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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 62/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 25/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data 4.01.2021
PROPOSTO DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via 3° Retta Parte_1
Levante n. 201 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Simone L. Bandieramonte presso il cui studio, in Catania, Via Asiago n. 54, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale _1 rappresentante p.t., corrente in Piazza Garibaldi n. 2 (p.iva ) CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Cristina presso il cui studio, in Piazza
Armerina, Via Piersanti Mattarella n. 10, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'LA
“Piaccia alla ill.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectiis, con sentenza, in accoglimento dei motivi di appello: 1) riformare la sentenza n. 25/2021 del Tribunale di Enna, Dott.ssa Eleonora L.V. Guarnera emessa il 4.01.2021 nella causa n.
630/2018 RG e, in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, ritenere e dichiarare il , in persona del suo Commissario _1
responsabile di tutti i danni patrimoniale e non, materiali fisici e Parte_2 morali conseguenti al sinistro de quo riportati dall'odierno LA, poiché custode nonché proprietario ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e tenuto alla perfetta manutenzione ed efficienza della SP 23/b in questione km 2,4 - Catenanuova - Regalbuto, ed alla eliminazione delle cause del sinistro in parola per come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condannarlo al pronto risarcimento a favore dell'odierno LA OR , di tutti i danni materiali riportati dalla Parte_1 moto Yamaha nello stesso sinistro in parola, fermo tecnico e quant'altro nella misura complessiva di €. 4.800,00 o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dall'ecc.ma Corte di Appello e per come saranno accertate dal nominando c.t. tecnico la cui nomina si reitera nonché al pronto risarcimento, sempre a favore dello stesso LA, OR , di tutti i danni patrimoniali e non, fisici e morali Parte_1 sopportati dallo stesso in occasione del sinistro in parola, pretium doloris, danno biologico ed alla salute, danno morale spese mediche e di cura e quant'altro, con personalizzazione del danno nella misura complessiva di €. 47.200,00 o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dalla ecc.ma Corte di Appello e per come saranno accertati dal nominando c.t.u. medico legale la cui nomina si reitera, oltre interessi legali ex articolo 1284 comma 4 c.c. dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto cumulativamente, sempre nei limiti della competenza della Giustizia adita, e nei limiti dello scaglione della lettera D dell'articolo 9 comma
5° legge 488/99. 2) Sempre in riforma dell'appellata sentenza condannare il
[...]
, in persona del p.t. al _1 Parte_3 pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado.”
Conclusioni dell'appellato
“Si chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta contrariis rejectis, voglia, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'articolo 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza siccome Parte_1 inammissibile, improcedibile o comunque infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado così copre prospettato nelle premesse alla presente comparsa di costituzione in appello. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venisse accertata, in riforma della decisione di primo grado, una qualche, anche residuale responsabilità dell'amministrazione convenuta, ridurre notevolmente il richiesto risarcimento in ragione della condotta palesemente e gravemente negligente tenuta dall'attore nell'occorso incidente. In ogni caso con condanna di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti Parte_4 al Tribunale di Enna, il , al fine di sentirlo Controparte_2 condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 4.12.2016.
A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, verso le ore 11,30 circa, mentre percorreva, alla guida della sua moto Yamaha 650 targata CP 48640, la
Strada Provinciale 23/b – Catenanuova – Regalbuto (direzione Regalbuto), giunto all'altezza del chilometro 2 + 400, a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo che andava a finire contro il guardrail posto sul margine sinistro della strada così rovinando a terra.
Deduceva ancora che, a causa del violento impatto, subiva gravissime lesioni personali quali “fratture multiple costali e della clavicola destra, trauma cranico non commotivo, frattura processo trasverso L3 e osso sacro” per come riscontrate dai
Sanitari dell'unità di ortopedia e di chirurgia toracica dell'Ospedale Cannizzaro di
Catania ove veniva ricoverato.
Chiedeva, pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non che quantificava in
€.4.800,00 per i danni al mezzo ed in €. 47.200,00 per i danni alla sua integrità fisica.
