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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Claudia
HE,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17869/2024, promosso da:
, Parte_1
, elettivamente domiciliate a Palermo, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. LA MALFA MARIA STELLA, del Foro di Palermo, che le rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29.12.2024, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano ovvero , nato a [...], il [...], e Persona_1 Persona_1 hanno esposto che:
1 - L'avo Italiano “era nato … prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione”;
- Dal matrimonio tra ovvero e nasceva, in Persona_1 Persona_1 Persona_2 data 24.7.1882, cittadina italiana in quanto nata da padre italiano;
Persona_3
- in data 25.9.1897, contraeva matrimonio con dalla cui unione nasceva, Persona_3 Per_4 in data 9.5.1902, cittadino italiano in quanto nato da madre italiana. Persona_5
- Il signor in data 24.5.1939, contraeva matrimonio con , dalla Persona_5 Persona_6 cui unione nasceva, in data 6.9.1943, cittadina italiana in quanto nato da padre Persona_7 italiano;
- in data 27.8.1966, contraeva matrimonio con , dalla cui Persona_7 Persona_8 unione nasceva, in data 1.8.1969, odierna ricorrente, cittadina italiana in quanto nata Parte_1 da padre italiano;
- in data 4.1.1991, contraeva matrimonio con dalla cui Parte_1 Persona_9 unione nasceva, in data 7.10.1994, odierna ricorrente, anch'ella Parte_2 Parte_2 cittadina italiana in quanto nata da madre italiana che, in data 6.5.2023 contraeva matrimonio con
Persona_10
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 29.9.2025, contestando la domanda, evidenziando che “Il sig. dal quale le controparti avrebbero “ereditato” la cittadinanza italiana, infatti, risulta nato Per_1 nel lontano anno 1839. Ora, come noto, l'unità d'Italia risale al 1861. Per stessa ammissione di controparte, non v'è prova che il sig. fosse emigrato in epoca successiva all'Unificazione. Per_1
Addirittura, la Provincia di Mantova, luogo di provenienza dell'avo, veniva annessa al Regno d'Italia solamente nel 1866. Non v'è allora prova che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, nel caso di specie sia addirittura mai stata avviata”, e che “potendosi in tal senso dubitare che l'avo, presumibilmente emigrato molto giovane in Brasile, abbia assolto ad obblighi di tal fatta (come la leva militare o gli obblighi tributari), è evidente come l'avo mantovano non avrebbe potuto acquistare (e quindi trasmettere) la cittadinanza italiana all'esito dell'espatrio, avendo verosimilmente perso quella austriaca. In ogni caso, l'onere di provare i presupposti (anche fattuali) di trasmissione dello status civitatis grava sui ricorrenti. L'Amministrazione non deve fornire alcun supporto probatorio a dimostrazione di un fatto estintivo dell'asserito diritto delle ricorrenti, poiché non sostiene che si sia verificato un evento estintivo/interruttivo della cittadinanza italiana, avendone piuttosto contestato il mancato acquisto all'origine. Sono le controparti a non aver provato il fatto costitutivo del diritto, poiché non sono riuscite a dimostrare che i loro avi avessero mai acquisito lo status di cittadini italiani”.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 8.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, trattata in modalità cartolare, in vista della quale le ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento della propria domanda.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Dalle stesse allegazioni delle ricorrenti non risultano i presupposti per il riconoscimento in loro favore
2 della cittadinanza italiana: esse, infatti, deducono la nascita dell'avo da cui avrebbero acquisito lo status civitatis, in data 9.9.1839 nella città di Magnacavallo (MN), che, allora, Persona_1 faceva parte dell'impero austro ungarico, e che è stata annessa al Regno d'Italia solo il 20.11.1866
(cfr. http://www.elesh.it/storiacomuni/storia_comune.asp?istat=020029).
Esse stesse, inoltre, ammettono, a proposito dell'avo, che “non è nota la data della sua emigrazione”
(cfr. ricorso, pag. 2), circostanza rilevante nel caso di specie, ove costui, nato prima del 20.11.1866, per acquisire la cittadinanza italiana, doveva aver mantenuto quella del territorio annesso al Regno
d'Italia al momento dell'annessione, ossia quella austriaca.
