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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 879 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e Parte_1 P.IVA_1 quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese con la LI. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Liccardo presso il cui studio, sito in Napoli, P.IVA_2
Via Santa Lucia, n. 20, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bececco presso il cui studio, sito in via Lanzi n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
CP_1
- convenuta
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche in via disgiunta, dagli avv.ti Mauro Modica,
IS LE e IS LO ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo, come da procura allegata alla comparsa;
- terza chiamata
OGGETTO: appalto pubblico
CONCLUSIONI: come rassegnate per l'udienza dell'11.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24/03/2023, la evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni l' per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1. In via principale, accerti e dichiari l'Illustrissimo Tribunale adito che le condotte descritte in premessa – erroneità del progetto esecutivo a base d'asta, tardiva adozione della perizia di variante, violazione dei doveri di buona fede e leale cooperazione e mancato pagamento dei lavori eseguiti - costituiscono ipotesi di grave inadempimento da parte della stazione appaltate e, per
l'effetto, accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto rep. n.
31304 del 13.05.2021;
2. Per l'effetto, l'Eccellentissimo Tribunale adito condanni l' convenuta CP_1 al risarcimento dei danni sofferti dall'impresa appaltatrice: a) in ragione dell'andamento anomalo dei lavori nonché a titolo di lucro cessante, quantificati nell'importo complessivo di Euro 177.166,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio, b) al pagamento del valore venale delle opere eseguite e, pertanto, al pagamento dell'importo di Euro 94.245,90 al lordo del ribasso offerto, destinato a venir meno al pari di ogni pattuizione negoziale in conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, accerti e dichiari, la sopravvenuta illegittimità della sospensione dei lavori condannando l' convenuta: a) al pagamento del mancato utile per € 64.210,26; b) al CP_1 pagamento dei danni pari ad Euro 57.590,90; c) al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti per
Euro 94.245,90; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l' convenuta le aveva affidato, giusta Deliberazione n. 1055 del Controparte_1
4.12.2020, quale mandataria di raggruppamento temporaneo d'imprese, l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i lavori per la “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia
Medica” per un importo complessivo pari ad € 802.628,22, oltre IVA;
- che il contratto era stato stipulato in data 13.05.2021 e rettificato in data 7.07.2021; - che, in data 13.09.2021, la stazione appaltante le aveva consegnato i lavori, i quali, ai sensi dell'art. 5 del contratto, avrebbero dovuto essere ultimati entro e non oltre il termine di 305 giorni;
- che, con p.e.c. del 26.10.2021, aveva rappresentato alla Stazione appaltante l'emersione di strutture di fondazione (travi di sostegno della parete esistente), che interferivano con le fondazioni dell'edificio da realizzare impedendo l'esecuzione dell'appalto ed aveva chiesto, dunque, indicazioni in merito, dando atto che, nelle more, i lavori sarebbero stati sospesi e che ciò avrebbe comportato in ogni caso, una variazione economica del prezzo;
- che, con p.e.c. del
28.10.2021, la Stazione Appaltante aveva riposto che erano travi di fondazioni non considerate nell'elaborato strutturale e che, alla luce dell'incontro tenutosi presso gli uffici della Regione Umbria-
Servizio Sismico, dove si era convenuto nella redazione di una variante strutturale non sostanziale, si dovevano sospendere i lavori in attesa di aggiudicare il servizio di ingegneria per la redazione della perizia di variante e della variante strutturale non sostanziale;
- che, in data 25.03.2022, atteso che la sospensione perdurava ormai da giorni 147 (oltre un quarto del termine contrattuale), aveva formulato istanza di scioglimento dal contratto ex artt. 107, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 17 del Capitolato Speciale
d'Appalto; - che, con nota del 04.04.2022, l' aveva risposto chiedendo la trasmissione Controparte_3 della documentazione attestante i maggiori oneri subiti e subendi;
- che, con nota del 13.04.2022, aveva chiesto di prorogare in misura non inferiore a quindici giorni il termine per la consegna della documentazione, fissato in giorni 10; - che, in data 09.06.2022, senza che fosse stata data ancora risposta all'istanza di scioglimento formulata, aveva ricevuto una bozza della perizia di variante;
- che, nel corso di un incontro tenutosi tra le parti, aveva consegnato alla stazione appaltante la documentazione richiesta
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e, segnatamente, due distinti elaborati: con il primo, erano quantificati in € 118.546,97 i danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori, mentre, con il secondo, aveva quantificato nell'importo di €
298.603,29, l'aggiornamento del prezzo contrattuale ai sensi del meccanismo revisionale previsto dal c.d. Decreto – Aiuti (art. 26 - D.L. n. 50/2022); - con nota dell'08.07.2022, la stazione appaltante aveva rifiutato l'accoglimento della richiesta in relazione alla revisione dei prezzi, se non nei limiti di €
160.000,00 ed aveva invitato l'impresa alla sottoscrizione della perizia di variante, mai però trasmessa in versione definitiva e completata con tutti gli elaborati mancanti, nonché alla ripresa dei lavori (senza preventiva convocazione per la sottoscrizione del relativo verbale ai sensi dell'art. 10 comma 4 del DM
49/2018); - che, allora, aveva ribadito, in data 25.03.2022, la propria intenzione di sciogliersi dal rapporto contrattuale, inviando altresì apposita diffida del 19.10.2022; - che la stazione appaltante aveva convocato l'impresa per la data del 02.03.2023, per condividere la contabilità relativa al primo ed unico
Stato di Avanzamento dei Lavori;
- che, con Delibera n. 260 del 22.03.2023, l' Controparte_1 dopo aver affermato che la sospensione dei lavori disposta in corso di appalto fosse da imputare all'ipotesi di cui all'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 aveva dato al legale incaricato mandato per comunicare all'impresa la irricevibilità dell'istanza ex art. 107, comma 2; - che, allora, essendo oramai trascorsi diciassette mesi dalla data di sospensione dei lavori e circa un anno dalla trasmissione dell'istanza ex art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, si era trovata costretta ad agire in giudizio al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori, atteso che: a) l'aver posto a base di gara un progetto esecutivo viziato integrava un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale, sostanziandosi tale condotta nella violazione dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; b) la variante volta ad adeguare la progettazione – necessaria ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
e dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49/2018 - era stata predisposta solo dopo un anno che lei aveva espresso la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale (e, peraltro, annunziata e senza che mai fosse disposta la relativa convocazione per la effettiva ripresa); c) la pretesa della committente di farle riprendere i lavori all'esito di una perizia di variante in diminuzione ed in assenza del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori era condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede;
d) dette condotte le avevano cagionato un danno connesso all'andamento anomalo dei lavori (maggiore durata della commessa pari a giorni
550, alla data del 17.03.2023, a fronte degli originari 305 giorni entro i quali l'appalto avrebbe dovuto essere ultimato), in termini di riduzione della produttività e di mancato utile;
e) in ragione della risoluzione del rapporto aveva anche maturato il diritto al pagamento dell'opere realizzate al loro valore veniale e, pertanto, senza l'applicazione del ribasso d'asta; f) in subordine, doveva comunque esserle riconosciuto il diritto di recedere dal rapporto e di ottenere il danno (maggiori oneri e interessi non percepiti) derivante dalla sospensione dei lavori illegittimamente disposta e protrattasi, da quantificare secondo i criteri fissati dall'art. 10 del Decreto dei Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti n.
49/2018; g) che, in ogni caso, doveva esserle riconosciuto il valore delle opere contrattuali ed extracontrattuali eseguite, pari ad € 94.245,90, oltre interessi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n.
231/2022.
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1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2023 - in vista della prima udienza del 17/10/2023 - si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, ai sensi degli artt. 106 e 269
c.p.c., autorizzare l' a chiamare in causa la Parte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Bruno Tosarelli, 344, 40055
[...]
