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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FF IN - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22035 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2021, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI nato a [...] il [...], (C.F.T: ) - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'ALESSANDRO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) - CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ABBATE MANUELA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2021, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli (NA) il 25/07/1996; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 26/05/1997, maggiorenne, Per_1 studente universitario non economicamente autosufficiente;
, il 23/04/2001, Per_2 maggiorenne, economicamente autosufficiente;
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. cron. 5765/2020 del
10.11.2020; che nei patti della separazione era stato previsto quanto segue: “assegnare la casa coniugale […]alla moglie sig.ra , dove risiederà unitamente ai figli CP_1 [...]
, […] e , […] a far data dal 10.01.2021; Dare incarico da parte di Per_3 CP_2 entrambi i coniugi ad un'agenzia immobiliare, con espresso mandato per la valutazione e vendita della casa coniugale sita in Napoli alla Via Traversa Maglione n.50, piano 2, interno 4, di proprietà di ciascun coniuge per la quota di ½; il sig. si impegna, Parte_1 indipendentemente dalla vendita dell'immobile adibito a residenza coniugale e di cui al punto sub) 1, a lasciare il predetto immobile entro il giorno 10.01.2021 in quanto assegnato alla sig.ra ; il sig. verserà alla sig.ra , entro il 5 di ciascun CP_1 Parte_1 CP_1 mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, la somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento a far data dal 05.11.2020; il sig. quanto ai figli e Parte_1 Per_1
verserà a ciascuno entro il giorno 5 di ciascun mese , mediante bonifico sul conto Per_2 corrente a loro intestato, la somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento a far data dal
05.11.2021; il sig. , si impegna, inoltre, a riconoscere, all'atto dell'omologa della Pt_1 separazione, ed a versare alla sig.ra , immediatamente la somma di Euro CP_1
30.000,00 (trentamila,00)dal libretto di deposito di cui i coniugi sono cointestatari;
il sig. Pt_1 si impegna a provvedere nel periodo antecedente al versamento del mantenimento dei figli
e , ed in considerazione dello slittamento dell'erogazione degli importi, a tutti Per_2 Per_1
i loro fabbisogni materiali ed assistenziali. Fermo restando i doveri e gli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, anche successivamente a tele periodo”; che dal novembre 2019 la sig.ra aveva lasciato la casa familiare e, di CP_1 conseguenza, il sig. aveva sempre provveduto al mantenimento del figlio maggiorenne ed Pt_1 al pagamento di tutte le spese relative alla casa;
che lo stato di emergenza sanitaria gli aveva impedito di lasciare la casa familiare e, “su consenso della moglie”, aveva continuato ad abitare la casa familiare continuando, peraltro, a provvedere al mantenimento della moglie e dei figli;
che, dal 2009 al 2019 aveva lavorato presso un negozio di abbigliamento per poi percepire, a seguito della cessazione della predetta attività lavorativa, l'indennità di disoccupazione sino ad aprile 2021;
2 che, pur avendo rispettato i patti di separazione conferendo mandato ad un'agenzia immobiliare per la vendita della casa familiare, la resistente aveva sempre ostacolato qualsivoglia trattativa al punto da “far scadere il mandato senza addivenire alla stipula del contratto di compravendita”; che, parimenti, in tempi più recenti, pur essendovi un potenziale acquirente disposto ad acquistare l'immobile alla stessa cifra richiesta dalla resistente, le trattative non erano andate a buon fine avendo quest'ultima “rinnega[to] la disponibilità dell'appartamento”; che la resistente prestava attività lavorativa continuativa presso l'“Associazione Casa
Serena”, con sede in Napoli alla via Foria n.123; che, quanto ai figli, lavorava con contratto part time presso una pasticceria sita Per_2 in Piazza Cavour, mentre , iscritto all'Università “con grande sacrificio da parte del Per_1 padre”, manifestava inerzia negli studi;
che attualmente aveva un contratto di lavoro a tempo determinato trimestrale con la
“DService” con scadenza prevista in data 30.09.2021; tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Revocare i provvedimenti economici emessi dal Tribunale di Napoli con provvedimento in camera di consiglio del 10/11/2020. in quanto:
- la moglie è autonoma e indipendente economicamente, la figlia è autonoma e Per_2 indipendentemente economicamente ed il figlio perché nonostante allo stesso è stata Per_1 data la possibilità di frequentare l'università, quest'ultimo non ne ha tratto profitto avendo superato solo un numero esiguo di esami rispetto a quelli previsti dal corso di laurea scelto e tenuto conto dell'età del figlio e del principio di autoresponsabilità, dovendosi ritenere che, in difetto di specifiche deduzioni in senso contrario, lo stesso pur tenendo conto delle notorie difficoltà del mercato del lavoro , debba rendersi economicamente autonomo;
- il ricorrente non dispone di uno stipendio pieno da lavoro per cui il proprio reddito come risulta dalla documentazione che si produce, è del tutto insufficiente per le esigenze proprie e della famiglia;
2) rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
affinché, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, modificare i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale, ordinare all'ufficiale dello stato civile di Napoli, l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario”.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni, allegava:
3 che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, questi prestava attività lavorativa come autotrasportatore nel nord Italia – ove dimorava facendo ritorno a Napoli ogni “15/20 giorni” – e non aveva alcun rapporto con i propri figli né aveva mai provveduto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento concordato in fase di separazione;
che la casa familiare, di proprietà di entrambi, le era stata assegnata in sede di separazione;
che, viceversa, nei patti di separazione, non era stata stabilita alcuna data per la vendita della casa familiare ed era stato stabilito il mero obbligo di conferire mandato ad un'Agenzia di intermediazione immobiliare;
che, peraltro, aveva adempiuto a tale obbligo oltre ad aver accettato “una proposta di vendita alla stessa presentata”; vendita, poi, non concretizzatasi “per cause imputabili al ricorrente”;
che, per il tramite del proprio difensore, aveva tentato di addivenire ad una soluzione condivisa che prevedeva, quale modalità di risoluzione del presente giudizio, la cessione da parte del marito “della sua quota di proprietà dell'immobile quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”;
che, tuttavia, tale proposta era stata rifiutata dal ricorrente;
che non corrispondeva al vero quanto asserito dal ricorrente in merito alla sua
“indipendenza economica”; che, infatti, “fin dall'esordio del matrimonio non [aveva] mai lavorato per scelta condivisa tra le parti”, e, in ogni caso, l'asserita indipendenza economica trovava un ostacolo sia nell'età anagrafica (52 anni) sia nel grado di istruzione della stessa (istruzione primaria); che, inoltre, l'Associazione “Casa Serena” citata dal ricorrente, era un ente ecclesiastico di beneficenza presso cui esplicava “solo ed unicamente attività di volontariato no profit”; che il figlio , lungi dal manifestare inerzia, si era immatricolato all'Università Per_1 nell'anno accademico 2020/2021 e, da quel momento, aveva sostenuto con profitto diversi esami;
che la figlia , invece, aveva un contratto lavorativo part-time che non le Per_2 assicurava “una vera indipendenza economica”; che per far fronte ai bisogni economici della propria famiglia, era stata costretta a richiedere un aiuto economico da parte della propria famiglia;
che, a fronte del mancato adempimento degli obblighi economici gravanti sul ricorrente, aveva sporto querela in data 10 marzo 2021;
4 che per tale querela era stato emesso Decreto Penale di Condanna poi opposto dal ricorrente;
che non si era verificato alcun peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente atteso che alla data della separazione (2020) la sua attività lavorativa era già cessata;
tutto ciò premesso, concludeva affinché il Tribunale emettesse i seguenti provvedimenti:
“in via principale:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra esse parti in Napoli il 25 luglio 1996 (atto 143, p. II, serie A, del Comune di Napoli);
b) riconoscere, per le ragioni in fatto e in diritto addietro indicate, come dovuto
l'assegno divorzile a favore della sig.ra e a carico del sig. , CP_1 Parte_1 determinandone l'ammontare e comunque in misura non inferiore a € 250,00 (€ duecentocinquante/00) mensili con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello del riconoscimento;
c) confermare l'assegno nella misura non inferiore di € 250,00 mensili a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli e , in quanto gli stessi Per_1 CP_2 non economicamente autosufficienti, con riconoscimento della corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%;
d) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Napoli la trascrizione della sentenza a margine dell'Atto di matrimonio addietro indicato (atto 143, p. II, serie A, del Comune di
Napoli);
e) con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse.
