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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
così composta: dott.ssa AN AN Presidente dott.ssa Caterina Garufi Consigliere est. dott. Ing. Fabbricini Fabrizio Maria Tecnico Esperto riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, vertente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Guzzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti ricorrente E
(C.F. ), in persona del p.t., CP_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso l'Avvocatura Regionale in forza di procura in atti resistente
OGGETTO: impugnativa avverso avviso di pagamento Prot. n. 341833 del 11.3.2024 ad uso Controparte_3 idroelettrico, Utenza VT-08009 e avverso atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 Controparte_3
ad , Utenza VT-08009.
[...] Controparte_4
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ritualmente notificato in data 18.4.2024, la
[...]
citava in giudizio la innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale regionale delle acque pubbliche per l'annullamento, la revoca ovvero la declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento Prot. n. 341833 del 11.3.2024 ad CP_3 CP_3 Controparte_3 uso idroelettrico, Utenza VT-08009, comunicato a mezzo pec in data 11.3.2024, con cui si richiedeva il pagamento del canone di concessione dovuto per l'anno 2024 per un importo pari a euro 346.047,00, nonché dell'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 –
ad uso idroelettrico, Controparte_5 [...]
comunicato a mezzo pec in data 11.3.2024, con cui si CP_6 richiedeva il pagamento del corrispettivo dei canoni di derivazione idrica per le annualità 2012-2023, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 5.351.851,34. In fatto, la ricorrente rappresentava quanto segue. La società veniva costituita, nel 2005, per realizzare un Parte_1 importante progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, composto da quattro impianti ad acqua fluente tra di loro collegati nel territorio della Regione , nello specifico in un tratto CP_3 del Fiume Tevere della lunghezza di circa venti chilometri, sito in provincia di Viterbo (compreso nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo), a valle dello sbarramento delle Dighe di Corbara e Alviano, fino alla confluenza con il Fiume Nera. Il suddetto progetto prevedeva la realizzazione e la messa in esercizio di quattro distinte centrali idroelettriche che avrebbero determinato quattro salti consecutivi in cascata, con opere di sbarramento in alveo, denominate, procedendo da monte verso valle, rispettivamente:
“ ” (nel Comune di NA, con un salto di m.4,50, una Persona_1 portata media di 61,28 mc. ed una potenza nominale media di concessione di 2705 kW); NT IA (nel Comune di Bomarzo, con un salto di m.3,00; una portata media di 61,28 mc/s ed una potenza nominale media di concessione di 1843 kW); “ (nel Parte_2
Comune di BA in ER, con un salto di m. 4,00; una portata media di 63 mc/s ed una potenza nominale media di concessione di 2480 kW); “Orte” (nel medesimo Comune, con un salto di m.4,50; una portata media di 64,70 mc/s ed una potenza nominale di 2858 kW). Per la realizzazione del progetto erano previsti investimenti per oltre euro 50.000.000,00, con una producibilità stimata, in fase di esercizio, di circa 65 milioni di kWh, ossia una quantità di energia pulita in grado di soddisfare la domanda per usi civili di circa 80.000 abitanti, con un risparmio di emissioni di CO2 nell'atmosfera di circa 36.000 tonnellate
2 annue, corrispondenti al mancato utilizzo di circa 125.000 barili di greggio annui. Il progetto prevedeva, altresì, un'importante attività di riqualificazione ambientale in quanto la creazione dei quattro bacini afferenti ai quattro impianti, tra di loro contigui, avrebbe garantito, per effetto del rigurgito generato dagli sbarramenti, una presenza costante di acqua nel tratto di Fiume Tevere in esame per l'intero anno solare, che attualmente rimane completamente in secca per circa 2/3 dell'anno. Per la realizzazione degli impianti, la società seguiva un articolato iter amministrativo, iniziato in data 19.1.2006, con la richiesta da parte della alla della concessione di grande Parte_1 CP_1 derivazione di acqua pubblica per il funzionamento delle quattro anzidette centrali idroelettriche sul fiume Tevere da realizzare nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo. In data 9.3.2011, il progetto era presentato al (ora Controparte_7
) per l'avvio del Controparte_8 procedimento VIA. Con Determinazione n. A00071 del 9.1.2012, la rilasciava la concessione di derivazione di acqua CP_1 pubblica per scopi idroelettrici per la produzione di una potenza nominale media annua di kW 11.534,90 per la durata di 30 anni. In data 16.2.2012, la e la Lazio sottoscrivevano il Parte_1 CP_1
Disciplinare di concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Tevere, con imposizione di un canone annuale pari a euro 157.336,03 e di una addizionale regionale pari a 15.733,60. Nel corso del procedimento intervenivano: in data 8.2.2012, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria per l'impianto di (collocato in parte nel territorio della Regione Umbria); Parte_2 in data 28.2.2012, il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con riguardo a tutte e quattro le Centrali;
in data 14.3.2012, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale statale, il parere paesaggistico favorevole della CP_1
– area urbanistica e coopianificazione comunale per la
[...] realizzazione di tutte e quattro le Centrali;
in data 5.4.2012, nell'ambito del procedimento nazionale di valutazione di impatto ambientale, il parere favorevole della – Area valutazione Impatto CP_1
Ambientale per la realizzazione di tutte e quattro le Centrali idroelettriche;
in data 29.3.2012, il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici per le Province di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone con riguardo all'intero progetto;
in data 6.4.2012, il parere negativo della Soprintendenza per i beni archeologici dell' con riguardo all'intero progetto Controparte_9
(successivamente confermato in data 23.1.2013). La Commissione
3 Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, istituita presso il (ora Controparte_10
), dopo avere Controparte_8 esaminato il progetto complessivo e vagliate positivamente tutte le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica proposte dalla società, esprimeva parere favorevole con prescrizioni per tutte e quattro le Centrali il 15.6.2012 e ulteriore parere integrativo positivo il 1.8.2014, a seguito della presentazione di una ulteriore proposta di mitigazione da parte della società Al fine di superare i predetti pareri Parte_1 negativi delle due Soprintendenze, in data 10.12.2012, la Parte_1 presentava spontaneamente al
[...] Controparte_11
(ora ) una proposta di consistenti
[...] Controparte_12 mitigazioni progettuali. La Soprintendenza per i beni archeologici dell' dapprima, con nota del 23.1.2013, Controparte_9 confermava il parere negativo con riguardo a tutte e quattro le Centrali;
successivamente, in data 13.5.2013, rivedeva positivamente detto parere con riguardo alle , mentre Parte_3 manifestava parere favorevole condizionato con riguardo all'impianto di S. LU nel Comune di Bomarzo ed esprimeva parere negativo per la Centrale di Pietra Amara. In data 28.5.2013, il Ministero dei beni e delle attività culturali generale per il paesaggi CP_13 Controparte_14 rchitettura, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale
[...] statale, esprimeva parere negativo. A fronte di quanto precede, con nota del 15.7.2013, la richiedeva al Parte_1 CP_8
(ora Controparte_10 [...]
