Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
La sentenza di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l'indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell'importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio.
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ESECUZIONE FORZATA: Opposizione a precetto per il pagamento delle spese mediche dei figli nell'ambito della separazione consensuale. Cassazione civile Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11316 Svolgimento del processo M.C. si è opposto al precetto di pagamento di Euro 901,44 (oltre ulteriori interessi e spese), intimatogli addì 11.12.07 dalla moglie ****** quale quota di contribuzione alle spese mediche e scolastiche dei figli a lei affidati e posta a carico del marito con il provvedimento di separazione consensuale, dolendosi: della mancata considerazione del pregresso pagamento di Euro 400 in acconto del dovuto; della mancata notifica del titolo esecutivo; della carenza di titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2009, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23628/2007 proposto da:
CONTE VITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, DI MEGLIO ALESSANDRO, TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2256/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2006 R.G.N. 133/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2009 dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente trascritto in epigrafe, dopo aver visto riconosciuto in sede giudiziaria il suo diritto a percepire la differenza tra la indennità disoccupazione agricola per l'anno 1982, sulla base della necessaria rivalutazione, e quanto al riguardo già corrispostogli dall'INPS, adiva il Tribunale di Bari al fine di conseguire la quantificazione delle differenze dovute.
Il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere, in relazione al pagamento nelle more effettuato dall'Inps, e compensava le spese di lite.
L'assicurato proponeva appello domandando il riconoscimento del diritto agli interessi anatocistici.
La Corte d'appello di Bari accoglieva "per quanto di ragione" l'appello provvedendo a condannare l'INPS al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi;
compensava anche le spese del grado d'appello considerato l'esito complessivo del giudizio.
2. Avverso questa pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo, deducendosi violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, si sostiene che gli interessi anatocistici avrebbero dovuto essere riconosciuti sulla sorte capitale rivalutata alla data della proposizione della richiesta giudiziale e sugli interessi maturati a tale data sulla stessa sorte capitale.
Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole della compensazione delle spese nel giudizio di primo grado. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.24, 38 e 111 Cost., degli artt. 91 e 93, c.p.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, censura il capo della sentenza relativo alla compensazione del spese del giudizio di appello, sottolineando che in realtà con l'accoglimento della domanda relativa agli interessi egli era interamente vittorioso.
2. Il ricorso è solo in parte fondato.
3. Innanzi tutto il primo motivo è infondato in quanto nello stesso attuale ricorso si da atto che la parte aveva aderito in primo grado alla richiesta dell'Inps di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, così evidentemente abbandonando le domande nella parte in cui eventualmente non fossero state già soddisfatte. Nè l'incidenza anche in questa sede di tale circostanza è preclusa dal parziale accoglimento dell'appello da parte del giudice a quo, non senza considerare che non si comprende come possano maturare, a norma di legge, interessi anatocistici anche su una somma dovuta per sorte e non per interessi.
4. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che attengono entrambi alla compensazione delle spese di giudizio, da una parte è infondato il primo profilo (secondo motivo) ben potendo il giudice considerare, al fine della compensazione, sia il riconoscimento del diritto da parte del convenuto (l'INPS) sia il carattere parziale della soccombenza;
è invece fondato l'ulteriore profilo (terzo motivo) che attiene al negato (dalla Corte d'appello) interesse del ricorrente ad agire per conseguire un titolo esecutivo dopo una condanna generica.
Va ribadito in proposito (Cass. sez. lav., 1 giugno 2005, n. 11677) che la sentenza di condanna del convenuto al pagamento, in favore del creditore ricorrente, di una certa prestazione (quale un determinato numero di mensilità di retribuzione) costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del creditore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio. Nella specie la precedente pronuncia di condanna generica dell'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze a lui spettanti di indennità di disoccupazione non costituiva titolo esecutivo perché dalla sentenza non risultava il numero delle giornate non lavorate nelle quali era maturata l'indennità giornaliera. Talché, perdurando l'inadempimento dell'INPS, il ricorrente non poteva fare altro che domandare in giudizio la quantificazione del suo credito. Non è esatta pertanto l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui il ricorrente difettava dell'(iniziale) interesse ad agire essendo già in possesso di un titolo azionabile. In realtà il ricorrente, per ottenere un titolo esecutivo, non poteva che iniziare un secondo giudizio per l'esatta determinazione del quantum debeatur, perdurando l'inadempimento dell'Istituto resistente.
Il pagamento di quanto dovuto, fatto dall'Istituto in corso di causa, non escludeva poi di valutare il buon diritto del ricorrente sotto il profilo della soccombenza virtuale al fine dell'eventuale condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
5. Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
6. In conclusione va accolto il solo terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbito il quarto.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al (e nei limiti del) motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bari in altra composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009