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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT LO AN GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8843 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice, con gli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli, CH Franzosi, CH AR e IA
Raffaelli
e
CP_1 convenuta, con gli avv.ti Luca Crotti e Chiara Marchesi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2022 la società conveniva la società Parte_1 CP_1 perché il Tribunale, in via cautelare d'urgenza, inibisse alla la produzione,
[...] CP_1 pubblicizzazione, anche a mezzo internet, e commercializzazione delle sedute della collezione Lotus, ovvero di altre sedute che costituissero contraffazione delle sedute della collezione Tape, e/o la cui commercializzazione costituisse atto di concorrenza sleale in danno della parte ricorrente ovvero violazione del suo diritto d'autore, disponendo il ritiro dal commercio di tali sedute, anche presso distributori e rivenditori;
disponesse il sequestro di tutte le sedute della collezione Lotus, presenti presso la sede della resistente, ovvero presso i punti vendita, e/o presso terzi che ne detengano la disponibilità per fini diversi da quello di farne uso privato, autorizzando la ricorrente e/o i suoi professionisti e incaricati a partecipare alle operazioni di sequestro;
disponesse a carico della resistente una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento;
ordinasse alla resistente l'esibizione di tutti gli elementi necessari per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, nella promozione, nella distribuzione e/o nella commercializzazione delle sedute della Collezione
Lotus come meglio individuate in narrativa, ed in particolare di esibire, e consentire l'estrazione in copia di fatture e ordini di acquisto, bolle di consegna, il libro giornale, il libro inventari, il registro delle fatture clienti e fornitori, il fascicolo fatture, l'elenco dei codici attribuiti alla fatturazione, il libro di carico e scarico di magazzino, le bolle doganali di importazione ed esportazione, i contratti e gli ordini di produzione, e corrispondenza e comunque tutta la documentazione che possa risultare di utilità; ordinasse la pubblicazione, a cura della ricorrente e a spese della resistente, sull'edizione cartacea e on-line del Corriere della Sera e della rivista specializzata Magazine;
chiedeva CP_2 inoltre, nel merito, l'accertamento che la condotta della costituiva contraffazione dei CP_1 modelli comunitari di titolarità dell'attrice, violativa dei diritti di utilizzazione economica di titolarità della sulle opere protette dal diritto d'autore rappresentate dalla collezione Tape e condotte di Pt_1 concorrenza sleale ex art. 2958 c.c., e, per l'effetto, inibisse a la prosecuzione e CP_1 reiterazione delle condotte illecite di cui sopra, il ritiro dal commercio e la distruzione di tutte le sedute della collezione Lotus, la imposizione di una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta, e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite, previa acquisizione ed ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile della convenuta necessaria alla quantificazione del danno.
pagina 2 di 11 Allegava in estrema sintesi la ricorrente di avere lanciato sin dal 2018 la collezione di sedute (poltrone con o senza braccioli;
divanetti a due o tre sedute;
puff) denominata Tape, caratterizzata da una linea molto peculiare e originale, in relazione alla cui creazione e pubblicizzazione aveva sostenuto ingenti costi, aveva ottenuto la registrazione in data 13 aprile 2018 di tre modelli comunitari, e conseguito molti premi nazionali e internazionali e un notevole successo commerciale, tanto da raggiungere un fatturato di oltre 16,5 milioni di euro;
di essere recentemente venuta a conoscenza che la società
con sede legale e operativa nella Provincia di Brescia, ed operante nel medesimo settore CP_1
(produzione e commercio di prodotti di arredamento), aveva iniziato a produrre, pubblicizzare e commercializzare una serie di prodotti di seduta, denominata Lotus, che costituiva una pedissequa imitazione dei prodotti della collezione che la stessa presentazione dei prodotti sul sito internet Pt_2 della (costituita da immagini ed espressioni verbali descrittive della caratteristiche dei CP_1 prodotti) rappresentava un sostanziale plagio della presentazione della collezione Tape sul sito internet della ricorrente;
che la collezione Lotus risultava offerta in vendita (a prezzi largamente inferiori, atteso che la non si era onerata della creazione dei modelli) su svariati siti internet, e risultava CP_1 effigiata sui siti internet di prestigiosi e lussuosi hotel, in taluno dei quali la veniva CP_1 direttamente pubblicizzata, essendo indicata come produttrice delle sedute;
che tale condotta della resistente aveva cagionato un grave danno alla ricorrente, qualificandosi, oltre che come contraffazione dei modelli comunitari, come condotta di concorrenza sleale, in termini di sviamento del ritorno economico dei diritti di privativa industriale e di unicità commerciale spettanti alla che la Pt_1 società pur diffidata dal proseguire nella sua condotta illecita, non aveva dato seguito alle CP_1 legittime richieste della che così si trovava costretta ad agire giudizialmente, depositando Pt_1 contestualmente il ricorso cautelare per ottenere la tutela interinale dei propri diritti.