di sospendere l'iter CP_7 Controparte_8 istruttorio della VIA, onde potere inserire nel progetto ulteriori proposte di mitigazione e di miglioramento per tutte e quattro le Centrali, al fine di superare il parere negativo di cui sopra. Con successiva nota del 4.10.2013, la società ricorrente trasmetteva a tutte le autorità competenti, con il corredo di ampia documentazione tecnica, ulteriori nuovi elaborati progettuali, tecnici e fotografici, relativi a tutte e quattro le Centrali, contenenti importanti interventi di mitigazione, con l'eliminazione di alcuni manufatti, sostanziale modifica di altri e con l'introduzione di accorgimenti costruttivi ancora meno impattanti rispetto a quelli iniziali, ferme restando le caratteristiche idrologiche e la producibilità originaria degli impianti medesimi. Con nota del 23.1.2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, apprezzati positivamente gli anzidetti accorgimenti e rivisto il precedente parere negativo, esprimeva parere positivo con riguardo alla realizzazione della Centrale di Pietra Amara. Viceversa, con nota del 25.6.2014, la Soprintendenza per i beni archeologici
4 dell' confermava il proprio parere negativo per il Controparte_9 sito di confermando il parere favorevole per gli altri Parte_2 impianti. Il , con atti del 1.8.2014 nn. 1584, Controparte_7
1585, 1586 e 1587, valutate positivamente le nuove soluzioni progettuali della e tenuto conto delle controdeduzioni Parte_1 fornite dalla società anche con riguardo ai rilievi delle diverse Soprintendenze, dopo avere acquisito le valutazioni della Commissione Tecnica VIA VAS rese in seduta plenaria, esprimeva nuovamente parere favorevole con riguardo alla realizzazione di tutte e quattro le Centrali. Il invece, con Controparte_15 determinazione del 11.8.2014 n. DG/PBAAC/34.19.04.20084/2014, dopo avere consultato nuovamente le Sopraintendenze interessate e dopo aver dato atto del parere favorevole di quella per i Beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria (coinvolta territorialmente per quel che attiene alla Centrale di Pietra Amara), confermava il proprio parere negativo complessivo del 28.5.2013. La Parte_1
quindi, presentava istanza al affinché i
[...] Controparte_7 progetti relativi alle in località e Pt_3 Persona_1 Parte_2 fossero sottoposti alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 co. 2 lettera c-bis della legge n. 400/1988. Per le centrali di Orte e Bomarzo il procedimento si concludeva positivamente, in data 6.10.2015, con il rilascio dei decreti interministeriali di compatibilità ambientale nn. 202 e 203. Al fine di superare la situazione di stallo, con pec del 20.4.2018, la sollecitava al l'adozione dei Parte_1 Controparte_7 decreti interministeriali di compatibilità ambientale anche per le altre due e di , tenendo conto dei Parte_4 Persona_1 pronunciamenti e dei pareri favorevoli già acquisiti per ben due volte dalla Commissione Tecnica del medesimo in seduta plenaria. CP_8
In ragione del mancato concerto tra i due per le centrali di CP_16
NA (località ) e BA in ER (località Persona_1 Pt_2
veniva attivato il procedimento presso la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri. Nella riunione istruttoria del 9.7.2018, il ribadiva le proprie considerazioni negative Controparte_15 alla realizzazione delle due e di in Parte_4 Persona_1 relazione alle valenze “paesaggistiche e archeologiche particolarmente rilevanti in questi due siti”, in quanto le opere previste sarebbero state, ove realizzate, di forte impatto per il territorio. Detta riunione si concludeva, pertanto, con la constatazione “dell'impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa, per il permanere del contrasto fra il ed il MIBACT”. All'esito veniva adottata la deliberazione Pt_5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019, con cui si
5 statuiva di “non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di due Centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere, da realizzare in locali
, comune di BA in ER, e in località , Parte_2 Persona_1 comune di NA, nella provincia di Viterbo”. Con ricorso del 10.4.2019, la società impugnava tale deliberazione Parte_1 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nelle more del giudizio, venivano adottati i due decreti interministeriali di recepimento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019, ossia i decreti n. 247 ( - NA) e n. 248 del 23.8.2019 Persona_1
( - BA in ER) con cui era negata la compatibilità Parte_2 ambientale per i due impianti anzidetti, avverso i quali Parte_1 proponeva ulteriori ricorsi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il loro annullamento (R.G. n. 211/2019 e R.G. n. 212/2019). Con sentenza n. 83/2021, depositata in data 6.5.2021, dopo aver riunito i tre giudizi anzidetti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva integralmente i gravami ritenendo fondate le censure sollevate dalla di violazione dell'art. 5 co. 2 lettera c- Parte_1 bis della l. n. 400/1988 e di eccesso di potere, per travisamento dei fatti ed assoluto difetto di motivazione, in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva fatto un corretto uso del potere attribuitogli di valutazione degli interessi coinvolti e di armonizzazione degli stessi, tanto più nella materia delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. Tale sentenza non veniva impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, passando in giudicato. Con successiva delibera del 1.8.2022, la Presidenza esprimeva nuovamente giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società proponeva Parte_1 ricorso avverso tale delibera dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendone l'integrale annullamento per violazione del giudicato discendente dalla sentenza n. 83/2021, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis legge n. 400/1988, degli artt. 7 bis, 8 e 25 co. 2 d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990, degli artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 7, 21, 22 e 23 della l. r. n. 24/1998, nonché per carenza e illogicità della motivazione, eccesso di potere per sviamento, travisamento, per mancata istruttoria e omessa comparazione degli interessi coinvolti, per omesso esame e valutazione degli atti e dei provvedimenti statali e regionali intervenuti. Il relativo procedimento (R.G. n. 215/2022) si concludeva con la sentenza n. 22/2024 del 31.1.2024 con cui il Pt_6 accoglieva il ricorso proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 annullava la deliberazione del 28.7.2022.
6 Con pec del 26.3.2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto della nuova sentenza del TSAP, riattivava il procedimento VIA per l'intero progetto (ancora in corso). In precedenza, al fine di scongiurare la decadenza Parte_1 dell'efficacia temporale dei soli due Decreti favorevoli ottenuti, ossia il Decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 202 del 6.10.2015 (relativo alla Centrale di Santa LU – Bomarzo) e il Decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 203 del 6.10.2015 (relativo alla Centrale di Orte), presentava, in data 24.4.2020, istanza ex art. 25 co. 5 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., volta ad ottenere la proroga di almeno 3 anni dell'efficacia della VIA per dette due centrali. Il (ora Controparte_17 [...]
