Articolo 7 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 agosto 1993
Art. 7. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".
Entrata in vigore il 29 agosto 1993