Il G.I. fissava udienza (anteriore all'udienza ex art. 183 c.p.c.) per la discussione del ricorso cautelare;
si costituiva ritualmente nella fase cautelare (con difese poi sostanzialmente reiterate nella comparsa di costituzione e risposta nella causa di merito) la società la quale, mentre non contestava la CP_1 validità dei modelli comunitari vantati dalla parte attrice, contestava invece recisamente di avere contraffatto i modelli registrati dalla controparte, affermando che la collezione Lotus era nata nel 2020
a seguito di una richiesta di una cliente storica, l'hotel Eala di Limone del Garda, e del conseguente progetto eseguito dall'ing. su incarico dalla committente;
allegava inoltre che pezzi Testimone_1 della linea Lotus erano stati venduti a pochi clienti, per un fatturato totale di circa € 42.000,00, anche a causa delle ridotte dimensioni della resistente, che ha alle sue dipendenze soli nove operai, e non può
pagina 3 di 11 permettersi elevati costi di pubblicizzazione dei prodotti (ciò che giustifica i prezzi più contenuti dei prodotti della collezione Lotus rispetto agli equivalenti prodotti della ricorrente) e che pertanto nessun danno da sviamento della clientela era stato provocato alla dal momento che le sole Parte_1 vendite (oltre a quella di un unico puff) erano state eseguite nei confronti dei due alberghi di Limone del Garda e di , e solo in forza dei pregressi rapporti di conoscenza intrattenuti dalla Parte_3 CP_1 con i due clienti;
che, pur contestando la allegata imitazione servile (dal momento che i prodotti delle due collezioni si differenziavano per svariati e rilevanti particolari, analiticamente esposti nella narrativa dell'atto) la resistente ai soli fini di pervenire ad una soluzione bonaria aveva rimosso dal proprio sito internet le immagini dei prodotti della collezione Lotus, e chiesto ai siti che li pubblicizzavano di fare altrettanto.
Le richieste cautelari della parte attrice venivano accolte in gran parte (quanto meno con riguardo alla inibitoria e al sequestro dei beni che non fossero già stati alienati a terzi) dal giudice di prime cure, il cui provvedimento veniva peraltro revocato all'esito della fase di reclamo.
Nel giudizio di merito veniva disposta c.t.u. descrittiva dei prodotti delle parti in causa e diretta ad ottenere gli elementi di fatto necessari ad esprimere un giudizio circa la confondibilità dei prodotti per un utilizzatore informato ovvero presso un pubblico costituito da consumatori medi.
All'esito di tale incombente il G.I. investiva il collegio di tutta la cognizione della causa, ivi compresa la decisione sulle istanze istruttorie delle parti;
di talché le parti precisavano le conclusioni, come richiamate in epigrafe, all'udienza del 19 giugno 2025.
2. La titolarità e la validità dei modelli comunitari vantati dall'attrice.
La validità dei modelli comunitari non solo non è oggetto di contestazione da parte dell'odierna convenuta, come la stessa difesa di dichiara espressamente in memoria istruttoria n. 3; al CP_1 contrario la stessa difesa riconosce espressamente che “il valore artistico e creativo della Parte_4
è fuori discussione e senz'altro … l'opera realizzata da attraverso la collaborazione con Pt_2 Pt_1 il designer merita la tutela autorale invocata” (cfr. comparsa di costituzione di sub CP_3 CP_1 fg. 16).
Da tale conclusione discende de plano la presunzione di validità dei modelli comunitari vantati da quale specificamente prevista all'art. 85 del Reg. CE 6/2002. Parte_1
3. L'assenza di contraffazione dei modelli comunitari.
pagina 4 di 11 Come è noto, l'ambito di protezione dei disegni e modelli registrati è disciplinato dall'art. 41 del codice della proprietà industriale, a mente del quale "i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa" (comma 3) e che "nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello"
(comma 4).
Quanto alla definizione di “utilizzatore informato”, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità chiarisce che si tratta di “colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli stessi, è in grado di percepirne anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23975 del 29 ottobre 2020); in altri termini “la qualità di “utilizzatore” implica che la persona interessata utilizzi il prodotto oggetto del disegno o modello in conformità con la sua destinazione, mentre l'aggettivo
“informato” suggerisce che, senza essere un disegnatore o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che essi di regola comportano, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza…. la nozione di utilizzatore informato può essere quindi intesa nel senso che deve trattarsi di un utilizzatore dotato non tanto di un'attenzione media, quanto di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest'ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato..….ciò non implica tuttavia che egli sia in grado di distinguere, al di là dell'esperienza che ha accumulato a motivo dell'utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell'aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo da quelli che sono arbitrari: si tratta pertanto di una persona che ha una certa conoscenza dei disegni o modelli esistenti nel settore interessato, senza tuttavia sapere quali aspetti del prodotto considerato siano dettati da una funzione tecnica” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 762 del 15 gennaio 2018).
Allo stesso modo la Suprema Corte, per delimitare la nozione di “impressione generale”, chiarisce che
“ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione
d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante. In quest'ottica, l'introduzione di particolari estetico-formali non riscontrabili in prodotti preesistenti non può considerarsi di per sé determinante ai fini del
pagina 5 di 11 riconoscimento dell'individualità del modello, neppure in relazione alla funzione che sono specificamente destinati ad assolvere, a meno che non si dimostri che, per la loro peculiare incidenza sulla forma complessiva del prodotto, gli stessi risultano idonei a rivestire, agli occhi dell'osservatore, una portata effettivamente diversificatrice” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 762 del 15 gennaio 2018).
