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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3029 - 2021
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. EP C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3029 - 2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Servitù”.
TRA
, C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Napoli Viale C.F._2
Augusto,79, presso lo studio dell'avv. Angelo Mariniello, giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
, C.F. , , C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Mugnano Melito n.
80, presso e nello studio degli avv.ti Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e GI
Mauriello, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI- IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e sentiti i procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data
16.03.2021, gli istanti adivano l'intestato Tribunale, premettendo:
- di essere residenti in [...], dal giugno 2001 unitamente al proprio nucleo familiare;
-che al civico 24 corrisponde un vicolo laterale a suddetta strada, lungo circa
80- 90 mt e largo circa mt. 4, dal quale si ha accesso alle consistenze immobiliari
24/A, 24/B, 24/C, 24/D, 24/E, tutte poste sul lato sinistro e tutte costruite a confine con comunione del muro;
- che, nella parte finale del suddetto vicolo, originariamente integralmente percorribile, in precisione all'altezza del civico 24/E, veniva apposto abusivamente dalla genitrice degli odierni convenuti un cancello trasversale a detto vicolo, ad oggi ancora insistente e cui, nel tempo erano stati apposti una cassetta postale ed un citofono;
- che, nonostante le diffide stragiudiziali, il cancello de quo veniva chiuso dalle parti convenute, limitando in capo agli istanti il libero godimento del viale di cui al civico 24/D;
Alla luce delle suindicate motivazioni, gli istanti concludevano chiedendo al
Tribunale adito di:
- ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, ovverossia la percorribilità del vicolo sino in fondo al muro di recinzione, accertare e dichiarare che il cancello collocato in modo trasversale al vicoletto comune è stato posizionato in ogni caso abusivamente, ledendo il diritto degli istanti;
- ordinare, conseguentemente, ai convenuti l'immediata rimozione del suddetto cancello;
- Condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, che si quantificano sin d'ora, dato il comportamento dei convenuti, il tempo trascorso e la condotta mai improntata a regole di buon vicinato, nella somma di € 20.000 (Ventimila)
- Con vittoria di spese di lite del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
§§§ §§ §§§ Con comparsa depositata in data 15/07/2021, si costituivano in giudizio, nonché spiegavano domanda riconvenzionale, gli odierni convenuti, i quali, contestando le domande formulate e precisando la sussistenza di una servitù di passaggio limitata al fine di consentire l'accesso ai rispettivi lotti di proprietà, i rispettivi lotti mediante la formata strada o vicolo, nonché evidenziato il protrarsi da oltre un ventennio dell'utilizzo esclusivo della porzione di viale delimitata dal cancello ivi apposto, chiedevano quanto segue:
- rigettarsi la domanda per inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, giusta i motivi di cui ai capi 1/a e 1/b che precedono;
- rigettarsi la domanda per infondatezza sia in fatto che in diritto, giusta quanto dedotto col capo
1/c e col capo n. 2 che precedono;
- accertarsi, (ex art. 949 c.c.) in via di eccezione riconvenzionale essere di proprietà esclusiva e libera da ogni servitù aliena, l'intera particella originaria n.