In via subordinata ed in riconvenzionale, nella non creduta ipotesi di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia , atteso di conseguenza il CP_2 miglioramento della situazione economica del ricorrente : Parte_1
b) previo riconoscimento, della debenza dell'assegno divorzile a favore della sig.ra
e a carico del sig. , aumentare l'ammontare dello stesso in misura non CP_1 Parte_1 inferiore a € 300,00 (€ duecentocinquante/00) mensili con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello del riconoscimento;
c) aumentare l'assegno di mantenimento a carico del padre del figlio Persona_3 nella misura non inferiore di € 350,00 mensili, sempre con riconoscimento della corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione il
Presidente emanava i provvedimenti temporanei e urgenti confermando i patti e i provvedimenti
5 adottati in sede di separazione consensuale;
nominava il giudice istruttore e rimetteva le parti dinanzi al medesimo.
Nella memoria integrativa depositata in data 04.05.2022, il ricorrente rappresentava che alla scadenza contrattuale del 10.04.2022 non era stato rinnovato il contratto stipulato con la e, pertanto, in ragione della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, non Controparte_3 percepiva più alcun reddito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il g.i. rinviava all'udienza del
15.12.2022 e, a scioglimento della riserva, rinviava all'udienza del 04.05.2023 per l'interrogatorio formale della resistente ordinando, altresì, la produzione delle dichiarazioni reddituali delle parti relative all'ultimo triennio;
la causa era rinviata all'udienza cartolare del
04.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione.
Con comparse conclusionali depositate in data 28.07.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che la causa venisse rimessa sul ruolo ai fini del recepimento delle pattuizioni raggiunte.
Con ordinanza resa in data 12.08.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata all'udienza cartolare del 23.09.2025 con onere delle parti al deposito dell'accordo sottoscritto;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 05.10.2020.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. il sig. a saldo dell'importo precettato di € 34.698,59 e a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, sia alimentare che per il mantenimento della moglie e dei due figli, comprensivo anche degli importi arretrati e ad oggi non versati, cederà, mediante atto notarile ai figli , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Persona_3
6 Traversa Maglione n.50, e nata a [...] il [...] ed CodiceFiscale_3 CP_2 ivi residente a[...], , la sua quota di CodiceFiscale_4 proprietà al 50% della casa coniugale sita in Napoli alla via Traversa Maglione n.50 piano2, interno 4 censita al N.C.E.U. sez. Sec., fg. 8, p.lla 295, sub 12, cat. A/2 di 4 vani ed accessori, attualmente assegnato quale abitazione alla sig.ra e ai figli e . La CP_1 Per_1 CP_2 predetta cessione avverrà con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di formalizzazione dell'accordo davanti al Giudice;
2. atteso che la quota ceduta ha un valore superiore all'importo riconosciuto a titolo di pagamento del mantenimento non corrisposto e dell'assegno di liquidazione una tantum, la sig.ra , contestualmente all'atto di cessione della quota ai figli, corrisponderà al CP_1
Sig. l'importo in unica soluzione di € 30.000 (trentamila/00); Parte_1
3. le spese e compensi notarili per il trasferimento della quota dell'appartamento suindicato saranno interamente a carico della sig.ra e con notaio rogante di fiducia CP_1 della stessa;
4. all'esito della sottoscrizione dell'atto notarile ed in virtù del fatto che trattasi di assegno di liquidazione una tantum i sigg.ri , e non CP_1 Persona_3 CP_2 avranno più null'altro a pretendere a titolo di mantenimento e/o qualsiasi altro titolo dal sig.
Parte_1
5. le spese del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pendente innanzi al Tribunale di Napoli, I^ sez., Giudice Dott. R. IN, R.G. 22035/2021 saranno interamente compensate tra le parti”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa a Napoli (NA) il 25/07/1996, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
7 Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 143, parte
II, S. A, sez. X, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Presidente rel.
FF IN
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