LA, AS (Bologna) per essere – giusti i rapporti contrattuali intercorsi- dalla stessa manlevata e garantita da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal presente giudizio, e, per l'effetto, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., con contestuale concessione del termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo Parte_1 Cont Co mandataria del con la perché inammissibili e prive di fondamento, ivi compresa Parte_2 quella relativa al pagamento dei lavori parziali eseguiti, stante l'esiguità in termini percentuali delle attività espletate e l'assoluta incertezza che sussiste sulla loro utilizzabilità nel momento in cui sarà possibile riappaltare i lavori sull'area, che non consentono di utilizzare al riguardo sufficienti criteri presuntivi, e, comunque, in subordine, limitare la liquidazione al valore venale dei lavori parziali, applicando i prezzi contrattuali;
- in subordine, nella non creduta ipotesi di responsabilità, liquidare, comunque, il danno secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta;
- in via riconvenzionale, accertare la responsabilità della parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo Parte_1 Cont mandataria del on la LI. per inadempimento contrattuale, per non avere essa ripreso i Parte_2 lavori una volta cessata la ragione della sospensione e consegnata la perizia di variante, ex art 107, 1° comma, D.lgs 50/2016 cit., e, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore dell'azienda ospedaliera, quantificabile nella perdita del finanziamento da parte della e quindi in Controparte_6
€ 800.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, che tenga conto anche del danno da disservizio causato dall'inadempimento dell'impresa, oltre che delle spese e degli oneri sostenuti al fine di garantire la salubrità del cantiere in seguito al rifiuto dell'impresa di riprendere i lavori, e quindi della somma di € 7.447,00, deliberata in favore della l'Impresa
[...]
come da provvedimento allegato in atti (Determinazione n.ro 345 del 18 maggio 2023); - CP_7 condannare altresì la in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Parte_1 Cont Co capogruppo mandataria del con la alla restituzione dell'anticipazione del 20% e, Parte_2 quindi, di € 176.578,60 o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa;
Con vittoria delle spese legali in favore dell'Azienda ospedaliera e, comunque, con ogni salvezza”.
1.3. A tal fine esponeva: - che, con deliberazione del Direttore Generale n. 959 del 6 giugno 2017, aveva affidato alla di LA di AS (BO) l'incarico Controparte_2 della progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica”; - che, con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 429 del 25 luglio 2019 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori oggetto della progettazione, per l'importo complessivo di €1.272.904,20,
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comprensivo di spese tecniche ed IVA;
- che, i lavori, all'esito di gara, erano stati aggiudicati definitivamente (deliberazione del Commissario Straordinario n. 1055 del 4 dicembre 2020) al R.T.I. costituito dalle (mandatario) -poi divenuto Parte_4 Parte_5 Con
(mandante), per una spesa complessiva di € 882.891,04, finanziata per €800.000,00
[...] CP_8 attraverso il contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e per il maggior importo di progetto con fondi aziendali;
- che il contratto era stato stipulato in data 13 maggio 2021 ed i lavori consegnati al RTI il 13 settembre 2021; - che, in data 24 settembre 2021, a distanza di soli 11 giorni dalla consegna dei lavori, la ditta appaltatrice, con nota pec acquisita al protocollo aziendale al n.
61532, aveva avanzato domanda di applicazione del meccanismo di compensazione di cui all'art 1- septies della L. n. 106/2021 (“Sostegni bis”) e istanza di riconoscimento di maggiori oneri, quantificati in € 210.834,72 al netto del ribasso di gara, causa variazioni dei prezzi in aumento, al riferito fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed il corretto svolgimento delle lavorazioni oggetto d'appalto;
- che il UP, giusta nota pec prot. 63728 del 5 ottobre 2021, le aveva comunicato di non potere accogliere l'istanza, non ricorrendone le condizioni di legge, stante che, seppure l'offerta fosse stata presentata nel corso del 2020, il relativo contratto non era in esecuzione alla data del 25 luglio 2021 né, conseguentemente, alla detta data erano stati eseguiti lavori;
- che, tuttavia, subito dopo, su richiesta dell'impresa e previo rilascio di garanzia fideiussoria, il D.L., con mandato di pagamento n. 4007111 del 26 ottobre 2021, aveva disposto il versamento della rata di anticipo pari al 20% sull'importo dei lavori, in applicazione dell'art 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, per complessivi € 176.578,60 iva inclusa;
- che, il 19.10.2021, durante le operazioni di scavo del secondo piano seminterrato, venivano alla luce delle travi di fondazione, non considerate nell'elaborato strutturale di progetto depositato presso il Servizio Sismico della Regione Umbria e che di ciò ne dava espressamente atto la nella Parte_1 nota p.e.c. in data 27.10.2021; - che, allora, in data 28.10.2021, era stata disposta la sospensione dei lavori ai sensi dell'ivi richiamato art. 158 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (art. 107 del D.lgs n. 50/2016), con la motivazione del ritrovamento delle suddette travi e della necessità della redazione di una perizia di variante strutturale non sostanziale (senza che al relativo verbale l'appaltatrice avesse apposto alcuna riserva a detta qualificazione della sospensione e della variante), in conformità alle indicazioni ricevute dai tecnici del Servizio Sismico della Regione Umbria, con i quali si era convenuto di inquadrare l'intervento in base alle NTC 2018 come variante non sostanziale e, pertanto, di non richiedere una nuova autorizzazione sismica;
- che in data 25.03.2022, nelle more della predisposizione del progetto di variante da parte dell'incaricata l'impresa aveva Controparte_2 chiesto di sciogliersi dal contratto ex art. 107, co. 2, Cod. App. e 17 del capitolato speciale;
- che detta determinazione era stata da lei contestata nel corso dell'incontro del 30.03.2022, ove si concordava che quest'ultima avrebbe fatto pervenire un calcolo dei maggiori oneri di cui si lamentava;
- che, infatti, con nota pec prot. 21589 del 4 aprile 2022, il UP aveva assegnato alla ditta un termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione attestante i maggiori oneri potenzialmente subiti o subendi e, contestualmente, aveva trasmesso anche la perizia economica di variante, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1, D. L.gs n. 50/2016 (termine poi prorogato su richiesta dell'impresa con nota del successivo
20 aprile, con contestuale convocazione della ditta per il 26/27 aprile presso gli uffici della stazione
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appaltante); - che nel silenzio dell'impresa, con nota pec del 10.06.2022 prot. n. 37037, il UP aveva trasmesso alla ditta appaltatrice la documentazione relativa al progetto di variante e, successivamente, con nota prot. 43246 dell'08.07.2022, facendo seguito alla precedente corrispondenza, ai colloqui e alle risultanze dell'analisi dei nuovi prezzi fornite dalla ditta, aveva comunicato all'appaltatore che la stazione appaltante avrebbe potuto riconoscere fino al massimo del 20% dell'importo del contratto (circa
€ 160.000,00), a fronte di una richiesta dell'impresa che ammontava ad € 300.000,00, giudicata non Cont accoglibile, in quanto non in linea con l'art. 26 del DL 17.05.2022 n. 50; - che, contestualmente, il aveva invitato la ditta appaltatrice alla ripresa dei lavori ed alla sottoscrizione della perizia di variante e dell'atto di sottomissione, pena la risoluzione del contratto in danno con relativa segnalazione all'AN; - che soltanto allora, con nota del 01.07.2022 (e poi del con nota del 20.10.2022), la ditta appaltatrice aveva ribadito la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, richiamando la propria istanza del 25 marzo 2022 e, al contempo, aveva contestato l'applicabilità dell'art. 26 del DL 50/2022 cit., confutando persino la disponibilità a riprendere i lavori previo riconoscimento della somma di
€300.000,00 ad integrazione dell'importo contrattuale); - che il rifiuto di sottoscrivere la variante e l'atto di sottomissione, dopo aver tergiversato per mesi in merito al preteso aumento dei prezzi contrattuali, per poi insistere su un'ipotesi di risoluzione insussistente, costituiva inadempimento e condotta scorretta da parte dell'impresa, che aveva comportato grave danno all'azienda ospedaliera, che non solo si era vista revocare il finanziamento dalla (con nota del 17.10.2022 acquisita al protocollo Controparte_6 aziendale n. 62479, in quanto utilizzato solo in parte, con riconoscimento, quindi, del solo stanziamento di €73.401,73 per le spese sostenute per le opere già realizzate), ma era stata anche costretta ad intervenire sul cantiere al fine di bonificare la situazione creatasi presso gli scavi a seguito del ristagno di acqua insalubre, dando incarico ad altra ditta e fronteggiando ulteriori costi, come documentato;
- che, in ogni caso, la sospensione dei lavori era di natura “necessaria” e non discrezionale (atteso che aveva anche determinato la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del codice), sicché non dava luogo ad alcun diritto di recesso dell'impresa; - che, anzi, il ritardo nella ripresa dei lavori era imputabile alla ditta appaltatrice (la quale aveva dapprima richiesto la compensazione ex art. 1-septies della legge n. 106/2021-Sostegni-bis- ed il riconoscimento dei maggiori oneri, successivamente con la riserva di valutazione sulla ripresa dei lavori condizionata al riconoscimento di oneri maggiori, poi revocata, e, infine, con l'invio di istanze e diffide dirette ad ottenere lo scioglimento del contratto ex art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016); - che, in ogni caso, non era dovuto all'appaltatrice alcun danno, a) né per il valore delle opere (da commisurare al valore venale in base ai corrispettivi di contratto e quindi pari a zero, data l'esiguità in termini percentuali delle attività espletate e l'assoluta incertezza sulla loro utilizzabilità); b) né per l'andamento anomalo dei lavori, non ipotizzabile in caso di varianti richieste dalla scoperta di elementi strutturali non considerati in sede di elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- che, anzi, l'impresa appaltatrice era tenuta a restituire l'anticipo del 20% dell'importo complessivo dei lavori a lei corrisposto, somma ben maggiore rispetto al valore dell'eseguito; - che, in subordine, doveva essere autorizzata la chiamata in causa della da lei incaricata della progettazione dell'opera e Controparte_2 della successiva perizia variante.