1749 ora part.lla 2071 dei Sigg.ri , e , confinante con CP_1 CP_2 CP_3 part.lla 1718 e strada di accesso, con proprietà per due lati e con proprietà Per_1
, in virtù degli atti: -per TA del 10/12/1982 reg.to a Napoli Persona_2 Per_3 il 28/12/1982 al n. 17196/B e trascritto a Napoli II il 23/12/1982 ai numeri
33769/29029; -per TA del 18/01/1994 reg.to a Caserta il 4/02/1994 Per_4 al n. 821 e trascritto a Napoli II il 10/02/1994 ai numeri 4046/3211; -per TA Per_5 del 25/07/2007 reg.to a Santa Maria Capua Vetere il 3/08/2007 al n. 5228 e trascritto a Napoli II il 7/08/2007 ai numeri 59010/19875; -per TA (rettifica Per_5 compravendita) del 2/05/2008 reg.to a Santa Maria Capua Vetere il 22/05/2008 al
n. 4172 e trascritto a Napoli II il 23/05/2008 ai numeri 26633/16774; -ordinare ad essi attori Sigg.ri e di non turbare e/o molestare i Parte_1 Parte_2 convenuti nell'esercizio del legittimo possesso della zona antistante il CP_1 fabbricato di loro proprietà; -accertarsi, in via riconvenzionale, subordinatamente alle declaratorie di cui sopra, e condizionatamente alla sussistenza di un titolo convenzionale di essi attori, di essere i convenuti , e , CP_1 CP_2 CP_3 subentrati con i loro genitori, nel possesso utile ad usucapionem dell'intera area antistante il realizzato fabbricato fin sotto i muri di proprietà e , Per_1 Persona_2 già facente parte della part.lla 1749 foglio 7, ora part.lla 2071, sub 1, così come chiusa da cancello in ferro dal 1994/1995; per l'effetto dichiararsi verificata in loro favore usucapione della sua piena proprietà, e pertanto dichiarare essere proprietari
a titolo originario ed in via esclusiva i convenuti e;
CP_1 CP_2 CP_3 F)ordinarsi all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli 2
(Conservatoria), che la pronuncianda sentenza sia trascritta in loro favore con esonero da responsabilità;
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 17.09.2021, il Giudice, ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda principale e di quella formulata in via riconvenzionale, rinviava il giudizio in prosieguo, per tali incombenti.
Esperiti i tentativi di mediazione obbligatoria, entrambi con esito negativo, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Esperita l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti e previa ammissione di C.T.U., nella persona dell'arch. , Persona_6 che prestava giuramento di rito in data 28.02.2024 e depositava la relativa relazione peritale in data 07.06.2024, e rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del
20.123.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale osserva il Tribunale che può ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativa alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, sia avuto riguardo alla domanda formulata in via principale sia a quella di cui alla riconvenzionale (cfr. verbali negativi di mediazione, versati in atti con depositi del
27/07/2022 e del 07/12/2022).
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale, in via preliminare, che la domanda di usucapibilità della porzione di viale comune per cui
è causa, spiegata in via riconvenzionale dai convenuti comparenti, vada rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri. L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in totale assenza l'assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999,
n. 4702).
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n.
17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, ai fini dell'usucapione delLA porzione di viale comune non è sufficiente che gli altri proprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Ciò premesso, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, non possono dirsi sussistenti i requisiti di legge previsti ex art. 1158 e ss. c.c., attesa l'impossibilità di ravvisare i presupposti che comportino la declaratoria di intervenuta usucapione, per carenza probatoria.
Orbene, rileva il Tribunale, che i convenuti in via riconvenzionale, non abbiano provato, né documentalmente, né all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus della porzione di viale comune de qua, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale)
e di “animus detenendi”, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Osserva sul punto il Tribunale che "la prova rigorosa dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non potrà essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni, senza che in tal senso - sia addotto un solo preciso e univoco elemento di prova."
Invero, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto da tempo immemorabile o altre espressioni similari.
L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili, in ogni caso, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto da parte di chi sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
In particolare, va evidenziato che sempre in tema di usucapione della proprietà esclusiva di bene comune indiviso da parte del contitolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il possesso deve estrinsecarsi in un utilizzo della res, che risulti incompatibile con il godimento della stessa da parte degli altri comproprietari.
Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha deciso che la lunga durata dell'utilizzo del bene possa integrare un elemento presuntivo per escludere il requisito della tolleranza, previsto dall'art. 1144 c.c., qualora fra i comproprietari non intercorra un rapporto di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato (Cass. civ., 8 aprile 2021, n. 9359); più di recente con ordinanza n. 3493 del 07 febbraio
2024, i giudici di legittimità hanno chiarito che, per l'usucapione di un bene in comproprietà, non è sufficiente dimostrare il solo godimento esclusivo dell'immobile, è fondamentale che vi sia una manifestazione inequivoca della volontà di possedere il bene "uti dominus", distinta e riconoscibile rispetto alla semplice gestione “uti condominus”.
Questa volontà deve essere comunicata agli altri comproprietari in modo chiaro, e non può essere dedotta solo dalla durata dell'occupazione esclusiva o dal comportamento passivo degli altri comproprietari.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testi è emerso che, in ordine al viale privato oggetto di contenzioso, come di converso eccepito, l'apposizione del cancello in ferro a chiusura dell'ultimo lotto della stessa, oltre a non essere tollerata, non si è protratta continuativamente per oltre un ventennio.