Ed infine, allo scopo di attualizzare il margine di libertà dell'autore per ottenere in concreto la diversificazione del prodotto dai precedenti in funzione della tipologia del settore di mercato, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per il quale “dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come “affollamento”. Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di “affollamento” del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. Anche in sede comunitaria (cfr.
Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc. Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli» (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23975 del 29 ottobre 2020).
Così individuata la normativa applicabile, e le linee interpretative della medesima, come dettate dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio del tutto condivisibile il parere motivato espresso in proposito dalla c.t.u., la quale, dopo una larghissima acquisizione di immagini di prodotti similari presenti sul mercato (a tale proposito va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti allegati sub 18-31 alla relazione della c.t.u., dalla medesima acquisiti autonomamente, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento delle SS.UU. n. 3086 dell'1 febbraio 2022, secondo la quale “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dalla attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i
pagina 6 di 11 fatti principali dedotti a fondamento della domanda”); ed invero il c.t.u. ha sottoposto alle parti tali documenti, diretti a provare un fatto secondario, quale il grado di affollamento del settore merceologico di riferimento, e così la ridotta libertà dell'autore, nella bozza di relazione) ha escluso che l'impressione generale d'insieme che i prodotti della linea Lotus suscitano nell'utilizzatore informato coincida con quella che suscitano i modelli della linea Tape;
ed invero tale parere è fondato sulla indicazione di una serie di differenze tra le due linee di prodotto, che conferiscono al modello/prodotto un proprio carattere individuale, che attraggono l'attenzione dell'utilizzatore informato e che concorrono nel loro insieme a distinguere i prodotti della linea Lotus dai disegni/modelli della Linea
Tape, ed in particolare:
- la forma trapezoidale della seduta della linea Tape, diversa da quella rettangolare della linea Lotus;
- la forma curva della scocca dello schienale/braccioli che si rastrema verso l'alto tipica della linea Tape, che si distingue dalla forma cilindrica con andamento perpendicolare alla seduta della linea Lotus;
- il salto di quota che demarca il passaggio tra schienale e braccioli e crea una linea spezzata nella scocca della linea Tape, che è assente nella linea Lotus, in cui la scocca dello schienale/braccioli ha altezza costante;
- la presenza nella linea Tape del caratteristico particolare “tape”, assente nella linea Lotus;
-
l'elemento di sostegno dei piedini posteriori, che nella line Tape è singolo a sezione circolare con linea spezzata, la cui porzione a terra è inclinata e quella superiore è verticale, mentre nella linea Lotus è tale elemento di sostegno è costituito da due tubolari diritti accostati.
Da tutto quanto sopra esposto discende che la condotta di produzione e commercializzazione delle sedute della collezione Lotus non concreta una fattispecie di contraffazione dei modelli comunitari di titolarità della Parte_1
4. La affermata violazione della disciplina sul diritto d'autore.
Osserva il Collegio che, se pure la tutela derivante dalla normativa sul diritto d'autore è pacificamente estendibile alle c.d. opere di industrial design (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I. sent. n. 33100 del 28 novembre 2023 e ord. n. 11413 del 29 aprile 2024), la stessa attrice afferma che il l'opera dell'ingegno
(vale a dire il design della linea di sedute c.d. “ ) era opera del famoso designer giapponese Pt_2 CP_3
; orbene, la norma di cui all'art. 110 L. 633/1941 richiede che la trasmissione dei diritti di
[...] utilizzazione dell'opera dell'ingegno sia provata per iscritto;
orbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il committente dell'opera acquista direttamente tali diritti, tale acquisto avviene solo se la ideazione dell'opera sia oggetto di un contratto di appalto concluso tra il committente e pagina 7 di 11 l'autore (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 18633 del 27 luglio 2017; cfr. anche ord. n. 19335 del 15 giugno 2022) – circostanza questa non provata ma neppure allegata da parte attrice.
Ciò che esclude la legittimazione di ad azionare in giudizio i diritti derivanti dalla tutela Parte_1 autoriale sul design della , ciò che peraltro esonera il Collegio dall'indagine circa la Parte_5 sussistenza dei presupposti in fatto per il riconoscimento di tale tutela.
5. La confondibilità dei prodotti della collezione Lotus con quelli della collezione Tape;
l'utilizzo da parte di di altri mezzi non conformi alla correttezza professionale. CP_1
Per ottenere una declinazione concreta del concetto normativo di imitazione servile non si può non fare riferimento all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale, sotto il profilo confusorio dell'imitazione servile, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quelle idonee … a ricollegare il prodotto a una particolare impresa … va riferita soltanto agli elementi distintivi del prodotto e non anche a quelli funzionali … e che il momento da prendere in considerazione, ai fini di accertare la confondibilità, è quello dell'acquisto del prodotto e non quello dell'uso….gli unici elementi da valutare ai fini di individuare l'esistenza o meno della concorrenza sleale per confusione sono quelli esteriori in quanto sono gli unici che vengono percepiti dai consumatori al momento dell'acquisto, mentre nessuna rilevanza rivestono gli elementi interni……la comparazione fra prodotti concorrenti, al fine di accertare l'esistenza di imitazione servile e confondibilità, e, conseguentemente, di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 c.c., n. 1, deve essere compiuta non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore….non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella forma resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto … l'imitazione costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29775 del 19 dicembre 2008).
