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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1238/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA ON ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1238/2021 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CINI Parte_10 C.F._10
AR
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TT AR UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: -condannarsi l'amministrazione convenuta a riconoscere ai ricorrenti il servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola pagina 1 di 11 paritaria, ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale, nonché condannarsi l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al suddetto riconoscimento;
-accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a che il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, sia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio nella procedura di mobilità, nella misura di punti 6 per ogni anno di servizio.
-Con rifusione delle spese di lite, comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo, e dei compensi spettanti al difensore, con distrazione a favore del difensore delle somme liquidate a titolo di compensi, più relativi oneri.
Per parte convenuta:
Dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la domanda avversaria in ogni sua parte, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande dei ricorrenti non sono fondate, per i motivi e nei termini di seguito esposti.
I signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
docenti di ruolo di scuola primaria o secondaria, premesso di avere svolto Parte_10 servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato nella scuola paritaria prima della immissione in ruolo nella scuola statale, lamentano il mancato riconoscimento, a seguito della conferma in ruolo, del servizio pregresso prestato nella scuola paritaria.
Ritenuto che tra scuola statale e scuola paritaria vi sia una completa equiparazione e invocata l'applicazione al caso di specie dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, i ricorrenti argomentavano sulla illegittimità della preclusione della valutazione del servizio di insegnamento nella scuola paritaria, chiedendo la condanna del Controparte_1 al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria sia ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo della scuola statale, con pagamento delle conseguenti differenze retributive, sia ai fini del punteggio nella procedura di mobilità.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio il e concludeva per il rigetto delle Controparte_1 domande avverse, argomentando sulla relativa infondatezza.
La causa, che subiva alcuni rinvii in attesa dapprima della sentenza della Corte
Costituzionale e poi della Corte di Giustizia, è decisa sulla base dei documenti prodotti.
***
La questione del riconoscimento del servizio prestato dai docenti ricorrenti presso le relative scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo della scuola statale e ai fini del punteggio nella procedura di mobilità si inserisce nell'ambito della più ampia evoluzione normativa del sistema di istruzione nazionale, composto sia da scuole statali sia da scuole, genericamente, non statali.
In attuazione dell'art. 33 Cost. il legislatore ha infatti ripetutamente modificato l'assetto organizzativo del sistema di istruzione, pervenendo, per quanto interessa ai fini della presente decisione, alla progressiva affermazione dell'autonomia scolastica e all'integrazione tra scuola pubblica e scuola privata, prima pareggiata, ora paritaria.
Sull'interpretazione delle disposizioni normative che disciplinano sotto questo aspetto il sistema scolastico si è formato negli ultimi anni un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di legittimità costituzionale, anche da ultimo confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C-
543/23.
Considerato che le argomentazioni delle giurisdizioni superiori, poco oltre richiamate, sono divenute nei tempi più recenti del tutto allineate e concordi, anche questo Giudice ritiene di dover ora condividere il medesimo orientamento interpretativo.
A tali precedenti giurisprudenziali si farà pertanto di seguito riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, si ritiene di poter innanzitutto riproporre alcuni paragrafi della parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 32386 dell'11 dicembre 2019, che bene ricostruisce l'evoluzione della normativa, ponendo in evidenza le ragioni giuridiche della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati.
Nella sentenza citata si legge: “10. La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
pagina 3 di 11 Essa (art. 33, secondo comma, Cost.) affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione.
10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento.
Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali.
pagina 4 di 11 Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;
ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la legittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;
a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio
(Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014).
11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
12. Interveniva, quindi, l'art.
1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del
2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d Igs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.
pagina 5 di 11 […] 14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno
2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità
pagina 6 di 11 delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970.
La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre-ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie).
Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986,
Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del
2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012)”.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.
Con la sentenza n. 180/2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, argomentando sui profili di differenziazione tra gli istituti scolastici pareggiati e quelli paritari e tra le scuole paritarie e la scuola pubblica. In particolare, si fa riferimento, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a quanto segue: “5.3
Quanto al primo profilo di irragionevolezza, che il rimettente individua nel raffronto con pagina 7 di 11 la disciplina riservata dalla stessa disposizione censurata ai docenti degli istituti scolastici pareggiati, va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. 5.3.1.– Infatti, solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art.
1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero
«occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma
2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata.
5.3.2.– È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559).
Ciononostante, in considerazione dell'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e della prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in più occasioni il
[...]
(oggi ) ha consentito ai gestori Controparte_2 Controparte_1 delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (si vedano le circolari del , Controparte_1
pagina 8 di 11 dell' dell'11 luglio 2012, prot. n. 4420/R.U./U, del 29 ottobre Controparte_2
2001, prot. n. 2668, e del 15 giugno 2000, n. 163, prot. 63/VD).