), di concerto con il , Controparte_8 Controparte_12 in data 20.10.2022 adottava il Decreto n. 291 di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 202 del 6.10.2015 e il Decreto n. 292 di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 203 del 6.10.2015, imponendo tuttavia, nuove e sostanziali modifiche ai due anzidetti progetti, così impedendo la realizzazione di opere relative alle due Centrali;
Parte_1 proponeva ulteriori ricorsi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche per conseguire l'annullamento dei Decreti interministeriali nn. 291 e 292 del 20.10.2022. Alla luce delle vicende sopra descritte, la società ricorrente ribadiva che la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dalla CP_1
non era stata attuata, neppure in minima parte, per la mancata
[...] conclusione dell'iter procedimentale autorizzativo, circostanza non imputabile alla società, la quale ultima si era costantemente attivata in tal senso. Ciò premesso, la società ricorrente sollevava le seguenti censure:
1.a) eccezione di intervenuta prescrizione del credito (asseritamente) vantato dalla in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. I CP_18 crediti reclamati da controparte con l'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 e asseritamente maturati nell'ambito della concessione di cui alla richiamata Determinazione A00071 del 9.1.2012, per il periodo precedente il quinquennio anteriore all'intimazione di pagamento del 11.3.2024 (da intendersi quale primo
– ed unico – atto di messa in mora avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale), sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, vertendo in tema di obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, diventano esigibili alle scadenze convenute, troverebbe applicazione il regime
7 prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Dunque, i canoni di concessione asseritamente maturati prima del l'11.3.2019 dovrebbero ritenersi prescritti;
1.b) illegittimità dell'avviso di pagamento Prot. n. 341833 dell'11.03.2024 (annualità 2024) e dell'atto di costituzione in mota Prot. n. 341832 dell'11.03.2024 (annualità 2012-2023). La pretesa di pagamento avanzata dalla con i suddetti atti impugnati CP_1 sarebbe completamente destituita di fondamento in quanto la società ricorrente, a causa del protrarsi del procedimento VIA (procedimento, tra l'altro, ancora in corso per ragioni direttamente imputabili alle Amministrazioni centrali), non avrebbe potuto realizzare gli impianti sopra descritti e, pertanto, non avrebbe mai utilizzato la derivazione d'acqua oggetto della concessione. Seguendo la giurisprudenza di legittimità, tra il pagamento del canone e lo sfruttamento della risorsa oggetto della concessione sussisterebbe necessaria corrispettività: “non è esigibile il pagamento del canone – o dell'addizionale o dei relativi accessori – di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa o ostruzionistica di altra pubblica amministrazione) (…)” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4224 del 17.2.2017). Nel caso di specie, la condotta delle Autorità amministrative sarebbe stata determinante nell'impedire l'avvio dei lavori funzionali al prelievo dell'acqua e all'esercizio della derivazione oggetto della concessione. Pertanto, a fronte della mancata fruizione della concessione di derivazione di acqua pubblica e della conseguente totale impossibilità per la società ricorrente di porre in essere alcuno sfruttamento economico della concessione stessa, per fatti ad essa non imputabili, la Parte_1 sarebbe esente da qualsivoglia responsabilità, “questa dovendosi piuttosto ascriversi esclusivamente ai pareri negativi e quindi al rifiuto dei provvedimenti concessori o autorizzatori di altre Amministrazioni pubbliche … indispensabili per realizzare (anche) le opere necessarie a prelevare l'acqua” (cfr. pag. 31 ricorso). Del resto, l'obbligo di corresponsione del canone sarebbe determinato dall'effettivo sfruttamento della risorsa idrica;
qualora venisse meno tale nesso oggettivo (soprattutto nel caso in cui l'utilizzazione della risorsa risulti impossibile per cause non imputabili al concessionario), nessun canone potrebbe ritenersi dovuto. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. di tutti i
8 crediti ex adverso pretesi con l'atto di costituzione in mora del 11.3.2024 impugnato e asseritamente maturati nell'ambito della richiamata concessione di grande derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Tevere nei Comuni di Bomarzo, BA in ER e Orte (Determinazione A00071 del 9.1.2012 – codice Utenza VT-08009), per il periodo precedente il quinquennio anteriore alla notifica del predetto atto di costituzione in mora del 11.3.2024; in ogni caso, di annullare, dichiarare nullo, revocare e comunque dichiarare inesistente e privo di efficacia giuridica l'atto di costituzione in mora prot. n. 341832 del 11.3.2024 – Controparte_19
ad uso idroelettrico, Utenza VT-08009, comunicato
[...] alla a mezzo pec in data 11.3.2024 e avente ad oggetto Parte_1 il pagamento del corrispettivo dei canoni di derivazione idrica (Determinazione A00071 del 9.1.2012) per le annualità 2012-2023, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 5.351.851,34 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla Parte_1 le somme richieste con suddetto atto;
di annullare, dichiarare
[...] nullo, revocare e comunque dichiarare inesistente e privo di efficacia giuridica, altresì, l'avviso di pagamento prot. n. 341833 del 11.3.2024
uso idroelettrico, Utenza Controparte_20
VT-08009, comunicato a mezzo pec alla in data Parte_1
11.3.2024 e avente ad oggetto il pagamento del canone di derivazione idrica (Determinazione A00071 del 9.1.2012) dovuto per l'anno 2024, per un importo complessivo di euro 346.047,00 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla le somme richieste con Parte_1 suddetto avviso. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la , contestando l'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata da controparte. Inoltre, segnalava che nella concessione era stata appositamente prevista una clausola in virtù della quale vi era l'obbligo di pagare il canone concessorio in ogni caso, anche in caso di difetto di erogazione dell'acqua o per impossibilità materiale o giuridica di utilizzare il bene oggetto della concessione, clausola espressione della volontà negoziale liberamente formata, a norma dell'art. 1322 c.c. Precisamente, nel disciplinare della concessione, l'art 12 prevede l'obbligo di corresponsione del canone,
“anche se il concessionario stesso non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della derivazione in atto, salvo rinuncia”. Pertanto, affermava la debenza da parte della società, in virtù della concessione di grande derivazione idrica riconosciuta alla società ricorrente con Determina di Concessione A00071-2012 del 9/01/2012) dei canoni maturati a far data dell'11/03/2019, per euro 5.351.851,34, in virtù della concessione del 9/01/2012 fino all'annualità 2023 e la somma di €
9 346.047,00 per l'annualità 2024, ed in ogni caso, attesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, dovuta la somma di € 3.016.051,83 per i canoni non prescritti dall'anno 2019 al 2024, come da conteggi allegati, oltre interessi e sanzione forfettaria del 30% (ex art 8 l. reg. n. 2/2013). In ogni caso, i canoni andrebbero corrisposti per il mancato utilizzo da parte della di un'ampia area di bacino CP_1 idrico del Tevere, per un notevole lasso di tempo. Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda della perché infondata in fatto e in diritto, ritenendo dovuta Parte_1 la somma di euro 5.351.851,34 in virtù della concessione del 9.1.2012 ovvero, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritenendo comunque dovuta la somma pari a euro 3.016.051,83 (salvo conguaglio per le somme a maggior avere) per i canoni concessori non prescritti dal 2019 all'attualità, oltre interessi. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre oneri riflessi.
2. All'udienza istruttoria del 15.10.2024, tenuto conto della mancata visibilità dell'atto di costituzione della , il ricorrente CP_1 chiedeva termine per esame e controdeduzioni. Il Giudice, in accoglimento, rinviava all'udienza del 18.2.2025 fatti salvi i diritti di prima udienza, anche per valutare un bonario componimento della controversia. All'udienza istruttoria del 18.2.2025, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza istruttoria del 15.4.2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza collegiale del 21.10.2025, all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. L'impugnativa è meritevole di accoglimento, con riguardo alla censura sub 1.b). Le allegazioni e produzioni della ricorrente attestano, senza dubbio, la mancata utilizzazione della concessione di derivazione di acqua pubblica da parte della , per il mancato rilascio del Pt_7 provvedimento autorizzativo da parte delle Amministrazioni coinvolte. A tal riguardo, sono stati ampiamente documentati i profili critici evidenziati dalle Autorità centrali competenti, nel corso dell'iter amministrativo, tali da comportare, anche al momento di proposizione del ricorso, il mancato rilascio alla dell'autorizzazione Parte_1 alla realizzazione delle centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere, presso i comuni di BA in ER, Parte_2