Si costituiva in giudizio il che contestava la _1 domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto rilevando come il sinistro fosse da addebitare alla responsabilità piena e/o concorsuale dell'attore ed alla sua imprudente e negligente condotta di guida.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie (prova per testi e cc.tt.uu. medica e tecnica), precisate le conclusioni, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato le domande proposte da condannando, lo stesso, a rifondere al Libero Consorzio Comunale Parte_1 di le spese processuali liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla compiuta istruttoria – ed in particolare dall'esame della documentazione prodotta, ivi compreso il verbale di intervento dei Vigili Urbani di Regalbuto - era emersa la palese responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
Il Giudice di prime cure, in proposito, ha rilevato che, essendo l'incidente avvenuto in pieno giorno e atteso che le condizioni di dissesto della strada erano perfettamente visibili e comunque segnalate, l'attore avrebbe potuto evitare il sinistro prestando la dovuta cautela e mantenendo la velocità della moto entro i limiti prescritti dall'apposita segnaletica stradale e verticale ivi presente che imponeva, agli utenti della strada, il rispetto di una velocità non superiore a 30 Km orari.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto atto Parte_1 meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'LA deduce la mancata applicazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 2051 c.c.
A sostegno del gravame rappresenta come, erroneamente, il Giudice di primo grado, abbia tratto il proprio convincimento da argomentazioni non riconducibili ad atti e documenti allegati in giudizio.
Si osserva, in proposito, come il Decidente avesse ritenuto irrilevante e superflua la richiesta di prove per testi formulata da parte attrice nelle memorie ex art. 183
c.p.c. sul presupposto che il fatto storico dedotto in citazione fosse risultato documentato dal rapporto dei Vigili Urbani del Comune di Regalbuto intervenuti in occasione del sinistro.
In detto verbale era stata indicata, quale causa della caduta, “la presenza di un tratto di strada dissestato” e rappresentato come “il tratto interessato dall'incidente si presentasse in pessime condizioni con un balzo stradale da centimetri 14 a cm 17
” e che tale descrizione dei luoghi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. atteso che l' Ente proprietario della strada, ovvero il deve considerarsi _1 responsabile per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o a pertinenze della stessa, trattandosi di una responsabilità oggettiva che resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla Pubblica Amministrazione, che il danno fosse stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee così da integrare il caso fortuito e scriminare la responsabilità del custode.
Nel caso in specie ciò non era avvenuto atteso che nella stessa comparsa di costituzione e risposta il aveva riconosciuto l'esistenza dell'insidia CP_1 indicando come, la limitazione della velocità a 30 km orari imposta nel tratto di strada in questione, era stata resa necessaria al fine di consentire il transito dei veicoli in sicurezza in attesa di poter disporre delle adeguate risorse finanziarie atte ed eliminare le situazioni di pericolo.
Ciò, secondo l'LA, non può e non deve essere considerata una valida soluzione in quanto, ad argomentare diversamente, l'installazione di segnali stradali che invitano (rectius: obbligano) l'utente a limitare la velocità di percorrenza legittimerebbe la P.A. a ritenere risolto definitivamente il problema delle buche e delle insidie stradali semplicemente attraverso l'opposizione di segnaletica senza provvedere al ripristino dei beni e in custodia.
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Con il secondo motivo di gravare l'LA deduce l'erronea valutazione, operata dal Tribunale, in ordine alla richiamata imprudente condotta di guida del conducente.
Sbaglia il Tribunale, secondo l'LA, quando fa riferimento ad una eccessiva velocità tenuta dal al momento del sinistro adducendo, tale circostanza, Pt_1 come unica motivazione della decisione non comprendendosi, però, da quali elementi il Giudice di prime cure, possa avere tratto tale convinzione.
Certamente non dal rapporto dei Vigili Urbani di Regalbuto i quali non avevano ravvisato in capo al conducente della moto alcuna violazione delle condotte di guida così da non sanzionarlo.