Inoltre, ulteriori previsioni di carattere derogatorio nella disciplina del reclutamento dei docenti delle scuole paritarie sono stabilite dai successivi commi 4-bis e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 62 del 2000.
La prima disposizione prevede che, per i docenti in servizio presso le scuole secondarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, il requisito del titolo di abilitazione debba essere conseguito al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione della prima procedura concorsuale per titoli ed esami. Anche la seconda disposizione introduce un regime di favore per le scuole paritarie, consentendo loro di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti d'opera, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive. La natura agevolativa di tale disciplina è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 2003).
[…] 5.4.3.– Permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n. 62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi. Né, d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)”.
Infine, nei paragrafi conclusivi la Corte afferma: “5.5.2.– Del resto, anche la disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato dai docenti delle scuole statali e pareggiate prima dell'immissione in ruolo, risulta attributiva di un trattamento di particolare favore a tali docenti.
Al riguardo, questa Corte ha già ritenuto che la disposizione – nel riprodurre il contenuto normativo dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del pagina 9 di 11 servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 – «ha, all'evidenza, carattere di eccezionalità» (ordinanza n. 15 del 2001).
In linea di coerenza con questa impostazione, è stato altresì affermato che
«l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria», in funzione delle specifiche peculiarità dell'attività di insegnamento prestata (ordinanza n.
89 del 2001; nello stesso senso, ordinanza n. 753 del 1988).
Specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost.
In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto”.
Nell'intervento della Corte costituzionale l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ha trovato ulteriore conferma, come risulta, ex multis, dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6514/2024 del 12.3.2024, che ribadisce il principio di diritto, già affermato in precedenza, per cui “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n.
7583 dell'8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.)”.
pagina 10 di 11 A definitiva conferma di tale impostazione interpretativa si è da ultimo pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che nella sentenza del 4 settembre 2025, causa
C-543/23 ha affermato il principio di diritto per cui: “la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione”.
Alla luce delle esposte argomentazioni sopra richiamate, le domande di parte ricorrente debbono essere rigettate.
Tenuto conto del mutato orientamento del Tribunale e della complessità delle questioni trattate, oltre che di ragioni di equità, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande di parte ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
IA ON
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA ON ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1238/2021 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CINI Parte_10 C.F._10
AR
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TT AR UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: -condannarsi l'amministrazione convenuta a riconoscere ai ricorrenti il servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola pagina 1 di 11 paritaria, ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo nella scuola statale, nonché condannarsi l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al suddetto riconoscimento;
-accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a che il pregresso servizio prestato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, sia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio nella procedura di mobilità, nella misura di punti 6 per ogni anno di servizio.
-Con rifusione delle spese di lite, comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo, e dei compensi spettanti al difensore, con distrazione a favore del difensore delle somme liquidate a titolo di compensi, più relativi oneri.
Per parte convenuta:
Dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la domanda avversaria in ogni sua parte, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande dei ricorrenti non sono fondate, per i motivi e nei termini di seguito esposti.
I signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
docenti di ruolo di scuola primaria o secondaria, premesso di avere svolto Parte_10 servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato nella scuola paritaria prima della immissione in ruolo nella scuola statale, lamentano il mancato riconoscimento, a seguito della conferma in ruolo, del servizio pregresso prestato nella scuola paritaria.
Ritenuto che tra scuola statale e scuola paritaria vi sia una completa equiparazione e invocata l'applicazione al caso di specie dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, i ricorrenti argomentavano sulla illegittimità della preclusione della valutazione del servizio di insegnamento nella scuola paritaria, chiedendo la condanna del Controparte_1 al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria sia ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo della scuola statale, con pagamento delle conseguenti differenze retributive, sia ai fini del punteggio nella procedura di mobilità.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio il e concludeva per il rigetto delle Controparte_1 domande avverse, argomentando sulla relativa infondatezza.
La causa, che subiva alcuni rinvii in attesa dapprima della sentenza della Corte
Costituzionale e poi della Corte di Giustizia, è decisa sulla base dei documenti prodotti.
***
La questione del riconoscimento del servizio prestato dai docenti ricorrenti presso le relative scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera come personale di ruolo della scuola statale e ai fini del punteggio nella procedura di mobilità si inserisce nell'ambito della più ampia evoluzione normativa del sistema di istruzione nazionale, composto sia da scuole statali sia da scuole, genericamente, non statali.