NA, Orte. Senza contestare tali dati informativi, la Regione chiede il rigetto del ricorso richiamando il contratto di concessione sottoscritto che, all'art. 10 12 del disciplinare già citato, prevede l'obbligo della Parte_1 di versare il canone “anche se il concessionario stesso non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della derivazione in atto, salvo rinuncia”. La tesi dell non può essere accolta. Quanto espresso Controparte_21 nella sentenza della Suprema corte n. 4224 del 17.02.2017, nella autorevole composizione a Sezioni unite, è assolutamente pertinente al caso in esame-contrariamente a quanto osservato dalla Regione- e può essere posto a base della presente decisione. La Cassazione, in particolare, confermava l'esito dei due pregressi gradi di giudizio, nel corso dei quali il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 61 del 09/04/2014, rigettava l'appello avverso la sentenza con cui il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Milano – n. 2607 del 21/09/2011-, in accoglimento della domanda di una società titolare di una concessione di derivazione d'acqua dal torrente ( per potenza nominale in uscita di kW 1477 di energia elettrica, in forza di decreto regionale del 12/05/09), aveva escluso l'obbligo della concessionaria di pagare i canoni concessori richiesti dalla Regione Lombardia. In particolare, i Giudici di merito affermavano che alla concessionaria non era imputabile la mancata produzione di energia, per essere mancato il rilascio delle concessioni edilizie da parte dei Comuni e per difetto di autorizzazione della competente Comunità montana al mutamento di destinazione dei terreni, provvedimenti amministrativi questi ultimi indispensabili per realizzare le opere necessarie a prelevare l'acqua; poiché il mancato sfruttamento della concessione era dovuto a factum principis, in ragione del principio inadempienti non est adimplendum la società non era tenuta al pagamento del canone della concessione (richiamando i Giudici di merito, in particolare, la sentenza della Cass. Sez. U. nn. 16035 del 2010). Come preme evidenziare, i Giudici di primo e secondo grado affrontavano anche la questione della clausola negoziale che imponeva al concessionario il pagamento del canone, a prescindere dal concreto utilizzo dell'impianto, pattuizione - inserita anche nel contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio - ritenuta contraria al principio della buona fede;
precisavano, altresì, che l'illegittimità di una clausola di tale tenore riguardava sia le concessioni di grandi, che di piccole derivazioni. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2017, integravano la motivazione dei Giudici di merito affermando, in ordine alla clausola del disciplinare di concessione in base al quale la concessionaria si era obbligata a corrispondere il canone pur non potendo fare uso in tutto o in parte della concessione, che proprio il richiamo della all'art. CP_1
11 1322 c.c., nella parte in cui abilita le parti a “concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, impone la verifica della meritevolezza dell'assetto di interessi voluto dalle parti ovvero della sua causa concreta. Quest'ultima “definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato: infatti, la causa, «ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto», non può essere che «funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico – sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vali tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale» (così, espressamente, Cass. 08/05/2006, n.10490, ripresa – tra le altre – da Cass. 12/11/2009 n.23941);- la causa concreta costituisce del resto uno degli elementi essenziali del negozio, alla cui stregua va valutata la conformità alla legge dell'attività negoziale effettivamente posta in essere, in riscontro della liceità (ai sensi dell'art. 1343 cod. civ.) e, per i contratti atipici, della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. (Cass. 19/02/2000, n. 1898);
– a quest'ultimo riguardo, i controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, riferiti alla meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente ed alla liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti (Cass. 19/06/2009, n. 14343): in tal senso dovendosi ormai intendere la nozione di «ordinamento giuridico», cui fa riferimento la norma generale sul riconoscimento dell'autonomia negoziale ai privati, attesa l'interazione, sulle previgenti norme codicistiche, delle superiori e successive norme di rango costituzionale e sovranazionale comunque applicabili quali principi informatori o fondanti dell'ordinamento stesso (Cass. 01/04/2011, n. 7557).” Secondo i Giudici di legittimità, la pattuizione negoziale in questione non supera tale vaglio di meritevolezza, con conseguente nullità della sola clausola, in quanto la stessa -implicando il pagamento del canone anche per il caso di impossibilità della derivazione ascrivibile al fatto di terzi, non altrimenti evitabile dall'obbligato- renderebbe il contratto aleatorio -riversando sul concessionario ogni rischio, compreso quello
12 legato ad eventi imponderabili-, mentre la volontà delle parti era quella di concludere un contratto commutativo. Inoltre, il testo dell'art. 41 Cost. e le sentenze del Giudice delle leggi in tema di iniziativa economica privata (in particolare, Corte. Cost., sent. n. 85 del 2014), comprovano, secondo la Suprema Corte, l'esistenza di un principio generale di “necessaria corrispettivita' del versamento del canone di concessione”, che si collega da un lato all'onerosità della concessione, dall'altro alla ragionevolezza del canone, principio che può essere utilmente richiamato nel giudizio sulla meritevolezza degli interessi ex art. 1322, co. 2, c.c. Tornando al caso in esame, la mancata utilizzazione degli impianti di derivazione da parte della è dovuta, senza dubbio, al Parte_1 factum principis, fattispecie entro la quale si può sussumere il persistente mancato rilascio dei pareri prescritti da parte delle Pubbliche amministrazioni centrali. Tale ultima eventualità, secondo la clausola di cui all'art. 12 del disciplinare allegato alla concessione sottoscritta dalla e la sarebbe ininfluente sull'obbligo di Parte_1 CP_1 pagare il corrispettivo da parte della concessionaria. La pattuizione in parola, però, finendo per accollare all'imprenditore ogni tipo di alea, deroga senza motivo al principio generale della necessaria corrispettività tra canone e sfruttamento della risorsa oggetto della concessione, attività quest'ultima garantita dalla libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41, co. 1, Cost. La previsione negoziale in questione, quindi, non supera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 cpv. c.c., per violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelli ricavabili dall'art. 41 Cost. Si richiama, al riguardo, il principio di diritto formulato nella citata decisione a Sezioni unite del 2017: “non è esigibile il pagamento del canone – o dell'addizionale o dei relativi accessori – di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblica amministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare di concessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anche nell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessione per causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per non meritevolezza dell'interesse perseguito – ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. – derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cui all'art. 41
13 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”. Ne consegue la nullità della sola clausola (Cass. Sez. U., 06/05/2016, n. 9140 che esclude la nullità di tutto il contratto) e, quindi, la non sussistenza dell'obbligo di di versare il canone richiesto Parte_1 con gli atti impugnati, da ritenere illegittimi. A giudizio di questa Corte, diversamente da quanto prospettato dalla -secondo la quale il CP_1 canone è dovuto in virtù dell'art. 12 del disciplinare e, inoltre, “per il sol fatto di occupare il bene demaniale”-, il canone concordato rappresenta il corrispettivo dello sfruttamento economico della derivazione, fatto storico che non si è concretizzato, per il mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle Amministrazioni centrali. Né appare pertinente il richiamo della alla sentenza TSAP n. CP_1
32 del 12.3.2024 la quale ultima, nel rigettare il ricorso di un concessionario avverso un avviso di pagamento di canoni, escludeva la presenza di un factum principis, addebitando alla concessionaria di non essersi attivata debitamente per ottenere l'autorizzazione richiesta. Nel presente giudizio, invece, è pacifico che l'esercizio della derivazione di acqua pubblica da parte della on si sia mai potuto attuare Parte_1 solo perché i coinvolti non rilasciavano l'autorizzazione a CP_16 costruire le opere di derivazione;
tanto è vero che ancora oggi, dopo due sentenze passate in giudicato del TSAP favorevoli alla ricorrente, non risulta emesso il provvedimento di VIA. La stessa non contesta CP_1 alla società ricorrente alcuna negligenza nel procedimento amministrativo né, per altro verso, prospetta che la non Parte_1 abbia sfruttato la concessione per mutate scelte imprenditoriali. Accertata la nullità della (sola) clausola del disciplinare di cui all'art. 12, la non deve corrispondere i canoni richiesti, stante la Parte_1 mancata realizzazione della derivazione di acqua pubblica - oggetto della concessione rilasciata dalla Regione lazio nel 2012- per factum principis. Pertanto, gli atti impugnati che richiedono il pagamento dei canoni, oltre che delle correlate addizionali regionali e sanzioni, vanno annullati, perché illegittimi.
4. Le spese del giudizio sono compensate perché la mancata positiva conclusione dell'iter amministrativo finalizzato al concreto esercizio dell'attività di sfruttamento delle centrali idroelettriche sul fiume Tevere, nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo, da parte della con, non è dovuta alla Parte_1 CP_1
, ma ai Ministeri competenti.
[...]
PQM.