In realtà, conclude l'LA, la condotta di guida dell'attore era da considerarsi del tutto conforme ai dettami del Codice della Strada tant'è che la traccia di frenata provocata dai pneumatici della moto Yamaha, rinvenuta dai Vigili Urbani e richiamata nel rapporto è la palese dimostrazione che egli non procedeva a velocità sostenuta ma che, avendo perso il controllo del mezzo a causa del manto dissestato, per evitare di rovinare a terra, azionava il sistema frenante senza purtroppo riuscire ad evitare la caduta così da perdere l'equilibrio e rovinare a terra. Appare logico, conclude l'LA che, ove il conducente della moto avesse proceduto ad eccessiva velocità, atteso il dissesto del manto stradale ove era presente “uno sbalzo da 14 a 17 cm” la moto sarebbe volata in aria per poi rovinare a terra.
La chiesta prova testimoniare, non ammessa dal Giudice di primo grado e reiterata in appello, aveva il preciso scopo di confermare, precisa l'LA, oltre che la dinamica del sinistro, anche quale era la velocità con cui procedeva il ed in Pt_1 particolare dare contezza del fatto che egli percorreva la strada in questione a velocità moderata ed entro i limiti di legge.
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Con il terzo motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul risarcimento dei danni materiali e fisici.
Richiamate le superiori argomentazioni l'LA osserva come, il Giudice primo grado, avesse errato nel non condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni materiali e fisici e, per tali ragioni, insiste nella richiesta di nomina di un c.t.u. tecnico al fine di accertare e quantificare l'entità dei danni riportati dalla moto
Yamaha e nella c.t.u. medica al fine di accertare quantificare lesioni patite dal
. Pt_1
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Con il quarto motivo di gravame si deduce, ancora, la erroneità della sentenza oggi impugnata per mancata applicazione dell'articolo 2054 c.c.
Si osserva come, in via subordinata, il Tribunale, aveva errato nel non applicare la citata norma essendo circostanza pacifica e non contestata quella relativa all'effettivo verificarsi dal sinistro in parola, certificato dalla relazione di servizio dei
Vigili Urbani per cui, in ogni caso, deve essere riconosciuta una corresponsabilità del nella causazione dell'evento in quanto proprietario e custode _1 della strada.
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Con il quinto ed ultimo motivo di censura, infine, si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Decidente, ha disposto la condanna dell'attore di primo grado al pagamento delle spese di lite, liquidazione, in ogni caso, ritenuta eccessiva.
****** Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e _1 risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2021.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha ritenuto ammissibili e rilevanti sia la prova per testi chiesta dall'LA e rigettata dal primo Giudice con il teste , sia la c.t.u. medico legale da disporsi al Tes_1 fine di accertate e quantificare le lesioni subite dall'attore disponendo in conformità.
Con altra ordinanza del 26 giugno 2023 la Corte ha, invece, rigettato la richiesta di c.t.u. tecnica sempre richiesta dall'LA al fine di quantificare i danni riportati dalla moto, in quanto ritenuta meramente esplorativa. ******
Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
I motivi di censura, che investono il merito della vicenda per la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva
e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode
- come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225)
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Emerge dall'istruttoria come la caduta del sia stata eziologicamente legata Pt_1 alla presenza, lungo l'asse viario della S.P. 23/b di una anomalia consistente “nella presenza di uno sbalzo stradale da 14 a 17 cm senza continuità con deformazione improvvisa e senza pendenza”.
Tale descrizione è espressamente riportata nei rilievi effettuati, sul luogo del sinistro e nella sua immediatezza, dai Vigili Urbani del Comune di Regalbuto, intervenuti sui luoghi (pag. 8) ed allegati al fascicolo di primo grado.
I Vigili nel descrivere quanto osservato scrivono: “lo stato della strada, al momento dell'incidente, si presenta in pessime condizioni. A 30 metri circa dal Km 2 + 400 in direzione Catenanuova – Regalbuto, è esistente un tratto di strada dissestato con sbalzo stradale da 14 a 17 cm. senza continuità di percorso con deformazione parabolica improvvisa del manto stradale che provoca scossoni ai veicoli quando questi lo scavalcano a una velocità superiore a quella consentita”.