Allo stesso modo, la idoneità confusoria di un prodotto che imiti servilmente il prodotto altrui, anche nei suoi elementi individualizzanti e inessenziali alla relativa funzione, deve essere parametrata alla capacità percettiva del pubblico in genere, le cui capacità di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica di un soggetto mediamente intelligente ed accorto (arg. da Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 8942 del 14 maggio 2020, che distingue la nozione di consumatore medio in tema di capacità pagina 8 di 11 distinguere un marchio rispetto a quella a distinguere la forma esteriore di un prodotto rispetto ad un prodotto concorrente).
Ciò posto, osserva il Collegio come debba essere pienamente condiviso il parere tecnico motivato espresso dalla c.t.u., che ha concluso ritenendo che la significativa somiglianza tra le sedute della linea
Lotus con quelle della linea Tape di parte attrice, viste con una valutazione complessiva e sintetica (a tale proposito si rimanda al puntuale raffronto visivo tra le due linee di prodotti, ai fgg. 42-48 della relazione peritale) induce a ritenere che un consumatore medio, per il quale l'impatto visivo delle due linee di prodotti, nella configurazione completa di cuscini, è omogeneo nel suo complesso (rendendo la presenza dei cuscini di fatto non percepibile il salto di quota che demarca il passaggio tra schienale e braccioli, ed essendo le altre caratteristiche enumerate al fg. 37 della relazione del c.t.u., pur idonee a mettere sull'avviso l'utilizzatore informato, non così distintive da consentire ai prodotti di acquisire un'autonoma capacità identificativa e da differenziarli rispetto al prodotto dell'attrice), possa essere indotto in confusione riguardo alla provenienza del prodotto.
Si noti peraltro che la idoneità confusoria dei prodotti è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che, come sottolineato dal Collegio anche in sede cautelare, ha presentato sul proprio sito CP_1 internet i prodotti della propria linea Lotus in modo sostanzialmente speculare rispetto alla presentazione dei prodotti della sul sito internet della (cfr. 5 bis e 16 bis di parte Parte_6 Parte_1 attrice).
6. Le conseguenze delle accertate circostanze.
Dovrà conseguentemente dichiararsi che la produzione, la pubblicizzazione e la commercializzazione da parte della società convenuta delle sedute della collezione “Lotus” costituisce condotta di concorrenza sleale in danno della società conseguentemente inibirsi la continuazione e/o Parte_1 reiterazione di tali condotte, ordinandosi alla convenuta di distruggere, a proprie spese, le sedute in questione che tuttora si trovano presso la propria sede operativa e presso il punto vendita, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura della parte attrice, della presente sentenza, ed imponendo alla parte convenuta una penale di € 4.000,00 per ogni seduta prodotta o commercializzata in violazione della anzidetta prescrizione.
7. Sulla domanda di danni
Osserva il collegio come la domanda relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla accertata condotta di concorrenza sleale non è stata oggetto di istruttoria;
come pertanto sia necessario separare pagina 9 di 11 la causa relativa alla domanda risarcitoria e adottare, con separata ordinanza ex art. 279, quinto comma,
c.p.c., i provvedimenti istruttori necessari.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza, quanto alle domande oggetto di pronuncia definitiva;
la convenuta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminato, complessità alta, in complessivi € 1.036,00 per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
da ultimo le spese di c.t.u. andranno poste definitivamente a carico di parte convenuta
P.Q.M.
pronunciando definitivamente su alcune delle domande proposte da parte attrice, rigetta le domande dirette all'accertamento che la condotta della convenuta integra gli estremi della contraffazione di modelli comunitari di titolarità della società attrice e della violazione dei diritti autorali della Pt_1
accerta che la produzione, la pubblicizzazione e la commercializzazione da parte della società
[...] convenuta delle sedute della collezione “Lotus” costituisce condotta di concorrenza sleale in danno della società attrice;
conseguentemente inibisce alla società convenuta la continuazione e/o reiterazione di tali condotte;
ordina a di distruggere, a proprie spese, le sedute in questione che tuttora CP_1 si trovano presso la propria sede operativa e presso i propri punti vendita, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura della parte attrice, della presente sentenza;
impone alla parte convenuta una penale di € 4.000,00 per ogni seduta prodotta o commercializzata in violazione della anzidetta prescrizione a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna la società a CP_1 rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 15.657,00 (dei quali euro 1.554,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi), oltre spese generali, oltre IVA e
CPA; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta;
provvede con separata ordinanza alla separazione della causa relativa alle residue domande risarcitorie proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta e all'ulteriore iter istruttorio della stessa.