14 La Corte, Sezione Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso presentato dalla società nei confronti Parte_1 della , avverso l'avviso di pagamento Prot. n. 341833 del CP_1
11.3.2024 e l'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 20.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
AN AN
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
così composta: dott.ssa AN AN Presidente dott.ssa Caterina Garufi Consigliere est. dott. Ing. Fabbricini Fabrizio Maria Tecnico Esperto riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.10.2025, vertente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Guzzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti ricorrente E
(C.F. ), in persona del p.t., CP_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso l'Avvocatura Regionale in forza di procura in atti resistente
OGGETTO: impugnativa avverso avviso di pagamento Prot. n. 341833 del 11.3.2024 ad uso Controparte_3 idroelettrico, Utenza VT-08009 e avverso atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 Controparte_3
ad , Utenza VT-08009.
[...] Controparte_4
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ritualmente notificato in data 18.4.2024, la
[...]
citava in giudizio la innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale regionale delle acque pubbliche per l'annullamento, la revoca ovvero la declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento Prot. n. 341833 del 11.3.2024 ad CP_3 CP_3 Controparte_3 uso idroelettrico, Utenza VT-08009, comunicato a mezzo pec in data 11.3.2024, con cui si richiedeva il pagamento del canone di concessione dovuto per l'anno 2024 per un importo pari a euro 346.047,00, nonché dell'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 –
ad uso idroelettrico, Controparte_5 [...]
comunicato a mezzo pec in data 11.3.2024, con cui si CP_6 richiedeva il pagamento del corrispettivo dei canoni di derivazione idrica per le annualità 2012-2023, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 5.351.851,34. In fatto, la ricorrente rappresentava quanto segue. La società veniva costituita, nel 2005, per realizzare un Parte_1 importante progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, composto da quattro impianti ad acqua fluente tra di loro collegati nel territorio della Regione , nello specifico in un tratto CP_3 del Fiume Tevere della lunghezza di circa venti chilometri, sito in provincia di Viterbo (compreso nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo), a valle dello sbarramento delle Dighe di Corbara e Alviano, fino alla confluenza con il Fiume Nera. Il suddetto progetto prevedeva la realizzazione e la messa in esercizio di quattro distinte centrali idroelettriche che avrebbero determinato quattro salti consecutivi in cascata, con opere di sbarramento in alveo, denominate, procedendo da monte verso valle, rispettivamente:
“ ” (nel Comune di NA, con un salto di m.4,50, una Persona_1 portata media di 61,28 mc. ed una potenza nominale media di concessione di 2705 kW); NT IA (nel Comune di Bomarzo, con un salto di m.3,00; una portata media di 61,28 mc/s ed una potenza nominale media di concessione di 1843 kW); “ (nel Parte_2
Comune di BA in ER, con un salto di m. 4,00; una portata media di 63 mc/s ed una potenza nominale media di concessione di 2480 kW); “Orte” (nel medesimo Comune, con un salto di m.4,50; una portata media di 64,70 mc/s ed una potenza nominale di 2858 kW). Per la realizzazione del progetto erano previsti investimenti per oltre euro 50.000.000,00, con una producibilità stimata, in fase di esercizio, di circa 65 milioni di kWh, ossia una quantità di energia pulita in grado di soddisfare la domanda per usi civili di circa 80.000 abitanti, con un risparmio di emissioni di CO2 nell'atmosfera di circa 36.000 tonnellate
2 annue, corrispondenti al mancato utilizzo di circa 125.000 barili di greggio annui. Il progetto prevedeva, altresì, un'importante attività di riqualificazione ambientale in quanto la creazione dei quattro bacini afferenti ai quattro impianti, tra di loro contigui, avrebbe garantito, per effetto del rigurgito generato dagli sbarramenti, una presenza costante di acqua nel tratto di Fiume Tevere in esame per l'intero anno solare, che attualmente rimane completamente in secca per circa 2/3 dell'anno. Per la realizzazione degli impianti, la società seguiva un articolato iter amministrativo, iniziato in data 19.1.2006, con la richiesta da parte della alla della concessione di grande Parte_1 CP_1 derivazione di acqua pubblica per il funzionamento delle quattro anzidette centrali idroelettriche sul fiume Tevere da realizzare nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo. In data 9.3.2011, il progetto era presentato al (ora Controparte_7
) per l'avvio del Controparte_8 procedimento VIA. Con Determinazione n. A00071 del 9.1.2012, la rilasciava la concessione di derivazione di acqua CP_1 pubblica per scopi idroelettrici per la produzione di una potenza nominale media annua di kW 11.534,90 per la durata di 30 anni. In data 16.2.2012, la e la Lazio sottoscrivevano il Parte_1 CP_1
Disciplinare di concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Tevere, con imposizione di un canone annuale pari a euro 157.336,03 e di una addizionale regionale pari a 15.733,60. Nel corso del procedimento intervenivano: in data 8.2.2012, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria per l'impianto di (collocato in parte nel territorio della Regione Umbria); Parte_2 in data 28.2.2012, il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con riguardo a tutte e quattro le Centrali;
in data 14.3.2012, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale statale, il parere paesaggistico favorevole della CP_1
– area urbanistica e coopianificazione comunale per la
[...] realizzazione di tutte e quattro le Centrali;
in data 5.4.2012, nell'ambito del procedimento nazionale di valutazione di impatto ambientale, il parere favorevole della – Area valutazione Impatto CP_1
Ambientale per la realizzazione di tutte e quattro le Centrali idroelettriche;
in data 29.3.2012, il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici per le Province di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone con riguardo all'intero progetto;
in data 6.4.2012, il parere negativo della Soprintendenza per i beni archeologici dell' con riguardo all'intero progetto Controparte_9
(successivamente confermato in data 23.1.2013). La Commissione
3 Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, istituita presso il (ora Controparte_10
), dopo avere Controparte_8 esaminato il progetto complessivo e vagliate positivamente tutte le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica proposte dalla società, esprimeva parere favorevole con prescrizioni per tutte e quattro le Centrali il 15.6.2012 e ulteriore parere integrativo positivo il 1.8.2014, a seguito della presentazione di una ulteriore proposta di mitigazione da parte della società Al fine di superare i predetti pareri Parte_1 negativi delle due Soprintendenze, in data 10.12.2012, la Parte_1 presentava spontaneamente al
[...] Controparte_11
(ora ) una proposta di consistenti
[...] Controparte_12 mitigazioni progettuali. La Soprintendenza per i beni archeologici dell' dapprima, con nota del 23.1.2013, Controparte_9 confermava il parere negativo con riguardo a tutte e quattro le Centrali;
successivamente, in data 13.5.2013, rivedeva positivamente detto parere con riguardo alle , mentre Parte_3 manifestava parere favorevole condizionato con riguardo all'impianto di S. LU nel Comune di Bomarzo ed esprimeva parere negativo per la Centrale di Pietra Amara. In data 28.5.2013, il Ministero dei beni e delle attività culturali generale per il paesaggi CP_13 Controparte_14 rchitettura, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale
[...] statale, esprimeva parere negativo. A fronte di quanto precede, con nota del 15.7.2013, la richiedeva al Parte_1 CP_8
(ora Controparte_10 [...]