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1.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2023 - per l'udienza differita al
21.02.2024 - si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_2 hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...] adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: 1. Nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate da Parte_1 nei confronti dell' perché infondate in fatto e in diritto, anche Parte_3 ai sensi dell'art. 1227 c.c., e comunque non provate, e, per l'effetto immediato e diretto, rigettare la domanda di manleva dell' nei confronti di Parte_3 [...]
2. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Controparte_2 nei confronti dell' rigettare, in tutto o in Parte_1 Parte_3 parte, per i motivi di cui in narrativa, la domanda subordinata di manleva svolta dall'
[...] nei confronti di perché Parte_3 Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e comunque non provata;
in estremo subordine, limitare la condanna di in persona del l.r.p.t., in Controparte_2 favore dell' ai soli danni causalmente riconducibili alla Parte_3 condotta di igorosamente provati e, in ogni caso, con esclusione Controparte_2 della somma di Euro 94.2545,90, o della diversa somma che dovesse risultare nel giudizio, relativa al pagamento da parte dell' del corrispettivo per i lavori eseguiti Parte_3 per l'opera appaltata. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.5. Al fine dell'accoglimento delle suesposte conclusioni, la terza chiamata deduceva che: - a base della gara d'appalto per cui è causa, era stato posto a base di gara uno “studio di fattibilità tecnico-economica” su era stata sviluppata l'attività progettuale a lei appaltata, poi effettivamente svolta su due successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva); - nel mese di febbraio 2018 (e con ulteriore sollecito del 21.03.2018), aveva consegnato alla Stazione appaltante il progetto definitivo per la realizzazione di una struttura di circa 500 mq, chiedendole, al contempo, di eseguire una nuova indagine geologica inerente l'area di intervento (parcheggio), costituita da terreno di riporto, in quanto la relazione geologica allegata al progetto preliminare, e consegnatale dall' non era adeguata e, in considerazione del
CP_1 relativo divieto di subappalto della relazione geologica di cui all'art. 31, c. 8, d. lgs. 50/2016 questa non poteva che essere di competenza diretta dell' - che, a seguito della ricezione della relazione
CP_1 redatta dal geologo incaricato da quest'ultima, aveva trasmesso in data 11.09.2018 un progetto esecutivo recante la soluzione delle “fondazioni profonde” già in precedenza prospettato all' per un valore
CP_1 complessivo di € 960.000,00; - che, tuttavia, in data 08.01.2019, l' con propria comunicazione
CP_1
PEC, preso atto della consegna del progetto esecutivo e “rilevata la maggiore spesa risultata dai computi esecutivi rispetto alle previsioni preliminari” le aveva chiesto di rifare il progetto esecutivo entro il
31.01.2019, proponendo essa stessa un nuovo progetto che rientrasse nel budget originario e contemplante la necessità di “estendere il volume da edificare nella ampia intercapedine adiacente
l'edificio ospedaliero, ai piani interrati (piano - 2 e - 1), al fine di ricondurre a terra tutti i carichi del nuovo edificio, eliminando la rilevante parte a sbalzo che presumibilmente ha comportato un
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significativo aggravio dei costi per le opere fondali”; - il nuovo progetto esecutivo, era stato approvato dal Genio civile e dall'Azienda dopo verificazione da parte della società e Parte_6 conseguente validazione del UP, con delibera n. 429 del 25/07/2019; - tuttavia, nel corso dei lavori poi affidati alla società attrice, circa un mese dopo la consegna dei lavori, ed esattamente il 19.10.2021, durante le operazioni di scavo erano emerse “delle strutture di fondazione, in particolare travi di sostegno della parte esistente che interferivano con le fondazioni dell'edificio da realizzare impedendo
l'esecuzione dell'appalto”, circostanza correttamente gestita dalla Stazione appaltante secondo la disciplina della variante strutturale non sostanziale, con progettazione nuovamente affidata e lei in data
08.02.2022, a seguito di nuova procedura di evidenza pubblica e negoziazione sul prezzo;
- tutte le parti erano concordi circa la soluzione progettuale ipotizzata, incluso l'appaltatore che aveva, infatti, proseguito le lavorazioni;
- in data 28.03.2022, e, quindi, successivamente all'istanza di scioglimento dal contratto d'appalto formalizzata dall'appaltatore (da lei non conosciuta), le era stato formalizzato il disciplinare di incarico e, già in data 31.03.2022 aveva inviato alla Stazione appaltante gli elaborati economici;
- pertanto, non solo il suo operato era sempre stato massimamente corretto, ma, in tutte le contrattazioni era stato coinvolto l'appaltatore, con il quale era sorto un contenzioso soltanto a seguito della conclusione di ogni rapporto tra lei e la convenuta, che le aveva già erogato il compenso per l'intera progettazione svolta.
1.6. In particolare, la eccepiva che il ritrovamento delle travi rientrava in una circostanza speciale CP_2
e imprevedibile che aveva legittimato la sospensione ai sensi dell'art. 107, comma 1, del codice appalti ed escludeva, in ogni caso, che le fosse imputabile l'errore progettuale dedotto in citazione, in quanto:
- era stata l' a metterle a disposizione elaborati grafici originari del 1968, a firma del progettista CP_1
Ing. dai quali non era in alcun modo evincibile la presenza del reticolo di travi di fondazione;
Per_1
- l'onere di verificarne la presenza era di competenza della Stazione appaltante, che, a seguito di preventiva indagine, le aveva anche messo a disposizione i disegni originari del 1968 e fornito il progetto preliminare sulla cui base aveva sviluppato la progettazione esecutiva;
- che, in ogni caso, l'appaltatore avrebbe potuto evitare o ridurre gli asseriti danni patiti apponendo apposita riserva sul verbale di sospensione ovvero contestando il comportamento tenuto dalla Stazione appaltante dopo la comunicazione della volontà di risolvere il contratto trasmessale il 25.03.2022, dato che, invece, soprattutto durante la fase di redazione della perizia di variante, l'Appaltatore aveva collaborato in maniera fattiva con lei e la Stazione appaltante (UP, DL, Collaudatore) per il completamento della variante, poi sottopostagli in data 09.06.2022.