Ebbene, la normativa applicabile nel Regno asburgico in materia di attribuzione e perdita della cittadinanza si ricava dall'ABGB (codice civile austriaco) del 1811, entrato in vigore in data 1.1.1812, dal quale emerge lo stretto legame fra il concetto di cittadino e quello di abitante dello Stato asburgico, per cui le leggi emanate da quest'ultimo vincolano e avvantaggiano chi abita sul suo territorio, mentre cessano di applicarsi a chi emigra, il quale, così facendo, perde anche la cittadinanza: il codice, infatti, si apre con la considerazione che “le leggi civili, affinché i cittadini siano pienamente tranquilli e sicuri nell'esercizio de' loro privati diritti… debbono essere determinate conforme alle speciali relazioni degli abitanti dello Stato, pubblicate in lingua ad essi intelligibile”, all'art. 1 prevede che il diritto civile sia “il complesso delle leggi che determinano i diritti ed obblighi privati degli abitanti dello Stato fra di loro” e, all'art. 28, precisa che il pieno godimento dei diritti civili si acquista con la cittadinanza, la quale, invece, viene persa, ai sensi dell'art. 32, fra l'altro, “per causa d'emigrazione”, secondo le leggi d'emigrazione. In particolare, la disciplina sull'espatrio era contenuta nell'Auswanderungspatent (Brevetto di emigrazione) introdotto nel 1784 dall'Imperatore
[...]
(1741-1790), che prevedeva la perdita della cittadinanza per chi espatriava: fino al 1867 Persona_11
i cittadini austriaci per poter emigrare dovevano presentare la relativa domanda (e pagare una tassa), perdendo così la cittadinanza;
con lo Staatsgrundgesetz del 1867 non fu più richiesto alcun permesso per l'emigrazione, ma essa continuò ad essere motivo di perdita della cittadinanza. Alla luce della suddetta normativa, pertanto, ove l'avo delle ricorrenti fosse emigrato prima del
20.11.1866, da un lato, avrebbe perso quel legame di residenza sul territorio di Magnacavallo che consentiva l'acquisto automatico della cittadinanza italiana a seguito dell'annessione dello Stato contenuto in quello contenitore, e, dall'altro lato, avrebbe perso la cittadinanza asburgica prima che essa si convertisse in cittadinanza italiana al momento dell'annessione di Magnacavallo al Regno d'Italia, con conseguente impossibilità di trasmissione ai discendenti dello status di cittadino italiano, da lui mai acquisito.
Sarebbe stato onere delle ricorrenti allegare, quali fatti costitutivi del loro diritto all'attribuzione della cittadinanza italiana, oltre alla linea di discendenza diretta con l'antenato che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana, alla nascita in Italia di quest'ultimo e alla sua esistenza in vita al momento dell'annessione del territorio natio al Regno d'Italia, anche la sua residenza in Italia in quest'ultimo momento, elemento necessario affinché l'avo acquisisse la cittadinanza italiana da trasmettere ai discendenti (arg. ex sentenza Tribunale Venezia n. 1384/2025, pubblicata in data 18.3.2025, ove si legge che “si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana
a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n.
271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato
3 preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso della città di Mantova il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Part Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che o. abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione della Città di Mantova al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1880, il medesimo era ancora residente in Italia”).
Vero che, nel settore della tutela dei diritti fondamentali, il Giudice ha un massimo dovere di cooperazione nell'accertamento della sussistenza della posizione giuridica azionata e, a tal fine, può
e deve avvalersi di ampi poteri officiosi, tuttavia, tale cooperazione opera esclusivamente sul versante della prova e non su quello dell'allegazione, onere gravante integralmente ed esclusivamente sulla parte e rispetto al quale il Giudice non può in alcun modo svolgere una funzione sussidiaria.
Il principio suddetto trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, non solo nel settore della Protezione Internazionale, ma anche in quello del riconoscimento della cittadinanza italiana: “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, ove il richiedente invochi l'esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d'origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione” (cfr. Cass. civ. n. 13403/2019); ancora, “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'articolo 14, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito
è tenuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente” (cfr. Cass. civ. n. 20223/2019); “in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero” (cfr. Cass. civ. n. 19428/2017).
Nel caso di specie, il Giudice non può attivare alcun potere officioso per provare un fatto,
l'emigrazione all'estero dell'avo successivamente al 20.11.1866, che le ricorrenti non hanno nemmeno allegato.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo, rinvenuto anche in fonti molto risalenti nel tempo, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n.
77/2018) per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
4 Brescia, 3.12.2025
La Giudice
Claudia HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Claudia
HE,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17869/2024, promosso da:
, Parte_1
, elettivamente domiciliate a Palermo, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. LA MALFA MARIA STELLA, del Foro di Palermo, che le rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29.12.2024, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano ovvero , nato a [...], il [...], e Persona_1 Persona_1 hanno esposto che:
1 - L'avo Italiano “era nato … prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione”;
- Dal matrimonio tra ovvero e nasceva, in Persona_1 Persona_1 Persona_2 data 24.7.1882, cittadina italiana in quanto nata da padre italiano;
Persona_3
- in data 25.9.1897, contraeva matrimonio con dalla cui unione nasceva, Persona_3 Per_4 in data 9.5.1902, cittadino italiano in quanto nato da madre italiana. Persona_5
- Il signor in data 24.5.1939, contraeva matrimonio con , dalla Persona_5 Persona_6 cui unione nasceva, in data 6.9.1943, cittadina italiana in quanto nato da padre Persona_7 italiano;
- in data 27.8.1966, contraeva matrimonio con , dalla cui Persona_7 Persona_8 unione nasceva, in data 1.8.1969, odierna ricorrente, cittadina italiana in quanto nata Parte_1 da padre italiano;
- in data 4.1.1991, contraeva matrimonio con dalla cui Parte_1 Persona_9 unione nasceva, in data 7.10.1994, odierna ricorrente, anch'ella Parte_2 Parte_2 cittadina italiana in quanto nata da madre italiana che, in data 6.5.2023 contraeva matrimonio con
Persona_10
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 29.9.2025, contestando la domanda, evidenziando che “Il sig. dal quale le controparti avrebbero “ereditato” la cittadinanza italiana, infatti, risulta nato Per_1 nel lontano anno 1839. Ora, come noto, l'unità d'Italia risale al 1861. Per stessa ammissione di controparte, non v'è prova che il sig. fosse emigrato in epoca successiva all'Unificazione. Per_1
Addirittura, la Provincia di Mantova, luogo di provenienza dell'avo, veniva annessa al Regno d'Italia solamente nel 1866. Non v'è allora prova che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, nel caso di specie sia addirittura mai stata avviata”, e che “potendosi in tal senso dubitare che l'avo, presumibilmente emigrato molto giovane in Brasile, abbia assolto ad obblighi di tal fatta (come la leva militare o gli obblighi tributari), è evidente come l'avo mantovano non avrebbe potuto acquistare (e quindi trasmettere) la cittadinanza italiana all'esito dell'espatrio, avendo verosimilmente perso quella austriaca. In ogni caso, l'onere di provare i presupposti (anche fattuali) di trasmissione dello status civitatis grava sui ricorrenti. L'Amministrazione non deve fornire alcun supporto probatorio a dimostrazione di un fatto estintivo dell'asserito diritto delle ricorrenti, poiché non sostiene che si sia verificato un evento estintivo/interruttivo della cittadinanza italiana, avendone piuttosto contestato il mancato acquisto all'origine. Sono le controparti a non aver provato il fatto costitutivo del diritto, poiché non sono riuscite a dimostrare che i loro avi avessero mai acquisito lo status di cittadini italiani”.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 8.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, trattata in modalità cartolare, in vista della quale le ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento della propria domanda.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Dalle stesse allegazioni delle ricorrenti non risultano i presupposti per il riconoscimento in loro favore
2 della cittadinanza italiana: esse, infatti, deducono la nascita dell'avo da cui avrebbero acquisito lo status civitatis, in data 9.9.1839 nella città di Magnacavallo (MN), che, allora, Persona_1 faceva parte dell'impero austro ungarico, e che è stata annessa al Regno d'Italia solo il 20.11.1866
(cfr. http://www.elesh.it/storiacomuni/storia_comune.asp?istat=020029).
Esse stesse, inoltre, ammettono, a proposito dell'avo, che “non è nota la data della sua emigrazione”
(cfr. ricorso, pag. 2), circostanza rilevante nel caso di specie, ove costui, nato prima del 20.11.1866, per acquisire la cittadinanza italiana, doveva aver mantenuto quella del territorio annesso al Regno
d'Italia al momento dell'annessione, ossia quella austriaca.