di sospendere l'iter CP_7 Controparte_8 istruttorio della VIA, onde potere inserire nel progetto ulteriori proposte di mitigazione e di miglioramento per tutte e quattro le Centrali, al fine di superare il parere negativo di cui sopra. Con successiva nota del 4.10.2013, la società ricorrente trasmetteva a tutte le autorità competenti, con il corredo di ampia documentazione tecnica, ulteriori nuovi elaborati progettuali, tecnici e fotografici, relativi a tutte e quattro le Centrali, contenenti importanti interventi di mitigazione, con l'eliminazione di alcuni manufatti, sostanziale modifica di altri e con l'introduzione di accorgimenti costruttivi ancora meno impattanti rispetto a quelli iniziali, ferme restando le caratteristiche idrologiche e la producibilità originaria degli impianti medesimi. Con nota del 23.1.2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, apprezzati positivamente gli anzidetti accorgimenti e rivisto il precedente parere negativo, esprimeva parere positivo con riguardo alla realizzazione della Centrale di Pietra Amara. Viceversa, con nota del 25.6.2014, la Soprintendenza per i beni archeologici
4 dell' confermava il proprio parere negativo per il Controparte_9 sito di confermando il parere favorevole per gli altri Parte_2 impianti. Il , con atti del 1.8.2014 nn. 1584, Controparte_7
1585, 1586 e 1587, valutate positivamente le nuove soluzioni progettuali della e tenuto conto delle controdeduzioni Parte_1 fornite dalla società anche con riguardo ai rilievi delle diverse Soprintendenze, dopo avere acquisito le valutazioni della Commissione Tecnica VIA VAS rese in seduta plenaria, esprimeva nuovamente parere favorevole con riguardo alla realizzazione di tutte e quattro le Centrali. Il invece, con Controparte_15 determinazione del 11.8.2014 n. DG/PBAAC/34.19.04.20084/2014, dopo avere consultato nuovamente le Sopraintendenze interessate e dopo aver dato atto del parere favorevole di quella per i Beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria (coinvolta territorialmente per quel che attiene alla Centrale di Pietra Amara), confermava il proprio parere negativo complessivo del 28.5.2013. La Parte_1
quindi, presentava istanza al affinché i
[...] Controparte_7 progetti relativi alle in località e Pt_3 Persona_1 Parte_2 fossero sottoposti alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 co. 2 lettera c-bis della legge n. 400/1988. Per le centrali di Orte e Bomarzo il procedimento si concludeva positivamente, in data 6.10.2015, con il rilascio dei decreti interministeriali di compatibilità ambientale nn. 202 e 203. Al fine di superare la situazione di stallo, con pec del 20.4.2018, la sollecitava al l'adozione dei Parte_1 Controparte_7 decreti interministeriali di compatibilità ambientale anche per le altre due e di , tenendo conto dei Parte_4 Persona_1 pronunciamenti e dei pareri favorevoli già acquisiti per ben due volte dalla Commissione Tecnica del medesimo in seduta plenaria. CP_8
In ragione del mancato concerto tra i due per le centrali di CP_16
NA (località ) e BA in ER (località Persona_1 Pt_2
veniva attivato il procedimento presso la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri. Nella riunione istruttoria del 9.7.2018, il ribadiva le proprie considerazioni negative Controparte_15 alla realizzazione delle due e di in Parte_4 Persona_1 relazione alle valenze “paesaggistiche e archeologiche particolarmente rilevanti in questi due siti”, in quanto le opere previste sarebbero state, ove realizzate, di forte impatto per il territorio. Detta riunione si concludeva, pertanto, con la constatazione “dell'impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa, per il permanere del contrasto fra il ed il MIBACT”. All'esito veniva adottata la deliberazione Pt_5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019, con cui si
5 statuiva di “non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di due Centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere, da realizzare in locali
, comune di BA in ER, e in località , Parte_2 Persona_1 comune di NA, nella provincia di Viterbo”. Con ricorso del 10.4.2019, la società impugnava tale deliberazione Parte_1 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nelle more del giudizio, venivano adottati i due decreti interministeriali di recepimento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.1.2019, ossia i decreti n. 247 ( - NA) e n. 248 del 23.8.2019 Persona_1
( - BA in ER) con cui era negata la compatibilità Parte_2 ambientale per i due impianti anzidetti, avverso i quali Parte_1 proponeva ulteriori ricorsi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il loro annullamento (R.G. n. 211/2019 e R.G. n. 212/2019). Con sentenza n. 83/2021, depositata in data 6.5.2021, dopo aver riunito i tre giudizi anzidetti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva integralmente i gravami ritenendo fondate le censure sollevate dalla di violazione dell'art. 5 co. 2 lettera c- Parte_1 bis della l. n. 400/1988 e di eccesso di potere, per travisamento dei fatti ed assoluto difetto di motivazione, in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva fatto un corretto uso del potere attribuitogli di valutazione degli interessi coinvolti e di armonizzazione degli stessi, tanto più nella materia delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. Tale sentenza non veniva impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, passando in giudicato. Con successiva delibera del 1.8.2022, la Presidenza esprimeva nuovamente giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società proponeva Parte_1 ricorso avverso tale delibera dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendone l'integrale annullamento per violazione del giudicato discendente dalla sentenza n. 83/2021, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis legge n. 400/1988, degli artt. 7 bis, 8 e 25 co. 2 d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990, degli artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 7, 21, 22 e 23 della l. r. n. 24/1998, nonché per carenza e illogicità della motivazione, eccesso di potere per sviamento, travisamento, per mancata istruttoria e omessa comparazione degli interessi coinvolti, per omesso esame e valutazione degli atti e dei provvedimenti statali e regionali intervenuti. Il relativo procedimento (R.G. n. 215/2022) si concludeva con la sentenza n. 22/2024 del 31.1.2024 con cui il Pt_6 accoglieva il ricorso proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 annullava la deliberazione del 28.7.2022.
6 Con pec del 26.3.2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto della nuova sentenza del TSAP, riattivava il procedimento VIA per l'intero progetto (ancora in corso). In precedenza, al fine di scongiurare la decadenza Parte_1 dell'efficacia temporale dei soli due Decreti favorevoli ottenuti, ossia il Decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 202 del 6.10.2015 (relativo alla Centrale di Santa LU – Bomarzo) e il Decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 203 del 6.10.2015 (relativo alla Centrale di Orte), presentava, in data 24.4.2020, istanza ex art. 25 co. 5 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., volta ad ottenere la proroga di almeno 3 anni dell'efficacia della VIA per dette due centrali. Il (ora Controparte_17 [...]