1.7. La causa - previo esperimento di un tentativo di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. - veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione dei testi ammessi e il conferimento di incarico al c.t.u., ing. con ordinanza del 22/07/2024. Persona_2
1.8. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt.
281-quinquies e 189 c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, fissata con ordinanza del 03/06/2025, con la quale venivano assegnati alle parti i termini di legge.
2. La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito illustrati.
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2.1. La delibazione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al relativo risarcimento del danno proposta dalla in proprio e quale capogruppo Parte_1 Cont Con mandataria del on la mplica una puntuale disamina preliminare dei fatti di causa Parte_2 che possono essere ricostruiti, schematicamente, come segue:
- in data 06.06.2017, a seguito di procedura competitiva, l' Parte_3 ha affidato - sulla scorta di un progetto preliminare a propria cura, redatto in precedenza da altra società (EAGroup di e corredato da tavole strutturali delle fondazioni dell'ospedale CP_1 risalenti al 1968 - alla l'incarico della Controparte_2 progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica”
(doc. 27 convenuta);
- in data 22.11.2017, è stato stipulato fra la Stazione appaltante e la , il relativo disciplinare CP_2 di incarico (n. prot. 63804 del 22/11/2017, doc. 28 convenuta);
- nel mese di febbraio 2018, la ha fornito alla convenuta il progetto definitivo sulla base CP_2 dello studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dalla stazione appaltante, espressamente accettato in contratto (v. art. 8 dell'all. 28 della convenuta) e con missive dell'8 e 21.03.2018 ha rilevato l'inadeguatezza della relazione geologica trasmessale dalla convenuta in data 27.02.2018
(utilizzata per la stesura dei documenti per la Regione e redatta per un altro lavoro), richiedendogliene una nuova (doc. 1 e doc. 2 della terza chiamata), poi fornitale in data
11.09.2028, a firma del dott. geologo a seguito di apposito “studio geologico Persona_3
e sismico” (v. doc. 39 della convenuta);
- la terza chiamata ha elaborato, quindi, il progetto esecutivo, poi consegnato all'
[...]
in data 22.11.2018 con la soluzione della fondazione su pali, per un valore Parte_3 complessivo (rideterminato per la sua complessità rispetto a quello preliminare) di € 960.000,00;
- in data 08.01.2019, la Stazione Appaltante, a fronte del maggiore esborso preventivato, ha chiesto alla terza chiamata di rifare il progetto esecutivo così da consentire “un aumento della superficie
e volumetria ricavabile”, ma nei limiti degli investimenti iniziali e ciò ipotizzando lei stessa di
“estendere il volume da edificare nella ampia intercapedine adiacente l'edificio ospedaliero, ai piani interrati (piano - 2 e - 1), al fine di ricondurre a terra tutti i carichi del nuovo edificio, eliminando la rilevante parte a sbalzo che presumibilmente ha comportato un significativo aggravio dei costi per le opere fondali” (v. doc. 4 della terza chiamata);
- con comunicazione del giorno successivo, la ha accettato di procedere alla variazione del CP_2 progetto definitivo evidenziando però che la richiesta della Stazione appaltante modificava
“sostanzialmente tutta l'impostazione strutturale del progetto, riportando la fondazione ad una quota superficiale sfruttando lo spazio dell'intercapedine per realizzare ulteriori 120+120=240 mq di superfice utile, così come da schema allegato alla presente”, come riconosciuto in sede di pagamento dalla stazione appaltante (v. doc. 5 e 6 della terza chiamata);
- il nuovo progetto esecutivo è stato approvato dal Genio civile e dalla convenuta dopo verificazione da parte della società e conseguente validazione del UP, Parte_6
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con delibera n. 429 del 25/07/2019 (doc. 3 della terza chiamata) ed è stato poi posto a base della gara per l'appalto dei lavori, aggiudicata, in data 04.12.2020, in favore del R.T.I. costituito dalla
(mandatario) - poi divenuta - e dalla Parte_4 Parte_5 Con (mandante), per una spesa complessiva di € 882.891,04, finanziata per €800.000,00 CP_8 attraverso il contributo concesso alla convenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni e, per il residuo maggior importo, con fondi aziendali (v. doc. 4 e 26 della convenuta);
- in data 13.05.2021 è stato stipulato il contratto e il successivo 13.09.2021 sono stati consegnati i Cont lavori consegnati al l 13 settembre 2021, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori
(D.L.), sottoscritto dall'impresa mandataria e firmato dal UP (v. doc.
1-3 della società attrice);
- in data 24.09.2021, la ditta appaltatrice, con p.e.c. acquisita al protocollo aziendale al n. 61532, ha trasmesso all' la richiesta di applicazione del meccanismo di Controparte_1 compensazione di cui all'art 1-septies della L. n. 106/2021 (“Sostegni bis”) e di riconoscimento di maggiori oneri, quantificati in € 210.834,72 al netto del ribasso di gara, causa variazioni dei prezzi in aumento, al riferito fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed il corretto svolgimento delle lavorazioni oggetto d'appalto;
- a questa richiesta, la Stazione appaltante ha risposto negativamente nota pec prot. 63728 del
05.10.2021, negando la sussistenza delle condizioni di legge, dato che l'art. 1-septies invocato dall'impresa doveva ritenersi applicabile esclusivamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021; nonostante ciò, su richiesta dell'impresa e previo rilascio di garanzia fideiussoria, il D.L., con mandato di pagamento n. 4007111 del 26.10.2021, è stato disposto il versamento della rata di anticipo pari al 20% sull'importo dei lavori, in applicazione dell'art 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, e quindi per complessivi € 176.578,60, IVA inclusa (doc. 6 della convenuta).
- con pec del 27.10.2021, tuttavia, la società attrice ha comunicato alla Stazione appaltante che
“nella giornata di 19.10.2021 durante le operazioni di scavo al piano -2 sono emerse delle travi di fondazione del muro di contenimento ad una quota diversa da quanto ipotizzato negli elaborati strutturali da progetto esecutivo, presenza che, a seguito della continuazione delle operazioni di scavo, si è accertata estendersi per tutta la lunghezza del nuovo fabbricato e non solo per una parte di quest'ultimo”, di conseguenza, l'attrice ha precisato che i tempi del cronoprogramma dovevano considerarsi congelati a partire dal 26.10.2021; che, qualora la redazione dei nuovi elaborati strutturali avesse richiesto “un arco di tempo rilevante”, doveva essere valutata “una sospensione dei lavori al fine di non esaurire infruttuosamente i tempi previsti da contratto per cause non imputabili all'appaltatore” e che prima dell'effettiva ripresa dei lavori secondo le nuove indicazioni progettuali dovevano essere contabilizzatele variazioni economiche implicate dalla variazione (doc. 4 alla citazione);
- in data 28.10.2021, il direttore dei lavori ha deliberato la sospensione dei lavori, richiamando espressamente l'art. 158 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e motivandola in ragione del ritrovamento
“di travi di fondazioni non considerate nell'elaborato strutturale depositato in Regione Umbria-
Servizio Sismico” e della necessità della redazione di una perizia di variante strutturale non
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sostanziale, in conformità alle indicazioni ricevute dai tecnici del Servizio Sismico della Regione
Umbria, ed in attesa di “aggiudicare il servizio di ingegneria per la redazione della perizia di variante e della variante non sostanziale”; il relativo verbale è stato firmato, oltre che dal direttore dei lavori e dal UP, anche dal legale rappresentante della società attrice (v. doc. 7 convenuta);
- in data 10/11/2021, la convenuta ha invitato la a formulare un'offerta economica in vista CP_2 della partecipazione alla nuova procedura di evidenza pubblica all'uopo indetta (v. doc. 9
); CP_2
- a seguito di negoziazioni sul ribasso d'asta, con delibera del Direttore generale n. 131 dell'08.02.2022, la convenuta ha affidato l'incarico della redazione della perizia di variante non sostanziale per la realizzazione del padiglione satellite per cui è causa nuovamente alla terza chiamata (v. doc. 27 convenuta); CP_2
- in data 25.03.2022, l'appaltatrice ha formulato alla Stazione appaltante un'istanza di scioglimento del contratto di appalto “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
107, co. 2, D.Lgs. 50/2016, e art. 17 del Capitolato speciale” assegnando all'amministrazione termine di dieci giorni per adottare le proprie determinazioni (v. doc. 8 convenuta);
- come confermato dai testi di parte convenuta, ossia il Direttore dei lavori, ing. e Testimone_1 il UP, ing. a seguito della prima richiesta di scioglimento contrattuale della Controparte_10
, si è svolto, in data 30.03.2022, un incontro telematico tra questa e l' Parte_1 [...]