Ebbene, la normativa applicabile nel Regno asburgico in materia di attribuzione e perdita della cittadinanza si ricava dall'ABGB (codice civile austriaco) del 1811, entrato in vigore in data 1.1.1812, dal quale emerge lo stretto legame fra il concetto di cittadino e quello di abitante dello Stato asburgico, per cui le leggi emanate da quest'ultimo vincolano e avvantaggiano chi abita sul suo territorio, mentre cessano di applicarsi a chi emigra, il quale, così facendo, perde anche la cittadinanza: il codice, infatti, si apre con la considerazione che “le leggi civili, affinché i cittadini siano pienamente tranquilli e sicuri nell'esercizio de' loro privati diritti… debbono essere determinate conforme alle speciali relazioni degli abitanti dello Stato, pubblicate in lingua ad essi intelligibile”, all'art. 1 prevede che il diritto civile sia “il complesso delle leggi che determinano i diritti ed obblighi privati degli abitanti dello Stato fra di loro” e, all'art. 28, precisa che il pieno godimento dei diritti civili si acquista con la cittadinanza, la quale, invece, viene persa, ai sensi dell'art. 32, fra l'altro, “per causa d'emigrazione”, secondo le leggi d'emigrazione. In particolare, la disciplina sull'espatrio era contenuta nell'Auswanderungspatent (Brevetto di emigrazione) introdotto nel 1784 dall'Imperatore
[...]
(1741-1790), che prevedeva la perdita della cittadinanza per chi espatriava: fino al 1867 Persona_11
i cittadini austriaci per poter emigrare dovevano presentare la relativa domanda (e pagare una tassa), perdendo così la cittadinanza;
con lo Staatsgrundgesetz del 1867 non fu più richiesto alcun permesso per l'emigrazione, ma essa continuò ad essere motivo di perdita della cittadinanza. Alla luce della suddetta normativa, pertanto, ove l'avo delle ricorrenti fosse emigrato prima del
20.11.1866, da un lato, avrebbe perso quel legame di residenza sul territorio di Magnacavallo che consentiva l'acquisto automatico della cittadinanza italiana a seguito dell'annessione dello Stato contenuto in quello contenitore, e, dall'altro lato, avrebbe perso la cittadinanza asburgica prima che essa si convertisse in cittadinanza italiana al momento dell'annessione di Magnacavallo al Regno d'Italia, con conseguente impossibilità di trasmissione ai discendenti dello status di cittadino italiano, da lui mai acquisito.
Sarebbe stato onere delle ricorrenti allegare, quali fatti costitutivi del loro diritto all'attribuzione della cittadinanza italiana, oltre alla linea di discendenza diretta con l'antenato che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana, alla nascita in Italia di quest'ultimo e alla sua esistenza in vita al momento dell'annessione del territorio natio al Regno d'Italia, anche la sua residenza in Italia in quest'ultimo momento, elemento necessario affinché l'avo acquisisse la cittadinanza italiana da trasmettere ai discendenti (arg. ex sentenza Tribunale Venezia n. 1384/2025, pubblicata in data 18.3.2025, ove si legge che “si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana
a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n.
271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato
3 preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso della città di Mantova il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Part Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che o. abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione della Città di Mantova al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1880, il medesimo era ancora residente in Italia”).
Vero che, nel settore della tutela dei diritti fondamentali, il Giudice ha un massimo dovere di cooperazione nell'accertamento della sussistenza della posizione giuridica azionata e, a tal fine, può
e deve avvalersi di ampi poteri officiosi, tuttavia, tale cooperazione opera esclusivamente sul versante della prova e non su quello dell'allegazione, onere gravante integralmente ed esclusivamente sulla parte e rispetto al quale il Giudice non può in alcun modo svolgere una funzione sussidiaria.
Il principio suddetto trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, non solo nel settore della Protezione Internazionale, ma anche in quello del riconoscimento della cittadinanza italiana: “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, ove il richiedente invochi l'esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d'origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione” (cfr. Cass. civ. n. 13403/2019); ancora, “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'articolo 14, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito
è tenuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente” (cfr. Cass. civ. n. 20223/2019); “in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero” (cfr. Cass. civ. n. 19428/2017).
Nel caso di specie, il Giudice non può attivare alcun potere officioso per provare un fatto,
l'emigrazione all'estero dell'avo successivamente al 20.11.1866, che le ricorrenti non hanno nemmeno allegato.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo, rinvenuto anche in fonti molto risalenti nel tempo, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n.
77/2018) per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
4 Brescia, 3.12.2025
La Giudice
Claudia HE
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