), di concerto con il , Controparte_8 Controparte_12 in data 20.10.2022 adottava il Decreto n. 291 di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 202 del 6.10.2015 e il Decreto n. 292 di proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 203 del 6.10.2015, imponendo tuttavia, nuove e sostanziali modifiche ai due anzidetti progetti, così impedendo la realizzazione di opere relative alle due Centrali;
Parte_1 proponeva ulteriori ricorsi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche per conseguire l'annullamento dei Decreti interministeriali nn. 291 e 292 del 20.10.2022. Alla luce delle vicende sopra descritte, la società ricorrente ribadiva che la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dalla CP_1
non era stata attuata, neppure in minima parte, per la mancata
[...] conclusione dell'iter procedimentale autorizzativo, circostanza non imputabile alla società, la quale ultima si era costantemente attivata in tal senso. Ciò premesso, la società ricorrente sollevava le seguenti censure:
1.a) eccezione di intervenuta prescrizione del credito (asseritamente) vantato dalla in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. I CP_18 crediti reclamati da controparte con l'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 e asseritamente maturati nell'ambito della concessione di cui alla richiamata Determinazione A00071 del 9.1.2012, per il periodo precedente il quinquennio anteriore all'intimazione di pagamento del 11.3.2024 (da intendersi quale primo
– ed unico – atto di messa in mora avente efficacia interruttiva del termine prescrizionale), sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti, vertendo in tema di obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, diventano esigibili alle scadenze convenute, troverebbe applicazione il regime
7 prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Dunque, i canoni di concessione asseritamente maturati prima del l'11.3.2019 dovrebbero ritenersi prescritti;
1.b) illegittimità dell'avviso di pagamento Prot. n. 341833 dell'11.03.2024 (annualità 2024) e dell'atto di costituzione in mota Prot. n. 341832 dell'11.03.2024 (annualità 2012-2023). La pretesa di pagamento avanzata dalla con i suddetti atti impugnati CP_1 sarebbe completamente destituita di fondamento in quanto la società ricorrente, a causa del protrarsi del procedimento VIA (procedimento, tra l'altro, ancora in corso per ragioni direttamente imputabili alle Amministrazioni centrali), non avrebbe potuto realizzare gli impianti sopra descritti e, pertanto, non avrebbe mai utilizzato la derivazione d'acqua oggetto della concessione. Seguendo la giurisprudenza di legittimità, tra il pagamento del canone e lo sfruttamento della risorsa oggetto della concessione sussisterebbe necessaria corrispettività: “non è esigibile il pagamento del canone – o dell'addizionale o dei relativi accessori – di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa o ostruzionistica di altra pubblica amministrazione) (…)” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4224 del 17.2.2017). Nel caso di specie, la condotta delle Autorità amministrative sarebbe stata determinante nell'impedire l'avvio dei lavori funzionali al prelievo dell'acqua e all'esercizio della derivazione oggetto della concessione. Pertanto, a fronte della mancata fruizione della concessione di derivazione di acqua pubblica e della conseguente totale impossibilità per la società ricorrente di porre in essere alcuno sfruttamento economico della concessione stessa, per fatti ad essa non imputabili, la Parte_1 sarebbe esente da qualsivoglia responsabilità, “questa dovendosi piuttosto ascriversi esclusivamente ai pareri negativi e quindi al rifiuto dei provvedimenti concessori o autorizzatori di altre Amministrazioni pubbliche … indispensabili per realizzare (anche) le opere necessarie a prelevare l'acqua” (cfr. pag. 31 ricorso). Del resto, l'obbligo di corresponsione del canone sarebbe determinato dall'effettivo sfruttamento della risorsa idrica;
qualora venisse meno tale nesso oggettivo (soprattutto nel caso in cui l'utilizzazione della risorsa risulti impossibile per cause non imputabili al concessionario), nessun canone potrebbe ritenersi dovuto. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. di tutti i
8 crediti ex adverso pretesi con l'atto di costituzione in mora del 11.3.2024 impugnato e asseritamente maturati nell'ambito della richiamata concessione di grande derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Tevere nei Comuni di Bomarzo, BA in ER e Orte (Determinazione A00071 del 9.1.2012 – codice Utenza VT-08009), per il periodo precedente il quinquennio anteriore alla notifica del predetto atto di costituzione in mora del 11.3.2024; in ogni caso, di annullare, dichiarare nullo, revocare e comunque dichiarare inesistente e privo di efficacia giuridica l'atto di costituzione in mora prot. n. 341832 del 11.3.2024 – Controparte_19
ad uso idroelettrico, Utenza VT-08009, comunicato
[...] alla a mezzo pec in data 11.3.2024 e avente ad oggetto Parte_1 il pagamento del corrispettivo dei canoni di derivazione idrica (Determinazione A00071 del 9.1.2012) per le annualità 2012-2023, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 5.351.851,34 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla Parte_1 le somme richieste con suddetto atto;
di annullare, dichiarare
[...] nullo, revocare e comunque dichiarare inesistente e privo di efficacia giuridica, altresì, l'avviso di pagamento prot. n. 341833 del 11.3.2024
uso idroelettrico, Utenza Controparte_20
VT-08009, comunicato a mezzo pec alla in data Parte_1
11.3.2024 e avente ad oggetto il pagamento del canone di derivazione idrica (Determinazione A00071 del 9.1.2012) dovuto per l'anno 2024, per un importo complessivo di euro 346.047,00 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla le somme richieste con Parte_1 suddetto avviso. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la , contestando l'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata da controparte. Inoltre, segnalava che nella concessione era stata appositamente prevista una clausola in virtù della quale vi era l'obbligo di pagare il canone concessorio in ogni caso, anche in caso di difetto di erogazione dell'acqua o per impossibilità materiale o giuridica di utilizzare il bene oggetto della concessione, clausola espressione della volontà negoziale liberamente formata, a norma dell'art. 1322 c.c. Precisamente, nel disciplinare della concessione, l'art 12 prevede l'obbligo di corresponsione del canone,
“anche se il concessionario stesso non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della derivazione in atto, salvo rinuncia”. Pertanto, affermava la debenza da parte della società, in virtù della concessione di grande derivazione idrica riconosciuta alla società ricorrente con Determina di Concessione A00071-2012 del 9/01/2012) dei canoni maturati a far data dell'11/03/2019, per euro 5.351.851,34, in virtù della concessione del 9/01/2012 fino all'annualità 2023 e la somma di €
9 346.047,00 per l'annualità 2024, ed in ogni caso, attesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, dovuta la somma di € 3.016.051,83 per i canoni non prescritti dall'anno 2019 al 2024, come da conteggi allegati, oltre interessi e sanzione forfettaria del 30% (ex art 8 l. reg. n. 2/2013). In ogni caso, i canoni andrebbero corrisposti per il mancato utilizzo da parte della di un'ampia area di bacino CP_1 idrico del Tevere, per un notevole lasso di tempo. Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda della perché infondata in fatto e in diritto, ritenendo dovuta Parte_1 la somma di euro 5.351.851,34 in virtù della concessione del 9.1.2012 ovvero, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ritenendo comunque dovuta la somma pari a euro 3.016.051,83 (salvo conguaglio per le somme a maggior avere) per i canoni concessori non prescritti dal 2019 all'attualità, oltre interessi. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre oneri riflessi.
2. All'udienza istruttoria del 15.10.2024, tenuto conto della mancata visibilità dell'atto di costituzione della , il ricorrente CP_1 chiedeva termine per esame e controdeduzioni. Il Giudice, in accoglimento, rinviava all'udienza del 18.2.2025 fatti salvi i diritti di prima udienza, anche per valutare un bonario componimento della controversia. All'udienza istruttoria del 18.2.2025, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza istruttoria del 15.4.2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza collegiale del 21.10.2025, all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. L'impugnativa è meritevole di accoglimento, con riguardo alla censura sub 1.b). Le allegazioni e produzioni della ricorrente attestano, senza dubbio, la mancata utilizzazione della concessione di derivazione di acqua pubblica da parte della , per il mancato rilascio del Pt_7 provvedimento autorizzativo da parte delle Amministrazioni coinvolte. A tal riguardo, sono stati ampiamente documentati i profili critici evidenziati dalle Autorità centrali competenti, nel corso dell'iter amministrativo, tali da comportare, anche al momento di proposizione del ricorso, il mancato rilascio alla dell'autorizzazione Parte_1 alla realizzazione delle centrali idroelettriche ad acqua fluente sul fiume Tevere, presso i comuni di BA in ER, Parte_2
NA, Orte. Senza contestare tali dati informativi, la Regione chiede il rigetto del ricorso richiamando il contratto di concessione sottoscritto che, all'art. 10 12 del disciplinare già citato, prevede l'obbligo della Parte_1 di versare il canone “anche se il concessionario stesso non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della derivazione in atto, salvo rinuncia”. La tesi dell non può essere accolta. Quanto espresso Controparte_21 nella sentenza della Suprema corte n. 4224 del 17.02.2017, nella autorevole composizione a Sezioni unite, è assolutamente pertinente al caso in esame-contrariamente a quanto osservato dalla Regione- e può essere posto a base della presente decisione. La Cassazione, in particolare, confermava l'esito dei due pregressi gradi di giudizio, nel corso dei quali il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 61 del 09/04/2014, rigettava l'appello avverso la sentenza con cui il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Milano – n. 2607 del 21/09/2011-, in accoglimento della domanda di una società titolare di una concessione di derivazione d'acqua dal torrente ( per potenza nominale in uscita di kW 1477 di energia elettrica, in forza di decreto regionale del 12/05/09), aveva escluso l'obbligo della concessionaria di pagare i canoni concessori richiesti dalla Regione Lombardia. In particolare, i Giudici di merito affermavano che alla concessionaria non era imputabile la mancata produzione di energia, per essere mancato il rilascio delle concessioni edilizie da parte dei Comuni e per difetto di autorizzazione della competente Comunità montana al mutamento di destinazione dei terreni, provvedimenti amministrativi questi ultimi indispensabili per realizzare le opere necessarie a prelevare l'acqua; poiché il mancato sfruttamento della concessione era dovuto a factum principis, in ragione del principio inadempienti non est adimplendum la società non era tenuta al pagamento del canone della concessione (richiamando i Giudici di merito, in particolare, la sentenza della Cass. Sez. U. nn. 16035 del 2010). Come preme evidenziare, i Giudici di primo e secondo grado affrontavano anche la questione della clausola negoziale che imponeva al concessionario il pagamento del canone, a prescindere dal concreto utilizzo dell'impianto, pattuizione - inserita anche nel contratto sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio - ritenuta contraria al principio della buona fede;
precisavano, altresì, che l'illegittimità di una clausola di tale tenore riguardava sia le concessioni di grandi, che di piccole derivazioni. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2017, integravano la motivazione dei Giudici di merito affermando, in ordine alla clausola del disciplinare di concessione in base al quale la concessionaria si era obbligata a corrispondere il canone pur non potendo fare uso in tutto o in parte della concessione, che proprio il richiamo della all'art. CP_1
11 1322 c.c., nella parte in cui abilita le parti a “concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, impone la verifica della meritevolezza dell'assetto di interessi voluto dalle parti ovvero della sua causa concreta. Quest'ultima “definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato: infatti, la causa, «ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto», non può essere che «funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico – sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vali tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale» (così, espressamente, Cass. 08/05/2006, n.10490, ripresa – tra le altre – da Cass. 12/11/2009 n.23941);- la causa concreta costituisce del resto uno degli elementi essenziali del negozio, alla cui stregua va valutata la conformità alla legge dell'attività negoziale effettivamente posta in essere, in riscontro della liceità (ai sensi dell'art. 1343 cod. civ.) e, per i contratti atipici, della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. (Cass. 19/02/2000, n. 1898);
– a quest'ultimo riguardo, i controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, riferiti alla meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente ed alla liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti (Cass. 19/06/2009, n. 14343): in tal senso dovendosi ormai intendere la nozione di «ordinamento giuridico», cui fa riferimento la norma generale sul riconoscimento dell'autonomia negoziale ai privati, attesa l'interazione, sulle previgenti norme codicistiche, delle superiori e successive norme di rango costituzionale e sovranazionale comunque applicabili quali principi informatori o fondanti dell'ordinamento stesso (Cass. 01/04/2011, n. 7557).” Secondo i Giudici di legittimità, la pattuizione negoziale in questione non supera tale vaglio di meritevolezza, con conseguente nullità della sola clausola, in quanto la stessa -implicando il pagamento del canone anche per il caso di impossibilità della derivazione ascrivibile al fatto di terzi, non altrimenti evitabile dall'obbligato- renderebbe il contratto aleatorio -riversando sul concessionario ogni rischio, compreso quello
12 legato ad eventi imponderabili-, mentre la volontà delle parti era quella di concludere un contratto commutativo. Inoltre, il testo dell'art. 41 Cost. e le sentenze del Giudice delle leggi in tema di iniziativa economica privata (in particolare, Corte. Cost., sent. n. 85 del 2014), comprovano, secondo la Suprema Corte, l'esistenza di un principio generale di “necessaria corrispettivita' del versamento del canone di concessione”, che si collega da un lato all'onerosità della concessione, dall'altro alla ragionevolezza del canone, principio che può essere utilmente richiamato nel giudizio sulla meritevolezza degli interessi ex art. 1322, co. 2, c.c. Tornando al caso in esame, la mancata utilizzazione degli impianti di derivazione da parte della è dovuta, senza dubbio, al Parte_1 factum principis, fattispecie entro la quale si può sussumere il persistente mancato rilascio dei pareri prescritti da parte delle Pubbliche amministrazioni centrali. Tale ultima eventualità, secondo la clausola di cui all'art. 12 del disciplinare allegato alla concessione sottoscritta dalla e la sarebbe ininfluente sull'obbligo di Parte_1 CP_1 pagare il corrispettivo da parte della concessionaria. La pattuizione in parola, però, finendo per accollare all'imprenditore ogni tipo di alea, deroga senza motivo al principio generale della necessaria corrispettività tra canone e sfruttamento della risorsa oggetto della concessione, attività quest'ultima garantita dalla libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'art. 41, co. 1, Cost. La previsione negoziale in questione, quindi, non supera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 cpv. c.c., per violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelli ricavabili dall'art. 41 Cost. Si richiama, al riguardo, il principio di diritto formulato nella citata decisione a Sezioni unite del 2017: “non è esigibile il pagamento del canone – o dell'addizionale o dei relativi accessori – di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblica amministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare di concessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anche nell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessione per causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per non meritevolezza dell'interesse perseguito – ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. – derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cui all'art. 41
13 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”. Ne consegue la nullità della sola clausola (Cass. Sez. U., 06/05/2016, n. 9140 che esclude la nullità di tutto il contratto) e, quindi, la non sussistenza dell'obbligo di di versare il canone richiesto Parte_1 con gli atti impugnati, da ritenere illegittimi. A giudizio di questa Corte, diversamente da quanto prospettato dalla -secondo la quale il CP_1 canone è dovuto in virtù dell'art. 12 del disciplinare e, inoltre, “per il sol fatto di occupare il bene demaniale”-, il canone concordato rappresenta il corrispettivo dello sfruttamento economico della derivazione, fatto storico che non si è concretizzato, per il mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle Amministrazioni centrali. Né appare pertinente il richiamo della alla sentenza TSAP n. CP_1
32 del 12.3.2024 la quale ultima, nel rigettare il ricorso di un concessionario avverso un avviso di pagamento di canoni, escludeva la presenza di un factum principis, addebitando alla concessionaria di non essersi attivata debitamente per ottenere l'autorizzazione richiesta. Nel presente giudizio, invece, è pacifico che l'esercizio della derivazione di acqua pubblica da parte della on si sia mai potuto attuare Parte_1 solo perché i coinvolti non rilasciavano l'autorizzazione a CP_16 costruire le opere di derivazione;
tanto è vero che ancora oggi, dopo due sentenze passate in giudicato del TSAP favorevoli alla ricorrente, non risulta emesso il provvedimento di VIA. La stessa non contesta CP_1 alla società ricorrente alcuna negligenza nel procedimento amministrativo né, per altro verso, prospetta che la non Parte_1 abbia sfruttato la concessione per mutate scelte imprenditoriali. Accertata la nullità della (sola) clausola del disciplinare di cui all'art. 12, la non deve corrispondere i canoni richiesti, stante la Parte_1 mancata realizzazione della derivazione di acqua pubblica - oggetto della concessione rilasciata dalla Regione lazio nel 2012- per factum principis. Pertanto, gli atti impugnati che richiedono il pagamento dei canoni, oltre che delle correlate addizionali regionali e sanzioni, vanno annullati, perché illegittimi.
4. Le spese del giudizio sono compensate perché la mancata positiva conclusione dell'iter amministrativo finalizzato al concreto esercizio dell'attività di sfruttamento delle centrali idroelettriche sul fiume Tevere, nei Comuni di Orte, BA in ER, NA e Bomarzo, da parte della con, non è dovuta alla Parte_1 CP_1
, ma ai Ministeri competenti.
[...]
PQM.
14 La Corte, Sezione Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso presentato dalla società nei confronti Parte_1 della , avverso l'avviso di pagamento Prot. n. 341833 del CP_1
11.3.2024 e l'atto di costituzione in mora Prot. n. 341832 del 11.3.2024 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 20.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
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