Gli stessi Vigili nel ricostruire la dinamica dell'incidente scrivono inoltre (pag. 9):
“il conducente , alla guida del proprio motociclo Yamaha targato CP 48640, Parte_1 stava percorrendo la S.P. 23/b in direzione Catenanuova – Regalbuto, quando, giunto al km 2 + 400, in prossimità di un targato di strada dissestato, perdeva il controllo del motociclo ed andava ad urtare il guardrail installato sul lato sinistro della carreggiata”.
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Valutata la documentazione allegata (per inciso giova ricordare che nessuna sanzione di natura amministrativa è stata elevata in danno del ), la Corte, Pt_1 con l'Ordinanza del 30 settembre 2021 ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova con il teste indicato all'attore in primo grado, tale , le cui dichiarazioni Tes_1 sono state raccolte all'udienza del 16 febbraio 2022 avanti al Giudice a ciò delegato.
Il teste ha dichiarato di “seguire la moto del sig. … io percorrevo la strada ad Pt_1 una velocità di 30/35 Km orari con la mia moto … ho visto il Sig. perdere il Pt_1 controllo della moto, ondulava. poi è caduto. Ho visto l'avvallamento … per essere preciso era franata una parte della strada. Confermo che la velocità della moto era
30/35 Km orari”.
La richiamata dichiarazione testimoniale appare, però, difficilmente compatibile – quanto meno con riferimento alla velocità del centauro – con la ricostruzione
(statica) effettuata dai Vigili Urbani intervenuti sui luoghi del sinistro.
Nella planimetria redatta dagli Agenti risulta una traccia di frenata pari a circa 9,10 metri con una “forte marcatura sul terreno” (ovvero tracce di trascinamento del mezzo) sul manto stradale di circa 54,10 metri, distanza alla quale si arrestò la moto del dopo che lo stesso, azionato il sistema frenante, aveva perso il Pt_1 controllo del mezzo.
E' indubbio che, in assenza di un idoneo accertamento tecnico in merito, sussistono, comunque elementi sufficientemente indizianti per escludere, con elevata probabilità, che il percorresse quel tratto di strada ad una velocità Pt_1 pari o addirittura inferiore a 30 Km orari per come affermato dal teste.
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Valutata tali elementi nella loro complessità, se appare indubbio che la caduta del centauro non sarebbe avvenuta ove il fondo stradale fosse stato regolare, è altrettanto probabile che egli, al momento della caduta, tenesse una velocità maggiore rispetto a quella consentita e segnalata.
In definitiva, richiamati gli esiti delle prove assunte in appello, ritiene la Corte che possa riconoscersi all'LA un concorso di colpa che può equitativamente stimarsi nella misura del 25%.
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Con la medesima Ordinanza la Corte, ha poi disposto c.t.u. medica affidandone la redazione alla Dott.ssa (dopo la rinuncia del primo c.t.u. nominato Per_1
Dott. ) affinché l'Ausiliario: 1) descriva la sintomatologia soggettiva del Persona_2 periziando;
2) accerti: a) la natura delle lesioni, b) accerti la durata della ITT, ITP;
c) accerti e descriva i postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico); d) la congruità delle spese mediche documentate e la necessità di eventuali spese mediche future”.
Con relazione scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data
5.11.2022 l'Ausiliario, esaminato il periziando e visionata la documentazione medica allegata, ha indicato i postumi dell'evento lesivo in “trauma chiuso del torace con multiple fratture costali e di clavicola a destra. Falda di pnx ed emotorace, trauma cranico non commotivo, frattura processo trasverso L3 e osso sacro da incidente della strada” (pag. 7) concludendo per un danno biologico residuato pari al 14% una I.T.T. di giorni 20, una I.T.P. al 75% di giorni 20 una
I.T.P. al 50% per ulteriori giorni 15.
Il c.t.u. ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche come documentate negando la necessità di ulteriori spese mediche future.