In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, (eccezion fatta per la sig.ra , non indifferente ai fatti di causa)- risultate coerenti, CP_4 prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili, anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, si sono recati con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi – è emerso che gli istanti hanno palesato in ripetute occasioni, anche solo verbalmente, la propria opposizione all'esercizio esclusivo dell'ultima porzione del suddetto viale, mal tollerando il godimento esclusivo, di fatto, esercitato dai comparenti convenuti.
A ciò si aggiunga che, affinché un bene di proprietà comune possa essere usucapito, è necessario che venga dimostrata l'avvenuta sottrazione del bene all'uso comune per il tempo utile all'usucapione.
Alla luce di ciò, nel caso di specie appare carente, in ordine al profilo probatorio, il requisito temporale necessario per usucapire la porzione di viale privato de quo.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni, in ordine a tale aspetto, risultano inidonee a collocare temporalmente in via univoca l'esecuzione delle opere di posa del cancello contestato. Tuttavia, ritiene questo Giudicante che, dalla documentazione versata in atti, emerge la sussistenza del suindicato cancello nei luoghi di causa almeno a decorrere dall'anno 1995 (cfr. relazione peritale a firma del consulente di parte convenuta).
Ciò posto, considerato che, giusta documentazione versata in atti, gli odierni istanti trasmettevano, in data 26/09/2003 diffida per la rimozione delle suindicate opere, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale vada rigettata, attesa la carenza anche del requisito temporale normativamente previsto.
§§§ §§ §§§
Venendo alla disamina della res controversa, oggetto della domanda in via principale, osserva il Giudicante che, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta, la stessa è relativa all'accertamento del diritto di parte attorea ad esercitare legittimamente e senza turbative la propria servitù di passaggio sul viale privato sito nel comune di Qualiano, alla via Casolare Campana n.24, giusta atto di donazione registrato in conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2 presso il Notaio di Giugliano in Campania in data 10/12/1982. Per_3
Inoltre, è incontrovertibile ed incontestato che, così come si evince dagli atti versati e dalla relazione di C.T.U. depositata, l'area oggetto di controversia è formata da n. 6 lotti, tutti serviti da un viale della larghezza di m. 4 posto sul confine sud di ogni singolo lotto, al fine di consentire l'accesso lungo la via Consolare Campana.
Altresì, parimenti incontrovertibile e pacifica è la circostanza che all'altezza del lotto E, sito in fondo al predetto viale privato e di proprietà degli odierni convenuti, è stato apposto un cancello carrabile largo m. 4,00, impedendo il transito libero agli altri comproprietari.
In ordine alla domanda di servitù, si osserva che ai sensi dell'art. 1079 c.c.
“Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.” Tuttavia,
“colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni (cfr. Cass. civ. n.
25809/2013).
Si precisa, altresì, che “l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n.
18890 del 08.09.2014; n. 113 del 04.01.2017).
Orbene, parte attrice ha dato piena prova del titolo legittimante la pretesa per cui è causa, costituita dall'atto di donazione, registrato in conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2 presso il Notaio di Giugliano in Campania Per_3 in data 10/12/1982, con il quale la , vedova nata a Controparte_5 CP_1
Contr Calvizzano il 15/03/1906, donava ai propri figli , CP_6 CP_8
EP, , , nonché agli eredi del figlio GI, tra CP_9 CP_10 CP_11 Parte_1 gli altri, il cespite oggetto di causa, in origine appezzamento di terreno su cui sono stati, successivamente, costruiti i lotti di cui innanzi.
Dalla lettura del predetto si evince la chiara volontà del donante nel prevedere espressamente " I condividenti EP, , Parte_3 CP_10 CP_11
Cont
, lungo il confine sud delle zone di terreno loro attribuite si obbligano Parte_1 di lasciare una zona di terreno della larghezza complessiva di metri lineari quattro, che servirà per la creazione di uno stradone condominiale.”
Posto ciò, passando alla disamina della thema decidendum, osserva il
Giudicante che la domanda proposta da parte attorea è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che seguono.
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti nonché i successivi chiarimenti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati
Orbene, nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore e dedotte in citazione sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritali deve certamente ritenersi che parte convenuta abbia violato le norme codicistiche in materia di servitù di passaggio.