In attuazione dell'art. 33 Cost. il legislatore ha infatti ripetutamente modificato l'assetto organizzativo del sistema di istruzione, pervenendo, per quanto interessa ai fini della presente decisione, alla progressiva affermazione dell'autonomia scolastica e all'integrazione tra scuola pubblica e scuola privata, prima pareggiata, ora paritaria.
Sull'interpretazione delle disposizioni normative che disciplinano sotto questo aspetto il sistema scolastico si è formato negli ultimi anni un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di legittimità costituzionale, anche da ultimo confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C-
543/23.
Considerato che le argomentazioni delle giurisdizioni superiori, poco oltre richiamate, sono divenute nei tempi più recenti del tutto allineate e concordi, anche questo Giudice ritiene di dover ora condividere il medesimo orientamento interpretativo.
A tali precedenti giurisprudenziali si farà pertanto di seguito riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, si ritiene di poter innanzitutto riproporre alcuni paragrafi della parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 32386 dell'11 dicembre 2019, che bene ricostruisce l'evoluzione della normativa, ponendo in evidenza le ragioni giuridiche della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati.
Nella sentenza citata si legge: “10. La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
pagina 3 di 11 Essa (art. 33, secondo comma, Cost.) affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione.
10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento.
Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali.
pagina 4 di 11 Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;
ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la legittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;
a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio
(Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014).
11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
12. Interveniva, quindi, l'art.
1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del
2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d Igs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.
pagina 5 di 11 […] 14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno
2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità
pagina 6 di 11 delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970.
La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre-ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie).
Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986,
Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del
2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012)”.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.
Con la sentenza n. 180/2021 il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, argomentando sui profili di differenziazione tra gli istituti scolastici pareggiati e quelli paritari e tra le scuole paritarie e la scuola pubblica. In particolare, si fa riferimento, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a quanto segue: “5.3
Quanto al primo profilo di irragionevolezza, che il rimettente individua nel raffronto con pagina 7 di 11 la disciplina riservata dalla stessa disposizione censurata ai docenti degli istituti scolastici pareggiati, va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. 5.3.1.– Infatti, solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art.
1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero
«occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma
2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata.
5.3.2.– È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559).
Ciononostante, in considerazione dell'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e della prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in più occasioni il
[...]
(oggi ) ha consentito ai gestori Controparte_2 Controparte_1 delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (si vedano le circolari del , Controparte_1
pagina 8 di 11 dell' dell'11 luglio 2012, prot. n. 4420/R.U./U, del 29 ottobre Controparte_2
2001, prot. n. 2668, e del 15 giugno 2000, n. 163, prot. 63/VD).
Inoltre, ulteriori previsioni di carattere derogatorio nella disciplina del reclutamento dei docenti delle scuole paritarie sono stabilite dai successivi commi 4-bis e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 62 del 2000.
La prima disposizione prevede che, per i docenti in servizio presso le scuole secondarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, il requisito del titolo di abilitazione debba essere conseguito al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione della prima procedura concorsuale per titoli ed esami. Anche la seconda disposizione introduce un regime di favore per le scuole paritarie, consentendo loro di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti d'opera, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive. La natura agevolativa di tale disciplina è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 2003).
[…] 5.4.3.– Permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n. 62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi. Né, d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)”.
Infine, nei paragrafi conclusivi la Corte afferma: “5.5.2.– Del resto, anche la disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato dai docenti delle scuole statali e pareggiate prima dell'immissione in ruolo, risulta attributiva di un trattamento di particolare favore a tali docenti.
Al riguardo, questa Corte ha già ritenuto che la disposizione – nel riprodurre il contenuto normativo dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del pagina 9 di 11 servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 – «ha, all'evidenza, carattere di eccezionalità» (ordinanza n. 15 del 2001).
In linea di coerenza con questa impostazione, è stato altresì affermato che
«l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria», in funzione delle specifiche peculiarità dell'attività di insegnamento prestata (ordinanza n.
89 del 2001; nello stesso senso, ordinanza n. 753 del 1988).
Specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost.
In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto”.
Nell'intervento della Corte costituzionale l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ha trovato ulteriore conferma, come risulta, ex multis, dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6514/2024 del 12.3.2024, che ribadisce il principio di diritto, già affermato in precedenza, per cui “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n.
7583 dell'8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.)”.
pagina 10 di 11 A definitiva conferma di tale impostazione interpretativa si è da ultimo pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che nella sentenza del 4 settembre 2025, causa
C-543/23 ha affermato il principio di diritto per cui: “la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione”.
Alla luce delle esposte argomentazioni sopra richiamate, le domande di parte ricorrente debbono essere rigettate.
Tenuto conto del mutato orientamento del Tribunale e della complessità delle questioni trattate, oltre che di ragioni di equità, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande di parte ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
IA ON
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