Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 17/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2025, proposto da
IQ MI HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Grifoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Arezzo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno n. P-AR/L/Q/2025/101089 del 2.07.2025, notificato in data 02.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. DR IT e udita l’Avvocatura dello Stato come specificato nel verbale.
1) Premesso che:
- a) il datore di lavoro ricorrente si duole del rigetto dell’istanza a valere sul decreto flussi per assunzione di lavoratore domestico, notificatogli il 2 luglio 2025;
- b) alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, l’Avvocatura dello Stato si è costituita a verbale per le Amministrazioni intimate e la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile irricevibilità del ricorso e di possibile emissione di sentenza in forma semplificata (v. verbale).
2) Rilevato che il ricorso, pur tempestivamente notificato (il 30 settembre 2025), è stato depositato in data 14 novembre 2025, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notifica previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a.
3) Ritenuto quindi di dichiarare irricevibile il ricorso, per tardività del deposito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. “a”, c.p.a.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AC, Presidente
DR IT, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR IT | ES AC |
IL SEGRETARIO