pagina 10 di 11 Il giudice estensore Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT LO AN GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8843 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice, con gli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli, CH Franzosi, CH AR e IA
Raffaelli
e
CP_1 convenuta, con gli avv.ti Luca Crotti e Chiara Marchesi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2022 la società conveniva la società Parte_1 CP_1 perché il Tribunale, in via cautelare d'urgenza, inibisse alla la produzione,
[...] CP_1 pubblicizzazione, anche a mezzo internet, e commercializzazione delle sedute della collezione Lotus, ovvero di altre sedute che costituissero contraffazione delle sedute della collezione Tape, e/o la cui commercializzazione costituisse atto di concorrenza sleale in danno della parte ricorrente ovvero violazione del suo diritto d'autore, disponendo il ritiro dal commercio di tali sedute, anche presso distributori e rivenditori;
disponesse il sequestro di tutte le sedute della collezione Lotus, presenti presso la sede della resistente, ovvero presso i punti vendita, e/o presso terzi che ne detengano la disponibilità per fini diversi da quello di farne uso privato, autorizzando la ricorrente e/o i suoi professionisti e incaricati a partecipare alle operazioni di sequestro;
disponesse a carico della resistente una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento;
ordinasse alla resistente l'esibizione di tutti gli elementi necessari per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, nella promozione, nella distribuzione e/o nella commercializzazione delle sedute della Collezione
Lotus come meglio individuate in narrativa, ed in particolare di esibire, e consentire l'estrazione in copia di fatture e ordini di acquisto, bolle di consegna, il libro giornale, il libro inventari, il registro delle fatture clienti e fornitori, il fascicolo fatture, l'elenco dei codici attribuiti alla fatturazione, il libro di carico e scarico di magazzino, le bolle doganali di importazione ed esportazione, i contratti e gli ordini di produzione, e corrispondenza e comunque tutta la documentazione che possa risultare di utilità; ordinasse la pubblicazione, a cura della ricorrente e a spese della resistente, sull'edizione cartacea e on-line del Corriere della Sera e della rivista specializzata Magazine;
chiedeva CP_2 inoltre, nel merito, l'accertamento che la condotta della costituiva contraffazione dei CP_1 modelli comunitari di titolarità dell'attrice, violativa dei diritti di utilizzazione economica di titolarità della sulle opere protette dal diritto d'autore rappresentate dalla collezione Tape e condotte di Pt_1 concorrenza sleale ex art. 2958 c.c., e, per l'effetto, inibisse a la prosecuzione e CP_1 reiterazione delle condotte illecite di cui sopra, il ritiro dal commercio e la distruzione di tutte le sedute della collezione Lotus, la imposizione di una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta, e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite, previa acquisizione ed ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile della convenuta necessaria alla quantificazione del danno.
pagina 2 di 11 Allegava in estrema sintesi la ricorrente di avere lanciato sin dal 2018 la collezione di sedute (poltrone con o senza braccioli;
divanetti a due o tre sedute;
puff) denominata Tape, caratterizzata da una linea molto peculiare e originale, in relazione alla cui creazione e pubblicizzazione aveva sostenuto ingenti costi, aveva ottenuto la registrazione in data 13 aprile 2018 di tre modelli comunitari, e conseguito molti premi nazionali e internazionali e un notevole successo commerciale, tanto da raggiungere un fatturato di oltre 16,5 milioni di euro;
di essere recentemente venuta a conoscenza che la società
con sede legale e operativa nella Provincia di Brescia, ed operante nel medesimo settore CP_1
(produzione e commercio di prodotti di arredamento), aveva iniziato a produrre, pubblicizzare e commercializzare una serie di prodotti di seduta, denominata Lotus, che costituiva una pedissequa imitazione dei prodotti della collezione che la stessa presentazione dei prodotti sul sito internet Pt_2 della (costituita da immagini ed espressioni verbali descrittive della caratteristiche dei CP_1 prodotti) rappresentava un sostanziale plagio della presentazione della collezione Tape sul sito internet della ricorrente;
che la collezione Lotus risultava offerta in vendita (a prezzi largamente inferiori, atteso che la non si era onerata della creazione dei modelli) su svariati siti internet, e risultava CP_1 effigiata sui siti internet di prestigiosi e lussuosi hotel, in taluno dei quali la veniva CP_1 direttamente pubblicizzata, essendo indicata come produttrice delle sedute;
che tale condotta della resistente aveva cagionato un grave danno alla ricorrente, qualificandosi, oltre che come contraffazione dei modelli comunitari, come condotta di concorrenza sleale, in termini di sviamento del ritorno economico dei diritti di privativa industriale e di unicità commerciale spettanti alla che la Pt_1 società pur diffidata dal proseguire nella sua condotta illecita, non aveva dato seguito alle CP_1 legittime richieste della che così si trovava costretta ad agire giudizialmente, depositando Pt_1 contestualmente il ricorso cautelare per ottenere la tutela interinale dei propri diritti.