, nel corso del quale le parti si sono accordate per consentire alla società di tramettere Parte_3 alla Stazione appaltante documentazione comprovante i lamentati maggiori oneri che sarebbero stati sostenuti dalla società a causa della sospensione dei lavori;
- come chiarito dal teste ing. nel corso della riunione telematica, nonostante la Testimone_1 CP_1 vesse richiesto la variante, la ha continuato a rivendicare il fermo cantiere e il Pt_1 mancato guadagno, nonché l'aumento del compenso preteso in conseguenza della variante, stimato in circa € 300.000,00;
- all'esito dell'incontro, in data 04.04.2022, il UP ha assegnato all'appaltatrice termine di dieci giorni per trasmettere la documentazione attestante i maggiori oneri potenzialmente subiti e/o subendi (v. doc. 8 del fasc. di parte convenuta);
- con nota del 14.04.2022, la società appaltatrice ha chiesto alla convenuta una proroga di almeno
15 giorni per determinare detta somma, proroga poi concessa dal UP con nota del successivo
20.04.2022, con contestuale convocazione della ditta per il 26/27 aprile presso gli uffici della stazione appaltante (v. doc. 8 del fasc. di parte convenuta);
- tuttavia, come confermato dai predetti testi di parte convenuta escussi, la società attrice non ha mai provveduto alla trasmissione della documentazione comprovante i maggiori oneri che avrebbe dovuto sostenere;
- nel silenzio dell'appaltatrice, con nota p.e.c. del 10.06.2022, prot. n. 37037, il UP le ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di variante (v. doc. 8 del fasc. di parte convenuta);
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- i testi di parte convenuta hanno confermato che, soltanto a seguito dell'invio della documentazione relativa alla variante progettuale da parte dell'azienda ospedaliera, la società attrice ha nuovamente richiesto lo scioglimento contrattuale;
- con nota prot. 43246 dell'8.07.2022, la convenuta ha, allora, comunicato all'appaltatore di poter
“riconoscere fino al massimo del 20% dell'importo del contratto, che nel caso di specifico ammonta a circa € 160.000,00”, a fronte di una richiesta dell'impresa che, come detto, ammontava a circa € 300.000,00, giudicata non accoglibile in quanto non in linea con l'art. 26 del DL 17.05.2022 n. 50; inoltre, il Rup ha invitato la ditta appaltatrice alla ripresa dei lavori ed alla sottoscrizione della perizia di variante e dell'atto di sottomissione, pena la risoluzione del contratto in danno con relativa segnalazione all'AN (v. doc. 13 del fasc. di parte attrice);
- con nota del 01.07.2022, la ditta appaltatrice ha ribadito alla Stazione appaltante la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, richiamando la propria istanza del 25.03.2022 e, al contempo, ha contestato l'applicabilità all'appalto per cui è causa dell'art. 26 del DL 50/2022 e negato di aver mai formalizzato una propria disponibilità a riprendere i lavori previo riconoscimento della somma di € 300.000,00 ad integrazione dell'importo contrattuale (v. doc. 14 del fasc. di parte attrice);
- con nota p.e.c. del 20.10.2022, la società attrice ha ulteriormente ribadito la volontà di recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 107, co. 2, D. Lgs 50/2016 e all'art. 17 del
Capitolato speciale d'appalto, con ampia riserva di richiesta di risarcimento danni e rimborso delle spese affrontate per l'illegittimo protrarsi del silenzio sull'istanza di scioglimento;
- nel frattempo, in data 18.10.2022, la ha comunicato alla convenuta la revoca Controparte_6 del finanziamento di € 800.000,00 “deliberato il 22.04.2016 per la realizzazione del padiglione satellite a servizio della struttura sanitaria S.C. di Oncologia Medica dell' ”, Controparte_1 disponendo il “recupero del residuo non utilizzato, pari ad € 553.481,07”, dichiarando di non poter “mantenere in bilancio delle poste da tempo allocate e rimaste prive di utilizzo” (v. doc.
26 di parte convenuta); con successiva nota del 02.02.2023, la ha altresì comunicato CP_6 alla convenuta l'accoglimento dello stanziamento richiesto in misura pari a soli € 73.401,73 per le spese sostenute per le opere già realizzate e il diniego dei contributi richiesti per € 14.719,86 per la perizia di variante padiglione oncologia e di € 176.578,60 per anticipazione contrattuale del 20% per i lavori del padiglione satellite, “rilevate ormai oggettive difficoltà di realizzazione del progetto” (v. doc. 24 di parte convenuta);
- tra febbraio e marzo 2023 (e, dunque, appena prima dell'inizio del presente contenzioso, v. doc.
16 e 17 di parte attrice) sono state indette due riunioni tra la società attrice e la convenuta, ove, a detta dei testi escussi, l'Azienda ospedaliera ha rappresentato alla le proprie Parte_1 esigenze, tornado a chiederle la ripresa dei lavori, in riduzione rispetto a quanto originariamente previsto (ossia al fine della sola realizzazione dei due piani seminterrati e della scala in acciaio,
v. teste di parte attrice ) e manifestando all'attrice la propria disponibilità Parte_4 al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti nel periodo di sospensione “nei limiti del 20% di quanto previso dal Decreto Aiuti, su ciascun SAL presentato” e, a fronte di ciò, la società attrice
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“si è resa disponibile a riprendere i lavori realizzando parte del progetto, consistente nella realizzazione dei due locali interrati e nella scala di collegamento tra l'attuale sala d'attesa e il parcheggio lato nord”, precisando “che nel frattempo, l' aveva acquisito, oltre alla CP_1 perizia in variante della , anche il parere favorevole del servizio sismico della Regione CP_2
Umbria”; tuttavia, poche ore dopo la riunione dell'8.02.2023, il sig. , legale Parte_4 rappresentante della società attrice, ha chiamato l'ing. al telefono per comunicargli Tes_1
l'indisponibilità dell'impresa alla ripresa dei lavori, stante la riscontrata indisponibilità dei soci, con conseguente avvio del presente contenzioso (v. deposizione del teste Testimone_1
Direttore dei Lavori, confermata anche dalla deposizione del UP . Controparte_10
3. Ciò posto, occorre brevemente ripercorrere la normativa applicabile al caso di specie, attesto che, mentre la Stazione appaltante, sin dal verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2021 (v. doc. 7 alla comparsa), richiamando l'art. 158 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (in realtà già sostituito, al tempo, dall'art. 107, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016) ha ritenuto di essere in presenza una causa di sospensione c.d.
