggio che Tes_4 la sera verso le 22, faceva turni con il fratello o il padre”, il teste “non ricordo Testimone_1 precisamente, si alternava la mattina o il pomeriggio con altri ragazzi che lavoravano lì …”, infine, la teste , “no non lo so, si alternavano”. Testimone_2
Solo in relazione al ricorrente i testi e hanno fornito Parte_5 Testimone_3 Tes_4 indicazioni più precise, ma in ogni caso insufficienti ai fini della prova del maggiore orario lavorativo dedotto, avendo la prima ha affermato: “ era sempre di notte, io l'ho visto intorno alle 22.30 Pt_5
o 23.00 quando tornavo verso casa e mi fermavo a prendere le sigarette, qualche volta mi ha anche chiesto di prendergli qualcosa da mangiare, quindi si fermava lì. Non so quanto si fermasse, immagino tutta la notte ma non so con precisione”, la seconda, “faceva l'orario notturno, mi capitava di passare verso le 23 e lui faceva tutta la notte;
non lo so esattamente quando staccava”.
L'analisi delle dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono, a ben vedere, di contenuto generico, vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti circa l'effettivo orario lavorativo osservato dai ricorrenti e, pertanto, insufficienti a provare in termini concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la valutazione effettuata dal primo giudice che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo gli odierni appellanti fornito sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi posti a sostegno delle relative domande.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.