Segnatamente, il CTU, dopo aver svolto un sopralluogo presso i luoghi di causa ha asserito - segnatamente al secondo quesito posto - “dall'esame dei titoli di proprietà, ogni lotto dei sei come innanzi individuati è gravato da servitù reciproca di passaggio a favore dei restanti proprietari, su una striscia larga ml 4 posta sul confine sud di ognuno, con il vincolo di destinazione a “stradone condominiale “ e/o
“passaggio”, ovvero per la formazione di un viale a servizio di tutti i lotti, così come di fatto è stato realizzato, salvo il fatto che la parte convenuta da una certa epoca in poi, dal sottoscritto non determinabile con certezza, ne ha interdetto il passaggio ai restanti proprietari dei lotti che fino alla suddetta epoca invece ne hanno di fatto fruito liberamente”.
Accertata, dunque, l'esistenza della servitù di passaggio, le analisi del CTU hanno dimostrato che si è realizzata una violazione della detta servitù di passaggio, previa apposizione del cancello in ferro, limitativo del diritto di passaggio alla totalità dei comproprietari dei lotti generalizzati in atti.
Invero, l'istituzione della servitù di passaggio, cristallizzata nell'atto di donazione e vendita del 1982, che di per sé è già elemento sufficiente a ritenere fondata la domanda attorea, viene richiamata anche (e successivamente) dall' atto di compravendita Rep.11107, Raccolta: 2014, per Notaio , con Persona_7 cui in data 18/01/1994, il sig. vende ai sig.ri e Per_8 CP_1 [...]
, il suolo edificatorio sito in Qualiano, località "Selicelle", dell'estensione CP_2 catastale di mq. 341, confinante per due lati con proprietà , con proprietà Per_1
, e con strada privata da cui trae accesso, salvo altri. Ancora, ove alla Persona_2 pagina a pag.3 viene stabilito: "la vendita convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto attuale del bene, noto alle parti contraenti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto accessorio od onere comunque inerente allo stesso ". Del pari, l'installazione (da parte della de cuius degli odierni convenuti) del cancello in ferro, in maniera perpendicolare a predetto viale, violano il diritto di servitù di passaggio, riportato nell'atto di donazione sovra precisato.
Tale circostanza è chiaramente desumibile dalla documentazione versata in atti, in particolare dai rilievi fotografici ritraenti le opere di posa del cancello in ferro nonché della pulsantiera dei citofoni e cassette postali, ovvero si evince dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale.
Sulla scorta dell'espletata istruttoria, come sopra rassegnata, può affermarsi come l'odierno attore abbia diritto ad esercitare il diritto di passaggio pedonale ex art. 1027 c.c.: da ciò ne discende che deve ordinarsi il ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione di ogni ostacolo frapposto all'esercizio del pieno esercizio del diritto di servitù, consentendo così all'attore il percorrere pedonale lungo l'interezza del viale privato sito al civico 24.
Alla luce di quanto sovra esposto, il Tribunale adito ritiene meritevole di accoglimento la domanda formulata da e . Parte_1 Parte_2
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
247» G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
Parimenti, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste integralmente a carico della parte convenuta, sig.ri , CP_1 Controparte_2
e . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. EP C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3029 – 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale dai sig.ri , CP_1
e , alla luce delle motivazioni spiegate in parte motiva;
Controparte_2 CP_3
- ordina ai convenuti in riconvenzionale , e CP_1 Controparte_2
l'immediata liberazione della porzione di viale privato, sita in CP_3
Qualiano, contraddistinta al civico 24 della via Antica Consolare Campana n. 24/D, previa rimozione del cancello in ferro ivi apposto, nonché al conseguente ripristino dello stato dei luoghi così com'era prima della realizzazione della suddetta opera, onde consentire il libero godimento dello stesso, in ogni usa parte;
- condanna i sig.ri , e , convenuti CP_1 Controparte_2 CP_3 in riconvenzionale, in via solidale, al rimborso, in favore degli istanti
[...]
e della somma di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 Parte_1 Controparte_12 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Angelo Marinello, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, integralmente a carico della parte convenuta, sig.ri e CP_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. EP C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3029 - 2021
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. EP C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3029 - 2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Servitù”.
TRA
, C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati in Napoli Viale C.F._2
Augusto,79, presso lo studio dell'avv. Angelo Mariniello, giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
, C.F. , , C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Mugnano Melito n.
80, presso e nello studio degli avv.ti Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e GI
Mauriello, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI- IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e sentiti i procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data
16.03.2021, gli istanti adivano l'intestato Tribunale, premettendo:
- di essere residenti in [...], dal giugno 2001 unitamente al proprio nucleo familiare;
-che al civico 24 corrisponde un vicolo laterale a suddetta strada, lungo circa
80- 90 mt e largo circa mt. 4, dal quale si ha accesso alle consistenze immobiliari
24/A, 24/B, 24/C, 24/D, 24/E, tutte poste sul lato sinistro e tutte costruite a confine con comunione del muro;
- che, nella parte finale del suddetto vicolo, originariamente integralmente percorribile, in precisione all'altezza del civico 24/E, veniva apposto abusivamente dalla genitrice degli odierni convenuti un cancello trasversale a detto vicolo, ad oggi ancora insistente e cui, nel tempo erano stati apposti una cassetta postale ed un citofono;
- che, nonostante le diffide stragiudiziali, il cancello de quo veniva chiuso dalle parti convenute, limitando in capo agli istanti il libero godimento del viale di cui al civico 24/D;
Alla luce delle suindicate motivazioni, gli istanti concludevano chiedendo al
Tribunale adito di:
- ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, ovverossia la percorribilità del vicolo sino in fondo al muro di recinzione, accertare e dichiarare che il cancello collocato in modo trasversale al vicoletto comune è stato posizionato in ogni caso abusivamente, ledendo il diritto degli istanti;
- ordinare, conseguentemente, ai convenuti l'immediata rimozione del suddetto cancello;
- Condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, che si quantificano sin d'ora, dato il comportamento dei convenuti, il tempo trascorso e la condotta mai improntata a regole di buon vicinato, nella somma di € 20.000 (Ventimila)
- Con vittoria di spese di lite del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
§§§ §§ §§§ Con comparsa depositata in data 15/07/2021, si costituivano in giudizio, nonché spiegavano domanda riconvenzionale, gli odierni convenuti, i quali, contestando le domande formulate e precisando la sussistenza di una servitù di passaggio limitata al fine di consentire l'accesso ai rispettivi lotti di proprietà, i rispettivi lotti mediante la formata strada o vicolo, nonché evidenziato il protrarsi da oltre un ventennio dell'utilizzo esclusivo della porzione di viale delimitata dal cancello ivi apposto, chiedevano quanto segue:
- rigettarsi la domanda per inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, giusta i motivi di cui ai capi 1/a e 1/b che precedono;
- rigettarsi la domanda per infondatezza sia in fatto che in diritto, giusta quanto dedotto col capo
1/c e col capo n. 2 che precedono;
- accertarsi, (ex art. 949 c.c.) in via di eccezione riconvenzionale essere di proprietà esclusiva e libera da ogni servitù aliena, l'intera particella originaria n.
1749 ora part.lla 2071 dei Sigg.ri , e , confinante con CP_1 CP_2 CP_3 part.lla 1718 e strada di accesso, con proprietà per due lati e con proprietà Per_1
, in virtù degli atti: -per TA del 10/12/1982 reg.to a Napoli Persona_2 Per_3 il 28/12/1982 al n. 17196/B e trascritto a Napoli II il 23/12/1982 ai numeri
33769/29029; -per TA del 18/01/1994 reg.to a Caserta il 4/02/1994 Per_4 al n. 821 e trascritto a Napoli II il 10/02/1994 ai numeri 4046/3211; -per TA Per_5 del 25/07/2007 reg.to a Santa Maria Capua Vetere il 3/08/2007 al n. 5228 e trascritto a Napoli II il 7/08/2007 ai numeri 59010/19875; -per TA (rettifica Per_5 compravendita) del 2/05/2008 reg.to a Santa Maria Capua Vetere il 22/05/2008 al
n. 4172 e trascritto a Napoli II il 23/05/2008 ai numeri 26633/16774; -ordinare ad essi attori Sigg.ri e di non turbare e/o molestare i Parte_1 Parte_2 convenuti nell'esercizio del legittimo possesso della zona antistante il CP_1 fabbricato di loro proprietà; -accertarsi, in via riconvenzionale, subordinatamente alle declaratorie di cui sopra, e condizionatamente alla sussistenza di un titolo convenzionale di essi attori, di essere i convenuti , e , CP_1 CP_2 CP_3 subentrati con i loro genitori, nel possesso utile ad usucapionem dell'intera area antistante il realizzato fabbricato fin sotto i muri di proprietà e , Per_1 Persona_2 già facente parte della part.lla 1749 foglio 7, ora part.lla 2071, sub 1, così come chiusa da cancello in ferro dal 1994/1995; per l'effetto dichiararsi verificata in loro favore usucapione della sua piena proprietà, e pertanto dichiarare essere proprietari
a titolo originario ed in via esclusiva i convenuti e;
CP_1 CP_2 CP_3 F)ordinarsi all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli 2
(Conservatoria), che la pronuncianda sentenza sia trascritta in loro favore con esonero da responsabilità;
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 17.09.2021, il Giudice, ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda principale e di quella formulata in via riconvenzionale, rinviava il giudizio in prosieguo, per tali incombenti.
Esperiti i tentativi di mediazione obbligatoria, entrambi con esito negativo, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Esperita l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti e previa ammissione di C.T.U., nella persona dell'arch. , Persona_6 che prestava giuramento di rito in data 28.02.2024 e depositava la relativa relazione peritale in data 07.06.2024, e rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del
20.123.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale osserva il Tribunale che può ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativa alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, sia avuto riguardo alla domanda formulata in via principale sia a quella di cui alla riconvenzionale (cfr. verbali negativi di mediazione, versati in atti con depositi del
27/07/2022 e del 07/12/2022).
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale, in via preliminare, che la domanda di usucapibilità della porzione di viale comune per cui
è causa, spiegata in via riconvenzionale dai convenuti comparenti, vada rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri. L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in totale assenza l'assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999,
n. 4702).
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n.
17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
In particolare, avuto riguardo al caso di specie, ai fini dell'usucapione delLA porzione di viale comune non è sufficiente che gli altri proprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Ciò premesso, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, non possono dirsi sussistenti i requisiti di legge previsti ex art. 1158 e ss. c.c., attesa l'impossibilità di ravvisare i presupposti che comportino la declaratoria di intervenuta usucapione, per carenza probatoria.
Orbene, rileva il Tribunale, che i convenuti in via riconvenzionale, non abbiano provato, né documentalmente, né all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus della porzione di viale comune de qua, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale)
e di “animus detenendi”, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Osserva sul punto il Tribunale che "la prova rigorosa dell'inizio del possesso, dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non potrà essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni, senza che in tal senso - sia addotto un solo preciso e univoco elemento di prova."
Invero, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto da tempo immemorabile o altre espressioni similari.
L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili, in ogni caso, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto da parte di chi sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
In particolare, va evidenziato che sempre in tema di usucapione della proprietà esclusiva di bene comune indiviso da parte del contitolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il possesso deve estrinsecarsi in un utilizzo della res, che risulti incompatibile con il godimento della stessa da parte degli altri comproprietari.
Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha deciso che la lunga durata dell'utilizzo del bene possa integrare un elemento presuntivo per escludere il requisito della tolleranza, previsto dall'art. 1144 c.c., qualora fra i comproprietari non intercorra un rapporto di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato (Cass. civ., 8 aprile 2021, n. 9359); più di recente con ordinanza n. 3493 del 07 febbraio
2024, i giudici di legittimità hanno chiarito che, per l'usucapione di un bene in comproprietà, non è sufficiente dimostrare il solo godimento esclusivo dell'immobile, è fondamentale che vi sia una manifestazione inequivoca della volontà di possedere il bene "uti dominus", distinta e riconoscibile rispetto alla semplice gestione “uti condominus”.
Questa volontà deve essere comunicata agli altri comproprietari in modo chiaro, e non può essere dedotta solo dalla durata dell'occupazione esclusiva o dal comportamento passivo degli altri comproprietari.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti e dall'esame dei testi è emerso che, in ordine al viale privato oggetto di contenzioso, come di converso eccepito, l'apposizione del cancello in ferro a chiusura dell'ultimo lotto della stessa, oltre a non essere tollerata, non si è protratta continuativamente per oltre un ventennio.
In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, (eccezion fatta per la sig.ra , non indifferente ai fatti di causa)- risultate coerenti, CP_4 prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili, anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, si sono recati con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi – è emerso che gli istanti hanno palesato in ripetute occasioni, anche solo verbalmente, la propria opposizione all'esercizio esclusivo dell'ultima porzione del suddetto viale, mal tollerando il godimento esclusivo, di fatto, esercitato dai comparenti convenuti.
A ciò si aggiunga che, affinché un bene di proprietà comune possa essere usucapito, è necessario che venga dimostrata l'avvenuta sottrazione del bene all'uso comune per il tempo utile all'usucapione.
Alla luce di ciò, nel caso di specie appare carente, in ordine al profilo probatorio, il requisito temporale necessario per usucapire la porzione di viale privato de quo.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni, in ordine a tale aspetto, risultano inidonee a collocare temporalmente in via univoca l'esecuzione delle opere di posa del cancello contestato. Tuttavia, ritiene questo Giudicante che, dalla documentazione versata in atti, emerge la sussistenza del suindicato cancello nei luoghi di causa almeno a decorrere dall'anno 1995 (cfr. relazione peritale a firma del consulente di parte convenuta).
Ciò posto, considerato che, giusta documentazione versata in atti, gli odierni istanti trasmettevano, in data 26/09/2003 diffida per la rimozione delle suindicate opere, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale vada rigettata, attesa la carenza anche del requisito temporale normativamente previsto.
§§§ §§ §§§
Venendo alla disamina della res controversa, oggetto della domanda in via principale, osserva il Giudicante che, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta, la stessa è relativa all'accertamento del diritto di parte attorea ad esercitare legittimamente e senza turbative la propria servitù di passaggio sul viale privato sito nel comune di Qualiano, alla via Casolare Campana n.24, giusta atto di donazione registrato in conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2 presso il Notaio di Giugliano in Campania in data 10/12/1982. Per_3
Inoltre, è incontrovertibile ed incontestato che, così come si evince dagli atti versati e dalla relazione di C.T.U. depositata, l'area oggetto di controversia è formata da n. 6 lotti, tutti serviti da un viale della larghezza di m. 4 posto sul confine sud di ogni singolo lotto, al fine di consentire l'accesso lungo la via Consolare Campana.
Altresì, parimenti incontrovertibile e pacifica è la circostanza che all'altezza del lotto E, sito in fondo al predetto viale privato e di proprietà degli odierni convenuti, è stato apposto un cancello carrabile largo m. 4,00, impedendo il transito libero agli altri comproprietari.
In ordine alla domanda di servitù, si osserva che ai sensi dell'art. 1079 c.c.
“Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.” Tuttavia,
“colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni (cfr. Cass. civ. n.
25809/2013).
Si precisa, altresì, che “l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni;
avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n.
18890 del 08.09.2014; n. 113 del 04.01.2017).
Orbene, parte attrice ha dato piena prova del titolo legittimante la pretesa per cui è causa, costituita dall'atto di donazione, registrato in conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2 presso il Notaio di Giugliano in Campania Per_3 in data 10/12/1982, con il quale la , vedova nata a Controparte_5 CP_1
Contr Calvizzano il 15/03/1906, donava ai propri figli , CP_6 CP_8
EP, , , nonché agli eredi del figlio GI, tra CP_9 CP_10 CP_11 Parte_1 gli altri, il cespite oggetto di causa, in origine appezzamento di terreno su cui sono stati, successivamente, costruiti i lotti di cui innanzi.
Dalla lettura del predetto si evince la chiara volontà del donante nel prevedere espressamente " I condividenti EP, , Parte_3 CP_10 CP_11
Cont
, lungo il confine sud delle zone di terreno loro attribuite si obbligano Parte_1 di lasciare una zona di terreno della larghezza complessiva di metri lineari quattro, che servirà per la creazione di uno stradone condominiale.”
Posto ciò, passando alla disamina della thema decidendum, osserva il
Giudicante che la domanda proposta da parte attorea è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che seguono.
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti nonché i successivi chiarimenti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati
Orbene, nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore e dedotte in citazione sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritali deve certamente ritenersi che parte convenuta abbia violato le norme codicistiche in materia di servitù di passaggio.
Segnatamente, il CTU, dopo aver svolto un sopralluogo presso i luoghi di causa ha asserito - segnatamente al secondo quesito posto - “dall'esame dei titoli di proprietà, ogni lotto dei sei come innanzi individuati è gravato da servitù reciproca di passaggio a favore dei restanti proprietari, su una striscia larga ml 4 posta sul confine sud di ognuno, con il vincolo di destinazione a “stradone condominiale “ e/o
“passaggio”, ovvero per la formazione di un viale a servizio di tutti i lotti, così come di fatto è stato realizzato, salvo il fatto che la parte convenuta da una certa epoca in poi, dal sottoscritto non determinabile con certezza, ne ha interdetto il passaggio ai restanti proprietari dei lotti che fino alla suddetta epoca invece ne hanno di fatto fruito liberamente”.
Accertata, dunque, l'esistenza della servitù di passaggio, le analisi del CTU hanno dimostrato che si è realizzata una violazione della detta servitù di passaggio, previa apposizione del cancello in ferro, limitativo del diritto di passaggio alla totalità dei comproprietari dei lotti generalizzati in atti.
Invero, l'istituzione della servitù di passaggio, cristallizzata nell'atto di donazione e vendita del 1982, che di per sé è già elemento sufficiente a ritenere fondata la domanda attorea, viene richiamata anche (e successivamente) dall' atto di compravendita Rep.11107, Raccolta: 2014, per Notaio , con Persona_7 cui in data 18/01/1994, il sig. vende ai sig.ri e Per_8 CP_1 [...]
, il suolo edificatorio sito in Qualiano, località "Selicelle", dell'estensione CP_2 catastale di mq. 341, confinante per due lati con proprietà , con proprietà Per_1
, e con strada privata da cui trae accesso, salvo altri. Ancora, ove alla Persona_2 pagina a pag.3 viene stabilito: "la vendita convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto attuale del bene, noto alle parti contraenti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto accessorio od onere comunque inerente allo stesso ". Del pari, l'installazione (da parte della de cuius degli odierni convenuti) del cancello in ferro, in maniera perpendicolare a predetto viale, violano il diritto di servitù di passaggio, riportato nell'atto di donazione sovra precisato.
Tale circostanza è chiaramente desumibile dalla documentazione versata in atti, in particolare dai rilievi fotografici ritraenti le opere di posa del cancello in ferro nonché della pulsantiera dei citofoni e cassette postali, ovvero si evince dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale.
Sulla scorta dell'espletata istruttoria, come sopra rassegnata, può affermarsi come l'odierno attore abbia diritto ad esercitare il diritto di passaggio pedonale ex art. 1027 c.c.: da ciò ne discende che deve ordinarsi il ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione di ogni ostacolo frapposto all'esercizio del pieno esercizio del diritto di servitù, consentendo così all'attore il percorrere pedonale lungo l'interezza del viale privato sito al civico 24.
Alla luce di quanto sovra esposto, il Tribunale adito ritiene meritevole di accoglimento la domanda formulata da e . Parte_1 Parte_2
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
247» G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
Parimenti, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste integralmente a carico della parte convenuta, sig.ri , CP_1 Controparte_2
e . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. EP C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3029 – 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale dai sig.ri , CP_1
e , alla luce delle motivazioni spiegate in parte motiva;
Controparte_2 CP_3
- ordina ai convenuti in riconvenzionale , e CP_1 Controparte_2
l'immediata liberazione della porzione di viale privato, sita in CP_3
Qualiano, contraddistinta al civico 24 della via Antica Consolare Campana n. 24/D, previa rimozione del cancello in ferro ivi apposto, nonché al conseguente ripristino dello stato dei luoghi così com'era prima della realizzazione della suddetta opera, onde consentire il libero godimento dello stesso, in ogni usa parte;
- condanna i sig.ri , e , convenuti CP_1 Controparte_2 CP_3 in riconvenzionale, in via solidale, al rimborso, in favore degli istanti
[...]
e della somma di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 Parte_1 Controparte_12 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Angelo Marinello, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, integralmente a carico della parte convenuta, sig.ri e CP_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. EP C. Lombardo