“necessaria”, dovuta a circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, al contrario, la società attrice, nella lettera di recesso del 25.03.2022, nonché nelle successive summenzionate missive in cui ha ribadito la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, ha qualificato il proprio recesso ai sensi dell'art. 107, co. 2, D.lgs. 50/16, a mente del quale “la sospensione può, altresì, essere disposta dal UP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”, nonché dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo il quale
“ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art.
14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto ma, in tal caso riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile”.
4. Al fine di qualificare correttamente la causa di scioglimento dei lavori verificatasi nel caso di specie
è stato posto al c.t.u., ing. il seguente quesito: “dica il c.t.u., esaminati gli atti di Persona_2 causa e i documenti ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti (nonché i documenti, ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti, acquisiti presso Uffici pubblici nel contraddittorio tra le parti e poi allegati alla consulenza), previa descrizione dell'oggetto del contratto d'appalto per cui è causa: 1) se la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei lavori in data 28.10.2021 sia riconducibile ad una circostanza speciale non prevedibile al momento della stipulazione del contratto
d'appalto ovvero ad una circostanza prevedibile con l'ordinaria perizia e diligenza professionale richiesta in sede di elaborazione della progettazione”.
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4.1. Il perito incaricato è giunto alle seguenti conclusioni, alle quali si ritiene di dover aderire integralmente in ragione dell'analiticità delle risposte rese, anche a fronte delle osservazioni di parte attrice, e della coerenza e completezza dell'analisi svolta (v. pp. 11 e seguenti dell'elaborato):
- la sospensione dei lavori disposta con verbale firmato dal UP, dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante della società attrice in data 28 ottobre 2021, circa quaranta giorni dopo l'inizio dei lavori, contestualmente al rinvenimento delle fondazioni del muro di contenimento, non indicate nelle planimetrie di progetto è intervenuta “in maniera assolutamente tempestiva da parte del Direttore dei lavori”;
- la circostanza e la motivazione della sospensione “è stata assolutamente speciale e non prevedibile al momento della stipulazione del contratto d'appalto”, in quanto “dal punto di vista strettamente tecnico, la presenza della siffatta trave, oggetto della immediata sospensione dei lavori, è oggettivamente poco giustificabile sia per la conformazione dell'edificio ma anche alla luce delle tecniche di modellizzazione e calcolo strutturale del periodo di costruzione del complesso ospedaliero (fine anni '60), se non denotare una modifica in corso d'opera del progetto originario, non assolutamente riscontrabile nelle tavole progettuali”;
- “le oggettive scarse probabilità di ritrovare altri elementi costruttivi sotterranei nello spazio di cantiere giustificano il non ricorso ad ulteriori indagini di tipo geologico o geotecnico o di semplici sondaggi nell'area da parte della struttura di progettazione” (v. doc. 39 di parte convenuta;
sondaggi il cui svolgimento è stato, peraltro, poi confermato dai testi escussi, i quali hanno confermato che la perizia geologica redatta dal geol. nel 2018 è stata svolta Per_3 funzionalmente alla progettazione del padiglione satellite a servizio della S.C. di oncologia medica dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e che sono state svolte operazioni di verifica geologica comportanti anche carotaggi del terreno);
- “il ricorso ad indagini geologiche o a scavi esplorativi non sarebbe apparso in fase progettuale
“ragionevolmente necessario”, in quanto la normale tipologia delle fondazioni dei muri di contenimento è decisamente nota e non appariva alcuna motivazione per ritenere l'esistenza una struttura “alternativa”, soprattutto vista l'epoca di realizzazione dell'edificio. In tale situazione non è rilevabile una presunta omissione o sottovalutazione del problema da parte del progettista
e/o della stazione appaltante, in quanto non era “tecnicamente doveroso” accertare l'esistenza di eventuali ostacoli. L'assoluta imprevedibilità della situazione nata con il rinvenimento sopra descritto costituisce, quindi, causa di legittimità della sospensione avvenuta”
- la richiesta pervenuta da parte della alla Stazione appaltante di fornirle una relazione CP_2 geologica dell'area di cantiere “chiaramente mirata a caratterizzare e modellizzare, com'è lo scopo della stessa, con maggiore precisione la qualità, la natura ed il comportamento del terreno sul quale insisteranno i carichi di progetto, e non certo per l'individuazione di eventuali presenze di ostacoli nell'area”;
- “certamente, il ricorso all'effettuazione di saggi e scavi nell'area di cantiere, peraltro non obbligatori, a differenza della relazione geotecnica, nel caso di disponibilità di documentazione adeguata o conoscenza o osservazione diretta del sito, avrebbe potuto rilevare la presenza di
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eventuali ostacoli come quelli rinvenuti, ma solamente nel caso si fosse operato uno scavo esattamente sopra le travi, e quindi con una incertezza statistica rilevante” (v. pp. 27 e 28 della c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice).
- il ritrovamento delle travi di fondazione, quindi, “appare assolutamente imprevedibile con
l'ordinaria perizia e diligenza professionale richiesta in sede di elaborazione della progettazione
e anche delle operazioni di verifica e validazione della stessa”.
4.2. Il c.t.u. ha, inoltre, sottolineato che, in merito, “assume rilievo anche il ruolo attivo che deve avere
l'impresa appaltatrice nella presa in carico, accettazione ed avvio dei lavori”, evidenziando, a riguardo, quanto segue:
- nel capitolo 1 del Capitolato Speciale di Appalto, al paragrafo 1.2 – Rilievi – Capisaldi –
Tracciati, si riporta che “… prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo tutti i chiarimenti necessari;
trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni”;
- il capitolo 15 al paragrafo 15.1 c.s.a., denominato “SCAVI”, ammette la possibilità di rinvenimento durante gli scavi di “… opere, canalizzazioni, cunicoli, cavi o tubazioni in genere, ovvero altri ostacoli, previsti ed imprevisti, ….”, attribuendo all'impresa l'onere di mantenere le opere rinvenute “… nella situazione originaria e che non vengano danneggiate dai lavori in corso, rimanendo comunque responsabile dei danni che dovessero derivare dalla loro manomissione…”; nel caso di scavi effettuati in prossimità di opere di sostegno, il Capitolato impone che “… durante l'esecuzione degli scavi all'interno di strutture di contenimento del terreno, quali diaframmi, paratie, palancolati, ecc. l'impresa dovrà avere cura di eseguire lo sbancamento per strati di spessore non superiore a m 1.00, verificando di volta in volta, lo stato tensionale degli elementi strutturali di sostegno del terreno ….”;
- le parti avevano, quindi, contemplato l'oggettiva “la possibilità del rinvenimento di situazioni non previste o prevedibili a livello progettuale, considerata anche la vetustà del progetto originale, e il compito e l'obbligo, se non altro per “buona norma”, dell'impresa di accertarsi, prima di accingersi alle lavorazioni di scavo, degli eventuali imprevisti presenti nelle aree interessate”.
4.3. La situazione di fatto che ha dato causa alla sospensione dei lavori del 28.10.2021, pertanto, è sussumibile nel campo applicativo dell'art. 107, co. 1, cod. appalti, a mente del quale “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
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e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.
Parimenti applicabile al caso di specie risulta il comma 3 dell'art. 107 cod. appalti, a norma del quale
“la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
UP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”.
All'uopo è stato chiesto al perito, con il terzo quesito, di verificare “se la sospensione sia stata disposta
o meno per il tempo strettamente necessario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, co. 3, del D.lgs.
50/2016 ovvero per un tempo sproporzionato (e in che misura) rispetto a quello funzionale alla redazione della variante progettuale”.
4.4. Il consulente ha attestato che, a fronte di una sospensione dei lavori disposta in data 28.10.2021, la
Stazione appaltante si è discrezionalmente determinata per dare avvio ad una procedura competitiva, trasmettendo, in data 10.11.2021, un invito all'originaria progettista, MAIN MANAGEMENT E
INGEGNERIA S.R.L., a trasmettere un preventivo “consistente in un ribasso percentuale sull'importo della parcella professionale pari ad € 12.462,13” al fine di procedere all'affidamento diretto dell'incarico consistente nella “redazione della perizia in variante” necessaria per la prosecuzione dei lavori (v. doc. 9 della terza chiamata).
4.5. Soltanto a seguito di contrattazioni sul prezzo, anche con altri professionisti del settore (da ritenersi certamente giustificate in ragione dei principi di efficienza ed economicità a cui la Pubblica
Amministrazione deve attenersi) l'aggiudicazione della gara per la progettazione è intervenuta in data
08.02.2022 e la progettazione della variante, completa dei documenti richiesti dalla stessa per poter procedere all'approvazione da parte del UP (v. doc. 40-42 della convenuta) è stata consegnata alla stazione appaltante il 09.06.2022 ed è stata prontamente trasmessa all'impresa con nota pec del
10.06.2022 prot. n. 37037 dal UP (v. doc. 8 del fasc. di parte convenuta), il quale, con successiva nota dell'08.07.2022, ha formalmente invitato la ditta appaltatrice alla ripresa dei lavori e alla sottoscrizione della perizia di variante e dell'atto di sottomissione, pena la risoluzione del contratto in danno con relativa segnalazione all'AN (v. doc. 13 del fasc. di parte attrice).
4.6. Il perito, premesso che “la durata di sospensione dei lavori, in mancanza di un oggettivo e impossibile verbale di ripresa dei lavori, visto il susseguirsi degli eventi, è stata intesa come il tempo trascorso tra la data del provvedimento di sospensione del 28.10.2021 ed il periodo immediatamente successive alla data nella quale l'impresa è stata messa nelle condizioni di poter valutare la perizia di variante consegnatale, e cioè il 09.06.2022” ha, quindi, concluso che “la durata della legittima sospensione dei lavori è stata oggettivamente lunga ma motivata dai tempi tecnici della procedura di risoluzione legittimamente scelta e messa in atto dalla stazione appaltante”, con la conseguenza per cui
“la sospensione è legittima e tale è rimasta fino alla perizia di variante che avrebbe dovuto far riprendere correttamente i lavori. Si ribadisce quindi che non è attribuibile un danno all'impresa appaltatrice a causa della illegittimità della sospensione, in quanto essa risulta legittima” (v. pp. 31-32 della c.t.u.).
4.7. Deve, peraltro, evidenziarsi che, poco dopo l'aggiudicazione della progettazione della variante alla
, l'impresa appaltatrice, in data 25.03.2022 e, quindi, ben prima che fosse pronto il progetto e le CP_2
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venisse intimata la ripresa dei lavori da parte del UP, ha comunicato alla Stazione appaltante la propria volontà di sciogliersi dal contratto senza in alcun modo menzionare l'illegittimità della sospensione disposta per eccessiva durata ovvero contestare alla Stazione appaltante un inadempimento in punto di progettazione dell'opera o condotte scorrette, ma limitandosi ad invocare l'operatività dell'art. 107, co.
2, del D.lgs. 50/16 nella parte in cui consente all'appaltatore di richiedere lo scioglimento dal contratto senza indennità in considerazione del prolungamento della sospensione e, in caso di opposizione della stazione appaltante, il riconoscimento dei maggiori oneri, ovvero dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto che consentiva in ogni caso il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione oltre i termini consentiti, purché “iscrivendoli nella documentazione contabile”.
4.8. L'appaltatrice, pertanto, non solo non ha tempestivamente contestato alla Stazione appaltante che la sospensione si era protratta “oltre il tempo strettamente necessario” di cui all'art. 107, co. 3, del D.lgs.
50/16, invocando il diverso e, come detto, non pertinente disposto di cui al secondo comma della disposizione citata, ma ha altresì omesso di trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione volta a quantificare e contabilizzare i maggiori oneri asseritamente derivanti dalla sospensione dei lavori.
4.9. È, poi, dirimente constatare che, come eccepito dalla convenuta e rilevato anche dal perito incaricato, la società attrice “non ha apposto né trascritto alcuna riserva nei documenti idonei, quali
Registro di Contabilità o Verbale di sospensione Lavori” (v. p. 37 dell'elaborato).
Ed invero, se anche l'impresa di fosse determinata a riprendere i lavori a seguito della variante progettuale redatta e consegnatale, avrebbe potuto richiedere il rimborso dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori unicamente qualora avesse apposto apposita riserva al momento della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori (qualora l'avesse ritenuta sin da subito illegittima, come prospettato nell'atto di citazione) oppure nel verbale di ripresa dei lavori o nel registro di contabilità (in caso di illegittimità sopravvenuta).
L'impresa non ha, quindi, adempiuto all'onere imposto, a pena di decadenza, dall'art. 107, co. 4, II periodo, sicché, in ogni caso, nulla le spetta a titolo di maggiori oneri (v., tra le più recenti, Cass.
1215/2025; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, 01 agosto 2019, n. 15910).
5. L'accertata legittimità della condotta tenuta dalla Stazione appaltante sia in sede di determinazione della sospensione dei lavori, sia in punto di durata della stessa, esclude, quindi, che il contratto d'appalto per cui è causa possa essere dichiarato risolto per inadempimento della Stazione appaltante.
5.1. Parimenti, deve escludersi che la convenuta abbia tenuto condotte contrarie a correttezza e buona fede, essendosi sempre determinata legittimamente, nei limiti consentiti dalla fisiologica discrezionalità amministrativa, per portare a termine i lavori per cui è causa realizzando il massimo risparmio di spesa.
6. In considerazione della domanda riconvenzionale della convenuta, qualificabile come domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e conseguente domanda risarcitoria, deve, semmai, essere valutata la gravità dell'inadempimento dell'appaltatrice alla ripresa dei lavori.
6.1. Le deposizioni testimoniali escusse e la documentazione sopra ripercorsa rivelano, invero, un comportamento ondivago dell'impresa:
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- la Stazione appaltante non ha mai riconosciuto all'appaltatrice il diritto di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto o comunque la titolarità, in capo alla stessa, di un qualsivoglia diritto di recesso, ma, a partire dalla riunione del 30.03.2022, si è limitata a richiederle di quantificare i maggiori oneri che stimava di dover sostenere in considerazione della sospensione dei lavori e della redigenda perizia in variante, evidentemente, al fine di procedere alla prosecuzione degli stessi;
- la Stazione appaltante ha altresì corrisposto alla società attrice un anticipo dell'importo di €
176.578,60 (pari al 20% dell'intero importo dei lavori) già in data 26.10.2021, in applicazione del disposto di cui all'art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/16, e, nel corso della riunione del 30.03.2022, si è mostrata disponibile a riconoscerle, sempre in vista della prosecuzione dei lavori, un ulteriore importo, “fino al massimo del 20% dell'importo del contratto, che nel caso di specifico ammonta
a circa € 160.000,00”, in applicazione dell'art. 26 del DL 50/22 in considerazione dell'aumento dei prezzi nelle more intervenuto;
- a fronte di ciò, la dopo aver illegittimamente preteso la risoluzione del Parte_1 contratto con riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori, ha
(almeno informalmente) continuato a pretendere dalla convenuta uno sproporzionato aumento del corrispettivo pari ad € 300.000,00, pur senza mai formalizzare la propria disponibilità a riprendere i lavori ed omettendo di apporre riserve o di contabilizzare i maggiori oneri asseritamente sostenuti.
6.2. Deve, a riguardo, precisarsi che, una volta qualificato il recesso della Stazione appaltante come legittimo ed esclusa la protrazione di detta sospensione oltre il tempo “strettamente necessario”, è escluso il diritto dell'appaltatrice a chiedere “la risoluzione del contratto senza indennità” (strumento di tutela previsto soltanto dall'art. 107, co. 2, del D.lgs. 50/16).
6.3. Come dedotto dalla convenuta, allora, deve ritenersi che il rifiuto di sottoscrivere la variante, dopo aver tergiversato per mesi in merito al preteso aumento dei prezzi contrattuali, per poi insistere su un'ipotesi di risoluzione non normativamente prevista, costituisca grave inadempimento suscettibile di dar luogo alla declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della stessa (in materia di valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale, cfr., ex multis, Cass. 12182/2020).
7. La domanda risarcitoria formulata dalla Stazione appaltante merita, tuttavia, soltanto parziale accoglimento.
7.1. La convenuta sostiene che l'inadempimento dell'attore avrebbe comportato sia la revoca del finanziamento dalla pari ad originari € 800.000,00 sia un intervento in cantiere Controparte_6 finalizzato a bonificare la situazione creatasi presso gli scavi a seguito del ristagno di acqua insalubre, dando incarico ad altra ditta e fronteggiando ulteriori costi, per € 7.447,00, somma deliberata in favore della l'Impresa (v. Determinazione n.ro 345 del 18 maggio 2023, doc. 30 di parte Parte_7 convenuta).
7.2. La prima voce della domanda risarcitoria formulata dalla convenuta non può trovare accoglimento.
7.3. La revoca del finanziamento inizialmente accordato dalla in relazione all'appalto Controparte_6 per cui è causa non può essere considerata, infatti, una conseguenza diretta e immediata
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dell'inadempimento della società attrice, poiché deliberata in data 13.10.2022 e comunicata alla Stazione appaltante con nota del 17.10.2022 in ragione del mero allungarsi dei termini per la realizzazione dell'appalto (v. doc. 26 di parte convenuta), senza alcun riferimento alle relative cause, che, come finora osservato, sono state molteplici (modifiche alla progettazione, sospensione dei lavori e, soltanto da ultimo, trattative con l'appaltatrice in merito alla ripresa degli stessi).
7.4. La circostanza, poi ribadita nella comunicazione del 02/02/2023, nella quale si fa riferimento a
“oggettive difficoltà di realizzazione del progetto” (v. doc. 24 di parte convenuta), non consente di escludere che, anche in presenza di una tempestiva ripresa dei lavori da parte della società attrice, questi sarebbero stati eseguiti in tempi tali da evitare la revoca del finanziamento;
inoltre, non è dimostrato che,
a seguito del rifiuto alla ripresa dei lavori da parte della società attrice, la Stazione appaltante abbia adottato determinazioni utili ad eseguire comunque il progetto al quale il finanziamento era rivolto.
7.5. Infine, deve constatarsi che il costo delle opere effettivamente eseguite da parte della società attrice
(come di seguito quantificate) è risultato coperto in via sostanzialmente integrale dal finanziamento concretamente erogato dalla (che ha, infatti, comunque confermato lo stanziamento CP_6 dell'importo di € 73.401,73).
7.6. La domanda con la quale la Stazione appaltante ha chiesto il rimborso dell'importo di € 7.447,00, comprensivo di accessori di legge, pari a quanto corrisposto in favore della l' Controparte_12 per “i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello
[...] scavo del cantiere della sala di attesa di oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana” è, invece, meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di esborso necessario e documentato (v. doc. 30 di parte convenuta), sostenuto dalla convenuta in forza della determinazione del 18.05.2023, motivata in ragione dell'impossibilità di pretendere la lavorazione in oggetto da parte della società attrice, che aveva ormai proposto la qui delibata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
7.8. In parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, pertanto, la quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo Parte_1
d'imprese con la LI. merita, dunque, di essere condannata al pagamento dell'importo di € Parte_2
7.447,00, in favore della Stazione appaltante, oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.
(trattandosi di obbligazione di valore di natura risarcitoria e non di corrispettivo contrattuale) dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale (07.07.2023) al saldo.
8. D'altro canto, nel delibare la domanda restitutoria formulata dalla convenuta, deve premettersi che la risoluzione del contratto per grave inadempimento garantisce, in ogni caso, il pagamento all'appaltatore dei lavori eseguiti sino a quel momento.
8.1. Nel caso di specie, con accertamento rimasto incontestato dai c.t.p. di ciascuna parte, il perito, al quale, con il quinto quesito, è stato chiesto di quantificare “il valore delle opere compiute dalla società attrice in esecuzione del contratto d'appalto prima della sospensione dei lavori stando ai prezzi pattuiti dalle parti in sede di stipula del contratto” ha così stimato l'ammontare del corrispettivo spettante alla società attrice:
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- in relazione ai lavori effettuati, il 20.02.2023 è stato saldato dalla stazione appaltante il primo
SAL pari ad € 37.540,55 comprensivo del ribasso di aggiudicazione del 29,369%, al netto dell'IVA (v. all. 21 alla citazione);
- oltre a tali lavori, attraverso gli incontri con i CTP della impresa appaltatrice e della stazione appaltante sono emersi altri lavori effettivamente realizzati dall'impresa, ma dei quali non risulta alcuna documentazione agli atti, relativi a un nuovo percorso antincendi, carotaggi, scavi, demolizioni ed altre opere provvisionali, nonché a costi per la sicurezza, con ammontare complessivo, considerando il ribasso d'asta (dal quale non può prescindersi, trattandosi di opere eseguite in esecuzione e nella vigenza di un contratto ad esecuzione periodica), pari ad €
31.514,00, al netto dell'IVA.
8.2. L'impresa appaltatrice ha, dunque, diritto al pagamento dell'importo di € 69.054,55 (e, quindi, €
75.960,00, IVA inclusa) per lavori eseguiti prima della risoluzione del contratto d'appalto, senza che su tale importo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di interessi, dato che questa ha beneficiato, sin dal 26.10.2021, di un acconto del valore pari ad € 160.526,00, oltre IVA (e, quindi, ad € 176.578,60,
IVA inclusa - v. doc. 14 di parte convenuta).
8.3. Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda restitutoria formulata dalla Stazione appaltante, l'impresa attrice merita di essere condannata, altresì, alla corresponsione in favore della convenuta dell'importo differenziale di € 100.618,60 (€ 176.578,60 - € 75.960,00), oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. (trattandosi di obbligazione non liquida ed esigibile al momento della presentazione della domanda riconvenzionale) dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale (07.07.2023) al saldo.
9. L'accertata assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile alla Stazione appaltante consente, per ciò solo, di assorbire la domanda di manleva da questa proposta nei confronti della terza chiamata in causa, Controparte_2
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., da imputarsi integralmente a carico della società attrice (anche nei rapporti con la terza chiamata, v. Cass. 6144/2024 e Cass. 10364/2023), e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al
D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
10.1. Per la medesima ragione (soccombenza) il compenso spettante al c.t.u. incaricato, nella misura liquidata con separato decreto depositato in data 03/06/2025, deve essere posto definitivamente a carico di parte attrice ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti del giudizio nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass.
25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
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- dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra parte attrice e parte convenuta in data
13.05.2021 per grave inadempimento della in proprio e quale capogruppo Parte_1 Cont Con mandataria del on la Parte_2
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società attrice e le domande di condanna formulate in citazione;
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte convenuta, condanna la in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la LI. al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della dell'importo di € 7.447,00, Parte_3 oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale (07.07.2023) al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda restitutoria formulata da parte convenuta, condanna la Con in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore dell dell'importo di € 100.618,60, Parte_3 oltre a interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale (07.07.2023) al saldo;
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dall Parte_3 nei confronti della Controparte_2 Cont
- condanna la in proprio e quale capogruppo mandataria del on la LI. Parte_1
[...]
a rimborsare in favore dell le spese processuali, Pt_2 Parte_3 che liquida in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge e in € 518,00 per esborsi (contributo unificato); Con
- condanna la in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la Parte_1
[...]
a rimborsare in favore della le spese Pt_2 Controparte_2 processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso del c.t.u., come liquidato in corso di causa con separato decreto.
Terni, 24/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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