Il G.I. fissava udienza (anteriore all'udienza ex art. 183 c.p.c.) per la discussione del ricorso cautelare;
si costituiva ritualmente nella fase cautelare (con difese poi sostanzialmente reiterate nella comparsa di costituzione e risposta nella causa di merito) la società la quale, mentre non contestava la CP_1 validità dei modelli comunitari vantati dalla parte attrice, contestava invece recisamente di avere contraffatto i modelli registrati dalla controparte, affermando che la collezione Lotus era nata nel 2020
a seguito di una richiesta di una cliente storica, l'hotel Eala di Limone del Garda, e del conseguente progetto eseguito dall'ing. su incarico dalla committente;
allegava inoltre che pezzi Testimone_1 della linea Lotus erano stati venduti a pochi clienti, per un fatturato totale di circa € 42.000,00, anche a causa delle ridotte dimensioni della resistente, che ha alle sue dipendenze soli nove operai, e non può
pagina 3 di 11 permettersi elevati costi di pubblicizzazione dei prodotti (ciò che giustifica i prezzi più contenuti dei prodotti della collezione Lotus rispetto agli equivalenti prodotti della ricorrente) e che pertanto nessun danno da sviamento della clientela era stato provocato alla dal momento che le sole Parte_1 vendite (oltre a quella di un unico puff) erano state eseguite nei confronti dei due alberghi di Limone del Garda e di , e solo in forza dei pregressi rapporti di conoscenza intrattenuti dalla Parte_3 CP_1 con i due clienti;
che, pur contestando la allegata imitazione servile (dal momento che i prodotti delle due collezioni si differenziavano per svariati e rilevanti particolari, analiticamente esposti nella narrativa dell'atto) la resistente ai soli fini di pervenire ad una soluzione bonaria aveva rimosso dal proprio sito internet le immagini dei prodotti della collezione Lotus, e chiesto ai siti che li pubblicizzavano di fare altrettanto.
Le richieste cautelari della parte attrice venivano accolte in gran parte (quanto meno con riguardo alla inibitoria e al sequestro dei beni che non fossero già stati alienati a terzi) dal giudice di prime cure, il cui provvedimento veniva peraltro revocato all'esito della fase di reclamo.
Nel giudizio di merito veniva disposta c.t.u. descrittiva dei prodotti delle parti in causa e diretta ad ottenere gli elementi di fatto necessari ad esprimere un giudizio circa la confondibilità dei prodotti per un utilizzatore informato ovvero presso un pubblico costituito da consumatori medi.
All'esito di tale incombente il G.I. investiva il collegio di tutta la cognizione della causa, ivi compresa la decisione sulle istanze istruttorie delle parti;
di talché le parti precisavano le conclusioni, come richiamate in epigrafe, all'udienza del 19 giugno 2025.
2. La titolarità e la validità dei modelli comunitari vantati dall'attrice.
La validità dei modelli comunitari non solo non è oggetto di contestazione da parte dell'odierna convenuta, come la stessa difesa di dichiara espressamente in memoria istruttoria n. 3; al CP_1 contrario la stessa difesa riconosce espressamente che “il valore artistico e creativo della Parte_4
è fuori discussione e senz'altro … l'opera realizzata da attraverso la collaborazione con Pt_2 Pt_1 il designer merita la tutela autorale invocata” (cfr. comparsa di costituzione di sub CP_3 CP_1 fg. 16).
Da tale conclusione discende de plano la presunzione di validità dei modelli comunitari vantati da quale specificamente prevista all'art. 85 del Reg. CE 6/2002. Parte_1
3. L'assenza di contraffazione dei modelli comunitari.
pagina 4 di 11 Come è noto, l'ambito di protezione dei disegni e modelli registrati è disciplinato dall'art. 41 del codice della proprietà industriale, a mente del quale "i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa" (comma 3) e che "nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello"
(comma 4).
Quanto alla definizione di “utilizzatore informato”, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità chiarisce che si tratta di “colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli stessi, è in grado di percepirne anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23975 del 29 ottobre 2020); in altri termini “la qualità di “utilizzatore” implica che la persona interessata utilizzi il prodotto oggetto del disegno o modello in conformità con la sua destinazione, mentre l'aggettivo
“informato” suggerisce che, senza essere un disegnatore o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che essi di regola comportano, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza…. la nozione di utilizzatore informato può essere quindi intesa nel senso che deve trattarsi di un utilizzatore dotato non tanto di un'attenzione media, quanto di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest'ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato..….ciò non implica tuttavia che egli sia in grado di distinguere, al di là dell'esperienza che ha accumulato a motivo dell'utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell'aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo da quelli che sono arbitrari: si tratta pertanto di una persona che ha una certa conoscenza dei disegni o modelli esistenti nel settore interessato, senza tuttavia sapere quali aspetti del prodotto considerato siano dettati da una funzione tecnica” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 762 del 15 gennaio 2018).
Allo stesso modo la Suprema Corte, per delimitare la nozione di “impressione generale”, chiarisce che
“ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione
d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante. In quest'ottica, l'introduzione di particolari estetico-formali non riscontrabili in prodotti preesistenti non può considerarsi di per sé determinante ai fini del
pagina 5 di 11 riconoscimento dell'individualità del modello, neppure in relazione alla funzione che sono specificamente destinati ad assolvere, a meno che non si dimostri che, per la loro peculiare incidenza sulla forma complessiva del prodotto, gli stessi risultano idonei a rivestire, agli occhi dell'osservatore, una portata effettivamente diversificatrice” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 762 del 15 gennaio 2018).
Ed infine, allo scopo di attualizzare il margine di libertà dell'autore per ottenere in concreto la diversificazione del prodotto dai precedenti in funzione della tipologia del settore di mercato, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio per il quale “dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come “affollamento”. Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di “affollamento” del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo;
viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. Anche in sede comunitaria (cfr.
Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, Soc. Antrax it) si afferma come «Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli» (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23975 del 29 ottobre 2020).
Così individuata la normativa applicabile, e le linee interpretative della medesima, come dettate dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio del tutto condivisibile il parere motivato espresso in proposito dalla c.t.u., la quale, dopo una larghissima acquisizione di immagini di prodotti similari presenti sul mercato (a tale proposito va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti allegati sub 18-31 alla relazione della c.t.u., dalla medesima acquisiti autonomamente, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento delle SS.UU. n. 3086 dell'1 febbraio 2022, secondo la quale “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dalla attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i
pagina 6 di 11 fatti principali dedotti a fondamento della domanda”); ed invero il c.t.u. ha sottoposto alle parti tali documenti, diretti a provare un fatto secondario, quale il grado di affollamento del settore merceologico di riferimento, e così la ridotta libertà dell'autore, nella bozza di relazione) ha escluso che l'impressione generale d'insieme che i prodotti della linea Lotus suscitano nell'utilizzatore informato coincida con quella che suscitano i modelli della linea Tape;
ed invero tale parere è fondato sulla indicazione di una serie di differenze tra le due linee di prodotto, che conferiscono al modello/prodotto un proprio carattere individuale, che attraggono l'attenzione dell'utilizzatore informato e che concorrono nel loro insieme a distinguere i prodotti della linea Lotus dai disegni/modelli della Linea
Tape, ed in particolare:
- la forma trapezoidale della seduta della linea Tape, diversa da quella rettangolare della linea Lotus;
- la forma curva della scocca dello schienale/braccioli che si rastrema verso l'alto tipica della linea Tape, che si distingue dalla forma cilindrica con andamento perpendicolare alla seduta della linea Lotus;
- il salto di quota che demarca il passaggio tra schienale e braccioli e crea una linea spezzata nella scocca della linea Tape, che è assente nella linea Lotus, in cui la scocca dello schienale/braccioli ha altezza costante;
- la presenza nella linea Tape del caratteristico particolare “tape”, assente nella linea Lotus;
-
l'elemento di sostegno dei piedini posteriori, che nella line Tape è singolo a sezione circolare con linea spezzata, la cui porzione a terra è inclinata e quella superiore è verticale, mentre nella linea Lotus è tale elemento di sostegno è costituito da due tubolari diritti accostati.
Da tutto quanto sopra esposto discende che la condotta di produzione e commercializzazione delle sedute della collezione Lotus non concreta una fattispecie di contraffazione dei modelli comunitari di titolarità della Parte_1
4. La affermata violazione della disciplina sul diritto d'autore.
Osserva il Collegio che, se pure la tutela derivante dalla normativa sul diritto d'autore è pacificamente estendibile alle c.d. opere di industrial design (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I. sent. n. 33100 del 28 novembre 2023 e ord. n. 11413 del 29 aprile 2024), la stessa attrice afferma che il l'opera dell'ingegno
(vale a dire il design della linea di sedute c.d. “ ) era opera del famoso designer giapponese Pt_2 CP_3
; orbene, la norma di cui all'art. 110 L. 633/1941 richiede che la trasmissione dei diritti di
[...] utilizzazione dell'opera dell'ingegno sia provata per iscritto;
orbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il committente dell'opera acquista direttamente tali diritti, tale acquisto avviene solo se la ideazione dell'opera sia oggetto di un contratto di appalto concluso tra il committente e pagina 7 di 11 l'autore (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 18633 del 27 luglio 2017; cfr. anche ord. n. 19335 del 15 giugno 2022) – circostanza questa non provata ma neppure allegata da parte attrice.
Ciò che esclude la legittimazione di ad azionare in giudizio i diritti derivanti dalla tutela Parte_1 autoriale sul design della , ciò che peraltro esonera il Collegio dall'indagine circa la Parte_5 sussistenza dei presupposti in fatto per il riconoscimento di tale tutela.
5. La confondibilità dei prodotti della collezione Lotus con quelli della collezione Tape;
l'utilizzo da parte di di altri mezzi non conformi alla correttezza professionale. CP_1
Per ottenere una declinazione concreta del concetto normativo di imitazione servile non si può non fare riferimento all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale, sotto il profilo confusorio dell'imitazione servile, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quelle idonee … a ricollegare il prodotto a una particolare impresa … va riferita soltanto agli elementi distintivi del prodotto e non anche a quelli funzionali … e che il momento da prendere in considerazione, ai fini di accertare la confondibilità, è quello dell'acquisto del prodotto e non quello dell'uso….gli unici elementi da valutare ai fini di individuare l'esistenza o meno della concorrenza sleale per confusione sono quelli esteriori in quanto sono gli unici che vengono percepiti dai consumatori al momento dell'acquisto, mentre nessuna rilevanza rivestono gli elementi interni……la comparazione fra prodotti concorrenti, al fine di accertare l'esistenza di imitazione servile e confondibilità, e, conseguentemente, di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 c.c., n. 1, deve essere compiuta non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore….non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella forma resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto … l'imitazione costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29775 del 19 dicembre 2008).
Allo stesso modo, la idoneità confusoria di un prodotto che imiti servilmente il prodotto altrui, anche nei suoi elementi individualizzanti e inessenziali alla relativa funzione, deve essere parametrata alla capacità percettiva del pubblico in genere, le cui capacità di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica di un soggetto mediamente intelligente ed accorto (arg. da Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 8942 del 14 maggio 2020, che distingue la nozione di consumatore medio in tema di capacità pagina 8 di 11 distinguere un marchio rispetto a quella a distinguere la forma esteriore di un prodotto rispetto ad un prodotto concorrente).
Ciò posto, osserva il Collegio come debba essere pienamente condiviso il parere tecnico motivato espresso dalla c.t.u., che ha concluso ritenendo che la significativa somiglianza tra le sedute della linea
Lotus con quelle della linea Tape di parte attrice, viste con una valutazione complessiva e sintetica (a tale proposito si rimanda al puntuale raffronto visivo tra le due linee di prodotti, ai fgg. 42-48 della relazione peritale) induce a ritenere che un consumatore medio, per il quale l'impatto visivo delle due linee di prodotti, nella configurazione completa di cuscini, è omogeneo nel suo complesso (rendendo la presenza dei cuscini di fatto non percepibile il salto di quota che demarca il passaggio tra schienale e braccioli, ed essendo le altre caratteristiche enumerate al fg. 37 della relazione del c.t.u., pur idonee a mettere sull'avviso l'utilizzatore informato, non così distintive da consentire ai prodotti di acquisire un'autonoma capacità identificativa e da differenziarli rispetto al prodotto dell'attrice), possa essere indotto in confusione riguardo alla provenienza del prodotto.
Si noti peraltro che la idoneità confusoria dei prodotti è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che, come sottolineato dal Collegio anche in sede cautelare, ha presentato sul proprio sito CP_1 internet i prodotti della propria linea Lotus in modo sostanzialmente speculare rispetto alla presentazione dei prodotti della sul sito internet della (cfr. 5 bis e 16 bis di parte Parte_6 Parte_1 attrice).
6. Le conseguenze delle accertate circostanze.
Dovrà conseguentemente dichiararsi che la produzione, la pubblicizzazione e la commercializzazione da parte della società convenuta delle sedute della collezione “Lotus” costituisce condotta di concorrenza sleale in danno della società conseguentemente inibirsi la continuazione e/o Parte_1 reiterazione di tali condotte, ordinandosi alla convenuta di distruggere, a proprie spese, le sedute in questione che tuttora si trovano presso la propria sede operativa e presso il punto vendita, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura della parte attrice, della presente sentenza, ed imponendo alla parte convenuta una penale di € 4.000,00 per ogni seduta prodotta o commercializzata in violazione della anzidetta prescrizione.
7. Sulla domanda di danni
Osserva il collegio come la domanda relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla accertata condotta di concorrenza sleale non è stata oggetto di istruttoria;
come pertanto sia necessario separare pagina 9 di 11 la causa relativa alla domanda risarcitoria e adottare, con separata ordinanza ex art. 279, quinto comma,
c.p.c., i provvedimenti istruttori necessari.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza, quanto alle domande oggetto di pronuncia definitiva;
la convenuta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminato, complessità alta, in complessivi € 1.036,00 per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
da ultimo le spese di c.t.u. andranno poste definitivamente a carico di parte convenuta
P.Q.M.
pronunciando definitivamente su alcune delle domande proposte da parte attrice, rigetta le domande dirette all'accertamento che la condotta della convenuta integra gli estremi della contraffazione di modelli comunitari di titolarità della società attrice e della violazione dei diritti autorali della Pt_1
accerta che la produzione, la pubblicizzazione e la commercializzazione da parte della società
[...] convenuta delle sedute della collezione “Lotus” costituisce condotta di concorrenza sleale in danno della società attrice;
conseguentemente inibisce alla società convenuta la continuazione e/o reiterazione di tali condotte;
ordina a di distruggere, a proprie spese, le sedute in questione che tuttora CP_1 si trovano presso la propria sede operativa e presso i propri punti vendita, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura della parte attrice, della presente sentenza;
impone alla parte convenuta una penale di € 4.000,00 per ogni seduta prodotta o commercializzata in violazione della anzidetta prescrizione a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna la società a CP_1 rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 15.657,00 (dei quali euro 1.554,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi), oltre spese generali, oltre IVA e
CPA; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta;
provvede con separata ordinanza alla separazione della causa relativa alle residue domande risarcitorie proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta e all'ulteriore iter istruttorio della stessa.
pagina 10 di 11 Il giudice estensore Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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