Le conclusioni peritali sono state ampiamente illustrate dal c.t.u. che ha richiamato in proposito le Linee Guida per la valutazione medico – legale del danno alla persona in ambito civilistico – , 2016 in uso presso la Società Controparte_3
Italiana di Medicina e, avverso le richiamate Controparte_4 conclusioni, non risultano avanzate censure dalle parti per come dichiarato dalla
Dott.ssa con nota del 14.12.2022. Per_1
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All'esito dell'istruttoria, pertanto, appurata la corresponsabilità dell'Ente quale proprietario e custode del tratto di strada in oggetto nella misura stimata equa del
75 % del totale (restando a carico del il rimanente 25%), e richiamate le Pt_1 conclusioni peritali nonché in applicazione dei criteri di calcolo elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano – anno di riferimento
2024 - (tenuto conto dei parametri ivi indicati ovvero: età del conducente, valore del punto base, invalidità residuata, ITT ed ITP) appare congruo liquidare al , in Pt_1 dipendenza dell'evento lesivo che lo ha visto coinvolto in data 4.12.2016 la complessiva somma di €. 27.685,15.
Detto importo, secondo gli insegnamenti di cui alla sent. Cass. Civ. Sez. Un.
1712/95 deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo e successivamente rivalutato, anno dopo anno, in uno agli interessi, al tasso legale, nel frattempo maturati, sino alla data di pubblicazione della sentenza;
All'importo così ottenuto devono, poi, aggiungersi gli interessi, al tasso legale, maturati sino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alle spese mediche documentate (il cui importo non è dato rinvenire con esattezza nei documenti di causa) il c.t.u. le ha ritenute “congrue nella misura già documentata nel fascicolo di parte LA”, ed esse, pertanto, debbono riconoscersi in tale misura in uno agli interessi, al tasso legale, dalla data di effettivo esborso di ogni spesa e sino all'effettivo soddisfo.
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Non può, invece, procedersi alla liquidazione del danno morale (inteso come lesione afferente all'aspetto interiore, intimo del danneggiato) attraverso una
“personalizzazione in aumento del danno biologico residuato” all'interno della medesima categoria del “danno non patrimoniale”.
Per granita giurisprudenza in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale,
e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il Giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (fra tante vedasi Cass. Civ.,
Ord. 31 maggio 2019 n. 15084).
Nel caso in specie, l'attore oggi LA, nulla ha allegato in proposito e del resto lo stesso c.t.u. ha riferito di una ripresa funzionale in un quadro clinico stabilizzato che non necessita di trattamenti e spese sanitarie future.
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Con riferimento ai danni materiali (danni al mezzo subiti dalla Yamaha) si osserva che parte LA, in uno al fascicolo di primo grado, ha allegato un mero preventivo di spesa, redatto da “Moto 2000 s.r.l”, contenente l'indicazione dei ricambi necessari alla riparazione ed i relativi costi quantificati in €.3.739,15 per ricambi, €.900,00 per mano d'opera, il tutto oltre iva.
Null'altro è stato prodotto né è dato comprendere se le riparazioni sono state effettivamente eseguite e a che costo, ragione per la quale, correttamente, la Corte, con Ordinanza del 26 giugno 2023, ha denegato la c.t.u. tecnica, pure richiesta in appello, in quanto ritenuta meramente esplorativa.
Tale conclusione, per le ragioni indicate, deve pienamente condividersi.
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Quanto al motivo di censura (quinto motivo) che investe l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, esso rimane assorbito dall'accoglimento dei primi motivi di gravame circostanza che impone una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017
n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064,
Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio
2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
**** La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
25/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 4 gennaio 2021 ed appellata da Pt_1
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Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuire alla concorrente responsabilità del (in misura del 75%) e _1 dell'LA (in misura del 25%). Parte_1
Condanna il , in persona del suo legale _1 rappresentante p.t., a corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di €. 27.685,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
Condanna l'LA al risarcimento dei danni patrimoniali, _1 nell'importo allegato al fascicolo di primo grado, per come richiamato in parte motiva, oltre interessi, al tasso legale, dalle date di effettivo esborso al soddisfo.
Condanna il al pagamento, in favore _1 dell'LA, delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive €.
544,00 per spese vive ed €. 2.250,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Condanna il al pagamento, in favore _1 dell'LA , delle spese del presente grado del giudizio che si Parte_1 liquidano in €. 805,00 per spese vive, ed €. 3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Pone definitivamente le spese di c.t.u. medica disposta in questo grado del giudizio, liquidata con separato Decreto, a carico dell'appellato _1
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[...]
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico